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Document 32014R0134

Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013 , che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 53 del 21.2.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/134/oj

21.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 134/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2013

che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 23, paragrafo 12, l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 74,

considerando quanto segue:

(1)

Con l'espressione «veicoli della categoria L» si intende una vasta gamma di veicoli leggeri a due, tre o quattro ruote, ad esempio le biciclette a pedalata assistita, i ciclomotori a due o tre ruote, i motocicli a due o tre ruote, i motocicli dotati di sidecar e i veicoli leggeri a quattro ruote (quadricicli), come quad da strada, quad fuoristrada e «quadrimobili».

(2)

Il regolamento (UE) n. 168/2013 prevede che, ai fini dell'omologazione UE di un veicolo completo, si possano applicare i regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). A norma di detto regolamento, l'omologazione rilasciata in conformità ai regolamenti UNECE ad applicazione obbligatoria va considerata un'omologazione UE.

(3)

L'applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE contribuisce a evitare duplicazioni non solo delle prescrizioni tecniche, ma anche delle procedure amministrative e di certificazione. Un'omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale potrebbe, inoltre, facilitare l'accesso al mercato dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»), cui l'Unione ha aderito mediante la decisione del Consiglio 97/836/CE (2); ciò rafforzerebbe inoltre la competitività dell'industria dell'Unione. Al momento, tuttavia, i regolamenti UNECE a disposizione sono superati o non dettano alcuna disciplina e sono pertanto oggetto di una revisione e di un aggiornamento alla luce del progresso tecnico.

(4)

Il regolamento (UE) n. 168/2013 prevede pertanto l'abrogazione di una serie di direttive riguardanti l'omologazione dei veicoli della categoria L, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli per quanto concerne le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione. Ai fini dell'omologazione UE, tali direttive devono essere inizialmente sostituite dalle disposizioni del presente regolamento. A lungo termine, quando il processo di revisione a livello di Nazioni Unite sarà ultimato, saranno disponibili regolamenti UNECE equivalenti, che consentiranno di sostituire il testo del presente regolamento mediante un rinvio a tali regolamenti UNECE.

(5)

A essere aggiornato nel 2011 alla luce del progresso tecnico è stato in particolare il regolamento UNECE n. 41 sulle emissioni acustiche dei motocicli delle categorie L3e e L4e. Il regolamento UNECE n. 41 deve pertanto essere reso obbligatorio a livello della normativa UE in materia di omologazione e sostituire il capitolo 9, allegato III, della direttiva 97/24/CE (3) in modo che i motocicli debbano conformarsi a un'unica serie di prescrizioni sulle emissioni acustiche dei motocicli, universalmente accettate dalle parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto. Anche il regolamento UNECE n. 85 sulla misurazione della potenza netta dei motori elettrici deve essere reso obbligatorio, con lo stesso obiettivo di pervenire, per quanto concerne le prescrizioni relative alle prestazioni delle unità di propulsione dei motori elettrici, al reciproco riconoscimento tra le parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto.

(6)

Le norme ambientali Euro 4 e Euro 5 costituiscono specificamente misure intese a ridurre le emissioni di particolato e dei precursori dell'ozono, come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi. Per migliorare la qualità dell'aria occorre una riduzione consistente delle emissioni di idrocarburi prodotte dai veicoli della categoria L. Un sistema di scarico omologato, conforme ai valori limite di emissione stabiliti dal regolamento (UE) n. 168/2013 e alle procedure di prova prescritte dal presente regolamento, contribuisce in misura significativa a ridurre le eccessive emissioni di idrocarburi allo scarico prodotte da questi veicoli leggeri, oltre a contribuire a ridurre i livelli di particelle volatili nelle aree urbane come pure lo smog.

(7)

Una delle misure contro le eccessive emissioni di idrocarburi dei veicoli della categoria L consiste nel limitare le emissioni per evaporazione ai valori limite per la massa degli idrocarburi stabiliti nell'allegato VI, parte C, del regolamento (UE) n. 168/2013. A tal fine, in sede di omologazione deve essere condotta una prova di tipo IV per misurare le emissioni per evaporazione di un veicolo. Una delle prescrizioni per la prova di tipo IV in un locale sigillato per misurare le emissioni per evaporazione (SHED test) consiste nell'applicare un filtro a carboni attivi sottoposto a rapido invecchiamento o, in alternativa, nell'applicare un fattore di invecchiamento aggiuntivo in caso di montaggio di un filtro ai carboni attivi rodato. Nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 168/2013 si esaminerà se sia efficace rispetto al costo mantenere questo fattore di invecchiamento come alternativa al montaggio di un filtro ai carboni attivi rappresentativo e sottoposto a rapido invecchiamento. Se i risultati dello studio dimostreranno l'inefficacia di questo metodo rispetto al suo costo, per sopprimere tale alternativa verrà presentata a tempo debito una proposta destinata ad applicarsi successivamente alla norma Euro 5.

(8)

È necessario un metodo standardizzato di misurazione dell'efficienza energetica dei veicoli (consumo di carburante o di energia, emissioni di biossido di carbonio e autonomia elettrica) in modo da evitare l'insorgenza di ostacoli tecnici al commercio tra gli Stati membri e garantire che i clienti e gli utilizzatori dispongano di informazioni obiettive e precise.

(9)

I metodi di misurazione delle prestazioni delle unità di propulsione, tra cui velocità massima di progetto del veicolo, coppia massima e potenza nominale continua massima o potenza netta massima dei veicoli della categoria L, possono variare da uno Stato membro all'altro e ciò potrebbe ostacolare gli scambi commerciali all'interno dell'Unione. Occorre pertanto stabilire prescrizioni armonizzate per quanto concerne i metodi di misurazione delle prestazioni delle unità di propulsione dei veicoli della categoria L, in modo che l'omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti possa applicarsi a ciascun tipo di tali veicoli.

(10)

Le prescrizioni in materia di sicurezza funzionale o di ambiente richiedono l'applicazione di restrizioni alla manomissione di determinati tipi di veicoli della categoria L. Tali restrizioni, per non costituire un ostacolo agli interventi di riparazione e manutenzione da parte dei proprietari dei veicoli, devono limitarsi unicamente alle alterazioni che modificano in misura significativa e in senso dannoso le prestazioni ambientali e delle unità di propulsione del veicolo e la sicurezza funzionale. Dato che un'alterazione dannosa del gruppo propulsore del veicolo incide sia sulle prestazioni ambientali sia sulle prestazioni di sicurezza funzionale, le prescrizioni dettagliate relative alle prestazioni delle unità di propulsione e all'abbattimento del rumore stabilite dal presente regolamento devono costituire il riferimento anche per l'applicazione degli interventi di prevenzione della manomissione del gruppo propulsore.

(11)

L'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 cita otto tipi di prova che consentono di valutare le prestazioni ambientali dei veicoli della categoria L da omologare. Con il presente atto delegato è opportuno stabilire prescrizioni di prova dettagliate e modificare l'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 collegando i limiti di prova concordati dal Consiglio e dal Parlamento europeo alle procedure di prova e alle prescrizioni tecniche dettagliate di cui al presente regolamento. Un riferimento alle procedure di prova e alle prescrizioni dettagliate stabilite dal presente regolamento deve essere inserito nell'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 mediante le modifiche di cui all'allegato XII del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure di prova e le prescrizioni tecniche dettagliate in materia di prestazioni ambientali e delle unità di propulsione per l'omologazione dei veicoli della categoria L, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, conformemente al regolamento (UE) n. 168/2013 e contiene un elenco di regolamenti UNECE e relative modifiche.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 unitamente alle seguenti definizioni:

1)   «WMTC fase 1»: «Worldwide harmonised Motorcycle Testing Cycle» (ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli), stabilito dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 2 (4), utilizzato dal 2006 come ciclo di prova di tipo I per la misurazione delle emissioni in alternativa al ciclo di guida europeo per i motocicli della categoria L3e;

2)   «WMTC fase 2»: «Worldwide harmonised Motorcycle Testing Cycle» (ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli), stabilito dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 2 modificato (5), utilizzato come ciclo di prova di tipo I obbligatorio per la misurazione delle emissioni ai fini dell'omologazione Euro 4 di veicoli delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A e L7e-A;

3)   «WMTC fase 3»: WMTC richiamato nell'allegato VI, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013. Corrisponde al «Worldwide harmonised Motorcycle Testing Cycle» (ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli), stabilito dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 2 modificato (6) e adattato ai veicoli con una bassa velocità massima di progetto, utilizzato come ciclo di prova di tipo I obbligatorio per la misurazione delle emissioni ai fini dell'omologazione Euro 5 di veicoli della categoria L;

4)   «velocità massima di progetto del veicolo»: velocità massima del veicolo determinata conformemente all'articolo 15 del presente regolamento;

5)   «emissioni allo scarico»: emissioni di sostanze inquinanti gassose e di particolato dallo scarico;

6)   «filtro antiparticolato»: dispositivo di filtraggio montato nel sistema di scarico di un veicolo per ridurre il particolato nel flusso di scarico;

7)   «oggetto di adeguata manutenzione e di utilizzo corretto»: veicolo che, al momento della scelta del veicolo di prova, soddisfa i criteri relativi a un buon livello di manutenzione e a un utilizzo normale secondo le raccomandazioni del costruttore del veicolo, per l'accettazione del veicolo di prova;

8)   «carburante richiesto dal motore»: tipo di carburante di norma utilizzato dal motore:

9)   «omologazione delle prestazioni ambientali» di un veicolo: omologazione di un tipo, di una variante o di una versione di veicolo tenendo conto delle seguenti condizioni:

10)   «tipo di veicolo per quanto riguarda le prestazioni ambientali»: una serie di veicoli della categoria L che non differiscono tra loro per quanto concerne:

11)   «sistema a rigenerazione periodica»: dispositivo di controllo dell'inquinamento, quale un convertitore catalitico, un filtro antiparticolato o qualsiasi altro dispositivo di controllo dell'inquinamento, che richiede un processo di rigenerazione periodica a intervalli inferiori a 4 000 km di funzionamento normale del veicolo;

12)   «veicolo alimentato da carburante alternativo»: veicolo progettato per funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali;

13)   «veicolo policarburante alimentato a H2GN»: veicolo policarburante progettato per funzionare con diverse miscele di idrogeno e gas naturale o biometano;

14)   «veicolo capostipite»: veicolo rappresentativo di una famiglia di propulsione definita nell'allegato XI;

15)   «tipo di dispositivo di controllo dell'inquinamento»: categoria di dispositivi di controllo dell'inquinamento che sono impiegati per controllare le emissioni inquinanti e che non differiscono tra loro in termini di caratteristiche essenziali di progettazione e di prestazioni ambientali;

16)   «convertitore catalitico»: dispositivo di controllo dell'inquinamento da emissioni che converte i sottoprodotti tossici della combustione presenti nei gas di scarico di un motore in sostanze meno tossiche mediante reazioni chimiche catalizzate;

17)   «tipo di convertitore catalitico»: categoria di convertitori catalitici che non differiscono tra loro per quanto concerne:

18)   «massa di riferimento»: massa in ordine di marcia del veicolo di categoria L determinata conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 168/2013, maggiorata della massa del conducente (75 kg) e, se del caso, della massa della batteria di propulsione;

19)   «sistema di trazione»: parte del gruppo propulsore a valle del lavoro utile della o delle unità di propulsione, che comprende eventualmente le frizioni del convertitore di coppia, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale, e lo pneumatico della ruota motrice (raggio);

20)   «sistema Stop/Start»: dispositivo automatico di arresto e di avvio dell'unità di propulsione per ridurre i tempi di funzionamento al minimo, con conseguente riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di sostanze inquinanti e di CO2 del veicolo;

21)   «software del gruppo propulsore»: insieme di algoritmi legati al funzionamento dell'elaborazione dati delle centraline del gruppo propulsore, delle centraline della propulsione o delle centraline del sistema di trazione, contenente una sequenza ordinata di istruzioni che modificano lo stato delle centraline;

22)   «taratura del gruppo propulsore»: applicazione di un gruppo specifico di mappe dati e parametri utilizzati dal software della centralina per la messa a punto del gruppo propulsore, dell'unità di propulsione o delle unità di trazione del veicolo;

23)   «centralina del gruppo propulsore»: centralina unica del motore o dei motori a combustione, dei motori a trazione elettrica o dei sistemi delle unità di trazione, trasmissione o frizione compresa;

24)   «centralina del motore»: computer di bordo che controlla, in tutto o in parte, il motore o i motori del veicolo;

25)   «centralina del sistema di trazione»: computer di bordo che controlla, in tutto o in parte, il sistema di trazione del veicolo;

26)   «sensore»: dispositivo in grado di misurare una quantità fisica o uno stato fisico e di convertirli in un segnale elettrico utilizzato come input per una centralina;

27)   «attuatore»: dispositivo che converte un segnale di uscita di una centralina in movimento, calore o altro stato fisico, per controllare il gruppo propulsore, il motore o i motori o il sistema di trazione;

28)   «carburatore»: dispositivo il quale mescola carburante e aria in una miscela che può essere bruciata in un motore a combustione;

29)   «luce di lavaggio»: connettore tra il basamento e la camera di combustione di un motore a due tempi attraverso il quale la nuova carica di miscela di aria, carburante e olio lubrificante entra nella camera di combustione;

30)   «sistema di aspirazione»: sistema costituito da componenti che consentono l'ingresso della nuova carica di miscela di aria e carburante nel motore e comprendente (se presenti) il filtro dell'aria, i condotti di aspirazione, il risonatore o i risonatori, il corpo farfallato e il collettore di aspirazione del motore;

31)   «turbocompressore»: compressore centrifugo a turbina azionato dai gas di scarico, che fa aumentare la quantità d'aria immessa nel motore a combustione, incrementando in tal modo le prestazioni dell'unità di propulsione;

32)   «compressore volumetrico»: compressore dell'aria in entrata utilizzato per l'induzione forzata di un motore a combustione, con conseguente incremento delle prestazioni dell'unità di propulsione;

33)   «pila a combustibile»: dispositivo che converte l'energia chimica dell'idrogeno in energia elettrica per la propulsione del veicolo;

34)   «basamento motore»: spazi, nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell'olio da condotti interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono defluire;

35)   «prova di permeabilità»: prova delle perdite attraverso le pareti del sistema non metallico di stoccaggio del carburante e precondizionamento del materiale non metallico del sistema di stoccaggio del carburante prima della prova dello stoccaggio del carburante conformemente all'allegato II, parte C8, del regolamento (UE) n. 168/2013;

36)   «permeazione»: perdite attraverso le pareti dei sistemi di stoccaggio e di erogazione del carburante, generalmente misurate mediante la determinazione delle perdite di peso;

37)   «evaporazione»: perdite dovute allo sfiato dai sistemi di stoccaggio e di erogazione del carburante o da altre sedi e che determinano l'emissione di idrocarburi nell'atmosfera;

38)   «accumulo di chilometraggio»: veicolo di prova rappresentativo o flotta di veicoli di prova rappresentativi che percorrono una distanza predefinita secondo quanto stabilito dall'articolo 23, paragrafo 3, lettera a) o b) del regolamento (UE) n. 168/2013, conformemente alle prescrizioni di prova di cui all'allegato VI del presente regolamento;

39)   «motopropulsore elettrico»: sistema formato da uno o più dispositivi di accumulo dell'energia elettrica, quali batterie, volani elettromeccanici, supercondensatori o altro, da uno o più dispositivi per la trasformazione della potenza elettrica e da una o più macchine elettriche che convertono l'energia elettrica accumulata in energia meccanica trasmessa alle ruote per la propulsione del veicolo;

40)   «autonomia elettrica»: distanza che i veicoli che utilizzano un motopropulsore esclusivamente elettrico o un motopropulsore ibrido elettrico a ricarica esterna possono percorrere sfruttando la propulsione elettrica con un'unica batteria o con un unico altro dispositivo di accumulo dell'energia elettrica a piena carica. Si misura conformemente alla procedura di cui all'appendice 3.3 dell'allegato VII;

41)   «autonomia OVC»: distanza totale percorsa in cicli combinati completi fino a esaurimento dell'energia fornita dalla carica esterna della batteria (o di altro dispositivo di accumulo dell'energia elettrica), misurata conformemente alla procedura di cui all'appendice 3.3 dell'allegato VII;

42)   «velocità massima su 30 minuti» di un veicolo: velocità massima che un veicolo può raggiungere, misurata nell'arco di 30 minuti sulla base della potenza massima su 30 minuti di cui al regolamento UNECE n. 85;

43)

omologazione di un tipo, di una variante o di una versione di veicolo per quanto concerne le prestazioni delle unità di propulsione in rapporto alle seguenti condizioni:

a)

velocità massima/e di progetto del veicolo;

b)

coppia nominale continua massima o coppia netta massima;

c)

potenza nominale continua massima o potenza netta massima;

d)

coppia e potenza totale massima nel caso di applicazione ibrida;

44)

45)

46)

47)

48)

CAPO II

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DEI VEICOLI

Articolo 3

Prescrizioni di montaggio e di dimostrazione relative alle prestazioni ambientali dei veicoli della categoria L

1.   I costruttori dotano i veicoli della categoria L di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che incidono sulle prestazioni ambientali di un veicolo progettati, costruiti e montati in modo che il veicolo, in condizioni di utilizzo normali e sottoposto a manutenzione secondo le indicazioni del costruttore, sia conforme alle prescrizioni tecniche dettagliate e alle procedure di prova di cui al presente regolamento.

2.   I costruttori dimostrano all'autorità di omologazione, mediante prove dimostrative fisiche, che i veicoli della categoria L messi a disposizione sul mercato, immatricolati nell'Unione o che entrano in circolazione nell'Unione sono conformi alle prescrizioni tecniche dettagliate e alle procedure di prova relative alle prestazioni ambientali di questi veicoli di cui agli articoli da 5 a 15.

3.   Il costruttore che, successivamente all'immissione sul mercato di un tipo di veicolo omologato per quanto riguarda le prestazioni ambientali, modifichi le caratteristiche del sistema di riduzione delle emissioni o le prestazioni di componenti che incidono sulle emissioni, ne dà immediata comunicazione all'autorità di omologazione. Egli dimostra all'autorità di omologazione che la modifica delle caratteristiche del sistema di riduzione delle emissioni o di un suo componente non determina prestazioni ambientali peggiori di quelle dimostrate al momento dell'omologazione.

