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Document 32014R0377

    Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 122 del 24.4.2014, p. 44–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021R0696

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/377/oj

    24.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 122/44


    REGOLAMENTO (UE) N. 377/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 3 aprile 2014

    che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) era un'iniziativa nel settore del monitoraggio della Terra guidata dall'Unione e realizzata in collaborazione con gli Stati membri e con l'Agenzia spaziale europea (ESA). Le origini del GMES risalgono al maggio 1998, quando le istituzioni coinvolte nello sviluppo delle attività spaziali in Europa adottarono una dichiarazione congiunta nota come «Manifesto di Baveno». Il manifesto invitava ad un impegno di lungo periodo per lo sviluppo di servizi spaziali di monitoraggio ambientale, utilizzando e sviluppando ulteriormente le competenze e le tecnologie europee. Nel 2005 l'Unione ha operato la scelta strategica di sviluppare, congiuntamente con l'ESA, una capacità europea indipendente di osservazione della Terra per erogare servizi in ambito ambientale e della sicurezza.

    (2)

    Basandosi su tale iniziativa, il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES) e le norme di attuazione della sua fase iniziale di operatività.

    (3)

    Se da un lato è opportuno che il programma istituito dal regolamento (UE) n. 911/2010 prosegua con il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, stabilito dal regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013 (4), è auspicabile dall'altro sostituire l'acronimo «GMES» con il nome di «Copernicus» al fine di agevolare la comunicazione con il grande pubblico. La Commissione ha registrato il marchio commerciale affinché le istituzioni dell'Unione possano utilizzarlo e concederlo in licenza a terzi interessati, in particolare ai fornitori di servizi fondamentali.

    (4)

    Il programma Copernicus («Copernicus») si basa su un partenariato fra l'Unione, l'ESA e gli Stati membri. Per questo dovrebbe fondarsi sulle capacità europee e nazionali esistenti e integrarle con nuove risorse sviluppate in comune. Al fine di attuare tale approccio, la Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con l'ESA e con gli Stati membri che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti.

    (5)

    Per realizzare i suoi obiettivi, Copernicus dovrebbe assicurare la capacità dell'Unione di eseguire osservazioni spaziali e di fornire servizi operativi nei settori dell'ambiente, della protezione civile e della sicurezza civile in modo autonomo, nel pieno rispetto dei mandati nazionali in materia di allerte ufficiali. Dovrebbe inoltre utilizzare le missioni partecipanti disponibili e i dati in situ forniti, principalmente dagli Stati membri. Nella misura più ampia possibile Copernicus dovrebbe utilizzare le capacità in materia di osservazioni e servizi spaziali degli Stati membri. Copernicus dovrebbe altresì utilizzare le capacità delle iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un settore commerciale spaziale praticabile in Europa. Si dovrebbero inoltre promuovere sistemi per ottimizzare la trasmissione di dati al fine di perfezionare ulteriormente la capacità di rispondere alla crescente domanda degli utenti di dati in tempo quasi reale.

    (6)

    Onde promuovere e facilitare l'uso di tecnologie di osservazione terrestre da parte delle autorità locali e delle piccole e medie imprese (PMI), si dovrebbero promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali.

    (7)

    L'obiettivo di Copernicus dovrebbe essere quello di fornire informazioni precise e attendibili relative all'ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli utenti e a sostegno di altre politiche dell'Unione, riguardanti in particolare il mercato interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la protezione civile e la sicurezza civile, la cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti umanitari.

    (8)

    È opportuno considerare Copernicus come un contributo europeo all'istituzione del Sistema di sistemi per l'osservazione globale della Terra (GEOSS), sviluppato nell'ambito del Gruppo d'osservazione della Terra (GEO).

    (9)

    È opportuno che Copernicus sia attuato in modo compatibile con altre azioni e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare con azioni in tema di ambiente e di cambiamenti climatici, con strumenti propri di settori quali la sicurezza, la protezione dei dati personali, la competitività e l'innovazione, la coesione, la ricerca, i trasporti, la concorrenza e la cooperazione internazionale, nonché con i sistemi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS). È opportuno inoltre che i dati di Copernicus siano conformi con i dati spaziali di riferimento degli Stati membri nonché con le disposizioni di esecuzione e gli orientamenti tecnici dell'infrastruttura per l'informazione spaziale nell'Unione istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È inoltre opportuno che Copernicus integri il sistema comune di informazioni ambientali (SEIS), come indicato nella comunicazione della Commissione del 1o febbraio 2008 dal titolo: «Verso un sistema comune di informazioni ambientali, e le attività dell'Unione nel settore della risposta alle emergenze». Copernicus dovrebbe essere attuato conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in particolare la trasparenza, la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi e il contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. I dati e le informazioni di Copernicus dovrebbero essere apertamente e liberamente disponibili per sostenere l'agenda digitale europea, come indicato nella comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010 dal titolo: «Un'agenda digitale europea».

    (10)

    Copernicus è un programma da realizzarsi nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020»). Dovrebbe favorire un'ampia gamma di politiche dell'Unione e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare mediante lo sviluppo di una politica spaziale efficace che fornisca gli strumenti per rispondere alle principali sfide mondiali e permetta di conseguire gli obiettivi nel campo dei cambiamenti climatici e della sostenibilità energetica. Copernicus dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione della politica spaziale europea e la crescita dei mercati europei di dati e servizi spaziali.

    (11)

    Copernicus dovrebbe anche trarre vantaggio dai risultati del programma Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare mediante le attività nell'ambito della ricerca e dell'innovazione riguardanti future tecnologie per l'osservazione della Terra e applicazioni che impiegano dati e tecnologie di telerilevamento, aerotrasportati e in situ per rispondere alle sfide più importanti della società. La Commissione dovrebbe assicurare la sinergia, la trasparenza e la chiarezza adeguate riguardo ai diversi aspetti di Copernicus.

    (12)

    L'evoluzione della componente spaziale di Copernicus dovrebbe basarsi su un'analisi delle opzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione dell'utente, comprese le acquisizioni da missioni nazionali/pubbliche e fornitori commerciali in Europa, la definizione di nuove missioni specifiche, accordi internazionali intesi a garantire l'accesso a missioni non europee e il mercato europeo di osservazione della Terra.

    (13)

    A fini di chiarezza e per facilitare il controllo dei costi, l'importo massimo assegnato dall'Unione per attuare le attività di Copernicus dovrebbe essere ripartito in varie categorie. In un'ottica di flessibilità e per garantire l'adeguato svolgimento di Copernicus, tuttavia, la Commissione dovrebbe essere in grado di riassegnare i fondi da una categoria all'altra.

    (14)

    La prestazione di servizi operativi dipende dal buon funzionamento, dalla disponibilità continua e dalla sicurezza della componente spaziale di Copernicus. Il crescente rischio di collisione con altri satelliti e rifiuti spaziali è un grave pericolo per tale componente. Pertanto, le attività di Copernicus dovrebbero includere la protezione della componente spaziale di Copernicus e della sua operatività, anche durante il lancio di satelliti. In tale contesto, un contributo proporzionale ai costi dei servizi in grado di fornire tale protezione potrebbe essere finanziato a titolo del bilancio assegnato a Copernicus nella misura delle disponibilità derivanti da una rigorosa gestione dei costi e nel rispetto scrupoloso dell'importo massimo pari a 26,5 milioni di EUR a prezzi correnti stabilito dal presente regolamento. Tale contributo dovrebbe essere utilizzato unicamente per la fornitura di dati e servizi e non per l'acquisto di infrastrutture.

    (15)

    Al fine di migliorare l'attuazione di Copernicus e la sua pianificazione a lungo termine, è opportuno che la Commissione adotti un programma di lavoro annuale, comprendente un piano di attuazione delle azioni necessarie per realizzare gli obiettivi di Copernicus. Tale piano di attuazione dovrebbe essere orientato al futuro e descrivere le azioni necessarie per attuare Copernicus tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti e degli sviluppi tecnologici.

