This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0287
Commission Implementing Regulation (EU) No 287/2014 of 20 March 2014 amending Regulation (EC) No 1484/95 as regards representative prices in the poultrymeat and egg sectors
Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova
Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova
GU L 85 del 21.3.2014, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replacement | 31995R1484 | allegato I | 21/03/2014 |
21.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 287/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 183, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
121,7 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
128,1 |
0 |
AR |
149,3 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
292,2 |
2 |
AR |
243,7 |
17 |
BR |
||
317,3 |
0 |
CL |
||
261,0 |
12 |
TH |
||
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
283,6 |
4 |
BR |
315,3 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
422,2 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
261,6 |
8 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»