4.   I costruttori garantiscono che i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti messi a disposizione sul mercato o che entrano in circolazione nell'Unione siano conformi alle prescrizioni tecniche dettagliate e alle procedure di prova relative alle prestazioni ambientali dei veicoli di cui al presente regolamento. Un veicolo di categoria L omologato, munito di un tale pezzo di ricambio o equipaggiamento, deve soddisfare le stesse prescrizioni di prova e rispettare gli stessi valori limite di prestazione di un veicolo munito di una parte o di un equipaggiamento originali, soddisfacendo prescrizioni di resistenza pari a quelle di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) n. 168/2013.

5.   I costruttori garantiscono che le procedure di omologazione per la verifica della conformità della produzione siano seguite per quanto riguarda le prescrizioni tecniche dettagliate relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione di cui all'articolo 33 e all'allegato II, parte C3, del regolamento (UE) n. 168/2013.

6.   I costruttori presentano all'autorità di omologazione una descrizione delle misure adottate per prevenire la manomissione del sistema di gestione del gruppo propulsore, compresi i computer che controllano le prestazioni ambientali e delle unità di propulsione, conformemente all'allegato II, parte C1, del regolamento (UE) n. 168/2013.

7.   Per le applicazioni ibride o per le applicazioni dotate di un sistema Stop/Start, il costruttore installa sul veicolo una «modalità di servizio» che consente il funzionamento continuo del motore termico del veicolo ai fini delle prove o delle ispezioni relative alle prestazioni ambientali o alle prestazioni delle unità di propulsione. Se l'esecuzione dell'ispezione o della prova richiede una procedura speciale, questa è dettagliatamente descritta nel manuale di manutenzione (o in un documento equivalente). La procedura speciale non deve richiedere l'uso di equipaggiamenti speciali diversi da quelli forniti a corredo del veicolo.

Articolo 4

Applicazione dei regolamenti UNECE

1.   All'omologazione delle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione si applicano i regolamenti UNECE e le relative modifiche di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.   I veicoli con velocità massima di progetto inferiore o pari a 25 km/h devono essere conformi alle prescrizioni pertinenti dei regolamenti UNECE che si applicano ai veicoli con velocità massima di progetto superiore a 25 km/h.

3.   I riferimenti ai veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7 contenuti nei regolamenti UNECE sono da interpretarsi a norma del presente regolamento come riferimenti rispettivamente ai veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, eventuali sottocategorie comprese.

Articolo 5

Specifiche tecniche, prescrizioni e procedure di prova relative alle prestazioni ambientali dei veicoli della categoria L

1.   Le procedure di prova relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione sono eseguite conformemente alle prescrizioni di prova di cui al presente regolamento.

2.   Le procedure di prova sono condotte dall'autorità di omologazione o in presenza della medesima oppure dal servizio tecnico, se autorizzato dall'autorità di omologazione. Il costruttore sceglie, ai fini delle prove dimostrative di omologazione, un veicolo capostipite rappresentativo conforme alle prescrizioni dell'allegato XI per dimostrare all'autorità di omologazione che il veicolo rispetta le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali stabilite dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal presente regolamento.

3.   I metodi di misurazione e i risultati delle prove sono comunicati all'autorità di omologazione mediante verbali di prova il cui formato è stabilito a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013.

4.   L'omologazione delle prestazioni ambientali si estende, relativamente alle prove di tipo I, II, III, IV, V, VII e VIII, a più varianti e versioni di veicoli e a più tipi e famiglie di propulsione, purché i parametri della versione del veicolo, del sistema di propulsione o del sistema di controllo dell'inquinamento di cui all'allegato XI siano identici o rimangano entro le tolleranze prescritte e dichiarate in tale allegato.

5.   Le applicazioni ibride o le applicazioni dotate di un sistema Stop/Start sono sottoposte a prova con il motore termico in funzione, se così specificato nella procedura di prova.

Articolo 6

Prescrizioni per la prova di tipo I: emissioni allo scarico dopo l'avviamento a freddo

Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo I per le emissioni allo scarico dopo l'avviamento a freddo di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Prescrizioni per la prova di tipo II: emissioni allo scarico a regime minimo (accelerato) e in accelerazione libera

Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo II per le emissioni allo scarico a regime minimo (accelerato) e in accelerazione libera di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 8

Prescrizioni per la prova di tipo III: emissioni di gas dal basamento

Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo III per le emissioni di gas dal basamento di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 9

Prescrizioni per la prova di tipo IV: emissioni per evaporazione

Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo IV per le emissioni per evaporazione di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 10

Prescrizioni per la prova di tipo V: durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento

Le procedure e le prescrizioni di prova relative alla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 11

Prescrizioni per la prova di tipo VII: emissioni di CO2, consumo di carburante, consumo di energia elettrica o autonomia elettrica

Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo VII relativa all'efficienza energetica in rapporto alle emissioni di CO2, al consumo di carburante, al consumo di energia elettrica o all'autonomia elettrica di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 12

Prescrizioni per la prova di tipo VIII: prove ambientali OBD

Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo VIII relativa alla parte ambientale del sistema diagnostico di bordo (OBD) di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo13

Prescrizioni per la prova di tipo IX: livello sonoro

Le procedure e le prescrizioni di prova che si applicano alla prova di tipo IX per il livello sonoro di cui all'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato IX del presente regolamento.

CAPO III

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI PROPULSIONE DEI VEICOLI

Articolo 14

Obblighi generali

1.   Prima della messa a disposizione sul mercato di un veicolo della categoria L, il costruttore dimostra all'autorità di omologazione le prestazioni delle unità di propulsione del tipo di veicolo della categoria L secondo le prescrizioni di cui al presente regolamento.

2.   Al momento della messa a disposizione sul mercato o dell'immatricolazione di un veicolo della categoria L o prima della sua entrata in circolazione, il costruttore garantisce che le prestazioni delle unità di propulsione del tipo di veicolo della categoria L non superino quelle comunicate all'autorità di omologazione nella documentazione informativa prevista dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 168/2013.

3.   Le prestazioni delle unità di propulsione di un veicolo munito di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente di ricambio non superano quelle di un veicolo munito dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti originali.

Articolo 15

Prescrizioni in materia di prestazioni di propulsione

Le procedure e le prescrizioni di prova relative alle prestazioni delle unità di propulsione di cui all'allegato II, numero A2, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono attuate e verificate conformemente all'allegato X del presente regolamento.

CAPO IV

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 16

Omologazione di veicoli della categoria L, loro sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti

1.   Qualora un costruttore la richieda, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti alle prestazioni ambientali del veicolo, rifiutare l'omologazione delle prestazioni ambientali e delle prestazioni delle unità di propulsione o rifiutare l'omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo, né vietare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, se il veicolo in questione è conforme al regolamento (UE) n. 168/2013 e rispetta le prescrizioni dettagliate di prova di cui al presente regolamento.

2.   Con effetto dalle date di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 168/23, le autorità nazionali, nel caso di veicoli nuovi non conformi alla norma ambientale Euro 4 richiamata all'allegato VI, parti A1, B1, C1 e D, e all'allegato VII del regolamento (UE) n. 168/23 o alla norma ambientale Euro 5 richiamata all'allegato VI, parti A2, B2, C2 e D, e all'allegato VII del regolamento (UE) n. 168/2013, cessano, ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013, di ritenere validi i certificati di conformità contenenti valori limite ambientali precedenti e vietano, per motivi attinenti alle emissioni, al consumo di carburante o di energia o alle prescrizioni applicabili in materia di sicurezza funzionale o di costruzione del veicolo, la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di detti veicoli.

3.   Nell'applicare l'articolo 77, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 168/2013, le autorità nazionali classificano il tipo di veicolo omologato in conformità all'allegato I del medesimo regolamento.

Articolo 17

Omologazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento

1.   Le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato o l'installazione su un veicolo di dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento nuovi, destinati a essere montati su veicoli omologati ai sensi del presente regolamento, qualora essi non siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'omologazione delle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione in conformità all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 168/2013 e al presente regolamento.

2.   Le autorità nazionali possono continuare a rilasciare estensioni delle omologazioni UE di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 168/2013 per i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento di un tipo che rientri nel campo di applicazione della direttiva 2002/24/CE alle condizioni originariamente applicate. Le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato o l'installazione su un veicolo di questo tipo di dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento tranne nel caso in cui essi siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'adeguata omologazione.

3.   Un tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento destinato a essere montato su un veicolo omologato in base al presente regolamento è sottoposto a prova conformemente all'allegato II, appendice 10, e all'allegato VI.

4.   Non occorre che i dispositivi di ricambio originali di controllo dell'inquinamento, di un tipo contemplato dal presente regolamento e destinati a essere montati su un veicolo cui si riferisce il documento di omologazione pertinente di un veicolo completo, siano conformi alle prescrizioni di prova dell'allegato II, appendice 10, purché soddisfino le prescrizioni di cui al punto 4 di tale appendice.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 168/2013

L'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013 è modificato conformemente all'allegato XII.

Articolo 19

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(2)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(3)  GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.

(4)  «Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di sostanze inquinanti gassose, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante» (documento delle Nazioni Unite ECE/TRANS/180/add2e del 30 agosto 2005), compresa la modifica n. 1 (documento delle Nazioni Unite ECE/TRANS/180a2a1e del 29 gennaio 2008).

(5)  Il «WMTC fase 2» corrisponde al «WMTC fase 1», quale modificato in base alla rettifica 2 dell'addendum 2 (ECE/TRANS/180a2c2e del 9 settembre 2009) e dalla rettifica 1 della modifica n. 1 (ECE/TRANS/180a2a1c1e del 9 settembre 2009).

(6)  Saranno inoltre presi in considerazione le rettifiche e gli emendamenti richiamati nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 168/2013 e anche le rettifiche e le modifiche proposte e adottate dal WP29 dell'UNECE nel quadro di un miglioramento costante del ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i veicoli della categoria L.


ELENCO DEGLI ALLEGATI

Numero dell'allegato

Titolo dell'allegato

Pagina

I

Elenco dei regolamenti UNECE la cui applicazione è obbligatoria

20

II

Prescrizioni per la prova di tipo I: emissioni allo scarico dopo l'avviamento a freddo

21

III

Prescrizioni per la prova di tipo II: emissioni allo scarico a regime minimo (accelerato) e in accelerazione libera

199

IV

Prescrizioni per la prova di tipo III: emissioni di gas dal basamento

204

V

Prescrizioni per la prova di tipo IV: emissioni per evaporazione

209

VI

Prescrizioni per la prova di tipo V: durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento

237

VII

Prescrizioni per la prova di tipo VII: emissioni di CO2, consumo di carburante, consumo di energia elettrica e autonomia elettrica

259

VIII

Prescrizioni per la prova di tipo VIII: prove ambientali OBD

304

IX

Prescrizioni per la prova di tipo IX: livello sonoro

311

X

Procedure di prova e prescrizioni tecniche concernenti le prestazioni del sistema di propulsione

363

XI

Famiglia di propulsione del veicolo riguardo alle prove per determinare le prestazioni ambientali

404

XII

Modifica dell'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013

409

ALLEGATO I

Elenco dei regolamenti UNECE la cui applicazione è obbligatoria

Regolamento UNECE n.

Oggetto

Serie di modifiche

Riferimento alla GU

Applicabilità

41

Emissioni sonore dei motocicli

04

GU L 317 del 14.11.2012, pag. 1.

L3e, L4e

Nota esplicativa:

l'inclusione di un sistema o di un componente in questo elenco non ne rende obbligatoria l'installazione. Per determinati componenti, tuttavia, altri allegati del presente regolamento recano prescrizioni relative all'installazione obbligatoria.

ALLEGATO II

Prescrizioni per la prova di tipo I: emissioni allo scarico dopo l'avviamento a freddo

Numero dell'appendice

Titolo dell'appendice

Pagina

1

Simboli utilizzati nell'allegato II

74

2

Carburanti di riferimento

78

3

Sistema del banco dinamometrico

85

4

Sistema di diluizione dei gas di scarico

91

5

Classificazione della massa equivalente del sistema di inerzia e della resistenza all'avanzamento

103

6

Cicli di guida per le prove di tipo I

106

7

Prove su strada dei veicoli della categoria L muniti di una ruota sull'asse motore o di ruote gemellate per determinare le regolazioni del banco di prova

153

8

Prove su strada dei veicoli della categoria L muniti di due o più ruote sull'asse di trazione per determinare le regolazioni del banco di prova

160

9

Nota esplicativa sulla procedura di cambio marcia per una prova di tipo I

168

10

Prove di omologazione come entità tecnica di un tipo di dispositivo di controllo dell'inquinamento di ricambio per i veicoli della categoria L

174

11

Procedura della prova di tipo I per i veicoli ibridi della categoria L

178

12

Procedura della prova di tipo I per i veicoli della categoria L alimentati a GPL, GN/biometano, H2GN (veicoli policarburante) o idrogeno

189

13

Procedura della prova di tipo I per i veicoli della categoria L muniti di sistema a rigenerazione periodica

193

1.   Introduzione

1.1.

Il presente allegato stabilisce la procedura per le prove di tipo I, come citate nell'allegato V, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013.

1.2.

Il presente allegato fornisce un metodo armonizzato per la determinazione dei livelli delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato e delle emissioni di biossido di carbonio ed è citato nell'allegato VII per determinare il consumo di carburante, il consumo di energia e l'autonomia elettrica dei veicoli della categoria L, come definiti nel regolamento (UE) n. 168/2013, in modo da riflettere le condizioni di funzionamento reali dei veicoli.

1.1.1.

Il «WMTC fase 1» è stato inserito nella normativa UE in materia di omologazioni nel 2006; da quel momento è stato possibile per i costruttori dimostrare il livello di emissioni dei motocicli di tipo L3e utilizzando come prova di tipo I il ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli (WMTC), di cui all'RTM n. 2 delle Nazioni Unite, in alternativa al ciclo di guida europeo convenzionale (CDE) di cui al capo 5 della direttiva 97/24/CE.

1.1.2.

Il «WMTC fase 2» è uguale al «WMTC fase 1» con ulteriori miglioramenti delle prescrizioni riguardanti i cambi di marcia e va utilizzato come prova di tipo I obbligatoria per l'omologazione dei veicoli Euro 4 delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A e L7e-A.

1.1.3.

Il «WMTC modificato» o «WMTC fase 3» è uguale al «WMTC fase 2» per i motocicli della categoria L3e, ma contiene anche cicli di guida personalizzati per tutte le altre (sotto)categorie di veicoli ed è utilizzato come prova di tipo I per l'omologazione dei veicoli euro 5 della categoria L.

1.2.

I risultati possono costituire la base per limitare gli inquinanti gassosi e il biossido di carbonio e per il consumo di carburante, il consumo di energia e l'autonomia elettrica indicati dal costruttore nel quadro delle procedure di omologazione delle prestazioni ambientali.

2.   Prescrizioni generali

2.1.

I componenti che possono influire sulle emissioni di inquinanti gassosi e biossido di carbonio e sul consumo di carburante devono essere progettati, costruiti e montati in modo che il veicolo, in condizioni d'uso normali e nonostante le vibrazioni alle quali può essere sottoposto, soddisfi le disposizioni del presente allegato.

Nota 1: i simboli usati nell'allegato II sono riassunti nell'appendice 1.

2.2.

Qualsiasi strategia nascosta che «ottimizzi» in modo vantaggioso il gruppo propulsore del veicolo sottoposto al pertinente ciclo di prova delle emissioni in laboratorio, riducendo le emissioni allo scarico e alterando sostanzialmente le condizioni di funzionamento reali, è considerata una strategia di manomissione ed è vietata, salvo che il costruttore la documenti e la dichiari all'autorità di omologazione e che questa la accetti.

3.   Prescrizioni relative alle prestazioni

Le prescrizioni relative alle prestazioni applicabili per l'omologazione UE sono menzionate nelle parti A, B e C dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 168/2013.

4.   Condizioni di prova

4.1.   Camera di prova e area di sosta

4.1.1.   Camera di prova

La camera di prova con il banco dinamometrico e il dispositivo di raccolta dei campioni di gas deve avere una temperatura di 298,2 ± 5 K (25 ± 5 °C). La temperatura ambiente deve essere misurata in prossimità del compressore di raffreddamento (ventola) del veicolo prima e dopo la prova di tipo I.

4.1.2.   Area di sosta

L'area di sosta deve avere una temperatura di 298,2 ± 5 K (25 ± 5 °C) e deve consentire il parcheggio, conformemente al punto 5.2.4. del presente allegato, del veicolo di prova da precondizionare.

4.2.   Veicolo di prova

4.2.1.   Prescrizioni generali

Tutti i componenti del veicolo di prova devono essere conformi a quelli della serie di produzione o, se il veicolo è diverso dalla serie di produzione, è necessario allegare una descrizione dettagliata al verbale di prova. Nel selezionare il veicolo di prova, il costruttore e il servizio tecnico devono accordarsi, col consenso dell'autorità di omologazione, sul veicolo capostipite da sottoporre a prova che rappresenti la relativa famiglia di propulsione dei veicoli, come stabilito nell'allegato XI.

4.2.2.   Rodaggio

Il veicolo deve essere presentato in buone condizioni meccaniche e deve essere stato oggetto di una manutenzione adeguata e di un utilizzo corretto. Deve inoltre essere stato rodato ed aver percorso almeno 1 000 km prima della prova. Il motore, il sistema di trazione e il veicolo devono essere correttamente rodati seguendo le istruzioni del costruttore.

4.2.3.   Regolazioni

Il veicolo di prova va regolato in base alle istruzioni del costruttore, p. es. per quanto concerne la viscosità degli oli, oppure, nel caso in cui sia diverso dalla serie di produzione, una descrizione dettagliata va allegata al verbale di prova. In caso di trazione integrale, l'asse che riceve la coppia più bassa può essere disattivato per consentire lo svolgimento delle prove su un banco dinamometrico standard.

4.2.4.   Massa di prova e distribuzione dei carichi

La massa di prova, incluse le masse del conducente e degli strumenti, va misurata prima dell'inizio delle prove. I carichi vanno distribuiti tra le ruote in conformità alle istruzioni del costruttore.