    (16)

    L'attuazione della componente di servizi di Copernicus dovrebbe basarsi su specifiche tecniche, viste la complessità e le risorse assegnate a Copernicus. Ciò faciliterebbe anche l'accettazione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. Pertanto, la Commissione dovrebbe adottare e, se del caso, aggiornare specifiche tecniche per tutti i servizi di Copernicus riguardanti aspetti quali portata, architettura, portafogli di servizi tecnici, ripartizione e pianificazione indicative dei costi, livelli di rendimento, esigenze di accesso a dati spaziali e in situ, evoluzione, norme, archiviazione e divulgazione dei dati.

    (17)

    L'attuazione della componente spaziale di Copernicus dovrebbe basarsi su specifiche tecniche, viste la complessità e le risorse assegnate a Copernicus. Pertanto, la Commissione dovrebbe adottare e, se del caso, aggiornare specifiche tecniche che definiscano le attività da sostenere nell'ambito della componente spaziale di Copernicus e le relative ripartizione e pianificazione indicative dei costi. Poiché Copernicus dovrebbe basarsi su investimenti dell'Unione, dell'ESA e degli Stati membri nel contesto del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza, le attività nell'ambito della componente spaziale di Copernicus dovrebbero tener conto, se del caso, degli elementi dello scenario a lungo termine dell'ESA, ossia un documento elaborato e aggiornato dall'ESA che definisce un quadro generale per la componente spaziale di Copernicus.

    (18)

    È opportuno che Copernicus sia orientato agli utenti, che devono dunque essere coinvolti in modo costante ed effettivo, in particolare per definire e convalidare le esigenze di servizio.

    (19)

    La dimensione internazionale di Copernicus è particolarmente importante per quanto riguarda lo scambio di dati e informazioni nonché l'accesso alle infrastrutture di osservazione. Tale scambio è molto più conveniente in termini di costi rispetto a regimi d'acquisto di dati e rafforza la dimensione globale di Copernicus.

    (20)

    L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e gli accordi quadro con i paesi candidati e i candidati potenziali prevedono la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione. È opportuno consentire la partecipazione di altri paesi terzi e delle organizzazioni internazionali mediante la conclusione di appositi accordi internazionali.

    (21)

    È opportuno che gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano contribuire liberamente ai programmi in base a opportuni accordi.

    (22)

    È opportuno attribuire alla Commissione la responsabilità generale di Copernicus. Quest'ultima ne dovrebbe definire le priorità e garantire il coordinamento e la supervisione generale di Copernicus, inclusi particolari sforzi per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza dei programmi spaziali per i cittadini europei. La Commissione dovrebbe fornire tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le informazioni pertinenti relative a Copernicus.

    (23)

    Nell'attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni intergovernative europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l'ESA per il coordinamento tecnico della componente spaziale di Copernicus, la definizione della sua architettura, lo sviluppo e l'aggiudicazione di risorse spaziali, l'accesso ai dati e la gestione delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe inoltre fare affidamento anche sull'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) per la gestione delle missioni specifiche conformemente alle sue competenze e al suo mandato.

    (24)

    In considerazione della dimensione collaborativa di Copernicus e al fine di evitare sovrapposizioni di competenze tecniche, è opportuno delegare l'attuazione di Copernicus a organismi dotati dell'opportuna capacità tecnica e professionale. Tali organismi dovrebbero essere incoraggiati ad aprire l'esecuzione di tali compiti alla concorrenza, fino ad un livello adeguato, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario»).

    (25)

    Copernicus dovrebbe includere una componente di servizi destinata a fornire informazioni in monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza. In particolare, Copernicus dovrebbe fornire informazioni sullo stato dell'atmosfera, anche a livello locale, nazionale, europeo e mondiale; informazioni sullo stato degli oceani, anche mediante l'istituzione di un raggruppamento europeo specifico per il monitoraggio marino; informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali ed europee; informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, e della sicurezza civile compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.

    (26)

    Per attuare la componente di servizi di Copernicus, la Commissione può affidarsi, se debitamente giustificato dalla natura speciale dell'azione e dalle competenze specifiche, alle entità competenti, per esempio l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), altre agenzie europee o raggruppamenti o consorzi di entità nazionali pertinenti, o altri organi interessati che potrebbero beneficiare di una delega a norma del regolamento finanziario. Nel selezionare l'entità si dovrebbe tenere debitamente conto del rapporto costi/benefici connesso alla scelta di delegare tali compiti, nonché dell'impatto sulla struttura di governance dell'entità e sulle sue risorse finanziarie e umane.

    (27)

    Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione è stato attivamente coinvolto nell'iniziativa GMES e nell'attuazione della fase iniziale di operatività del GMES stabilita ai sensi del regolamento (UE) n. 911/2010. La Commissione dovrebbe continuare a basarsi sul sostegno scientifico e tecnico del CCR per l'attuazione di Copernicus.

    (28)

    Gli appalti pubblici delle entità cui è affidata l'attuazione di Copernicus dovrebbero essere compatibili con le norme dell'Unione o equivalenti norme internazionali nella misura consentita dalle disposizioni in materia di appalti pubblici del regolamento finanziario. Specifici adattamenti richiesti da tali norme, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, dovrebbero essere definiti nei corrispondenti accordi di delega. Si dovrebbe puntare, in primo luogo e soprattutto, a conseguire il miglior rapporto costi-benefici, a controllare i costi, a ridurre i rischi, a migliorare l'efficienza e limitare la dipendenza da un unico fornitore. È opportuno far sì che lungo l'intera catena dell'approvvigionamento sia garantita una concorrenza aperta e leale, che offra possibilità di partecipazione equilibrate all'industria a tutti i livelli, in particolare ai nuovi operatori e alle PMI. Si dovrebbero evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza, per periodi prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre i rischi connessi ai programmi, evitare la dipendenza da un'unica fonte di approvvigionamento e garantire un migliore controllo generale di Copernicus, dei suoi costi e del calendario, si dovrebbe ricorrere, ove opportuno, a più fonti di approvvigionamento. Lo sviluppo dell'industria europea dovrebbe inoltre essere salvaguardato e promosso in tutti i settori relativi all'osservazione della Terra, in conformità agli accordi internazionali di cui è parte l'Unione.

    (29)

    Il rischio di una scarsa esecuzione dell'appalto o di non esecuzione dovrebbe essere ridotto per quanto possibile. A tal fine i contraenti dovrebbero dimostrare la sostenibilità della loro capacità di esecuzione dell'appalto rispetto agli impegni sottoscritti e alla durata dell'appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero quindi, ove opportuno, specificare i requisiti associati all'affidabilità delle forniture e della prestazione di servizi. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono subordinare l'acquisto di beni e servizi di natura sensibile a requisiti specifici, in particolare per garantire la sicurezza delle informazioni. Le industrie dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a fornitori esterni all'Unione per talune componenti e servizi, se sono dimostrati evidenti vantaggi di qualità e di costo, tenendo conto tuttavia della natura strategica di Copernicus e dei requisiti dell'Unione in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. Si dovrebbe approfittare degli investimenti del settore pubblico e dell'esperienza e delle competenze interne all'industria, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi.

    (30)

    Al fine di valutare meglio il costo totale di un prodotto, servizio o opera, ivi compreso il suo costo operativo a lungo termine, all'atto di concludere appalti in base al criterio di aggiudicazione al contratto più vantaggioso sotto il profilo economico, occorre prendere in considerazione, ove opportuno, nella fase di aggiudicazione il costo totale lungo il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o dell'opera, secondo un approccio basato sul rapporto costo/efficacia come il life-cycle costing. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe provvedere affinché la metodologia intesa a calcolare i costi del ciclo di vita utile di un prodotto, servizio o opera sia espressamente citata nei capitolati d'oneri o nel bando di gara e consenta di accertare l'accuratezza delle informazioni fornite dagli offerenti.