4.2.5.   Pneumatici

Gli pneumatici devono essere di un tipo specificato come componente originale dal costruttore del veicolo. La pressione degli pneumatici va regolata in base alle istruzioni del costruttore oppure ai valori di parità tra la velocità del veicolo durante la prova su strada e la velocità del veicolo ottenuta sul banco dinamometrico. La pressione degli pneumatici va indicata nel verbale di prova.

4.3.   Sottoclassificazione dei veicoli della categoria L

La figura 1-1 illustra la sottoclassificazione dei veicoli della categoria L, in termini di cilindrata del motore e di velocità massima del veicolo, se sottoposti alle prove ambientali di tipo I, VII e VIII. I numeri delle (sotto)categorie sono indicati nelle diverse aree del grafico. I valori numerici della cilindrata del motore e della velocità massima del veicolo non vanno arrotondati per eccesso o per difetto.

Figura 1-1

sottoclassificazione dei veicoli della categoria L per le prove ambientali di tipo I, VII e VIII

Image

4.3.1.   Classe 1

I veicoli della categoria L che soddisfano le seguenti specifiche appartengono alla classe 1:

Tabella 1-1

criteri di sottoclassificazione dei veicoli della categoria L appartenenti alla classe 1

cilindrata del motore < 150 cm3 e vmax< 100 km/h

classe 1

4.3.2.   Classe 2

I veicoli della categoria L che soddisfano le seguenti specifiche appartengono alla classe 2 e sono sottoclassificati come segue:

Tabella 1-2

criteri di sottoclassificazione dei veicoli della categoria L appartenenti alla classe 2

cilindrata del motore < 150 cm3 e 100 km/h ≤ vmax < 115 km/h o cilindrata del motore ≥150 cm3 e vmax< 115 km/h

sottocategoria 2-1

115 km/h ≤ vmax< 130 km/h

sottocategoria 2-2

4.3.3.   Classe 3

I veicoli della categoria L che soddisfano le seguenti specifiche appartengono alla classe 3 e sono sottoclassificati come segue:

Tabella 1-3

criteri di sottoclassificazione dei veicoli della categoria L appartenenti alla classe 3

130 ≤ vmax< 140 km/h

sottocategoria 3-1

vmax ≥ 140 km/h o cilindrata del motore > 1 500 cm3

sottocategoria 3-2

4.3.4.   WMTC, parti del ciclo di prova

Il ciclo di prova WMTC (modelli di velocità del veicolo) per le prove ambientali di tipo I, VII e VIII si compone di un massimo di tre parti, come indicato nell'appendice 6. A seconda della sottocategoria L di cui al punto 4.5.4.1. del veicolo sottoposto a prova e della sua classificazione in termini di cilindrata del motore e di velocità massima di progetto, conformemente al punto 4.3., è necessario eseguire le seguenti parti del ciclo di prova WMTC:

Tabella 1-4

parti del ciclo di prova WMTC per i veicoli della categoria L appartenenti alle classi 1,2 e 3

(Sotto)categoria del veicolo della categoria L

Parti applicabili della prova WMTC come specificato nell'appendice 6

Classe 1:

parte 1, velocità ridotta del veicolo a freddo, seguita dalla parte 1, velocità ridotta del veicolo a caldo.

Classe 2 suddivisa in:

sottocategoria 2-1:

parte 1, velocità ridotta del veicolo a freddo, seguita dalla parte 2, velocità ridotta del veicolo a caldo.

sottocategoria 2-2:

parte 1, a freddo, seguita dalla parte 2, a caldo.

Classe 3 suddivisa in:

sottocategoria 3-1:

parte 1, a freddo, seguita dalla parte 2, a caldo, seguita dalla parte 3, velocità ridotta del veicolo a caldo.

sottocategoria 3-2:

parte 1, a freddo, seguita dalla parte 2, a caldo, seguita dalla parte 3, a caldo.

4.4.   Caratteristiche tecniche del carburante di riferimento

Per le prove si devono usare i carburanti di riferimento appropriati le cui caratteristiche sono specificate nell'appendice 2. Ai fini del calcolo di cui al punto 1.4. dell'appendice 1 dell'allegato VII, per i combustibili liquidi, si deve usare la densità misurata a 288,2 K (15 °C).

4.5.   Prova di tipo I

4.5.1.   Conducente

Il conducente usato nella prova deve avere una massa di 75 kg ± 5 kg.

4.5.2.   Specifiche e regolazioni del banco di prova

4.5.2.1.   Il banco dinamometrico deve avere un unico rullo per i veicoli a due ruote appartenenti alla categoria L, con un diametro di almeno 400 mm. Per sottoporre a prova i tricicli con due ruote anteriori o i quadricicli è consentito usare un banco dinamometrico provvisto di rulli doppi.

4.5.2.2.   Il banco dinamometrico deve essere munito di un contagiri per misurare la distanza effettiva percorsa.

4.5.2.3.   Si devono usare volani del banco dinamometrico o altri mezzi per simulare l'inerzia di cui al punto 5.2.2.

4.5.2.4.   I rulli del banco dinamometrico devono essere puliti, asciutti e privi di qualsiasi elemento che possa causare lo slittamento degli pneumatici.

4.5.2.5.   Specifiche riguardanti la ventola di raffreddamento

4.5.2.5.1.

Durante la prova va posizionato di fronte al veicolo un compressore di raffreddamento a velocità variabile (ventola) che diriga aria refrigerante verso il veicolo in modo da simulare le condizioni effettive di funzionamento. La velocità del compressore va regolata in modo che per le velocità tra 10 e 50 km/h, la velocità lineare dell'aria all'ugello del compressore sia pari alla velocità di rotolamento equivalente ± 5 km/h. Per le velocità superiori a 50 km/h, la velocità lineare dell'aria deve essere entro ± 10 per cento. Per le velocità del rullo inferiori a 10 km/h, la velocità dell'aria può essere pari a zero.

4.5.2.5.2.

La velocità dell'aria di cui al punto 4.5.2.5.1. è data dal valore medio di nove punti di misurazione ubicati al centro di ciascuno dei rettangoli che dividono l'ugello del compressore in nove aree (dividendo le parti sia orizzontali che verticali dell'ugello in tre parti uguali). Il valore in ciascuno dei nove punti deve essere entro il 10 per cento della media dei nove valori.

4.5.2.5.3.

L'ugello del compressore deve avere una sezione trasversale di almeno 0,4 m2 e la sua parte inferiore deve trovarsi tra 5 e 20 cm dal suolo. L'ugello del compressore deve essere perpendicolare all'asse longitudinale del veicolo, tra 30 e 45 cm davanti alla sua ruota anteriore. L'apparecchio utilizzato per misurare la velocità lineare dell'aria va posizionato tra 0 e 20 cm dal punto di uscita dell'aria.

4.5.2.6.   Le prescrizioni dettagliate riguardanti le specifiche del banco di prova sono elencate nell'appendice 3.

4.5.3.   Sistema di misurazione dei gas di scarico

4.5.3.1.   Il dispositivo di raccolta dei gas deve essere un dispositivo di tipo chiuso in grado di raccogliere tutti i gas di scarico agli orifizi di scarico del veicolo, a condizione che soddisfi la condizione di contropressione di ± 125 mm H2O. È possibile usare un sistema aperto se è comprovato che raccoglie tutti i gas di scarico. La raccolta dei gas deve avvenire in modo da impedire la formazione di condensa che potrebbe modificare sensibilmente la natura dei gas di scarico alla temperatura di prova. Un esempio di dispositivo di raccolta dei gas è illustrato nella figura 1-2:

Figura 1-2

apparecchiatura per il campionamento dei gas e per la misurazione del loro volume

Image

4.5.3.2.   Un tubo di raccordo va posizionato tra il dispositivo e il sistema di campionamento dei gas di scarico. Tale tubo e il dispositivo devono essere di acciaio inossidabile oppure di un altro materiale che non alteri la composizione dei gas raccolti e che resista alla temperatura di tali gas.

4.5.3.3.   Uno scambiatore di calore in grado di limitare la variazione di temperatura dei gas diluiti all'entrata della pompa a ± 5 K deve essere in funzione per l'intera durata della prova. Tale scambiatore deve essere munito di un sistema di preriscaldamento in grado di portare lo scambiatore alla temperatura di funzionamento (con una tolleranza di ± 5 K) prima dell'inizio della prova.

4.5.3.4.   Si deve usare una pompa volumetrica per aspirare la miscela di gas di scarico diluiti. Tale pompa deve essere munita di un motore con diverse velocità costanti rigorosamente controllate. La capacità della pompa deve essere sufficiente a garantire l'aspirazione dei gas di scarico. Si può anche utilizzare un dispositivo che usa un tubo di Venturi a flusso critico (CFV).

4.5.3.5.   Si deve usare un dispositivo (T) per la registrazione continua della temperatura della miscela di gas di scarico diluiti che entra nella pompa.

4.5.3.6.   Si devono usare due manometri, il primo per garantire la depressione della miscela di gas di scarico diluiti che entra nella pompa riferita alla pressione atmosferica e il secondo per misurare la variazione della pressione idrodinamica della pompa volumetrica.

4.5.3.7.   Una sonda deve essere collocata vicino, ma all'esterno del dispositivo di raccolta dei gas, per prelevare campioni del flusso di aria di diluizione attraverso una pompa, un filtro e un flussometro a portate costanti per tutta la durata della prova.

4.5.3.8.   Si deve usare una sonda di campionamento rivolta a monte nel flusso della miscela di gas di scarico diluiti, a monte della pompa volumetrica, per raccogliere campioni della miscela di gas di scarico diluiti attraverso una pompa, un filtro e un flussometro a portate costanti per tutta la durata della prova. La portata minima del campione nei dispositivi di campionamento illustrati nella figura 1-2 e al punto 4.5.3.7. deve essere di almeno 150 l/ora.

4.5.3.9.   Si devono usare valvole a tre vie nel sistema di campionamento descritto ai punti 4.5.3.7. e 4.5.3.8. per dirigere i campioni verso i rispettivi sacchi o verso l'esterno per tutta la durata della prova.

4.5.3.10.   Sacchi di raccolta a tenuta di gas

4.5.3.10.1.   Per l'aria di diluizione e la miscela di gas di scarico diluiti, i sacchi di raccolta devono avere una capacità tale da non ostacolare il flusso normale dei campioni e non devono modificare le caratteristiche degli inquinanti.

4.5.3.10.2.   I sacchi devono essere muniti di un dispositivo di blocco automatico e devono essere assicurati in modo semplice ed ermetico al sistema di campionamento o al sistema di analisi alla fine della prova.

4.5.3.11.   Si deve usare un contagiri per contare i giri della pompa volumetrica per l'intera durata della prova.

Nota 2: prestare attenzione al metodo di collegamento e al materiale o alla configurazione delle parti di collegamento, poiché ciascuna sezione (ad esempio l'adattatore e l'accoppiatore) del sistema di campionamento può diventare molto calda. Se la misurazione non può essere eseguita normalmente a causa di danni al sistema di campionamento causati dal calore, si può usare un dispositivo di raffreddamento ausiliario, purché i gas di scarico non subiscano alterazioni.

Nota 3: con i dispositivi di tipo aperto, c'è il rischio di raccolta incompleta dei gas e di perdita di gas nella cella di prova. Non si deve verificare nessuna perdita durante il periodo di campionamento.

Nota 4: se si usa la portata di un campionatore a volume costante (CVS) in tutto il ciclo di prova, comprendente velocità basse e alte tutto in uno (ovvero i cicli delle parti 1, 2 e 3), bisogna prestare particolare attenzione al rischio maggiore di formazione di condensa nell'intervallo di alta velocità.

4.5.3.12.   Apparecchiatura di misurazione delle emissioni di particolato

4.5.3.12.1   Specifiche

4.5.3.12.1.1.   Descrizione del sistema

4.5.3.12.1.1.1.   L'unità di campionamento del particolato si compone di una sonda posizionata all'interno della galleria di diluizione, di una condotta di trasferimento, di un portafiltri, di una pompa a flusso parziale, nonché di regolatori della portata e di unità di misurazione.

4.5.3.12.1.1.2.   Si raccomanda di collocare a monte del portafiltri un preclassificatore delle dimensioni delle particelle (ad esempio, un ciclone o un impattatore). Una sonda di campionamento che funga da adeguato dispositivo di classificazione delle dimensioni, come quella della figura 1-6, è tuttavia accettabile.

4.5.3.12.1.2.   Prescrizioni generali

4.5.3.12.1.2.1.   La sonda di campionamento del flusso di gas di scarico da sottoporre a prova per il particolato va collocata nel tratto di diluizione in modo da poter estrarre un campione rappresentativo del flusso di gas di scarico da una miscela omogenea di aria/gas di scarico.

4.5.3.12.1.2.2.   La portata del campione di particolato deve essere proporzionale alla portata complessiva dei gas di scarico diluiti nella galleria di diluizione con una tolleranza di ± 5 per cento della portata del campione di particolato.

4.5.3.12.1.2.3.   Il campione di gas di scarico diluiti va mantenuto a una temperatura inferiore a 325,2 K (52 °C) entro una distanza di 20 cm a monte o a valle del lato del filtro del particolato, tranne nel caso di una prova di rigenerazione, per la quale la temperatura è inferiore a 465,2 K (192 °C).

4.5.3.12.1.2.4.   Il campione di particolato deve essere raccolto su un unico filtro montato in un portafiltri nel campione del flusso di gas di scarico diluiti.

4.5.3.12.1.2.5.   Tutte le parti del sistema di diluizione e campionamento tra il tubo di scarico e il portafiltri, che sono a contatto con gas di scarico grezzi e diluiti, devono essere progettate in modo da ridurre al minimo il deposito o l'alterazione del particolato. Tutte le parti devono essere fabbricate con materiali elettroconduttori che non reagiscano con i componenti dei gas di scarico e devono essere a massa per impedire effetti elettrostatici.

4.5.3.12.1.2.6.   Se non è possibile una compensazione delle variazioni della portata, devono essere predisposti uno scambiatore di calore e un regolatore della temperatura aventi le caratteristiche di cui all'appendice 4 per garantire una portata costante nel sistema e di conseguenza la proporzionalità della portata di campionamento.

4.5.3.12.1.3.   Prescrizioni specifiche

4.5.3.12.1.3.1.   Sonda di campionamento del particolato (PM)

4.5.3.12.1.3.1.1.   La sonda di campionamento deve consentire di ottenere la classificazione delle dimensioni delle particelle di cui al punto 4.5.3.12.1.3.1.4. Si raccomanda di ottenere tale risultato utilizzando una sonda appuntita e aperta all'estremità, rivolta direttamente in direzione del flusso, insieme a un preclassificatore (ciclone, impattatore, ecc.). È possibile in alternativa utilizzare una sonda di campionamento adeguata, come quella della figura 1-1, a condizione che consenta di ottenere i risultati di preclassificazione descritti al punto 4.5.3.12.1.3.1.4.

4.5.3.12.1.3.1.2.   La sonda di campionamento va installata vicino alla linea centrale della galleria, a una distanza compresa fra 10 e 20 diametri della galleria a valle dell'ingresso del gas di scarico nella galleria, e deve avere un diametro interno di almeno 12 mm.

Se da un'unica sonda viene prelevato più di un campione simultaneamente, il flusso ottenuto da tale sonda va diviso in due flussi secondari identici per evitare difetti di campionamento.

Se vengono utilizzate sonde multiple, ciascuna di esse deve essere appuntita e aperta all'estremità e rivolta direttamente in direzione del flusso. Le sonde devono essere equidistanti e ad almeno 5 cm l'una dall'altra attorno all'asse longitudinale centrale della galleria di diluizione.

4.5.3.12.1.3.1.3.   La distanza fra l'estremità di prelievo della sonda e il supporto del filtro deve essere pari ad almeno 5 diametri della sonda, ma non deve superare 1 020 mm.

4.5.3.12.1.3.1.4.   Il preclassificatore (ad esempio, ciclone, impattatore, ecc.) va posizionato a monte del portafiltri. Il taglio granulometrico del diametro delle particelle del preclassificatore al 50 per cento deve essere compreso tra 2,5 μm e 10 μm alla portata volumetrica scelta per il campionamento delle emissioni di particolato. Il preclassificatore deve permettere ad almeno il 99 per cento della concentrazione massica di particelle da 1 μm che entrano nel preclassificatore di uscire da esso alla portata volumetrica scelta per il campionamento delle emissioni di particolato. Una sonda di campionamento che funga da dispositivo adeguato di classificazione delle dimensioni, come quella illustrata nella figura 1-6, rappresenta tuttavia un'alternativa accettabile all'uso di un preclassificatore separato.

4.5.3.12.1.3.2.   Pompa di campionamento e flussometro

4.5.3.12.1.3.2.1.   L'unità di misurazione del flusso dei gas di campionamento deve essere composta da pompe, regolatori di flusso e dispositivi di misurazione del flusso.

4.5.3.12.1.3.2.2.   La temperatura del flusso di gas nel flussometro non deve fluttuare di oltre ± 3 K, tranne durante le prove di rigenerazione sui veicoli muniti di sistemi a rigenerazione periodica a valle dei dispositivi di trattamento. Inoltre, la portata massica del campione deve rimanere proporzionale alla portata complessiva dei gas di scarico diluiti con una tolleranza di ± 5 per cento della portata massica del campione di particolato. In caso di cambiamenti inaccettabili del volume del flusso dovuti a un caricamento eccessivo del filtro, è necessario interrompere la prova. Nel ripetere la prova, la portata del flusso deve essere diminuita.

4.5.3.12.1.3.3.   Filtro e portafiltri

4.5.3.12.1.3.3.1.   Una valvola deve essere posizionata a valle del filtro in direzione del flusso. La valvola deve essere sufficientemente veloce da aprirsi e chiudersi entro 1 s dall'inizio e dalla fine della prova.

4.5.3.12.1.3.3.2.   È consigliabile aumentare al massimo la massa raccolta sul filtro del diametro di 47 mm (Pe) ≥ 20 μg) nonché il carico sul filtro stesso, conformemente alle prescrizioni di cui ai punti 4.5.3.12.1.2.3. e 4.5.3.12.1.3.3.

4.5.3.12.1.3.3.3.   Per ciascuna prova è necessario impostare la velocità del lato del filtro a un valore unico compreso fra 20 cm/s e 80 cm/s, salvo che il sistema di diluizione non venga fatto funzionare con un flusso di prelievo proporzionale alla portata del CVS.

4.5.3.12.1.3.3.4.   È necessario utilizzare filtri in fibre di vetro rivestiti di fluorocarburo o filtri in membrana di fluorocarburo. Tutti i tipi di filtro devono avere un'efficacia di raccolta del DOP (di-ottilftalato) da 0,3 μm o della PAO (poli-alfa-olefina) CS 68649-12-7 o CS 68037-01-4 di almeno il 99 per cento ad una velocità del lato del filtro di 5,33 cm/s.

4.5.3.12.1.3.3.5.   Il portafiltri deve essere progettato in modo da assicurare una distribuzione omogenea del flusso sull'area della macchia del filtro. L'area della macchia del filtro deve essere di almeno 1 075 mm2.

4.5.3.12.1.3.4.   Camera e bilancia di pesata del filtro

4.5.3.12.1.3.4.1.   La microbilancia usata per pesare i filtri deve avere una precisione di 2 μg (deviazione standard) e una risoluzione di 1 μg o superiore.

Si suggerisce di controllare la microbilancia all'inizio di ciascuna sessione di pesata utilizzando un peso di riferimento di 50 mg. Questo va pesato tre volte e va registrato il risultato medio dell'operazione di pesata. La sessione e la bilancia di pesata sono considerate valide se il risultato medio della pesata è compreso entro ± 5 μg del risultato della sessione di pesata precedente.

La camera di pesata deve soddisfare le seguenti condizioni durante tutte le operazioni di condizionamento e di pesatura:

temperatura mantenuta a 295,2 ± 3 K (22 ± 3 °C);

umidità relativa mantenuta a 45 ± 8 per cento;

punto di rugiada mantenuto a 282,7 ± 3 K (9,5 ± 3 °C).

Si raccomanda di registrare le condizioni di temperatura e umidità insieme ai pesi del filtro campione e di riferimento.

4.5.3.12.1.3.4.2.   Correzione degli effetti di galleggiabilità

Gli effetti di galleggiabilità in aria di tutti i pesi dei filtri devono essere corretti.

La correzione della galleggiabilità dipende dalla densità del filtro di campionamento, dalla densità dell'aria e dalla densità del peso di taratura della bilancia. La densità dell'aria dipende dalla pressione, dalla temperatura e dall'umidità.

Si suggerisce di mantenere il valore della temperatura e del punto di rugiada dell'ambiente di pesata a 295,2 K ± 1 K (22 °C ± 1 °C) e 282,7 ± 1 K (9,5 ± 1 °C) rispettivamente. I requisiti minimi indicati al punto 4.5.3.12.1.3.4.1. si traducono tuttavia in una correzione accettabile degli effetti della galleggiabilità. Per la correzione della galleggiabilità si applica la formula seguente:

Equazione 2-1:

Formula

dove:

mcorr

=

galleggiabilità corretta per la massa di particolato

muncorr

=

galleggiabilità non corretta per la massa di particolato

ρair

=

densità dell'aria nell'ambiente della bilancia

ρweight

=

densità del peso di taratura utilizzato per la bilancia di taratura

ρmedia

=

densità del mezzo (filtro) del campione di particolato con materiale filtrante fibra di vetro rivestita di teflon (ad es. TX40): ρmedia = 2,300 kg/m3

ρair può essere calcolato nel modo seguente:

Equazione 2-2:

Formula

dove:

Pabs

=

pressione assoluta nell'ambiente della bilancia

Mmix

=

massa molare dell'aria nell'ambiente della bilancia (28,836 gmol–1)

R

=

costante del gas molare (8,314 Jmol–1K–1)

Tamb

=

temperatura ambiente assoluta dell'ambiente della bilancia

L'ambiente della camera (o locale) deve essere esente da qualsiasi contaminante ambientale (come la polvere) che possa depositarsi sui filtri del particolato durante la loro stabilizzazione.

Sono ammesse deviazioni limitate dalle specifiche relative alla temperatura ambiente e all'umidità se la loro durata complessiva non supera i 30 minuti in ciascun periodo di condizionamento del filtro. La camera di pesata deve essere conforme alle caratteristiche richieste prima dell'ingresso del personale nella stessa. Non sono ammesse deviazioni dalle condizioni specificate durante l'operazione di pesata.

4.5.3.12.1.3.4.3.   Gli effetti dell'elettricità statica devono essere annullati. Ciò è possibile appoggiando la bilancia su un tappetino antistatico ed effettuando la neutralizzazione dei filtri del particolato prima della pesata mediante un neutralizzatore al polonio o uno strumento che produca un effetto analogo. In alternativa, gli effetti statici possono essere annullati mediante equalizzazione della carica statica.

4.5.3.12.1.3.4.4.   Un filtro di prova deve essere rimosso dalla camera non prima di un'ora prima dell'inizio della prova.

4.5.3.12.1.4.   Caratteristiche raccomandate del sistema

La figura 1-3 rappresenta in modo schematico il sistema di campionamento del particolato. Poiché diverse configurazioni possono portare a risultati equivalenti, non è richiesta piena conformità a questa figura. Si possono usare elementi aggiuntivi, quali apparecchi, valvole, solenoidi, pompe e interruttori allo scopo di ottenere informazioni supplementari e di coordinare le funzioni dei sistemi di componenti. Ulteriori componenti che non sono necessari per mantenere l'accuratezza con altre configurazioni di sistema possono essere esclusi se la loro esclusione si basa su criteri di buona valutazione ingegneristica.

Figura 1-3

sistema di campionamento del particolato

Image

Un campione di gas di scarico diluiti viene prelevato dal tunnel di diluizione a flusso pieno (DT) e fatto passare attraverso la sonda di campionamento del particolato (PSP) e il condotto di trasferimento del particolato (PTT) mediante la pompa (P). Il campione viene fatto passare attraverso il preclassificatore delle dimensioni delle particelle (PCF) e i portafiltri (FH) contenenti i filtri di campionamento del particolato. La portata del campionamento viene impostata dal regolatore di flusso (FC).

4.5.4.   Sequenze di guida

4.5.4.1.   Cicli di prova

I cicli di prova (modelli di velocità del veicolo) per la prova di tipo I si compongono di un massimo di tre parti, come specificato nell'appendice 6. A seconda della (sotto)categoria del veicolo si devono effettuare le seguenti parti del ciclo di prova:

Tabella 1-5

ciclo di prova di tipo I applicabile ai veicoli conformi alle norme Euro 4

Categoria del veicolo

Nome della categoria del veicolo

Ciclo di prova Euro 4

L1e-A

Bicicletta a pedalata assistita

ECE R47

L1e-B

Ciclomotore a due ruote

L2e

Ciclomotore a tre ruote

L6e-A

Quad da strada leggero

L6e-B

Quadriciclo leggero

L3e

Motociclo a due ruote con e senza sidecar

WMTC, fase 2

L4e

L5e-A

Triciclo

L7e-A

Quad da strada pesante

L5e-B

Triciclo commerciale

ECE R40

L7e-B

Quad fuoristrada pesante

L7e-C

Quadriciclo pesante


Tabella 1-6

ciclo di prova di tipo I applicabile ai veicoli conformi alle norme Euro 5

Categoria del veicolo

Nome della categoria del veicolo

Ciclo di prova Euro 5

L1e-A

Bicicletta a pedalata assistita

WMTC modificato

L1e-B

Ciclomotore a due ruote

L2e

Ciclomotore a tre ruote

L6e-A

Quad da strada leggero

L6e-B

Quadriciclo leggero

L3e

Motociclo a due ruote con e senza sidecar

L4e

L5e-A

Triciclo

L7e-A

Quad da strada pesante

L5e-B

Triciclo commerciale

L7e-B

Quad fuoristrada pesante

L7e-C

Quadriciclo pesante

4.5.4.2.   Tolleranze di velocità del veicolo

4.5.4.2.1.   La tolleranza di velocità del veicolo in qualsiasi momento durante i cicli di prova prescritti al punto 4.5.4.1. è definita da limiti superiori e inferiori. Il limite superiore è 3,2 km/h in più rispetto al punto più alto sul tracciato entro un secondo del tempo dato. Il limite inferiore è 3,2 km/h in meno rispetto al punto più basso sul tracciato entro un secondo del tempo dato. Le variazioni di velocità del veicolo superiori alle tolleranze (che possono verificarsi ad esempio durante i cambi di marcia) sono accettabili a condizione che si verifichino per meno di due secondi in qualsiasi occasione. Le velocità del veicolo inferiori a quelle prescritte sono accettabili a condizione che in tali occasioni il veicolo funzioni alla potenza massima disponibile. La figura 1-4 illustra l'intervallo delle tolleranze di velocità del veicolo accettabili per i punti tipici.

Figura 1-4

tracciato dei conducenti, intervallo consentito

Image

Image

4.5.4.2.2.   Se la capacità di accelerazione del veicolo è insufficiente ad effettuare le fasi di accelerazione o se la velocità massima di progetto del veicolo è inferiore alla velocità di crociera prescritta entro i limiti di tolleranza prescritti, il veicolo va guidato con la valvola a farfalla completamente aperta fino al raggiungimento della velocità stabilita o alla velocità massima di progetto raggiungibile con la valvola a farfalla completamente aperta per il periodo in cui la velocità stabilita supera la velocità massima di progetto. In entrambi i casi, il punto 4.5.4.2.1. non si applica. Il ciclo di prova deve svolgersi normalmente quando la velocità stabilita è nuovamente inferiore alla velocità massima di progetto del veicolo.

4.5.4.2.3.   Se il periodo di decelerazione è più breve di quello previsto per la fase corrispondente, si deve ripristinare la velocità stabilita mediante un periodo a velocità costante o al minimo che porti al funzionamento successivo a velocità costante o al minimo. In tali casi, il punto 4.5.4.2.1. non si applica.

4.5.4.2.4.   Oltre a queste eccezioni, le deviazioni della velocità del rullo dalla velocità stabilita dei cicli devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 4.5.4.2.1. In caso contrario, i risultati della prova non devono essere usati per ulteriori analisi e la prova deve essere ripetuta.

4.5.5.   Prescrizioni relative al cambio marcia per il WMTC di cui all'appendice 6

4.5.5.1.   Veicoli di prova con cambio automatico

4.5.5.1.1.   I veicoli muniti di gruppi di rinvio, pignoni multipli, ecc. devono essere sottoposti a prova nella configurazione raccomandata dal costruttore per l'uso stradale o autostradale.

4.5.5.1.2.   Tutte le prove devono essere effettuate con il cambio automatico in modalità di marcia avanti (nel rapporto più alto). I cambi automatici con frizione-convertitore di coppia possono essere messi in manuale su richiesta del costruttore.

4.5.5.1.3.   Il minimo si tiene con il cambio automatico in modalità di marcia avanti e le ruote frenate.

4.5.5.1.4.   I cambi automatici devono cambiare marcia automaticamente seguendo la sequenza normale. La frizione del convertitore di coppia, se presente, deve funzionare come nelle condizioni reali.

4.5.5.1.5.   Le decelerazioni si ottengono con la marcia inserita usando i freni o l'acceleratore per mantenere la velocità desiderata.

4.5.5.2.   Veicoli di prova con cambio manuale

4.5.5.2.1   Prescrizioni obbligatorie

4.5.5.2.1.1.   Fase 1 — Calcolo delle velocità dei cambi di marcia

Le velocità dei passaggi alle marce superiori (v1→2 e vi→i+1) in km/h durante le fasi di accelerazione si calcolano con le seguenti formule:

Equazione 2-3:

Formula

Equazione 2-4:

Formula, i = da 2 a ng -1

dove:

 

«i» è il numero della marcia (≥ 2)

 

«ng» è il numero totale di marce avanti

 

«Pn» è la potenza nominale in kW

 

«mk» è la massa di riferimento in kg

 

«nidle» è il regime minimo in min–1

 

«s» è il regime nominale del motore in min–1

 

«ndvi» è il rapporto tra regime del motore in min–1 e velocità del veicolo in km/h nella marcia «i»

4.5.5.2.1.2.   Le velocità dei passaggi alle marce inferiori (vi→i-1) in km/h nelle fasi di crociera o di decelerazione nelle marce dalla 4a a ng sono calcolate con la seguente formula:

Equazione 2-5:

Formula, i = 4 a ng

dove

 

«i» è il numero della marcia (≥ 4)

 

«ng» è il numero totale di marce avanti

 

«Pn» è la potenza nominale in kW

 

«mk» è la massa di riferimento in kg

 

«nidle» è il regime minimo in min–1

 

«s» è il regime nominale del motore in min–1

 

«ndvi-2» è il rapporto tra regime del motore in min–1 e velocità del veicolo in km/h in 2a

La velocità del passaggio dalla 3a alla 2a (v3→2) è calcolata con la seguente equazione:

Equazione 2-6:

Formula

dove:

 

«Pn» è la potenza nominale in kW

 

«mk» è la massa di riferimento in kg

 

«nidle» è il regime minimo in min–1

 

«s» è il regime nominale del motore in min–1

 

«ndv1» è il rapporto tra regime del motore in min–1 e velocità del veicolo in km/h in 1a

La velocità del passaggio dalla 2a alla 1a (v2→1) è calcolata con la seguente equazione:

Equazione 2-7:

Formula

dove:

«ndv2» è il rapporto tra regime del motore in min–1 e velocità del veicolo in km/h in 2a

Poiché le fasi di crociera sono definite dall'indicatore di fase, potrebbero verificarsi lievi aumenti della velocità e potrebbe essere opportuno passare alla marcia superiore. Le velocità dei passaggi alle marce superiori (v1—2, v2—3 e vi—i+1) in km/h durante le fasi di crociera si calcolano con le seguenti equazioni:

Equazione 2-7:

Formula

Equazione 2-8:

Formula

Equazione 2-9:

Formula, i = 3 to ng

4.5.5.2.1.3.   Fase 2 — Scelta della marcia per ciascun campione del ciclo

Al fine di evitare interpretazioni diverse delle fasi di accelerazione, decelerazione, crociera e arresto, i relativi indicatori sono aggiunti al modello di velocità del veicolo come parti integranti dei cicli (cfr. tabelle nell'appendice 6).

La marcia appropriata per ciascun campione è quindi calcolata in base agli intervalli di velocità del veicolo risultanti dalle equazioni delle velocità dei cambi di marcia del punto 4.5.5.2.1.1. e agli indicatori di fase per le parti del ciclo appropriati per il veicolo di prova, come segue:

 

Scelta della marcia per le fasi di arresto

Per gli ultimi cinque secondi di una fase di arresto, la leva del cambio va posizionata in 1a e la frizione va disinnestata. Per la parte precedente di una fase di arresto, la leva del cambio va posizionata in folle o la frizione va disinnestata.

 

Scelta della marcia per le fasi di accelerazione

 

Marcia 1, se v ≤ v1→2

 

Marcia 2, se v1→2 < v ≤ v2→3

 

Marcia 3, se v2→3 < v ≤ v3→4

 

Marcia 4, se v3→4 < v ≤ v4→5

 

Marcia 5, se v4→5 < v ≤ v5→6

 

Marcia 6, se v > v5→6

 

Scelta della marcia per le fasi di decelerazione o di crociera

 

Marcia 1, se v < v2→1

 

Marcia 2, se v < v3→2

 

Marcia 3, se v3→2 ≤ v < v4→3

 

Marcia 4, se v4→3 ≤ v < v5→4

 

Marcia 5, se v5→4 ≤ v < v6→5

 

Marcia 6, se v ≥ v4→5

La frizione va disinnestata, se:

a)

la velocità del veicolo scende al di sotto di 10 km/h o

b)

la velocità del veicolo scende al di sotto di

Formula

;

c)

vi è un rischio di arresto del motore durante la fase di avviamento a freddo.

4.5.5.2.3.   Fase 3 — Rettifiche in base a prescrizioni supplementari

4.5.5.2.3.1.   La scelta della marcia va modificata secondo le prescrizioni a seguire:

a)

nessun cambio di marcia durante una transizione da una fase di accelerazione a una di decelerazione. La marcia utilizzata per l'ultimo secondo della fase di accelerazione deve essere mantenuta per la successiva fase di decelerazione salvo che la velocità non scenda al di sotto della velocità di passaggio alla marcia inferiore;

b)

non si saltano le marce durante i cambi. È consentito passare dalla 2a in folle durante le decelerazioni fino all'arresto;

c)

i passaggi alla marcia superiore o inferiore per un massimo di 4 secondi sono sostituiti dalla marcia inferiore, se la marcia inferiore e quella superiore sono identiche, ad esempio 2 3 3 3 2 è sostituita da 2 2 2 2 2 e 4 3 3 3 3 4 è sostituita da 4 4 4 4 4 4. Nei casi di circostanze consecutive prevale la marcia tenuta per più tempo, ad esempio 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 è sostituita da 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3. Se utilizzate per lo stesso tempo, una serie di marce successive prevale su una serie di marce precedenti, ad esempio 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 è sostituita da 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3;

d)

non si scala durante una fase di accelerazione.

4.5.5.2.2.   Disposizioni facoltative

La scelta della marcia può essere modificata secondo le disposizioni a seguire:

l'uso di marce più basse rispetto a quelle stabilite dalle prescrizioni di cui al punto 4.5.5.2.1. è consentito in qualsiasi fase del ciclo. Si devono seguire le raccomandazioni del costruttore sull'uso delle marce, purché ciò non comporti l'uso di marce più alte di quelle di cui alle prescrizioni del punto 4.5.5.2.1.

4.5.5.2.3.   Disposizioni facoltative

Nota 5: il programma di calcolo, reperibile sul sito web dell'ONU all'indirizzo riportato di seguito, può essere utilizzato come ausilio per la scelta delle marce:

http://live.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/wmtc.html

Nell'appendice 9 sono spiegati l'approccio e la strategia di cambio di marcia ed è riportato un esempio di calcolo.

4.5.6.   Regolazioni del banco dinamometrico

È necessario fornire una descrizione completa del banco dinamometrico e degli strumenti conformemente all'appendice 6. Le misurazioni vanno effettuate con il grado di precisione indicato al punto 4.5.7. La forza di resistenza all'avanzamento per le regolazioni del banco dinamometrico può essere tratta da misurazioni di coast-down su strada o da una tabella di resistenza all'avanzamento, con riferimento alle appendici 5 o 7 per un veicolo munito di una ruota sull'asse di trazione e all'appendice 8 per un veicolo con due o più ruote sugli assi di trazione.