    (31)

    L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe pertanto poter ristabilire condizioni eque di concorrenza se una o più imprese dispongono, già prima di un bando di gara, di informazioni privilegiate sulle attività connesse al bando. Essa dovrebbe poter aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua esecuzione o addirittura imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano Copernicus, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere valutati in modo preciso ed è quindi auspicabile concludere contratti di forma particolare che, pur non contenendo prezzi definitivi e non rivedibili, comprendono clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

    (32)

    Nella prospettiva di mantenere Copernicus al suo importo massimo riducendo quanto più ampiamente i rischi tecnici e relativi alle scadenze e i costi ad essi associati, e di garantire la continuativa affidabilità dell'approvvigionamento, Copernicus dovrebbe utilizzare al massimo i precedenti investimenti del settore pubblico in ambito finanziario ed infrastrutturale, come pure l'esperienza e la competenza acquisite in ambito industriale attraverso tali investimenti nel GMES. Ciò dovrebbe valere in particolare per quel che riguarda le componenti ricorrenti dei segmenti spaziali e di terra elaborati dall'ESA e dagli Stati che vi aderiscono nell'ambito del programma facoltativo relativo alla componente spaziale del GMES con la partecipazione finanziaria dell'Unione. In quest'ultimo caso, l'impiego della procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara o di altra procedura equivalente dovrebbe essere debitamente presa in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice.

    (33)

    Per conseguire gli obiettivi di Copernicus in modo sostenibile occorre coordinare le attività dei diversi partner partecipanti, come pure sviluppare, istituire e gestire una capacità di osservazione e di fornitura di servizi che soddisfi la domanda degli utenti. In questo contesto, un comitato (il «comitato Copernicus») dovrebbe assistere la Commissione nel garantire il coordinamento dei contributi dell'Unione, degli Stati membri e delle organizzazioni intergovernative nonché il coordinamento con il settore privato, sfruttando al meglio le capacità esistenti e individuando le lacune da colmare a livello dell'Unione. È opportuno altresì che tale comitato aiuti la Commissione a controllare la coerenza dell'attuazione di Copernicus. Poiché una buona gestione pubblica si basa su una gestione uniforme di Copernicus, su una maggiore rapidità delle decisioni e sulla parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio dovrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato Copenicus. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione dovrebbero poter partecipare ai lavori del comitato Copernicus con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. Tali rappresentanti non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato Copernicus.

    (34)

    È opportuno inoltre che il lavoro degli organismi ai quali la Commissione ha delegato determinati compiti di esecuzione sia valutato in base a indicatori di rendimento che permettano di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio un'indicazione dei progressi nell'attuazione di Copernicus e della sua operatività.

    (35)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione (9) ha stabilito le condizioni di registrazione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e ha definito i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES.

    (36)

    È opportuno che i dati e le informazioni ottenuti nell'ambito di Copernicus siano messi a disposizione in modo completo, aperto e gratuito, subordinatamente ad adeguate condizioni e restrizioni, al fine di promuoverne l'impiego e la condivisione e rafforzare i mercati europei connessi all'osservazione della Terra, in particolare il settore a valle, favorendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro.

    (37)

    La Commissione dovrebbe operare con i fornitori di dati per concordare condizioni per la concessione di licenze per i dati forniti da terzi in modo da agevolarne l'utilizzo nell'ambito di Copernicus, in conformità del presente regolamento e dei diritti di terzi applicabili.

    (38)

    È opportuno tener conto dei diritti di accesso ai dati dei satelliti Sentinel di Copernicus accordati nell'ambito del programma relativo alla componente spaziale del GMES, secondo quanto approvato dal consiglio del programma di osservazione della terra dell'ESA il 24 settembre 2013.

    (39)

    Poiché Copernicus è un programma civile sotto controllo civile, dovrebbe essere data la priorità all'acquisizione di dati e alla produzione di informazioni, comprese immagini ad alta risoluzione, che non costituiscano un rischio o una minaccia per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri. Tuttavia, dal momento che può essere necessario proteggere alcuni dati di Copernicus e informazioni di Copernicus, per assicurare la circolazione sicura di tali informazioni nel rispetto dell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che tutti i partecipanti a Copernicus assicurino un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello offerto dalle disposizioni in materia di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (10) e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE del Consiglio (11).

    40)

    Poiché alcuni dati di Copernicus e informazioni di Copernicus, comprese immagini ad alta risoluzione, possono avere un impatto sulla sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, in casi debitamente motivati è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare le misure per affrontare rischi e minacce per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri.

    (41)

    È opportuno che l'Unione sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito di Copernicus. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari. Dovrebbe restare inteso che le disposizioni riguardanti la proprietà dei beni immateriali di cui al presente regolamento non coprono i diritti immateriali che non sono trasferibili in base alla relativa normativa nazionale. La proprietà dell'Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l'Unione stessa, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l'uso. In particolare l'Unione dovrebbe poter trasferire o concedere in licenza i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito di Copernicus nell'interesse di una forte penetrazione dei servizi di Copernicus presso gli utenti a valle.

    (42)

    Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento finanziario.

    (43)

    Poiché Copernicus è un programma complesso, è opportuno che la Commissione sia assistita da esperti indipendenti provenienti da un'ampia comunità di soggetti interessati, compresi in particolare esperti in materia di sicurezza nominati dagli Stati membri, rappresentanti dei pertinenti enti spaziali nazionali e utenti Copernicus, per ottenere le necessarie competenze tecnico-scientifiche nonché prospettive interdisciplinari e intersettoriali, tenendo conto delle pertinenti iniziative esistenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

    (44)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro annuale, le specifiche tecniche per la componente di servizi e la componente spaziale, gli aspetti attinenti alla sicurezza e le misure per promuovere la convergenza degli Stati membri nell'impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus e il loro accesso alla tecnologia e agli sviluppi nel campo dell'osservazione della Terra, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

    (45)

    Copernicus è un programma orientato agli utenti, che quindi devono essere coinvolti in modo costante ed effettivo, in particolare per definire e convalidare le esigenze di servizio. Al fine di accrescere il suo valore per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni regolari con gli utenti finali del settore pubblico e privato. A tal fine, dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro (il «forum degli utenti») per assistere il comitato Copernicus nell'individuazione delle esigenze degli utenti, nella verifica della conformità dei servizi e nel coordinamento degli utenti del settore pubblico.

    (46)

    Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ai requisiti relativi ai dati necessari all'evoluzione dei servizi operativi, delle condizioni e delle procedure di accesso, registrazione e impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus, dei criteri tecnici specifici necessari a impedire l'interruzione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus e dei criteri per la limitazione dell'acquisizione o della divulgazione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus in caso di conflitto di diritti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (47)

    È opportuno che le azioni finanziate a norma del presente regolamento siano monitorate e valutate allo scopo di apportare eventuali modifiche e permettere nuovi sviluppi. In particolare, la valutazione dovrebbe analizzare gli effetti della politica relativa ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus per i soggetti interessati e gli utenti a valle nonché l'influenza sulle imprese e sugli investimenti nazionali e privati in infrastrutture di osservazione della Terra. È altresì opportuno che la valutazione riguardi anche la possibile partecipazione nel futuro di pertinenti agenzie europee, come l'Agenzia del GNSS europeo. Al fine di conseguire i massimi risultati e valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso delle fasi di attuazione di Copernicus, è opportuno esplorare nuovi modelli per la pianificazione futura, assicurando un impegno economico a lungo termine.

    (48)

    Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di Copernicus, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto esso comprenderà anche una capacità paneuropea e dipenderà da una fornitura di servizi in tutti gli Stati membri che dovrà essere coordinata a livello dell'Unione, ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (49)

    Il presente regolamento fissa una dotazione finanziaria che deve costituire l'ammontare di riferimento privilegiato, a norma del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (13), per il Parlamento europeo e per il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

    (50)

    È opportuno allineare il periodo di finanziamento del presente regolamento con quello previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    (51)

    È necessario altresì abrogare il regolamento (UE) n. 911/2010 al fine di istituire un quadro giuridico appropriato alla governance e al finanziamento di Copernicus e per garantirne la piena operatività. Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (UE) n. 911/2010 dovrebbe rimanere valida al fine di garantirne la continuità,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra («Copernicus») e stabilisce le norme per la sua attuazione.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Copernicus è un programma civile, orientato agli utenti e sotto controllo civile che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti e assicura la continuità delle attività svolte nell'ambito del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES).

    2.   Copernicus è costituito dalle seguenti componenti:

    a)

    una componente di servizi destinata a fornire informazioni nei seguenti settori: monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza;

    b)

    una componente spaziale destinata a garantire osservazioni spaziali sostenibili per i tipi di servizi di cui alla lettera a);

    c)

    una componente in situ destinata a garantire le osservazioni mediante installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra per i tipi di servizi di cui alla lettera a).

    3.   Sono creati opportuni collegamenti e interfacce tra le componenti di cui al paragrafo 2.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)   «missioni specifiche»: le missioni spaziali di osservazione della Terra destinate ad essere usate e gestite nell'ambito di Copernicus, in particolare le missioni Sentinel;

    2)   «missioni partecipanti»: le missioni spaziali di osservazione della Terra che forniscono a Copernicus dati ad integrazione di quelli forniti dalle missioni specifiche;

    3)   «dati di missioni specifiche»: i dati spaziali di osservazione della Terra provenienti da missioni specifiche destinati ad essere impiegati nell'ambito di Copernicus;

    4)   «dati di missioni partecipanti»: i dati spaziali di osservazione della Terra provenienti da missioni partecipanti concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

    5)   «dati in situ»: i dati di osservazione ottenuti mediante sensori terrestri, marini o aerei nonché i dati di riferimento e ausiliari concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

    6)   «dati e informazioni di terzi»: i dati e le informazioni prodotti al di fuori dell'ambito di Copernicus e necessari per la realizzazione dei suoi obiettivi;

    7)   «dati di Copernicus»: i dati di missioni specifiche, i dati di missioni partecipanti e i dati in situ;

    8)   «informazioni di Copernicus»: le informazioni provenienti dai servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in seguito a elaborazione o modellazione dei dati di Copernicus;

    9)   «utenti Copernicus»:

    a)

    gli utenti Copernicus di base: le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali competenti ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione o del monitoraggio del servizio pubblico o della politica nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

    b)

    gli utenti del settore della ricerca: università o ogni altra organizzazione dedita alla ricerca e all'istruzione;

    c)

    gli utenti commerciali e privati;

    d)

    gli enti di beneficenza, organizzazioni non governative e internazionali.

    Articolo 4

    Obiettivi

    1.   Copernicus contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

    a)

    monitorare l'ambiente terrestre per sostenere la protezione dell'ambiente e le attività nell'ambito della protezione civile e della sicurezza civile;

    b)

    massimizzare i vantaggi socioeconomici e promuovere l'uso dell'osservazione della Terra in applicazioni e servizi, così sostenendo la strategia «Europa 2020» e il suo obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

    c)

    favorire lo sviluppo di un settore spaziale e dei servizi europeo competitivo e massimizzare le opportunità per le imprese europee di sviluppare e fornire sistemi e servizi di osservazione della Terra innovativi;

    d)

    garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie di base dell'osservazione della Terra e dei servizi di geoinformazione, consentendo così all'Europa di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente;

    e)

    fornire sostegno e contribuire alle politiche europee e favorire iniziative mondiali, come GEOSS.

    2.   Al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, Copernicus si pone gli obiettivi specifici seguenti:

    a)

    rendere disponibili per gli utenti Copernicus dati e informazioni accurati e attendibili, forniti a lungo termine e in modo sostenibile, che siano atti a consentire i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e a soddisfare le esigenze degli utenti Copernicus di base;

    b)

    predisporre un accesso sostenibile e affidabile ai dati e alle informazioni spaziali a partire da una capacità europea autonoma di osservazione della Terra con specifiche tecniche coerenti e facendo riferimento ai mezzi e alle risorse esistenti a livello europeo e nazionale, se del caso integrandoli;

    c)

    offrire un accesso sostenibile e affidabile ai dati in situ, basandosi, in particolare, sulle capacità esistenti gestite a livello europeo e nazionale e su sistemi e reti di osservazione globali.

    3.   La realizzazione degli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2 è misurata in base ai seguenti indicatori di risultato:

    a)

    dati di Copernicus e informazioni di Copernicus resi disponibili in conformità ai requisiti di fornitura del livello di servizio nei settori dell'ambiente, della protezione civile e della sicurezza civile;

    b)

    maggiore richiesta di dati di Copernicus e informazioni di Copernicus misurata mediante la progressione numerica degli utenti, il volume di dati e di informazioni a valore aggiunto consultati, l'aumento dei servizi a valle e l'ampliamento della diffusione negli Stati membri e nell'Unione;

    c)

    impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione, delle organizzazioni internazionali e delle autorità europee, nazionali, regionali e locali, compresi il livello di accettazione e soddisfazione degli utenti e i vantaggi offerti alle società europee;

    d)

    penetrazione nel mercato, comprese l'espansione dei mercati esistenti e la creazione di nuovi mercati e competitività degli operatori europei dei settori a valle;

    e)

    disponibilità continua dei dati di Copernicus a sostegno dei servizi di Copernicus.

    Articolo 5

    Componente di servizi di Copernicus

    1.   La componente di servizi di Copernicus comprende le seguenti prestazioni:

    a)

    il servizio di monitoraggio atmosferico, che deve fornire informazioni sulla qualità dell'aria su scala europea e sulla composizione chimica dell'atmosfera su scala mondiale. Esso fornisce, in particolare, informazioni per i sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria gestiti dal livello locale fino a quello nazionale e contribuisce al monitoraggio delle variabili climatiche in rapporto con la composizione dell'atmosfera compresa, se possibile, l'interazione con le canopie forestali;

    b)

    il servizio di monitoraggio dell'ambiente marino, che deve fornire informazioni sullo stato e sulle dinamiche dell'ecosistema fisico dell'oceano e marino, per le zone oceaniche a livello mondiale e per le zone marine a livello regionale europeo, a sostegno della sicurezza marittima, contribuisce al monitoraggio dei flussi di rifiuti, dell'ambiente marino, delle regioni costiere e polari, delle risorse marine nonché delle previsioni meteorologiche e del monitoraggio del clima;

    c)

    il servizio di monitoraggio del territorio, che deve fornire informazioni su destinazione e copertura del suolo, criosfera, cambiamenti climatici e variabili biogeofisiche, comprese le relative dinamiche, a sostegno del monitoraggio ambientale, a tutti i livelli, da globale a locale, per quanto riguarda la biodiversità, il suolo, le acque interne e costiere, le foreste e la vegetazione e le risorse naturali, nonché a sostegno dell'attuazione generale delle politiche ambientale, agricola, dello sviluppo, energetica, urbanistica, infrastrutturale e dei trasporti;

    d)

    il servizio relativo ai cambiamenti climatici, che deve fornire informazioni per ampliare la base di conoscenze a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione. Il servizio contribuisce, in particolare, alla fornitura di variabili climatiche essenziali, analisi, proiezioni e indicatori climatici su scala spazio-temporale rilevanti ai fini delle strategie in materia di adattamento e mitigazione per i vari ambiti in cui l'Unione persegue benefici settoriali e sociali;

    e)

    il servizio di gestione delle emergenze, che deve fornire informazioni per la risposta alle emergenze in relazione a differenti tipi di catastrofi, compresi rischi meteorologici, rischi geofisici, catastrofi provocate accidentalmente e volontariamente dall'uomo e altre catastrofi umanitarie, nonché attività di prevenzione, preparazione, risposta e ripristino;

    f)

    il servizio di sicurezza, che deve fornire informazioni per rispondere alle sfide poste dalla sicurezza civile in Europa migliorando le capacità di prevenzione delle crisi e di preparazione e risposta alle stesse, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere e marittima, ma anche sostegno all'azione esterna dell'Unione, fatti salvi gli eventuali accordi di cooperazione che possono essere conclusi tra la Commissione e vari organismi della politica estera e di sicurezza comune, in particolare il centro satellitare dell'Unione europea.

    2.   La prestazione di servizi di cui al paragrafo 1 tiene conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è efficace sotto il profilo dei costi e, se del caso, decentrata, integrando a livello europeo i dati spaziali in situ e di riferimento, nonché le capacità esistenti negli Stati membri, evitando così duplicazioni. L'acquisizione di nuovi dati che si sovrappongono a fonti esistenti è evitata, salvo che l'uso di serie di dati esistenti o aggiornabili non sia tecnicamente possibile, efficace sotto il profilo dei costi o praticabile in modo tempestivo.

    I servizi applicano rigorosi sistemi di controllo della qualità e forniscono informazioni sui livelli di servizio, anche in termini di disponibilità, affidabilità, qualità e tempestività.