4.5.6.1.   Regolazioni del banco dinamometrico tratte da misurazioni di coast-down

Per utilizzare questa alternativa, è necessario effettuare misurazioni di coast-down come indicato nell'appendice 7 per un veicolo munito di una ruota sull'asse di trazione e nell'appendice 8 per un veicolo con due o più ruote sugli assi di trazione.

4.5.6.1.1.   Prescrizioni per le attrezzature

La strumentazione per la misurazione della velocità e cronometrica deve avere la precisione di cui al punto 4.5.7.

4.5.6.1.2.   Regolazione della massa inerziale

4.5.6.1.2.1.   La massa equivalente del sistema di inerzia mi per il banco dinamometrico deve essere la massa equivalente del sistema di inerzia del volano mfi più vicina alla somma della massa in ordine di marcia del veicolo e della massa del conducente (75 Kg). In alternativa, la massa inerziale equivalente mi può essere derivata dall'appendice 5.

4.5.6.1.2.2.   Se la massa di riferimento mref non può essere resa equivalente alla massa inerziale del volano mi, per far corrispondere la forza di resistenza all'avanzamento finale F* alla forza di resistenza all'avanzamento FE (da utilizzare sul banco dinamometrico), il tempo di coast-down corretto ΔTE può essere modificato, come indicato di seguito, adottando il coefficiente della massa complessiva relativo al tempo di coast-down da raggiungere ΔTroad:

Equazione 2-10:

Formula

Equazione 2-11:

Formula

Equazione 2-12:

Formula

Equazione 2-13:

Formula

con Formula

dove:

mr1 può essere misurato o calcolato, in chilogrammi, secondo i casi. In alternativa, mr1 può essere stimato come f per cento di m.

4.5.6.2.   Forza di resistenza all'avanzamento tratta da una tabella di resistenza all'avanzamento

4.5.6.2.1.   Il banco dinamometrico può essere regolato utilizzando la tabella di resistenza all'avanzamento invece della forza di resistenza all'avanzamento ottenuta con il metodo del coast-down. Con il metodo della tabella, il banco dinamometrico è regolato in funzione della massa in ordine di marcia indipendentemente dalle caratteristiche particolari del veicolo della categoria L.

Nota 6: quando si applica questo metodo è necessario prestare attenzione ai veicoli della categoria L con caratteristiche eccezionali.

4.5.6.2.2.   La massa equivalente del sistema di inerzia del volano mfi deve essere la massa equivalente del sistema di inerzia mi specificata nelle appendici 5, 7 o 8, ove applicabile. Il banco dinamometrico va regolato in funzione: a) della resistenza al rotolamento delle ruote non motrici e b) del coefficiente di resistenza aerodinamica specificati nell'appendice 5 o determinati secondo le procedure di cui alle appendici 7 o 8 rispettivamente.

4.5.6.2.3   La forza di resistenza all'avanzamento sul banco dinamometrico FE va determinata con la seguente equazione:

Equazione 2-14:

Formula

4.5.6.2.4.   La forza di resistenza all'avanzamento finale F* è uguale alla forza di resistenza all'avanzamento ottenuta dalla tabella di resistenza all'avanzamento FT, in quanto non è necessaria la correzione per le condizioni ambientali standard.

4.5.7.   Accuratezza della misurazione

Le misurazioni devono essere effettuate con strumenti che soddisfino i requisiti di accuratezza della tabella 1-7:

Tabella 1-7

accuratezza richiesta delle misurazioni

Voci misurate

Al valore misurato

Risoluzione

a)

forza di resistenza all'avanzamento, F

+ 2 per cento

b)

velocità del veicolo (v1, v2)

± 1 per cento

0,2 km/h

c)

intervallo di velocità del coast-down (

Formula

)

± 1 per cento

0,1 km/h

d)

tempo di coast-down (Δt)

± 0,5 per cento

0,01 s

e)

massa totale del veicolo (mk + mrid)

± 0,5 per cento

1,0 kg

f)

velocità del vento

± 10 per cento

0,1 m/s

g)

direzione del vento

5 gradi

h)

temperature

± 1 K

1 K

i)

pressione barometrica

0,2 kPa

j)

distanza

± 0,1 per cento

1 m

k)

tempo

± 0,1 s

0,1 s

5.   Procedure di prova

5.1.   Descrizione della prova di tipo I

Il veicolo di prova, secondo la categoria, deve soddisfare le prescrizioni della prova di tipo I, come specificato al presente punto 5.

5.1.1.   Prova di tipo I (verifica delle emissioni medie di inquinanti gassosi, delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in un ciclo di guida caratteristico)

5.1.1.1.   La prova deve essere effettuata con il metodo di cui al punto 5.2. I gas devono essere raccolti e analizzati secondo i metodi prescritti.

5.1.1.2.   Numero di prove

5.1.1.2.1.   Il numero di prove deve essere determinato nel modo illustrato nella figura 1-5. «Ri1 - Ri3» descrivono i risultati finali delle misurazioni dalla prima prova (n. 1) alla terza (n. 3) e l'inquinante gassoso, l'emissione di biossido di carbonio, il consumo di carburante / energia o l'autonomia elettrica come specificato nell'allegato VII. «Lx» rappresenta i valori limite da L1 a L5 come definiti nelle parti A, B e C dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 168/2013.

5.1.1.2.2.   In ciascuna prova si devono determinare le masse del monossido di carbonio, degli idrocarburi, degli ossidi di azoto e del biossido di carbonio e il combustibile consumato durante la prova. La massa del particolato si deve determinare soltanto per le (sotto)categorie di cui alle parti A e B dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 168/2013 (cfr. note esplicative 8 e 9 alla fine dell'allegato VIII di tale regolamento).

Figura 1-5

diagramma per il numero di prove di tipo I

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5.2.   Prove di tipo I

5.2.1.   Descrizione generale

5.2.1.1.   La prova di tipo I comprende sequenze prestabilite di preparazione al banco dinamometrico, rifornimento di combustibile, parcheggio e condizioni di funzionamento.

5.2.1.2.   La prova serve a determinare le emissioni di idrocarburi, monossido di carbonio, ossidi di azoto, biossido di carbonio e particolato, se del caso, e il consumo di combustibile/energia nonché l'autonomia elettrica mentre si simulano condizioni reali di funzionamento. Essa consiste nell'avviare ripetutamente il motore e nel far funzionare il veicolo della categoria L su un banco dinamometrico in un ciclo di guida specificato. Una parte proporzionale delle emissioni allo scarico diluite è raccolta continuamente per essere successivamente analizzata, utilizzando un campionatore a volume costante (a diluizione variabile) (CVS).

5.2.1.3.   Salvo in caso di malfunzionamento o guasto di loro componenti, tutti i sistemi di controllo delle emissioni installati o incorporati in un veicolo della categoria L sottoposto a prova devono funzionare durante tutte le procedure.

5.2.1.4.   Le concentrazioni di fondo sono misurate per tutti i componenti delle emissioni per i quali si effettuano le misurazioni. Per le prove dei gas di scarico, ciò implica il campionamento e l'analisi dell'aria di diluizione.

5.2.1.5.   Misurazione della massa di particolato di fondo

Il livello di particolato di fondo dell'aria di diluizione può essere determinato facendo passare l'aria di diluizione filtrata attraverso il filtro antiparticolato. Tale aria deve provenire dallo stesso punto del campione di particolato, se è necessaria una misurazione della massa del particolato conformemente all'allegato VI, lettera A, del regolamento (UE) n. 168/2013. Una misurazione può essere effettuata prima o dopo la prova. È possibile correggere le misurazioni della massa di particolato sottraendo il contributo del particolato di fondo dal sistema di diluizione. Il contributo del particolato di fondo ammissibile deve essere ≤ 1 mg/km (o massa equivalente sul filtro). Nel caso in cui il contributo del particolato di fondo ecceda tale livello, si utilizza il valore di riferimento di 1 mg/km (o massa equivalente sul filtro). Qualora dalla sottrazione del contributo del particolato di fondo risulti un valore negativo, la massa del particolato risultante deve essere considerata pari a zero.

5.2.2.   Regolazioni del banco dinamometrico e relativa verifica

5.2.2.1.   Preparazione del veicolo di prova

5.2.2.1.1.   Il costruttore deve fornire i dispositivi e gli adattatori supplementari necessari per procedere ad uno svuotamento fino al punto più basso possibile dei serbatoi di carburante installati sul veicolo, e alla raccolta dei campioni di gas di scarico.

5.2.2.1.2.   Le pressioni degli pneumatici vanno regolate in base alle istruzioni del costruttore, d'accordo con il servizio tecnico, oppure in modo tale che la velocità del veicolo durante la prova su strada sia uguale alla velocità del veicolo ottenuta sul banco dinamometrico.

5.2.2.1.3.   Le condizioni di riscaldamento del veicolo di prova sul banco dinamometrico devono essere uguali a quelle della prova su strada.

5.2.2.2.   Preparazione del banco dinamometrico, quando le regolazioni sono tratte da misurazioni di coast-down su strada

Prima della prova il banco dinamometrico deve essere correttamente portato a regime fino a raggiungere la forza di frizione stabilita Ff. Vista la costruzione del banco dinamometrico, il carico FE è uguale alla perdita totale per attrito Ff (che corrisponde alla somma della resistenza alla rotazione del banco dinamometrico, della resistenza al rotolamento degli pneumatici e della resistenza al rotolamento dei componenti rotanti del gruppo propulsore del veicolo) più la forza frenante dell'unità di assorbimento della potenza (pau) Fpau, come indicato nella seguente equazione:

Equazione 2-15:

Formula

La forza di resistenza all'avanzamento da raggiungere F*, derivata dall'appendice 5 o 7 per un veicolo dotato di una ruota sull'asse di trazione e dall'appendice 8 per un veicolo con due o più ruote sugli assi di trazione, deve essere riprodotta sul banco dinamometrico secondo la velocità del veicolo, vale a dire:

Equazione 2-16:

Formula

La perdita totale per attrito Ff sul banco dinamometrico va misurata con il metodo indicato ai punti 5.2.2.2.1 o 5.2.2.2.2.

5.2.2.2.1.   Guida mediante banco dinamometrico

Questo metodo si applica solo ai banchi dinamometrici capaci di guidare un veicolo della categoria L. Il veicolo di prova va guidato dal banco dinamometrico stabilmente alla velocità di riferimento v0 con il gruppo propulsore innestato e la frizione disinnestata. La perdita totale per attrito Ff (v0) alla velocità di riferimento v0 è data dalla forza del banco dinamometrico a rulli.

5.2.2.2.2.   Coast-down senza assorbimento

Per la misurazione della perdita totale per attrito Ff si adotta il metodo di coast-down usato per misurare il tempo di coast-down. Il coast-down del veicolo deve essere ottenuto sul banco dinamometrico seguendo la procedura di cui all'appendice 5 o 7 per un veicolo munito di una ruota sull'asse di trazione e all'appendice 8 per un veicolo con due o più ruote sugli assi di trazione, con un assorbimento del banco dinamometrico pari a zero. Si deve misurare il tempo di coast-down Dti corrispondente alla velocità di riferimento v0. La misurazione deve essere effettuata almeno tre volte, e il tempo medio di coast-down Formula va calcolato con la seguente equazione:

Equazione 2-17:

Formula

5.2.2.2.3.   Perdita totale per attrito

La perdita totale per attrito Ff(v0) alla velocità di riferimento v0 è calcolata con la seguente equazione:

Equazione 2-18:

Formula

5.2.2.2.4.   Calcolo della forza dell'unità di assorbimento di potenza

La forza Fpau(v0) assorbita dal banco dinamometrico alla velocità di riferimento v0 è calcolata sottraendo Ff(v0) dalla forza di resistenza all'avanzamento da raggiungere F*(v0) come illustrato nella seguente equazione:

Equazione 2-19:

Formula

5.2.2.2.5.   Regolazione del banco dinamometrico

In funzione del tipo, il banco dinamometrico è regolato utilizzando uno dei metodi descritti ai punti da 5.2.2.2.5.1. a 5.2.2.2.5.4. La regolazione scelta si deve applicare alle misurazioni delle emissioni di inquinanti e di CO2 nonché alle misurazioni dell'efficienza energetica (consumo di carburante/energia e autonomia elettrica) di cui all'allegato VII.

5.2.2.2.5.1.   Banco dinamometrico con funzione poligonale

Per i banchi dinamometrici con funzione poligonale, in cui le caratteristiche di assorbimento sono determinate dai valori del carico a vari punti di velocità, come punti di regolazione vanno scelte almeno tre velocità specificate, inclusa la velocità di riferimento. Ad ogni punto d'impostazione il banco dinamometrico a rulli va regolato al valore Fpau (vj) di cui al punto 5.2.2.2.4.

5.2.2.2.5.2.   Banco dinamometrico con controllo del coefficiente

Per i banchi dinamometrici a rulli con controllo del coefficiente, in cui le caratteristiche di assorbimento sono determinate dai coefficienti dati di una funzione polinomiale, il valore di Fpau (vj) ad ogni velocità specificata è calcolato con la procedura di cui al punto 5.2.2.2.

Se le caratteristiche del carico sono:

Equazione 2-20:

Formula

dove:

i coefficienti a, b e c sono da determinare con il metodo della regressione polinomiale.

Il banco dinamometrico deve essere regolato ai coefficienti a, b e c ottenuti con il metodo della regressione polinomiale.

5.2.2.2.5.3.   Banco dinamometrico con regolatore digitale poligonale F*

Per i banchi dinamometrici con regolatore digitale poligonale in cui un'unità di elaborazione centrale è incorporata nel sistema, F* è inserito direttamente e Δti, Ff e Fpau sono misurati automaticamente e calcolati in modo da impostare sul banco dinamometrico la forza di resistenza all'avanzamento da raggiungere:

Equazione 2-21:

Formula

In questo caso vari punti sono direttamente inseriti digitalmente in successione dall'insieme di dati F* j e vj; si esegue il coast-down e si misura il tempo di coast-down Δtj. Dopo che la prova di coast-down è stata ripetuta più volte, Fpau è calcolato automaticamente e fissato a intervalli di velocità del veicolo della categoria L di 0,1 km/h, secondo la sequenza a seguire:

Equazione 2-22:

Formula

Equazione 2-23:

Formula

Equazione 2-24:

Formula

5.2.2.2.5.4.   Banco dinamometrico con regolatore digitale dei coefficienti f* 0, f* 2

Per i banchi dinamometrici con regolatore digitale dei coefficienti in cui un'unità di elaborazione centrale è incorporata nel sistema, la forza di resistenza all'avanzamento finale Formulaè impostata automaticamente sul banco dinamometrico.

In questo caso i coefficienti f* 0 e f* 2 sono direttamente inseriti digitalmente; si esegue il coast-down e si misura il tempo di coast-down Δti. Fpau è calcolato automaticamente e fissato a intervalli di velocità di 0,06 km/h, secondo la sequenza a seguire:

Equazione 2-25:

Formula

Equazione 2-26:

Formula

Equazione 2-27:

Formula

5.2.2.2.6.   Verifica delle regolazioni del banco dinamometrico

5.2.2.2.6.1.   Prova di verifica

Immediatamente dopo la regolazione iniziale, va misurato sul banco dinamometrico il tempo di coast-down ΔtE relativo alla velocità di riferimento (v0) seguendo la procedura di cui all'appendice 5 o 7 per un veicolo munito di una ruota sull'asse di trazione e all'appendice 8 per un veicolo con due o più ruote sugli assi di trazione. La misurazione va effettuata almeno tre volte, e dai risultati va calcolato il tempo medio di coast-down ΔtE. La forza di resistenza all'avanzamento impostata sul banco dinamometrico alla velocità di riferimento FE (v0) è calcolata con la seguente equazione:

Equazione 2-28:

Formula

5.2.2.2.6.2.   Calcolo dell'errore di selezione

L'errore di selezione ε è calcolato con la seguente equazione:

Equazione 2-29:

Formula

Il banco dinamometrico va regolato nuovamente se l'errore di selezione non soddisfa i seguenti criteri:

 

ε ≤ 2 per cento per v0 ≥ 50 km/h

 

ε ≤ 3 per cento per 30 km/h ≤ v0 < 50 km/h

 

ε ≤ 10 per cento per v0 < 30 km/h

La procedura di cui ai punti da 5.2.2.2.6.1. a 5.2.2.2.6.2. deve essere ripetuta finché l'errore di selezione non soddisfa i criteri. La regolazione del banco dinamometrico e gli errori osservati devono essere registrati. Moduli per la registrazione dei campioni sono allegati al modello di verbale di prova elaborato conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013.

5.2.2.3.   Preparazione del banco dinamometrico, quando le regolazioni sono tratte da una tabella di resistenza all'avanzamento

5.2.2.3.1.   Velocità del veicolo specificata per il banco dinamometrico

La resistenza all'avanzamento sul banco dinamometrico deve essere verificata alla velocità del veicolo specificata (v) rispetto ad almeno quattro velocità specificate. La gamma dei valori di velocità del veicolo specificati (l'intervallo tra il valore massimo e il valore minimo) si deve estendere da ambo i lati della velocità di riferimento o dell'intervallo di velocità di riferimento, qualora vi siano più velocità di riferimento, di almeno Δv, come definito all'appendice 5 o 7 per un veicolo munito di una ruota sull'asse di trazione e all'appendice 8 per un veicolo con due o più ruote sugli assi di trazione. I valori di velocità specificati, inclusi i valori delle velocità di riferimento, devono essere a intervalli regolari non superiori a 20 km/h.

5.2.2.3.2.   Verifica del banco dinamometrico

5.2.2.3.2.1.   Immediatamente dopo la regolazione iniziale va misurato sul banco dinamometrico il tempo di coast-down relativo alla velocità specificata. Il veicolo non deve essere montato sul banco dinamometrico durante la misurazione del tempo di coast-down. La misurazione del tempo di coast-down deve iniziare quando la velocità del banco dinamometrico supera la velocità massima del ciclo di prova.

5.2.2.3.2.2.   Essa va effettuata almeno tre volte, e dai risultati va calcolato il tempo medio di coast-down ΔtE.

5.2.2.3.2.3.   La forza di resistenza all'avanzamento FE(vj) impostata alla velocità specificata sul banco dinamometrico è calcolata con la seguente equazione:

Equazione 2-30:

Formula

5.2.2.3.2.4.   L'errore di selezione ε alla velocità specificata è calcolato con la seguente equazione:

Equazione 2-31:

Formula

5.2.2.3.2.5.   Il banco dinamometrico va regolato nuovamente se l'errore di selezione non soddisfa i seguenti criteri:

 

ε ≤ 2 per cento per v ≥ 50 km/h

 

ε ≤ 3 per cento per 30 km/h ≤ v < 50 km/h

 

ε ≤ 10 per cento per v < 30 km/h

5.2.2.3.2.6.   La procedura descritta ai punti da 5.2.2.3.2.1. a 5.2.2.3.2.5. deve essere ripetuta finché l'errore di selezione non soddisfa i criteri. La regolazione del banco dinamometrico e gli errori osservati devono essere registrati.

5.2.2.4.   Il sistema del banco dinamometrico deve essere conforme ai metodi di taratura e di verifica di cui all'appendice 3.

5.2.3.   Taratura degli analizzatori

5.2.3.1.   Immettere nell'analizzatore, per mezzo di un flussometro e di una valvola di riduzione della pressione applicata su ciascuna bombola, la quantità di gas alla pressione indicata compatibile con il corretto funzionamento degli apparecchi. Regolare l'apparecchio in modo che indichi, come valore stabilizzato, il valore della bombola campione. Partendo dalla regolazione ottenuta con la bombola avente la capacità maggiore, tracciare una curva delle deviazioni dell'apparecchio in funzione del contenuto delle diverse bombole standard utilizzate. L'analizzatore a ionizzazione di fiamma deve essere ritarato periodicamente, a intervalli non superiori a un mese, utilizzando miscele di aria/propano o aria/esano con concentrazioni nominali di idrocarburi pari al 50 per cento e al 90 per cento del fondo scala.

5.2.3.2.   Gli analizzatori ad assorbimento dell'infrarosso non dispersivo devono essere controllati con la medesima frequenza utilizzando miscele di azoto/CO e azoto/CO2 in concentrazioni nominali pari a 10, 40, 60, 85 e 90 per cento del fondo scala.

5.2.3.3.   Per tarare l'analizzatore di NOx a chemiluminescenza si devono utilizzare miscele di azoto/ossido di azoto (NO) con concentrazioni nominali pari al 50 per cento e al 90 per cento del fondo scala. La taratura di tutti e tre i tipi di analizzatori deve essere verificata prima di ogni serie di prove, utilizzando miscele dei gas misurate in una concentrazione pari all'80 per cento del fondo scala. Per diluire un gas di taratura da una concentrazione del 100 per cento alla concentrazione voluta si può applicare un dispositivo di diluizione.

5.2.3.4.   Procedura di controllo della risposta degli idrocarburi con un rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (FID) (analizzatore)

5.2.3.4.1.   Ottimizzazione della risposta del rivelatore

Il FID deve essere regolato secondo le istruzioni del costruttore. Per ottimizzare la risposta si deve usare propano misto ad aria sull'intervallo operativo più comune.

5.2.3.4.2.   Taratura dell'analizzatore di idrocarburi

L'analizzatore deve essere tarato usando propano misto ad aria e aria sintetica purificata (cfr. punto 5.2.3.6.).

Si deve stabilire una curva di taratura come descritto ai punti da 5.2.3.1 a 5.2.3.3.

5.2.3.4.3.   Fattori di risposta dei diversi idrocarburi e limiti raccomandati

Il fattore di risposta (Rf) di una determinata specie di idrocarburi è il rapporto tra la lettura C1 con il FID e la concentrazione del gas della bombola, espressa in ppm C1.

La concentrazione del gas di prova deve essere tale da dare una risposta pari approssimativamente all'80 per cento della deviazione a fondo scala per l'intervallo operativo. La concentrazione deve essere nota con un'accuratezza del 2 per cento relativamente a uno standard gravimetrico espresso in volume. La bombola di gas deve inoltre essere precondizionata per 24 ore a una temperatura compresa tra 293,2 K e 303,2 K (20 °C e 30 °C).

I fattori di risposta devono essere calcolati all'atto della messa in servizio dell'analizzatore e successivamente ad intervalli corrispondenti agli interventi di manutenzione più rilevanti. I gas di prova da utilizzare e i fattori di risposta raccomandati sono i seguenti:

 

metano e aria purificata: 1,00 < Rf < 1,15

o 1,00 < Rf < 1,05 per i veicoli a GN/biometano

 

propilene e aria purificata: 0,90 < Rf < 1,00

 

toluene e aria purificata: 0,90 < Rf < 1,00

I valori suddetti si riferiscono a un fattore di risposta (Rf) pari a 1,00 per propano e aria purificata.

5.2.3.5.   Procedure di taratura e di verifica dell'apparecchiatura di misurazione delle emissioni di particolato

5.2.3.5.1.   Taratura del flussometro

Il servizio tecnico deve verificare che sia stato rilasciato un certificato di taratura del flussometro attestante la sua conformità a una norma certificabile nei 12 mesi precedenti la prova o dopo qualsiasi riparazione o modifica che potrebbe influire sulla taratura.

5.2.3.5.2.   Taratura della microbilancia

Il servizio tecnico deve verificare che sia stato rilasciato un certificato di taratura della microbilancia attestante la sua conformità a una norma certificabile nei 12 mesi precedenti la prova.

5.2.3.5.3.   Pesatura del filtro di riferimento

Per determinare i pesi specifici dei filtri di riferimento è necessario pesare almeno due filtri di riferimento non utilizzati entro 8 ore dalle pesate del filtro campione, ma preferibilmente contemporaneamente a tali pesate. I filtri di riferimento devono essere delle stesse dimensioni e dello stesso materiale del filtro campione.

Se il peso specifico di uno dei filtri di riferimento varia di oltre ±5 μg fra le pesate del filtro campione, il filtro campione e i filtri di riferimento devono essere ricondizionati nella camera di pesata e successivamente ripesati.

Tale variazione deve essere determinata raffrontando il peso specifico del filtro di riferimento e la media mobile dei pesi specifici di tale filtro.

La media mobile deve essere calcolata a partire dai pesi specifici rilevati dal momento in cui i filtri di riferimento sono stati posizionati nella camera di pesata. Il periodo di riferimento per il calcolo della media deve essere compreso tra 1 giorno e 30 giorni.

Sono ammesse operazioni multiple di ricondizionamento e ripesata del campione e dei filtri di riferimento fino a 80 ore dopo la misurazione dei gas nella prova delle emissioni.

Se entro questo lasso di tempo oltre la metà dei filtri di riferimento soddisfa il criterio di ± 5 μg, la pesata del filtro campione può ritenersi valida.

Se allo scadere di tale periodo sono in uso due filtri e uno non soddisfa il criterio di ± 5 μg, la pesata del filtro campione può considerarsi valida a condizione che la somma delle differenze assolute fra la media specifica e la media mobile dei due filtri di riferimento sia inferiore o uguale a 10 μg.

Nel caso in cui meno della metà dei filtri di riferimento soddisfi il criterio di ± 5 μg, il filtro campione deve essere scartato e la prova delle emissioni va ripetuta. Tutti i filtri di riferimento devono essere scartati e sostituiti entro 48 ore.

In tutti gli altri casi, i filtri di riferimento devono essere sostituiti almeno ogni 30 giorni e in modo tale che non vi sia nessun filtro campione che venga pesato senza raffronto con un filtro di riferimento che sia stato nella camera di pesata per almeno 1 giorno.

Qualora non siano soddisfatti i criteri di stabilità della camera di pesata di cui al punto 4.5.3.12.1.3.4., ma le pesate dei filtri di riferimento soddisfino i criteri elencati al punto 5.2.3.5.3., il costruttore del veicolo può scegliere se accettare i pesi dei filtri campione o annullare le prove, aggiustare il sistema di controllo della camera di pesata ed eseguire nuovamente la prova.

Figura 1-6

configurazione della sonda per il prelievo del particolato

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5.2.3.6.   Gas di riferimento

5.2.3.6.1.   Gas puri

I seguenti gas puri devono essere disponibili, se necessario, per la taratura e l'uso dell'apparecchiatura:

 

azoto purificato: (purezza: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);

 

aria sintetica purificata: (purezza: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO); tenore di ossigeno tra 18 e 21 % del volume;

 

ossigeno purificato: (purezza > 99,5 per cento vol. O2);

 

idrogeno purificato (e miscela contenente elio): (purezza ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2);

 

monossido di carbonio: (purezza minima 99,5 per cento);

 

propano: (purezza minima 99,5 per cento).

5.2.3.6.2.   Gas di taratura e di calibrazione

Devono essere disponibili miscele di gas con la composizione chimica seguente:

(a)

C3H8 e aria sintetica purificata (cfr. punto 5.2.3.5.1.);

(b)

CO e azoto purificato;

(c)

CO2 e azoto purificato;

(d)

NO e azoto purificato (la percentuale di NO2 contenuta in questo gas di taratura non deve superare il 5 per cento del contenuto di NO).

La concentrazione reale dei gas di taratura deve essere conforme al valore nominale con un'approssimazione di ± 2 per cento.

5.2.3.6.   Taratura e verifica del sistema di diluizione

Il sistema di diluizione deve essere tarato e verificato e risultare conforme alle prescrizioni dell'appendice 4.

5.2.4.   Precondizionamento del veicolo di prova

5.2.4.1.   Spostare il veicolo da sottoporre a prova verso la zona di prova ed effettuare le seguenti operazioni:

svuotare i serbatoi del carburante tramite i rubinetti forniti e riempirli per metà con il carburante di prova specificato nell'appendice 2.

Collocare il veicolo di prova, guidandolo o spingendolo, su un banco dinamometrico e farlo funzionare per tutto il ciclo di prova applicabile come specificato nell'appendice 6 per la (sotto)categoria di veicolo. Il veicolo non deve necessariamente essere freddo e può essere usato per regolare la potenza del banco dinamometrico.

5.2.4.2.   Al fine di individuare l'accelerazione minima necessaria a mantenere il rapporto corretto velocità-tempo o di consentire regolazioni del sistema di campionamento, è consentito eseguire dei cicli di messa a punto nei punti di prova nel corso della sequenza di guida prescritta, purché non si prelevi alcun campione di emissioni.

5.2.4.3.   Finito il precondizionamento, il veicolo da sottoporre a prova va rimosso dal banco dinamometrico entro cinque minuti al massimo e guidato o spinto nell'area di sosta per esservi parcheggiato. Il veicolo deve rimanere nell'area di sosta tra 6 e 36 ore prima della prova di tipo I con avviamento a freddo o finché la temperatura dell'olio del motore TO o la temperatura del refrigerante TC o la temperatura della candela/guarnizione TP (solo per i motori raffreddati ad aria) non raggiunge la temperatura ambiente dell'area di sosta entro 2 K.

5.2.4.4.   Ai fini della misurazione del particolato, tra 6 e 36 ore prima della prova si deve effettuare il relativo ciclo di prova di cui alla parte A dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 168/2013 in base all'allegato IV del medesimo regolamento. I dettagli tecnici del ciclo di prova applicabile sono riportati nell'appendice 6 e il ciclo di prova applicabile deve essere usato anche per il precondizionamento del veicolo. Si devono eseguire tre cicli consecutivi. La regolazione del banco dinamometrico va indicata come specificato al punto 4.5.6.

5.2.4.5.   Su richiesta del costruttore, i veicoli muniti di motore ad accensione comandata a iniezione indiretta possono essere precondizionati con un ciclo di guida della parte 1, un ciclo di guida della parte 2 e due cicli di guida della parte 3, se applicabile, del WMTC.

In un centro di prova dove una prova su un veicolo a ridotte emissioni di particolato potrebbe essere contaminata da residui di una prova precedente su un veicolo ad elevate emissioni di particolato, al fine di precondizionare le apparecchiature di campionamento, si raccomanda di sottoporre il veicolo a ridotte emissioni di particolato ad un ciclo di guida a velocità costante della durata di 20 minuti a 120 km/h o al 70 % della velocità massima di progetto per i veicoli che non possono raggiungere i 120 km/h, seguito da tre cicli consecutivi della parte 2 o della parte 3 del WMTC, se fattibile.

Dopo questo precondizionamento e prima della prova, i veicoli vanno tenuti in un locale ad una temperatura relativamente costante compresa tra 293,2 K e 303,2 K (20 °C e 30 °C). Questo condizionamento deve essere effettuato per almeno 6 ore e deve proseguire sino a che la temperatura dell'olio motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K.

Se il costruttore lo richiede, la prova va eseguita entro un termine massimo di 30 ore dopo che il veicolo ha funzionato alla sua temperatura normale.

5.2.4.6.   I veicoli con motore ad accensione comandata a GPL, a GN/biometano, a H2GN, a idrogeno o attrezzati in modo da poter essere alimentati sia a benzina che a GPL, GN/biometano, H2GN, o idrogeno tra le prove con il primo carburante gassoso di riferimento e quelle con il secondo carburante gassoso di riferimento devono essere precondizionati prima della prova con il secondo carburante di riferimento. Questo precondizionamento con il secondo carburante di riferimento comporta un ciclo di precondizionamento comprendente un ciclo della parte 1, uno della parte 2 e due della parte 3 del WMTC, come descritto nell'appendice 6. Su richiesta del costruttore e d'accordo con il servizio tecnico, il precondizionamento può essere prolungato. La regolazione del banco dinamometrico deve essere quella indicata al punto 4.5.6. del presente allegato.

5.2.5.   Prove di emissione

5.2.5.1.   Avviamento e riavvio del motore

5.2.5.1.1.   Il motore va avviato secondo le procedure di avviamento raccomandate dal costruttore. Il ciclo di prova inizia con l'avviamento del motore.

5.2.5.1.2.   I veicoli di prova muniti di dispositivi di avviamento automatico devono funzionare come riportato nelle istruzioni per l'uso o nel manuale d'uso del costruttore per quanto riguarda la regolazione del dispositivo di avviamento automatico e il kick down dal minimo accelerato a freddo. Nel caso del WMTC di cui all'appendice 6, è necessario inserire la marcia 15 secondi dopo l'avviamento del motore. Se necessario, si può frenare per impedire alle ruote motrici di girare. Nel caso dei cicli ECE R40 o 47, è necessario inserire la marcia cinque secondi prima della prima accelerazione.

5.2.5.1.3.   I veicoli di prova muniti di dispositivo di avviamento manuale devono funzionare come indicato nelle istruzioni per l'uso o nel manuale d'uso del costruttore. Se i tempi sono indicati nelle istruzioni, il punto di attivazione può essere specificato entro 15 secondi dal tempo consigliato.

5.2.5.1.4.   L'operatore può utilizzare il dispositivo di avviamento, l'acceleratore, ecc. se necessario per mantenere il motore in marcia.

5.2.5.1.5.   Se le istruzioni per l'uso o il manuale d'uso del costruttore non indicano una procedura di avviamento del motore a caldo, il motore (con dispositivo di avviamento sia automatico che manuale) deve essere avviato aprendo la valvola a farfalla per metà circa e provando ad avviarlo finché non parte.

5.2.5.1.6.   Se, durante l'avviamento a freddo, il veicolo di prova non si avvia dopo dieci secondi, in caso di dispositivo di avviamento automatico, o dopo dieci cicli, in caso di dispositivo di avviamento manuale, l'avviamento deve essere interrotto e il motivo del mancato avviamento deve essere determinato. Durante il periodo di diagnosi il contagiri sul campionatore a volume costante deve essere spento e le valvole solenoidi campione devono essere in stand-by. Inoltre, durante tale periodo il compressore del CVS deve essere spento o il condotto di scarico scollegato dal tubo di scappamento.

5.2.5.1.7.   Se il mancato avviamento è dato da una manovra errata, il veicolo di prova deve essere ripresentato per la prova di avviamento a freddo. Se il mancato avviamento è causato da un malfunzionamento del veicolo, è consentito intraprendere azioni correttive (secondo le disposizioni concernenti la manutenzione non programmata) che durino meno di trenta minuti e quindi continuare la prova. Il sistema di campionamento deve essere riattivato nel momento in cui comincia l'avviamento. La sequenza dei tempi del ciclo di guida inizia con l'avviamento del motore. Se il mancato avviamento è causato da un malfunzionamento del veicolo e il veicolo non può essere messo in moto, la prova deve essere annullata, il veicolo rimosso dal banco dinamometrico, si devono intraprendere azioni correttive (secondo le disposizioni concernenti la manutenzione non programmata) e il veicolo deve essere ripresentato per la prova. È necessario indicare il motivo del malfunzionamento (se è stato determinato) e le azioni correttive intraprese.

5.2.5.1.8.   Se, durante l'avviamento a caldo, il veicolo di prova non si avvia dopo dieci secondi in caso di dispositivo di avviamento automatico, o dopo dieci cicli, in caso di dispositivo di avviamento manuale, l'avviamento deve essere interrotto, la prova deve essere annullata, il veicolo rimosso dal banco dinamometrico, si devono intraprendere azioni correttive e il veicolo deve essere ripresentato per la prova. È necessario indicare il motivo del malfunzionamento (se è stato determinato) e le azioni correttive intraprese.

5.2.5.1.9.   In caso di «false partenze» del motore, l'operatore deve ripetere la procedura di avviamento consigliata (ad esempio reimpostare il dispositivo di avviamento, ecc.)

5.2.5.2.   Spegnimento

5.2.5.2.1.   Se il motore si spegne mentre è al minimo, deve essere riavviato immediatamente e la prova deve continuare. Se non può essere avviato abbastanza rapidamente da consentire al veicolo di eseguire l'accelerazione successiva come prescritto, bisogna fermare l'indicatore del ciclo di guida. L'indicatore del ciclo di guida va riattivato quando il veicolo riparte.

5.2.5.2.2.   Se il motore si spegne mentre non è al minimo, bisogna fermare l'indicatore del ciclo di guida, riavviare il veicolo di prova e accelerare per riportarlo alla velocità richiesta in quel punto del ciclo di guida e proseguire con la prova. Durante l'accelerazione fino a raggiungere questo punto, i cambi di marcia vanno effettuati conformemente al punto 4.5.5.

5.2.5.2.3.   Se il veicolo di prova non si riavvia entro un minuto, la prova deve essere annullata, il veicolo rimosso dal banco dinamometrico, si devono intraprendere azioni correttive e il veicolo deve essere ripresentato per la prova. È necessario indicare il motivo del malfunzionamento (se è stato determinato) e le azioni correttive intraprese.