    3.   Al fine di assicurare l'evoluzione dei servizi di cui al paragrafo 1 e la loro accettazione da parte del settore pubblico, sono intraprese anche le seguenti attività:

    a)

    attività di sviluppo intese a migliorare la qualità e il rendimento dei servizi, ivi inclusi il loro adattamento e la loro evoluzione, ad evitare o mitigare i rischi operativi nonché a sfruttare le sinergie con attività correlate, come quelle nell'ambito di Orizzonte 2020;

    b)

    attività di sostegno consistenti in misure volte a promuovere l'utilizzo e l'accettazione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus da parte:

    i)

    delle autorità pubbliche competenti ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione o del monitoraggio del servizio pubblico o della politica nei settori di cui al paragrafo 1. Rientrano in questo contesto lo sviluppo di capacità e la messa a punto di procedure e strumenti standard per integrare i dati di Copernicus e le informazioni di Copernicus nel flusso di lavoro degli utenti;

    ii)

    di altri utenti e applicazioni a valle. Rientrano in questo contesto attività di sensibilizzazione, formazione e divulgazione.

    Articolo 6

    Componente spaziale di Copernicus

    1.   La componente spaziale di Copernicus fornisce osservazioni spaziali per alimentare principalmente i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

    2.   La componente spaziale di Copernicus consiste in dati di missioni specifiche e missioni partecipanti e comprende le seguenti attività:

    a)

    fornitura di osservazioni spaziali, compresi:

    i)

    il completamento, la manutenzione e l'esercizio delle missioni specifiche, il che a sua volta include la definizione dei compiti dei satelliti, il controllo e il monitoraggio dei satelliti, la ricezione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione dei dati, la calibrazione e la convalida in via permanente;

    ii)

    la fornitura di dati in situ per la calibrazione e la convalida delle osservazioni delle missioni specifiche;

    iii)

    la fornitura, l'archiviazione e la divulgazione di dati di missioni partecipanti ad integrazione dei dati di missioni specifiche;

    b)

    attività volte a rispondere all'evolversi delle necessità degli utenti, compresi:

    i)

    l'individuazione di lacune nelle osservazioni e la specificazione di nuove missioni specifiche in base alle esigenze degli utenti;

    ii)

    gli sviluppi tesi a modernizzare e integrare le missioni specifiche, comprese la progettazione e l'acquisizione di nuovi elementi per l'infrastruttura spaziale correlata;

    c)

    la protezione dei satelliti contro i rischi di collisione, tenendo in considerazione il quadro di sostegno dell'Unione al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione;

    d)

    lo smantellamento sicuro dei satelliti a fine vita.

    Articolo 7

    Componente in situ di Copernicus

    1.   La componente in situ di Copernicus fornisce accesso ai dati in situ per alimentare principalmente i servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

    Comprende le seguenti attività:

    a)

    fornitura ai servizi operativi di dati in situ, compresi quelli di terzi a livello internazionale, in base alle capacità esistenti;

    b)

    coordinamento e armonizzazione della raccolta e della fornitura dei dati in situ;

    c)

    assistenza tecnica alla Commissione riguardo alle esigenze di servizio relative ai dati delle osservazioni in situ;

    d)

    cooperazione con operatori in situ per favorire la coerenza delle attività di sviluppo relative all'infrastruttura e alle reti di osservazione in situ;

    e)

    individuazione di lacune nelle osservazioni in situ che non possono essere colmate con l'infrastruttura e le reti esistenti, anche a livello mondiale, e risposta a tali lacune nel rispetto del principio di sussidiarietà.

    2.   I dati in situ sono utilizzati nell'ambito di Copernicus in conformità ai diritti di terzi applicabili, compresi quelli degli Stati membri, e alle restrizioni applicabili con riguardo all'utilizzazione o alla ridistribuzione.

    3.   Conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione può delegare la totalità o parte delle attività della componente in situ agli operatori di servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento oppure, qualora sia necessario un coordinamento generale, all'Agenzia europea dell'ambiente.

    Articolo 8

    Dotazione finanziaria

    1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 è fissata a 4 291,48 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

    2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito nelle seguenti categorie di spesa a prezzi correnti:

    a)

    per le attività di cui agli articoli 5 e 7, 897,415 milioni di EUR;

    b)

    per le attività di cui all'articolo 6, 3 394,065 milioni di EUR, compreso un importo massimo di 26,5 milioni di EUR per le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c).

    3.   La Commissione può ridestinare fondi da una categoria di spesa a un'altra, secondo quanto stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b), fino a un massimale del 10 % dell'importo di cui al paragrafo 1. Qualora la nuova destinazione raggiunga un importo complessivo superiore al 10 % dell'importo previsto dal paragrafo 1, la Commissione consulta il comitato Copernicus, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

    4.   Gli interessi maturati sui prefinanziamenti versati a organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto sono destinati ad attività oggetto dell'accordo di delega o del contratto stipulato tra la Commissione e l'entità interessata. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, gli organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto aprono conti che consentano di identificare i fondi e i relativi interessi.

    5.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. Gli impegni di bilancio per le attività di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.

    6.   La dotazione finanziaria di Copernicus può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione di Copernicus e la realizzazione dei suoi obiettivi, compresi studi, riunioni, azioni di informazione e comunicazione nonché le spese connesse alle reti informatiche incentrate sull'elaborazione delle informazioni e lo scambio di dati.

    7.   La Commissione può affidare l'attuazione di Copernicus agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Se il bilancio di Copernicus viene attuato tramite gestione indiretta sulla base dell'articolo 10, paragrafo 3, o dell'articolo 11, paragrafo 1, le norme in materia di appalti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio si applicano nella misura consentita dall'articolo 60 del regolamento finanziario. Specifici adattamenti richiesti da tali norme, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, sono definiti nei corrispondenti accordi di delega.

    CAPO II

    GOVERNANCE DI COPERNICUS

    Articolo 9

    Ruolo della Commissione

    1.   Alla Commissione è attribuita la responsabilità generale di Copernicus e del coordinamento delle sue diverse componenti. Essa gestisce i fondi assegnati in virtù del presente regolamento e sovrintende all'attuazione di Copernicus, anche in termini di fissazione delle priorità, coinvolgimento degli utenti, costi, scadenze, rendimento e appalti.

    2.   La Commissione gestisce, a nome dell'Unione e nel suo ambito di competenza, le relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali assicurando il coordinamento di Copernicus con le attività a livello nazionale, internazionale e dell'Unione.

    3.   La Commissione facilita contributi coordinati degli Stati membri volti all'erogazione operativa dei servizi e alla disponibilità a lungo termine dei necessari dati di osservazione.

    4.   La Commissione sostiene l'adeguato sviluppo dei servizi di Copernicus e assicura la complementarietà, la coerenza e collegamenti tra Copernicus e altre politiche, strumenti, programmi e azioni pertinenti dell'Unione al fine di garantire che tali politiche, strumenti, programmi e azioni traggano beneficio dai servizi di Copernicus.

    5.   La Commissione promuove un ambiente stabile per investimenti a lungo termine e consulta le parti interessate prima di decidere di modificare prodotti dei servizi di dati di Copernicus e di informazione di Copernicus disciplinati dal presente regolamento.

    6.   La Commissione provvede a che gli organismi cui sono affidati compiti di attuazione forniscano i loro servizi a tutti gli Stati membri.

    7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo alla definizione dei requisiti dei dati necessari per l'evoluzione della componente di servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

    8.   La Commissione adotta, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, atti di esecuzione concernenti:

    a)

    le specifiche tecniche per la componente di servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, con riferimento alla relativa attuazione;

    b)

    le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus di cui all'articolo 6, con riferimento alla relativa attuazione ed evoluzione in base alle esigenze degli utenti.