5.2.6.   Istruzioni di guida

5.2.6.1.   Il veicolo di prova deve essere guidato con un movimento minimo dell'acceleratore per mantenere la velocità desiderata. Non è ammesso l'uso simultaneo di freno e acceleratore.

5.2.6.2.   Se il veicolo di prova non può accelerare al ritmo specificato, va guidato con la valvola a farfalla completamente aperta finché la velocità del rullo raggiunge il valore prescritto per quel momento del ciclo di guida.

5.2.7.   Prove al banco dinamometrico

5.2.7.1.   La prova completa al banco dinamometrico è composta da fasi successive, come specificato al punto 4.5.4.

5.2.7.2.   Per ciascuna prova devono essere eseguite le seguenti operazioni:

a)

posizionare la ruota motrice del veicolo sul banco dinamometrico senza avviare il motore;

b)

attivare la ventola di raffreddamento del veicolo;

c)

per tutti i veicoli di prova, con le valvole di selezione del campione in modalità stand-by, collegare i sacchi di raccolta dei campioni svuotati ai sistemi di raccolta dei campioni di gas di scarico diluiti e di aria di diluizione;

d)

avviare il CVS (se non è già in funzione), le pompe di campionamento e il registratore di temperatura. (Lo scambiatore di calore del campionatore a volume costante, se usato, e le linee di campionamento devono essere preriscaldati alle rispettive temperature di funzionamento prima dell'inizio della prova);

e)

regolare le portate del campione alla portata desiderata e azzerare i dispositivi di misurazione del flusso di gas;

Per i campioni di gas nel sacco (eccetto gli idrocarburi), la portata minima è di 0,08 litri/secondo;

per i campioni di idrocarburi, la portata minima del rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) (o del rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) nel caso di veicoli alimentati a metanolo) è di 0,031 l/s;

f)

collegare il tubo di scarico flessibile ai tubi di scappamento del veicolo;

g)

avviare il flussometro, posizionare le valvole di distribuzione dei campioni in modo da dirigere il flusso campione nel sacco del campione di gas di scarico «fase transitoria» e nel sacco dell'aria di diluizione «fase transitoria», girare la chiave e iniziare ad avviare il motore;

h)

inserire la marcia;

i)

cominciare l'accelerazione iniziale del veicolo del ciclo di guida;

j)

far funzionare il veicolo secondo i cicli di guida specificati al punto 4.5.4.;

k)

alla fine della parte 1 o della parte 1 con avviamento a freddo, trasferire simultaneamente i flussi campione dai primi sacchi e campioni ai secondi, spegnere il flussometro n. 1 e avviare il flussometro n. 2;

l)

in caso di veicoli in grado di sostenere la parte 3 del WMTC, alla fine della parte 2, trasferire simultaneamente i flussi campione dai secondi sacchi e campioni ai terzi, spegnere il flussometro n. 2 e avviare il flussometro n. 3;

m)

prima di iniziare una nuova parte, registrare i giri misurati dei rulli o dell'albero e azzerare il contatore o passare ad un secondo contatore. Non appena possibile, trasferire i campioni di gas di scarico e di aria di diluizione al sistema analitico e analizzare i campioni conformemente al punto 6., in modo da ottenere una lettura stabilizzata del campione di gas di scarico nel sacco in tutti gli analizzatori entro 20 minuti dalla fine della fase di raccolta dei campioni della prova;

n)

spegnere il motore due secondi dopo la fine dell'ultima parte della prova;

o)

subito dopo la fine del periodo di campionamento, spegnere la ventola di raffreddamento;

p)

spegnere il campionatore a volume costante (CVS) o il tubo di Venturi a flusso critico (CFV) oppure scollegare il tubo di scarico dai tubi di scappamento del veicolo;

q)

scollegare il tubo di scarico dai tubi di scappamento del veicolo e rimuovere il veicolo dal banco dinamometrico;

r)

per motivi di raffronto e di analisi, è necessario monitorare secondo per secondo i dati sulle emissioni (di gas di scarico diluiti) e i risultati dei sacchi.

6.   Analisi dei risultati

6.1.   Prove di tipo I

6.1.1.   Analisi delle emissioni di gas di scarico e del consumo di carburante

6.1.1.1.   Analisi dei campioni contenuti nei sacchi

L'analisi deve iniziare il prima possibile e in ogni caso non oltre 20 minuti dopo la fine delle prove, al fine di determinare:

la concentrazione di idrocarburi, monossido di carbonio, ossidi di azoto e anidride carbonica nel campione di aria di diluizione contenuto nei sacchi B;

la concentrazione di idrocarburi, monossido di carbonio, ossidi di azoto e anidride carbonica nel campione di gas di scarico diluiti contenuto nei sacchi A;

6.1.1.2.   Taratura degli analizzatori e risultati relativi alla concentrazione

L'analisi dei risultati va effettuata come segue:

a)

prima di analizzare ciascun campione, azzerare l'intervallo dell'analizzatore da usare per ciascun inquinante utilizzando il gas di azzeramento opportuno;

b)

regolare gli analizzatori secondo le curve di taratura con appositi gas di calibrazione che presentino concentrazioni nominali comprese tra il 70 e il 100 per cento dell'intervallo;

c)

ricontrollare lo zero degli analizzatori. Se la lettura si discosta di oltre il 2 % dall'intervallo stabilito alla lettera b), ripetere la procedura;

d)

analizzare i campioni;

e)

dopo l'analisi, verificare nuovamente i punti zero e di taratura con i medesimi gas. Se le letture non si discostano di oltre ± 2 per cento da quelle di cui alla lettera c), i risultati dell'analisi sono considerati validi;

f)

per tutte le lettere della presente sezione i flussi e le pressioni dei vari gas devono essere identici a quelli usati per la taratura degli analizzatori;

g)

il valore adottato per la concentrazione di ciascun inquinante misurato nei gas è quello registrato dopo la stabilizzazione del dispositivo di misurazione.

6.1.1.3.   Misurazione della distanza percorsa

La distanza (S) effettivamente percorsa in una parte della prova si calcola moltiplicando il numero di giri letto sul contatore cumulativo (cfr. punto 5.2.7.) per la circonferenza del rullo. La distanza è espressa in km.

6.1.1.4.   Determinazione della quantità di gas emessa

I risultati della prova devono essere calcolati per ciascuna prova e per ciascuna parte del ciclo con le seguenti formule. I risultati di tutte le prove di emissione devono essere arrotondati, con il «metodo di arrotondamento» riportato nella norma ASTM E 29-67, al numero di decimali indicato, esprimendo la norma applicabile a tre cifre significative.

6.1.1.4.1.   Volume totale dei gas di scarico diluiti

Il volume totale dei gas diluiti, espresso in m3/parte del ciclo, regolato alle condizioni di riferimento di 273,2 K (0 °C ) e 101,3 kPa, è calcolato come segue:

Equazione 2-32:

Formula

dove:

 

V0 è il volume, espresso in m3/giro, del gas trasferito dalla pompa P durante una rotazione. Questo volume è una funzione delle differenze tra le sezioni di aspirazione e di uscita della pompa;

 

N è il numero di rotazioni effettuate dalla pompa P durante ciascuna parte della prova;

 

Pa è la pressione ambiente in kPa;

 

Pi è la depressione media durante la parte di prova nella sezione di aspirazione della pompa P, espressa in kPa;

 

TP è la temperatura (espressa in K) dei gas diluiti durante la parte di prova, misurata nella sezione di aspirazione della pompa P.

6.1.1.4.2.   Idrocarburi (HC)

La massa degli idrocarburi incombusti emessi dallo scarico del veicolo durante la prova si calcola con la seguente formula:

Equazione 2-33:

Formula

dove:

 

HCm è la massa degli idrocarburi emessi durante la parte di prova in mg/km;

 

S è la distanza definita al punto 6.1.1.3.;

 

V è il volume totale, di cui al punto 6.1.1.4.1.;

 

dHC è la densità degli idrocarburi alla temperatura e alla pressione di riferimento (273,2 K e 101,3 kPa);

dHC

631·103 mg/m3 per la benzina (E5) (C1H1.89O0.016);

= 932·103 mg/m3 per l'etanolo (E85) (C1H2.74O0.385);

= 622·103 mg/m3 per il diesel (B5)(C1Hl.86O0.005);

= 649·103 mg/m3 per il GPL (C1H2.525);

= 714·103 mg/m3 per il GN/biogas (C1H4);

= Formula mg/m3 per H2GN [con Formula in (% del volume)].

 

HCc è la concentrazione dei gas diluiti espressa in parti per milione (ppm) di carbonio equivalente (p. es. la concentrazione di propano moltiplicata per 3), rettificata con la seguente equazione per tener conto dell'aria di diluizione:

Equazione 2-34:

Formula

dove:

 

HCe è la concentrazione di idrocarburi espressa in parti per milione (ppm) di carbonio equivalente nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco A;

 

HCd è la concentrazione di idrocarburi espressa in parti per milione (ppm) di carbonio equivalente nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco B;

 

DF è il coefficiente definito al punto 6.1.1.4.7.

La concentrazione di idrocarburi non metanici (NMHC) è calcolata come segue:

Equazione 2-35:

Formula

dove:

CNMHC

=

concentrazione corretta di NMHC nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm di carbonio equivalente;

CTHC

=

concentrazione di idrocarburi totali (THC) nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm di carbonio equivalente dopo aver sottratto la quantità di THC presente nell'aria di diluizione;

CCH4

=

concentrazione di metano (CH4) nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm di carbonio equivalente dopo aver sottratto la quantità di CH4 presente nell'aria di diluizione;

Rf CH4 è il fattore di risposta del FID al metano come definito al punto 5.2.3.4.1.

6.1.1.4.3.   Monossido di carbonio (CO)

La massa del monossido di carbonio emesso dallo scarico del veicolo durante la prova si calcola con la seguente formula:

Equazione 2-36:

Formula

dove:

 

COm è la massa del monossido di carbonio emesso durante la parte di prova in mg/km;

 

S è la distanza definita al punto 6.1.1.3.;

 

V è il volume totale, di cui al punto 6.1.1.4.1.;

 

dCO è la densità del monossido di carbonio, Formula mg/m3 alla temperatura e alla pressione di riferimento (273,2 K e 101,3 kPa);

 

COc è la concentrazione dei gas diluiti, espressa in parti per milione (ppm) di monossido di carbonio, rettificata con la seguente equazione per tener conto dell'aria di diluizione:

Equazione 2-37:

Formula

dove:

 

COe è la concentrazione di monossido di carbonio espressa in parti per milione (ppm) nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco A;

 

COd è la concentrazione di monossido di carbonio espressa in parti per milione (ppm) nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco B;

 

DF è il coefficiente definito al punto 6.1.1.4.7.

6.1.1.4.4.   Ossidi di azoto (NOx)

La massa degli ossidi di azoto emessi dallo scarico del veicolo durante la prova si calcola con la seguente formula:

Equazione 2-38:

Formula

dove:

 

NOxm è la massa degli ossidi di azoto emessi durante la parte di prova in mg/km;

 

S è la distanza definita al punto 6.1.1.3.;

 

V è il volume totale, di cui al punto 6.1.1.4.1.;

 

dNO2 è la densità degli ossidi di azoto nei gas di scarico, supponendo che saranno sotto forma di monossido di azoto, Formula mg/m3 alla temperatura e alla pressione di riferimento (273,2 K e 101,3 kPa);

 

NOxc è la concentrazione dei gas diluiti, espressa in parti per milione (ppm), rettificata con la seguente equazione per tener conto dell'aria di diluizione:

Equazione 2-39:

Formula

dove:

 

NOxe è la concentrazione di ossidi di azoto espressa in parti per milione (ppm) di ossidi di azoto nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco A;

 

NOxd è la concentrazione di ossidi di azoto espressa in parti per milione (ppm) di ossidi di azoto nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco B;

 

DF è il coefficiente definito al punto 6.1.1.4.7.;

 

Kh è il fattore di correzione dell'umidità, calcolato con la seguente formula:

Equazione 2-40:

Formula

dove:

H è l'umidità assoluta in g di acqua per kg di aria secca:

Equazione 2-41:

Formula

dove:

 

U è l'umidità in percentuale;

 

Pd è la pressione di saturazione dell'acqua alla temperatura di prova in kPa;

 

Pa è la pressione atmosferica in kPa;

6.1.1.4.5.   Massa del particolato

L'emissione di particolato Mp (mg/km) si calcola con la seguente equazione:

Equazione 2-42:

Formula

se i gas di scarico sono evacuati all'esterno del tunnel;

Equazione 2-43:

Formula

se i gas di scarico sono riciclati nel tunnel;

dove:

Vmix

=

volume V dei gas di scarico diluiti in condizioni normali;

Vep

=

volume dei gas di scarico che attraversano il filtro per la raccolta del particolato in condizioni normali;

Pe

=

massa del particolato depositato sui filtri;

S

=

distanza definita al punto 6.1.1.3.;

Mp

=

emissione di particolato in mg/km.

In caso di correzione del livello di fondo del particolato dal sistema di diluizione, tale livello deve essere determinato conformemente al punto 5.2.1.5. In tal caso, la massa del particolato (mg/km) è calcolata come segue:

Equazione 2-44:

Formula

se i gas di scarico sono evacuati all'esterno del tunnel;

Equazione 2-45:

Formula

se i gas di scarico sono riciclati nel tunnel;

dove:

Vap

=

volume d'aria del tunnel che attraversa il filtro per la raccolta del particolato di fondo in condizioni normali;

Pa

=

massa di particolato depositato sul filtro per la raccolta del particolato di fondo;

DF

=

fattore di diluizione come determinato al punto 6.1.1.4.7.

Se la correzione del livello di fondo del particolato dà come risultato una massa del particolato negativa (in mg/km), il risultato relativo alla massa del particolato sarà considerato pari a zero mg/km.

6.1.1.4.6.   Biossido di carbonio (CO2)

La massa del biossido di carbonio emesso dallo scarico del veicolo durante la prova si calcola con la seguente formula:

Equazione 2-46:

Formula

dove:

 

CO2m è la massa del biossido di carbonio emesso durante la parte di prova in g/km;

 

S è la distanza definita al punto 6.1.1.3.;

 

V è il volume totale, di cui al punto 6.1.1.4.1.;

 

dCO2 è la densità del monossido di carbonio, Formula g/m3 alla temperatura e alla pressione di riferimento (273,2 K e 101,3 kPa);

 

CO2c è la concentrazione dei gas diluiti, espressa in percentuale equivalente di biossido di carbonio, rettificata con la seguente equazione per tener conto dell'aria di diluizione:

Equazione 2-47:

Formula

dove:

 

CO2e è la concentrazione di biossido di carbonio, espressa come percentuale del campione di gas diluiti raccolto nel sacco A;

 

CO2d è la concentrazione di biossido di carbonio, espressa come percentuale del campione di aria di diluizione raccolto nel sacco B;

 

DF è il coefficiente definito al punto 6.1.1.4.7.

6.1.1.4.7.   Fattore di diluizione (DF)

Il fattore di diluizione si calcola come segue:

 

per ciascun carburante di riferimento, escluso l'idrogeno:

Equazione 2-48:

Formula

 

per un carburante la cui composizione è CxHyOz, la formula generale è:

Equazione 2-49:

Formula

 

Per l'H2GN, la formula è:

Equazione 2-50:

Formula

 

Per l'idrogeno, il fattore di diluizione si calcola come segue:

Equazione 2-51:

Formula

 

Per i carburanti di riferimento contenuti nell'appendice x, i valori di «X» sono i seguenti:

Tabella 1-8

coefficiente «X» nelle formule per calcolare il DF

Carburante

X

Benzina (E5)

13,4

Diesel (B5)

13,5

GPL

11,9

GN/biometano

9,5

Etanolo (E85)

12,5

Idrogeno

35,03

In queste equazioni:

CCO2

=

concentrazione di CO2 nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in % del volume,

CHC

=

concentrazione di HC nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm di carbonio equivalente,

CCO

=

concentrazione di CO nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm,

CH2O

=

concentrazione di H2O nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in % del volume,

CH2O-DA

=

concentrazione di H2O nell'aria utilizzata per la diluizione, espressa in % del volume,

CH2

=

concentrazione di idrogeno nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm,

A

=

quantità di GN/biometano nella miscela H2GN, espressa in % del volume.

6.1.1.5.   Ponderazione dei risultati delle prove di tipo I

6.1.1.5.1.   Con misurazioni ripetute (cfr. punto 5.1.1.2.), i risultati relativi all'inquinante (mg/km) e alle emissioni di CO2 ottenuti con il metodo di calcolo descritto al punto 6.1.1. e il consumo di combustibile/energia e l'autonomia elettrica determinati secondo l'allegato VII sono ponderati per ciascuna parte del ciclo.

6.1.1.5.1.1   Ponderazione dei risultati dei cicli di prova di cui ai regolamenti UNECE n. 40 e n. 47

Il risultato (medio) della fase a freddo del ciclo di prova dei regolamenti UNECE n. 40 e n. 47 si chiama R1; il risultato (medio) della fase a caldo del ciclo di prova dei regolamenti UNECE n. 40 e n. 47 si chiama R2. Utilizzando questi risultati delle emissioni di inquinanti (mg/km) e CO2 (g/km), il risultato finale R, secondo la classe del veicolo come definita al punto 6.3., si calcola con le seguenti equazioni:

Equazione 2-52:

Formula

dove:

w1

=

fattore di ponderazione della fase a freddo

w2

=

fattore di ponderazione della fase a caldo

6.1.1.5.1.2   Ponderazione dei risultati del WMTC

Il risultato (medio) della parte 1 o della parte 1 con velocità del veicolo ridotta si chiama R1, il risultato (medio) della parte 2 o della parte 2 con velocità del veicolo ridotta si chiama R2 e il risultato (medio) della parte 3 o della parte 3 con velocità del veicolo ridotta si chiama R3. Utilizzando questi risultati delle emissioni (mg/km) e del consumo di carburante (litri/100 km), il risultato finale R, secondo la categoria del veicolo come definita al punto 6.1.1.6.2., si calcola con le seguenti equazioni:

Equazione 2-53:

Formula

dove:

w1

=

fattore di ponderazione della fase a freddo

w2

=

fattore di ponderazione della fase a caldo

Equazione 2-54:

Formula

dove:

wn

=

fattore di ponderazione della fase n (n = 1, 2 o 3)

6.1.1.6.2.   Per ciascun componente delle emissioni inquinanti si devono usare le ponderazioni delle emissioni di biossido di carbonio indicate nelle tabelle 1-9 (Euro 4) e 1-10 (Euro 5).