    9.   La Commissione fornisce tempestivamente agli Stati membri e al Parlamento europeo tutte le informazioni pertinenti relative a Copernicus, in particolare in materia di gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio di ciascun elemento significativo dell'infrastruttura Copernicus, scadenze, rendimento, appalti e valutazione della gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 10

    Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

    1.   La Commissione conclude con l'ESA un accordo di delega che conferisce a quest'ultima i seguenti compiti:

    a)

    assicurare il coordinamento tecnico della componente spaziale di Copernicus;

    b)

    definire l'architettura generale del sistema per la componente spaziale di Copernicus e la sua evoluzione sulla base delle esigenze degli utenti coordinate dalla Commissione;

    c)

    gestire i fondi assegnati;

    d)

    assicurare le procedure di monitoraggio e controllo;

    e)

    sviluppare nuove missioni specifiche;

    f)

    ottenere (procurare) missioni specifiche ricorrenti;

    g)

    gestire le missioni specifiche, tranne quelle gestite dall'EUMETSAT, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

    h)

    coordinare un sistema per l'accesso dei servizi di Copernicus ai dati di missioni partecipanti;

    i)

    assicurare diritti di accesso e negoziare le condizioni di utilizzo dei dati di satelliti commerciali necessari ai servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

    2.   La Commissione conclude con l'EUMETSAT un accordo di delega che conferisce a quest'ultima la responsabilità di gestire missioni specifiche e fornire accesso ai dati di missioni partecipanti, ai sensi del suo mandato e delle sue competenze.

    3.   Gli accordi di delega con l'ESA e l'EUMETSAT sono conclusi in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

    4.   Conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario, l'ESA e l'EUMETSAT agiscono, ogniqualvolta sia opportuno, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici aventi la facoltà di adottare decisioni in merito all'assolvimento e al coordinamento dei compiti in materia di appalti ad esse delegati.

    5.   Gli accordi di delega definiscono, nella misura necessaria all'assolvimento dei compiti e all'esecuzione del bilancio delegati, le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all'ESA e all'EUMETSAT e tengono conto, se del caso, dello scenario a lungo termine dell'ESA. In particolare, definiscono le azioni da realizzare per lo sviluppo, l'aggiudicazione e l'esercizio della componente spaziale di Copernicus, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e controllo, le misure applicabili in caso di attuazione insoddisfacente degli appalti in termini di costi, scadenze, rendimento e aggiudicazione, nonché il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.

    6.   Le misure di monitoraggio e controllo prevedono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione sui costi e le scadenze e, in caso di discrepanza tra i bilanci, i rendimenti e le scadenze previsti, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle attività nei limiti delle risorse assegnate.

    7.   Il comitato Copernicus è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 3 del presente articolo in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Il comitato Copernicus è informato in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e l'ESA e l'EUMETSAT.

    8.   La Commissione informa il comitato Copernicus dei risultati della valutazione delle gare d'appalto e degli appalti con enti del settore privato che devono essere conclusi dall'ESA e dall'EUMETSAT, fornendo anche informazioni riguardanti i subappalti.

    Articolo 11

    Operatori di servizi

    1.   La Commissione può, tramite accordi di delega o accordi contrattuali e ove ciò sia debitamente giustificato dalla natura speciale dell'azione e dalle competenze specifiche, dal mandato, dalle modalità di funzionamento e dalla capacità di gestione esistenti, affidare i compiti di attuazione della componente di servizi, tra l'altro, ai seguenti organismi:

    a)

    l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);

    b)

    l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

    c)

    l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA);

    d)

    il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN);

    e)

    il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT);

    f)

    altre agenzie e altri raggruppamenti o consorzi europei di organi nazionali competenti.

    Gli accordi di delega con gli operatori di servizi sono conclusi in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

    2.   La scelta degli organismi di cui al paragrafo 1 tiene debito conto dell'efficienza in termini di costi dell'affidamento di tali compiti come pure dell'impatto sulla struttura di governance degli organismi e sulle loro risorse umane e finanziarie.

    3.   Il comitato Copernicus è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Il comitato Copernicus è informato in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e gli operatori di servizi.

    Articolo 12

    Programma di lavoro della Commissione

    1.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un programma di lavoro annuale per Copernicus a norma dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

    2.   Il programma di lavoro annuale comprende un piano di attuazione che indica nel dettaglio le azioni relative alle componenti di Copernicus di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed è orientato al futuro tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti e degli sviluppi tecnologici.

    3.   Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Articolo 13

    Cooperazione con gli Stati membri

    1.   La Commissione coopera con gli Stati membri al fine di migliorare lo scambio di dati e di informazioni tra di essi e favorisce lo sviluppo della distribuzione dei dati a livello regionale e locale. La Commissione assicura che i necessari dati e informazioni siano a disposizione di Copernicus. Le missioni partecipanti, i servizi e le infrastrutture in situ degli Stati membri costituiscono contributi essenziali a Copernicus.

    2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure volte a promuovere l'impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus da parte degli Stati membri e a sostenere il loro accesso alla tecnologia e agli sviluppi nell'ambito dell'osservazione della Terra. Tali misure non comportano distorsioni della libera concorrenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

    CAPO III

    APPALTI PUBBLICI

    SEZIONE I

    Disposizioni generali applicabili agli appalti pubblici

    Articolo 14

    Principi generali

    Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 7, e le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell'Unione nel campo del controllo delle esportazioni, si applicano a Copernicus le disposizioni del regolamento finanziario e in particolare i principi dell'accesso aperto e della concorrenza leale lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale, le gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e tempestive, nonché la comunicazione di informazioni chiare sulle norme applicabili agli appalti, ai criteri di selezione e di aggiudicazione e di ogni altra informazione pertinente che consenta condizioni di parità per tutti i potenziali offerenti.

    Articolo 15

    Obiettivi specifici

    Nel corso della procedura d'appalto le amministrazioni aggiudicatrici perseguono, nei bandi di gara, i seguenti obiettivi:

    a)

    promuovere nell'intera Unione la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutti gli operatori economici, in particolare quella dei nuovi operatori e delle PMI, anche incoraggiando gli offerenti a ricorrere al subappalto;

    b)

    evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza da un solo fornitore;

    c)

    avvantaggiarsi degli investimenti precedenti del settore pubblico e degli insegnamenti tratti, come pure dell'esperienza e delle competenze dell'industria, fermo restando il principio di bandi di gara competitivi;

    d)

    ricorrere alla fornitura multipla, ove opportuno, per garantire un migliore controllo globale di Copernicus e dei relativi costi e scadenze;

    e)

    tener conto, ove opportuno, del costo totale in tutto il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o del lavoro appaltato.

    SEZIONE II

    Disposizioni specifiche applicabili agli appalti pubblici

    Articolo 16

    Definizione di condizioni di concorrenza eque

    L'amministrazione aggiudicatrice adotta opportuni provvedimenti per assicurare condizioni di concorrenza eque nei casi in cui la precedente partecipazione di un operatore economico ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara:

    a)

    può procurare all'operatore economico interessato vantaggi significativi in termini di informazioni privilegiate e può pertanto suscitare timori in merito al rispetto della parità di trattamento;

    b)

    incide sulle normali condizioni di concorrenza o sull'imparzialità e l'obiettività dell'aggiudicazione o dell'esecuzione dei contratti.

    Tali provvedimenti non ostacolano la concorrenza, né compromettono la parità di trattamento e la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. In tale contesto, detti provvedimenti tengono conto della natura e delle modalità del contratto in questione.

    Articolo 17

    Sicurezza delle informazioni

    Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

    Articolo 18

    Affidabilità delle forniture

    L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto i requisiti connessi all'affidabilità delle forniture o della prestazione di servizi per l'esecuzione dell'appalto.

    Articolo 19

    Appalti frazionati

    1.   L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato.

    2.   Un appalto frazionato si compone di una parte fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi contrattuali per la fase in questione e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio sia di esecuzione. I documenti dell'appalto indicano gli elementi specifici di tali frazioni. Essi definiscono, in particolare, l'oggetto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità per eseguire le prestazioni di ciascuna frazione.

    3.   Le prestazioni della parte fissa costituiscono un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione sottoposta a condizioni, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.

    4.   L'esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, notificata all'appaltatore alle condizioni previste dall'appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni non viene confermata o lo è solo con ritardo, l'appaltatore può beneficiare, se l'appalto lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, di un'indennità di attesa o di un indennizzo per inadempimento.

    5.   Qualora, con riferimento a una frazione specifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi che i lavori, le forniture e i servizi concordati per quella frazione non siano stati completati, può, se l'appalto lo prevede, chiedere il risarcimento dei danni e recedere dall'appalto alle condizioni da questo stabilite.

    Articolo 20

    Appalti remunerati in base alle spese certificate

    1.   L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente, nei limiti di un prezzo massimale, in base a spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    Il prezzo da pagare per tali appalti è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dall'appaltatore per eseguire l'appalto, come quelle per manodopera, materiali, beni di consumo e uso delle apparecchiature e delle infrastrutture necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi in termini di risultati e delle scadenze.

    2.   L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incognite connesse all'esecuzione dell'appalto perché:

    a)

    l'appalto presenta aspetti molto complessi o che richiedono il ricorso ad una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; o

    b)

    le attività oggetto dell'appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile stabilire un prezzo fisso totale e definitivo, data l'esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell'esecuzione dell'appalto dall'esecuzione di altri appalti.

    3.   Il prezzo massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo da pagare e può essere superato solo in casi eccezionali debitamente giustificati e previo consenso dell'amministrazione aggiudicatrice.

    4.   I documenti degli appalti remunerati interamente o parzialmente in base a spese certificate devono precisare:

    a)

    la natura dell'appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un prezzo massimale;

    b)

    per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi dell'appalto oggetto delle spese certificate;

    c)

    l'importo del prezzo massimale;

    d)

    i criteri di aggiudicazione che devono consentire la valutazione dell'attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi di determinazione di tali costi e dei benefici indicati nell'offerta;

    e)

    il tipo di maggiorazione di cui al paragrafo 1 da applicare alle spese;

    f)

    le norme e le procedure che determinano l'ammissibilità dei costi previsti dall'offerente per eseguire l'appalto, in base ai principi di cui al paragrafo 5;

    g)

    le norme contabili cui si devono conformare gli offerenti;

    h)

    nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione.

    5.   Le spese dichiarate dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate sono ammissibili solo se:

    a)

    sono state realmente sostenute nel corso dell'appalto, escluse le spese per apparecchiature, infrastrutture e beni immateriali necessari all'esecuzione dell'appalto, che possono essere considerate ammissibili per il loro intero valore di acquisto;

    b)

    sono indicate nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive all'appalto iniziale;

    c)

    sono necessarie all'esecuzione dell'appalto;

    d)

    derivano dall'esecuzione dell'appalto e sono ad essa imputabili;

    e)

    sono identificabili, verificabili, registrate nella contabilità dell'appaltatore e determinate in conformità delle norme contabili indicati nel capitolato d'oneri e nell'appalto;

    f)

    sono conformi alle disposizioni del diritto tributario e sociale applicabili;

    g)

    non derogano alle condizioni dell'appalto;

    h)

    sono ragionevoli, giustificate e rispettano i principi della sana gestione finanziaria, in particolare in termini di efficienza ed economicità.

    L'appaltatore è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, e della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che le spese di cui chiede il rimborso sono state sostenute e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Le spese che l'appaltatore non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili.

    6.   L'amministrazione aggiudicatrice provvede a quanto segue per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate:

    a)

    fissare il prezzo massimale nella misura più realistica possibile permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici;

    b)

    convertire un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l'esecuzione dell'appalto, un prezzo fisso e definitivo. A tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo;

    c)

    mettere in atto misure di controllo e di monitoraggio che prevedano, in particolare, un sistema di previsione di anticipazione dei costi;

    d)

    fissare principi, strumenti e procedure adeguati per eseguire gli appalti, in particolare per identificare e controllare l'ammissibilità delle spese dichiarate dall'appaltatore o dai suoi subappaltatori durante l'esecuzione dell'appalto e per apportare modifiche allo stesso;

    e)

    verificare che l'appaltatore e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nell'appalto e all'obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante;

    f)

    garantire continuativamente, durante l'esecuzione dell'appalto, l'efficienza dei principi, degli strumenti e delle procedure di cui alla lettera d).

    Articolo 21

    Clausole aggiuntive

    L'amministrazione aggiudicatrice e gli appaltatori possono modificare l'appalto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni:

    a)

    non modifichino l'oggetto dell'appalto;

    b)

    non alterino l'equilibrio economico dell'appalto;

    c)

    non introducano condizioni che, se fossero apparse sin dall'inizio nei documenti d'appalto, avrebbero permesso l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente ammessi o avrebbero permesso l'aggiudicazione a un'offerta diversa da quella inizialmente selezionata.

    Articolo 22

    Subappalto

    1.   L'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente di subappaltare, mediante bandi di gara competitivi, una quota dell'appalto ai livelli appropriati di subappalto a imprese diverse da quelle appartenenti al suo gruppo, in particolare a nuovi operatori e a PMI.

    2.   L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima. Essa assicura che tali percentuali siano proporzionali all'oggetto e al valore dell'appalto, tenendo conto della natura del settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il potenziale industriale osservato.

    3.   L'offerente che indica nella sua offerta che non intende subappaltare alcuna quota dell'appalto oppure che intende subappaltare una quota inferiore al livello minimo della forcella di cui al paragrafo 2, fornisce all'amministrazione aggiudicatrice le pertinenti motivazioni. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette tali informazioni alla Commissione.

    4.   L'amministrazione aggiudicatrice può respingere i subappaltatori selezionati dal candidato al momento della procedura di aggiudicazione dell'appalto principale o dall'offerente prescelto all'atto dell'esecuzione dell'appalto. Essa giustifica per iscritto tale rigetto, che si può fondare solo sui criteri applicati per la selezione degli offerenti per l'appalto principale.

    CAPO IV

    POLITICA IN MATERIA DI DATI E DI SICUREZZA

    Articolo 23

    Politica relativa ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus

    1.   La politica relativa ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus per le azioni finanziate nell'ambito di Copernicus sostiene gli obiettivi di cui all'articolo 4 e i seguenti obiettivi:

    a)

    promuovere l'impiego e la condivisione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus;

    b)

    rafforzare i mercati europei di osservazione della Terra, in particolare il settore a valle, onde consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro;

    c)

    contribuire alla sostenibilità e alla continuità della fornitura di dati di Copernicus e informazioni di Copernicus;

    d)

    sostenere le comunità europee di ricerca, di tecnologia e di innovazione.

    2.   I dati di missioni specifiche e le informazioni di Copernicus sono resi disponibili attraverso piattaforme di distribuzione Copernicus, a condizioni tecniche predefinite, in modo integrale, aperto e gratuito, entro i limiti seguenti:

    a)

    condizioni di licenza per i dati e le informazioni di terzi;

    b)

    formati caratteristiche e mezzi di distribuzione;

    c)

    interessi di sicurezza e relazioni esterne dell'Unione o degli Stati membri;

    d)

    rischio di interruzione, per motivi tecnici o di sicurezza, del sistema che produce i dati di Copernicus e le informazioni di Copernicus;

    e)

    garanzia di un accesso affidabile ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus per gli utenti europei.

    Articolo 24

    Condizioni e limitazioni di accesso e d'impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus

    1.   La Commissione, nel rispetto delle politiche in materia di dati e informazioni di terzi e fatte salve le norme e le procedure applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ, sotto controllo nazionale o sotto controllo di organizzazioni internazionali, può adottare, conformemente all'articolo 31, atti delegati riguardanti:

    a)

    le condizioni e le procedure relative all'accesso, alla registrazione e all'impiego dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus, ivi inclusi i mezzi di divulgazione;

    b)

    i criteri tecnici specifici necessari a impedire l'interruzione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus, ivi inclusa la priorità d'accesso;

    c)

    i criteri e le procedure per limitare l'acquisizione o la divulgazione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus in caso di conflitto di diritti.

    2.   La Commissione, nel rispetto delle politiche in materia di dati e informazioni di terzi e fatte salve le norme e le procedure applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ, sotto controllo nazionale o sotto controllo di organizzazioni internazionali, può adottare, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, misure riguardanti:

    a)

    le specifiche tecniche per la trasmissione e l'impiego dei dati di missioni specifiche trasmessi alle stazioni riceventi o attraverso connessioni specifiche a banda larga alle stazioni che non fanno parte di Copernicus;

    b)

    le specifiche tecniche per l'archiviazione dei dati di Copernicus e delle informazioni di Copernicus.

    3.   La Commissione definisce le pertinenti condizioni e procedure di licenza per i dati di missioni specifiche e le informazioni di Copernicus, nonché per la trasmissione di dati satellitari alle stazioni riceventi o attraverso connessioni specifiche a banda larga a stazioni che non fanno parte di Copernicus in conformità al presente regolamento e ai diritti di terzi applicabili.

    Articolo 25

    Protezione degli interessi di sicurezza

    1.   La Commissione valuta il quadro di sicurezza di Copernicus tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4. A tal fine, la Commissione valuta le necessarie misure di sicurezza da mettere a punto per evitare qualsiasi rischio o minaccia per gli interessi o la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, in particolare per garantire l'osservanza dei principi di cui alla decisione 2001/844/CE e alla decisione 2013/488/UE.

    2.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le necessarie specifiche tecniche di sicurezza per Copernicus. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

    3.   La Commissione può essere assistita da esperti indipendenti degli Stati membri per la definizione delle specifiche tecniche del quadro di sicurezza di cui al paragrafo 2.

    4.   Fatto salvo il paragrafo 2, il Consiglio adotta le misure necessarie ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri potrebbe essere messa a repentaglio da dati e informazioni forniti da Copernicus.

    5.   In caso di generazione o trattamento di informazioni classificate UE nell'ambito di Copernicus, tutti i partecipanti assicurano un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle disposizioni di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE e agli allegati della decisione 2013/488/UE.

    CAPO V

    VARIE

    Articolo 26

    Cooperazione internazionale

    1.   Possono partecipare a Copernicus, sulla base di opportuni accordi, i paesi o le organizzazioni internazionali seguenti:

    a)

    i paesi aderenti dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell'accordo SEE, secondo le condizioni stabilite nell'anzidetto accordo;

    b)

    i paesi candidati nonché i candidati potenziali, in conformità ai rispettivi accordi quadro o ai protocolli degli accordi di associazione che stabiliscono i principi generali e le condizioni della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione;

    c)

    la Confederazione Svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli di cui ai punti a) e b) e le organizzazioni internazionali, in conformità agli accordi conclusi dall'Unione con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 218 TFUE, che definiscono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

    2.   I paesi o le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 possono fornire a Copernicus sostegno finanziario o contributi in natura. Tale sostegno finanziario e tali contributi sono considerati quale entrata a destinazione specifica esterna, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario e sono ammissibili in base ai termini e alle condizioni dell'accordo concluso con il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione.

    3.   Copernicus può occuparsi del coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati ivi connessi al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti.

    Articolo 27

    Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    1.   La Commissione adotta i provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito di Copernicus, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e in loco, nei confronti di tutti i beneficiari di sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito di Copernicus.

    3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o appalti finanziati nell'ambito di Copernicus.

    4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, gli appalti come pure le convenzioni e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione di Copernicus contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini anzidetti in base alle rispettive competenze.

    Articolo 28

    Proprietà

    1.   L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito di Copernicus. A tal fine sono conclusi con terzi eventuali accordi riguardanti i diritti di proprietà esistenti.

    2.   I termini e le condizioni relativi al trasferimento della proprietà all'Unione sono definiti negli accordi di cui al paragrafo 1.

    3.   La Commissione garantisce, mediante un quadro idoneo, l'utilizzo ottimale dei beni di cui al presente articolo; in particolare essa gestisce nella maniera quanto più efficace possibile i diritti di proprietà intellettuale relativi a Copernicus, tenendo conto della necessità di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale dell'Unione, degli interessi di tutte le parti interessate e della necessità di uno sviluppo armonioso dei mercati e delle nuove tecnologie e di assicurare la continuità dei servizi. A tal fine, provvede affinché gli appalti conclusi nell'ambito di Copernicus contemplino la possibilità di trasferire o concedere in licenza i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito di Copernicus.

    Articolo 29

    Assistenza alla Commissione

    La Commissione può essere assistita da esperti indipendenti di diversi settori collegati all'ambito di applicazione di Copernicus, provenienti da un'ampia comunità di soggetti interessati, compresi rappresentanti degli utenti Copernicus e degli enti spaziali nazionali, per ottenere le necessarie competenze tecnico-scientifiche nonché prospettive interdisciplinari e intersettoriali, tenendo conto delle pertinenti iniziative esistenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

    Articolo 30

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato (il comitato Copernicus). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Il comitato Copernicus si riunisce in formazioni specifiche, in particolare, per trattare aspetti di sicurezza («consiglio di sicurezza»).

    2.   Il comitato Copernicus istituisce il «forum degli utenti» quale gruppo di lavoro incaricato di fornirgli consulenza sugli aspetti legati alle esigenze degli utenti, in conformità del suo regolamento interno.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    5.   Rappresentanti degli organismi cui sono affidati compiti nell'ambito di Copernicus partecipano, se del caso, in qualità di osservatori ai lavori del comitato Copernicus, alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno.

    6.   Gli accordi conclusi dall'Unione ai sensi dell'articolo 26 possono prevedere la partecipazione, se del caso, di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato Copernicus, alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno.

    7.   Il comitato Copernicus si riunisce periodicamente, di preferenza ogni trimestre. La Commissione presenta una relazione sull'andamento di Copernicus ad ogni riunione. Tali relazioni forniscono un quadro generale della situazione di Copernicus e degli sviluppi in merito, in particolare in termini di gestione dei rischi, costi, scadenze, rendimento, appalti e pertinente consulenza fornita alla Commissione.

    Articolo 31

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 24, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per la durata di Copernicus.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 24, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata e ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, e dell'articolo 24, paragrafo 1, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 32

    Valutazione

    1.   Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione, previa consultazione di tutte le parti interessate, stila una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutti i compiti finanziati da Copernicus, per quanto concerne i loro risultati e il loro impatto, il loro valore aggiunto su scala europea e l'efficienza in termini d'impiego delle risorse. La valutazione specifica se gli obiettivi e il contributo delle misure agli obiettivi di cui all'articolo 4, la prestazione della struttura organizzativa e l'ambito di applicazione dei servizi utilizzati, continuano ad essere pertinenti. La valutazione comprende la verifica di un possibile coinvolgimento delle agenzie europee pertinenti compresa l'agenzia del GNSS europeo ed è corredata, laddove opportuno, da proposte legislative pertinenti.

    In particolare, la valutazione analizza gli impatti della politica relativa ai dati di Copernicus e alle informazioni di Copernicus, sui soggetti interessati e gli utenti a valle, nonché l'influenza sulle imprese e sugli investimenti nazionali e privati in infrastrutture di osservazione della Terra.

    2.   La Commissione esegue la valutazione di cui al paragrafo 1 in stretta cooperazione con gli operatori, e gli utenti Copernicus ed esaminano l'efficacia e l'efficienza di Copernicus e il suo contributo agli obiettivi di cui all'articolo 4. La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e propone, se necessario, opportune misure.

    3.   La Commissione, assistita ove necessario da organismi indipendenti, può procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli relativi alla tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti.

    4.   La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di presentare una valutazione specifica delle azioni e dei progetti connessi, finanziati in virtù del presente regolamento oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti.

    Articolo 33

    Abrogazione

    1.   Il regolamento (UE) n. 911/2010 è abrogato.

    2.   Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (UE) n. 911/2010 resta valida.

    3.   I riferimenti al regolamento (UE) n. 911/2010 si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

    Articolo 34

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  Parere del 16 ottobre 2013.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 marzo 2014.

    (3)  Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

    (5)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (6)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

    (8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (9)  Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1).

    (10)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

    (11)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

    (12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (13)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


    ALLEGATO

    Tavola di concordanza di cui all'articolo 33

    Regolamento (UE) n. 911/2010

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articoli 2, 5, 6 e 7

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articoli 4, 9, 10, 11, 13 e 26

    Articolo 5

    Articoli 5, 9, 11 e 13

    Articolo 6

    Articoli da 14 a 22

    Articolo 7

    Articoli 9 e 26

    Articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articoli 23, 24 e 25

    Articolo 10

    Articoli 24 e 31

    Articolo 11

    Articolo 31

    Articolo 12

    Articolo 31

    Articolo 13

    Articoli 23, 24 e 25

    Articolo 14

    Articoli 4 e 32

    Articolo 15

    Articoli 9 e 12

    Articolo 16

    Articolo 30

    Articolo 17

    Articolo 30

    Articolo 18

    Articolo 27

    Articolo 19

    Articolo 34

    Allegato

    Articolo 4


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