Tabella 1-9

cicli di prova di tipo I (applicabili anche alle prove di tipo VII e VIII) per i veicoli della categoria L conformi alle norme Euro 4, equazioni e fattori di ponderazione applicabili

Categoria del veicolo

Nome della categoria del veicolo

Ciclo di prova

Equazione numero

Fattori di ponderazione

L1e-A

Bicicletta a pedalata assistita

ECE R47

2-52

w1 = 0,30

w2 = 0,70

L1e-B

Ciclomotore a due ruote

L2e

Ciclomotore a tre ruote

L6e-A

Quad da strada leggero

L6e-B

Quadriciclo leggero

L3e

L4e

Motociclo a due ruote con e senza sidecar

vmax < 130 km/h

WMTC, fase 2

2-53

w1 = 0,30

w2 = 0,70

L5e-A

Triciclo

vmax < 130 km/h

L7e-A

Quad da strada pesante

vmax < 130 km/h

L3e

L4e

Motociclo a due ruote con e senza sidecar

vmax ≥ 130 km/h

WMTC, fase 2

2-54

w1 = 0,25

w2 = 0,50

w3 = 0,25

L5e-A

Triciclo

vmax ≥ 130 km/h

L7e-A

Quad da strada pesante

vmax ≥ 130 km/h

L5e-B

Triciclo commerciale

ECE R40

2-52

w1 = 0,30

w2 = 0,70

L7e-B

Veicoli fuoristrada

L7e-C

Quadriciclo pesante

Tabella 1-10

cicli di prova di tipo I (applicabili anche alle prove di tipo VII e VIII) per i veicoli della categoria L conformi alle norme Euro 5, equazioni e fattori di ponderazione applicabili

Categoria del veicolo

Nome della categoria del veicolo

Ciclo di prova

Equazione n.

Fattori di ponderazione

L1e-A

Bicicletta a pedalata assistita

WMTC fase 3

2-53

w1 = 0,50

w2 = 0,50

L1e-B

Ciclomotore a due ruote

L2e

Ciclomotore a tre ruote

L6e-A

Quad da strada leggero

L6e-B

Quadriciclo leggero

L3e

L4e

Motociclo a due ruote con e senza sidecar

vmax < 130 km/h

2-53

w1 = 0,50

w2 = 0,50

L5e-A

Triciclo

vmax < 130 km/h

L7e-A

Quad da strada pesante

vmax < 130 km/h

L3e

L4e

Motociclo a due ruote con e senza sidecar

vmax ≥ 130 km/h

2-54

w1 = 0,25

w2 = 0,50

w3 = 0,25

L5e-A

Triciclo

vmax ≥ 130 km/h

L7e-A

Quad da strada pesante

vmax ≥ 130 km/h

L5e-B

Triciclo commerciale

2-53

w1 = 0,30

w2 = 0,70

L7e-B

Veicoli fuoristrada

L7e-C

Quadriciclo pesante

7.   Informazioni da registrare

Relativamente a ciascuna prova si devono registrare le seguenti informazioni:

a)

numero della prova;

b)

identificazione del veicolo, del sistema o del componente;

c)

data e ora di ciascuna parte della sequenza di prova;

d)

operatore dello strumento;

e)

conducente o operatore;

f)

veicolo di prova: marca, numero di identificazione del veicolo, anno modello, tipo di trazione/trasmissione, lettura del contachilometri all'inizio del precondizionamento, cilindrata del motore, famiglia del motore, sistema di controllo delle emissioni, regime del motore raccomandato al minimo, capacità nominale del serbatoio di combustibile, carico inerziale, massa di riferimento misurata a 0 chilometri e pressione degli pneumatici delle ruote motrici;

g)

numero di serie del banco dinamometrico: in alternativa alla registrazione del numero di serie del banco dinamometrico si può usare un riferimento a un numero di cella di prova del veicolo, previa approvazione dell'amministrazione, purché i dati sulla cella di prova riportino le informazioni pertinenti relative allo strumento;

h)

tutte le informazioni pertinenti sullo strumento, come la regolazione, il guadagno, il numero di serie, il numero del sensore, la portata. In alternativa, si può usare un riferimento a un numero di cella di prova del veicolo, previa approvazione dell'amministrazione, purché i dati sulla cella di prova riportino le informazioni pertinenti relative allo strumento;

i)

grafici del registratore: zero identificato, procedura di calibrazione, gas di scarico e tracce del campione di aria di diluizione;

j)

pressione barometrica, temperatura ambiente e umidità della cella di prova.

Nota 7: È consentito usare un barometro di un laboratorio centrale a condizione che le singole pressioni barometriche della cella di prova siano entro ± 0,1 per cento della pressione barometrica nella sede di tale barometro;

k)

pressione della miscela di gas di scarico e aria di diluizione che entra nel dispositivo di misurazione del CVS, aumento di pressione nel dispositivo e temperatura all'ingresso. La temperatura deve essere registrata costantemente o digitalmente per determinare le variazioni di temperatura;

l)

numero di giri compiuti dalla pompa volumetrica durante ciascuna fase di prova, mentre si raccolgono i campioni di gas di scarico. Il numero di metri cubi standard misurato da un tubo di Venturi a flusso critico (CFV) nel corso di ciascuna fase della prova sarebbe un'informazione equivalente per un CFV-CVS;

m)

umidità dell'aria di diluizione.

Nota 8: Se non si usano colonne di condizionamento, questa misurazione può essere omessa. Se si usano colonne di condizionamento e l'aria di diluizione è presa dalla cella di prova, per questa misurazione si può usare l'umidità ambiente;

n)

distanza percorsa in ciascuna parte della prova, calcolata dai giri misurati del rullo o dell'albero;

o)

andamento effettivo della velocità del rullo per la prova;

p)

uso programmato delle marce per la prova;

q)

risultati delle emissioni della prova di tipo I per ciascuna parte della prova e risultati totali ponderati della prova;

r)

valori delle emissioni secondo per secondo della prova di tipo I, se considerati necessari;

s)

risultati delle emissioni della prova di tipo II (cfr. allegato III).

Appendice 1

Simboli utilizzati nell'allegato II

Tabella Ap 1-1

Simboli utilizzati nell'allegato II

Simbolo

Definizione

Unità

a

Coefficiente della funzione poligonale

aT

Forza di resistenza al rotolamento della ruota anteriore

N

b

Coefficiente della funzione poligonale

bT

Coefficiente di funzione aerodinamica

Formula

c

Coefficiente della funzione poligonale

CCO

Concentrazione di monossido di carbonio

% del volume

CCOcorr

Concentrazione corretta di monossido di carbonio

% del volume

CO2c

Concentrazione di biossido di carbonio dei gas diluiti, corretta per tener conto dell'aria di diluizione

percentuale

CO2d

Concentrazione di biossido di carbonio nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco B

percentuale

CO2e

Concentrazione di biossido di carbonio nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco A

percentuale

CO2m

Massa del biossido di carbonio emessa durante la parte di prova

g/km

COc

Concentrazione di monossido di carbonio dei gas diluiti, corretta per tener conto dell'aria di diluizione

ppm

COd

Concentrazione di monossido di carbonio nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco B

ppm

COe

Concentrazione di monossido di carbonio nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco A

ppm

COm

Massa del monossido di carbonio emessa durante la parte di prova

mg/km

d0

Densità relativa dell'aria ambiente standard

dCO

Densità del monossido di carbonio

mg/m3

dCO2

Densità del biossido di carbonio

mg/m3

DF

Fattore di diluizione

dHC

Densità degli idrocarburi

mg/m3

S / d

Distanza percorsa in una parte del ciclo

km

dNOX

Densità dell'ossido di azoto

mg/m3

dT

Densità relativa dell'aria nelle condizioni di prova

Δt

Tempo di coast-down

s

Δtai

Tempo di coast-down misurato nella prima prova su strada

s

Δtbi

Tempo di coast-down misurato nella seconda prova su strada

s

ΔTE

Tempo di coast-down corretto per la massa inerziale

s

ΔtE

Tempo medio di coast-down sul banco dinamometrico alla velocità di riferimento

s

ΔTi

Tempo medio di coast-down alla velocità specificata

s

Δti

Tempo di coast-down alla velocità corrispondente

s

ΔTj

Tempo medio di coast-down alla velocità specificata

s

ΔTroad

Tempo di coast-down da raggiungere

s

Formula

Tempo medio di coast-down sul banco dinamometrico senza assorbimento

s

Δv

Intervallo di velocità del coast-down (

Formula

)

km/h

ε

Errore di regolazione del banco dinamometrico

percentuale

F

Forza di resistenza all'avanzamento

N

F*

Forza di resistenza all'avanzamento da raggiungere

N

F*(v0)

Forza di resistenza all'avanzamento da raggiungere alla velocità di riferimento sul banco dinamometrico

N

F*(vi)

Forza di resistenza all'avanzamento da raggiungere alla velocità specificata sul banco dinamometrico

N

f*0

Resistenza al rotolamento corretta in condizioni ambientali standard

N

f*2

Coefficiente di resistenza aerodinamica corretto in condizioni ambientali standard

Formula

F*j

Forza di resistenza all'avanzamento da raggiungere alla velocità specificata

N

f0

Resistenza al rotolamento

N

f2

Coefficiente di resistenza aerodinamica

Formula

FE

Forza di resistenza all'avanzamento impostata sul banco dinamometrico

N

FE(v0)

Forza di resistenza all'avanzamento impostata alla velocità di riferimento sul banco dinamometrico

N

FE(v2)

Forza di resistenza all'avanzamento impostata alla velocità specificata sul banco dinamometrico

N

Ff

Perdita totale per attrito

N

Ff(v0)

Perdita totale per attrito alla velocità di riferimento

N

Fj

Forza di resistenza all'avanzamento

N

Fj(v0)

Forza di resistenza all'avanzamento alla velocità di riferimento

N

Fpau

Forza frenante dell'unità di assorbimento della potenza

N

Fpau(v0)

Forza frenante dell'unità di assorbimento della potenza alla velocità di riferimento

N

Fpau(vj)

Forza frenante dell'unità di assorbimento della potenza alla velocità specificata

N

FT

Forza di resistenza all'avanzamento derivata dalla tabella di resistenza all'avanzamento

N

H

Umidità assoluta

mg/km

HCc

Concentrazione dei gas diluiti espressa in carbonio equivalente, corretta per tenere conto dell'aria di diluizione

ppm

HCd

Concentrazione degli idrocarburi espressa in carbonio equivalente nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco B

ppm

HCe

Concentrazione degli idrocarburi espressa in carbonio equivalente nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco A

ppm

HCm

Massa degli idrocarburi emessi durante la parte di prova

mg/km

K0

Fattore di correzione della temperatura per la resistenza al rotolamento

Kh

Fattore di correzione dell'umidità

L

Valori limite delle emissioni di gas di scarico

mg/km

m

Massa del veicolo di prova della categoria L

kg

ma

Massa effettiva del veicolo di prova della categoria L

kg

mfi

Massa inerziale equivalente del volano

kg

mi

Massa inerziale equivalente

kg

mk

Massa in ordine di marcia (veicolo della categoria L)

kg

mr

Massa inerziale equivalente di tutte le ruote

kg

mri

Massa inerziale equivalente di tutte le ruote posteriori e di tutte le parti dei veicoli della categoria L che girano con le ruote

kg

mref

Massa in ordine di marcia del veicolo della categoria L più massa del conducente (75 kg)

kg

mrf

Massa rotante della ruota anteriore

kg

mrid

Massa del conducente

kg

n

Regime del motore

min–1

n

Numero di dati riguardanti l'emissione o la prova

N

Numero di giri compiuti dalla pompa P

ng

Numero di marce in avanti

nidle

Regime del minimo

min–1

n_max_acc (1)

Velocità del passaggio dalla 1a alla 2a marcia durante le fasi di accelerazione

min–1

n_max_acc (i)

Velocità del passaggio dalla marcia i alla marcia i + 1 durante le fasi di accelerazione, i > 1

min–1

n_min_acc (i)

Regime minimo del motore per avanzare o decelerare in prima

min–1

NOxc

Concentrazione di ossido di azoto dei gas diluiti, corretta per tener conto dell'aria di diluizione

ppm

NOxd

Concentrazione di ossido di azoto nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco B

ppm

NOxe

Concentrazione di ossido di azoto nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco A

ppm

NOxm

Massa degli ossidi di azoto emessi durante la parte di prova

mg/km

P0

Pressione ambiente standard

kPa

Pa

Pressione ambiente/atmosferica

kPa

Pd

Pressione di saturazione dell'acqua alla temperatura di prova

kPa

Pi

Depressione media durante la parte di prova nella sezione della pompa P

kPa

Pn

Potenza nominale del motore

kW

PT

Pressione ambiente media durante la prova

kPa

ρ0

Massa volumetrica standard relativa dell'aria ambiente

kg/m3

r(i)

Rapporto di trasmissione nella marcia i

R

Risultato finale della prova delle emissioni inquinanti, delle emissioni di biossido di carbonio o del consumo di carburante

mg/km,

g/km, 1/100 km

R1

Risultati della prova delle emissioni inquinanti, delle emissioni di biossido di carbonio o del consumo di carburante per la parte 1 del ciclo con avviamento a freddo

mg/km,

g/km, 1/100 km

R2

Risultati della prova delle emissioni inquinanti, delle emissioni di biossido di carbonio o del consumo di carburante per la parte 2 del ciclo con condizionamento a caldo

mg/km,

g/km, 1/100 km

R3

Risultati della prova delle emissioni inquinanti, delle emissioni di biossido di carbonio o del consumo di carburante per la parte 1 del ciclo con condizionamento a caldo

mg/km,

g/km, 1/100 km

Ri1

Primi risultati della prova di tipo I delle emissioni inquinanti

mg/km

Ri2

Secondi risultati della prova di tipo I delle emissioni inquinanti

mg/km

Ri3

Terzi risultati della prova di tipo I delle emissioni inquinanti

mg/km

s

Regime nominale del motore

min–1

TC

Temperatura del liquido di raffreddamento

K

TO

Temperatura dell'olio motore

K

TP

Temperatura della candela/guarnizione

K

T0

Temperatura ambiente standard

K

Tp

Temperatura dei gas diluiti durante la parte di prova, misurata nella sezione di aspirazione della pompa P

K

TT

Temperatura ambiente media durante la prova

K

U

Umidità

percentuale

v

Velocità specificata

 

V

Volume totale dei gas di scarico diluiti

m3

vmax

Velocità massima di progetto del veicolo di prova (veicolo della categoria L)

km/h

v0

Velocità di riferimento del veicolo

km/h

V0

Volume di gas trasferito dalla pompa P in un giro

m3/giro

v1

Velocità del veicolo alla quale inizia la misurazione del tempo di coast-down

km/h

v2

Velocità del veicolo alla quale termina la misurazione del tempo di coast-down

km/h

vi

Velocità del veicolo specificata scelta per la misurazione del tempo di coast-down

km/h

w1

Fattore di ponderazione della parte 1 del ciclo con avviamento a freddo

w1hot

Fattore di ponderazione della parte 1 del ciclo con condizionamento a caldo

w2

Fattore di ponderazione della parte 2 del ciclo con condizionamento a caldo

w3

Fattore di ponderazione della parte 3 del ciclo con condizionamento a caldo

Appendice 2

Carburanti di riferimento

1.   Specifiche dei carburanti di riferimento da utilizzare per le prove ambientali, in particolare per le prove relative alle emissioni allo scarico e per evaporazione

1.1.

Le tabelle che seguono elencano i dati tecnici relativi ai carburanti di riferimento liquidi da utilizzare per le prove delle prestazioni ambientali. Le specifiche riguardanti i carburanti riportate nella presente appendice sono in linea con le specifiche relative ai carburanti di riferimento di cui all'allegato 10 del regolamento UNECE n. 83 revisione 4.

Tipo: benzina (E5)

Parametro

Unità

Limiti (1)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca (RON)

 

95,0

EN 25164 / prEN ISO 5164

Numero di ottano motore (MON)

 

85,0

EN 25163 / prEN ISO 5163

Densità a 15 °C

kg/m3

743

756

EN ISO 3675 / EN ISO 12185

Tensione di vapore

kPa

56,0

60,0

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Tenore di acqua

% v/v

 

0,015

ASTM E 1064

Distillazione:

 

 

 

 

evaporato a 70 °C

% v/v

24,0

44,0

EN ISO 3405

evaporato a 100 °C

% v/v

48,0

60,0

EN ISO 3405

evaporato a 150 °C

% v/v

82,0

90,0

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

190

210

EN ISO 3405

Residuo

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

 

olefine

% v/v

3,0

13,0

ASTM D 1319

aromatici

% v/v

29,0

35,0

ASTM D 1319

benzene

% v/v

1,0

EN 12177

saturi

% v/v

Valore registrato

ASTM 1319

Rapporto carbonio/idrogeno

 

Valore registrato

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

Valore registrato

 

Periodo di induzione (2)

minuti

480

EN ISO 7536

Tenore di ossigeno (4)

% m/m

Valore registrato

EN 1601

Gomma esistente

mg/ml

0,04

EN ISO 6246

Tenore di zolfo (3)

mg/kg

10

EN ISO 20846 / EN ISO 20884

Corrosione del rame

 

Classe 1

EN ISO 2160

Tenore di piombo

mg/l

5

EN 237

Tenore di fosforo

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanolo (5)

% v/v

4,7

5,3

EN 1601 / EN 13132

Tipo: etanolo (E85)

Parametro

Unità

Limiti (6)

Metodo di prova (7)

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca (RON)

 

95,0

EN ISO 5164

Numero di ottano motore (MON)

 

85,0

EN ISO 5163

Densità a 15 °C

kg/m3

Valore registrato

ISO 3675

Tensione di vapore

kPa

40,0

60,0

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Tenore di zolfo (8)  (9)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Stabilità all'ossidazione

minuti

360

 

EN ISO 7536

Tenore di gomme esistente (lavaggio con solvente)

mg/(100 ml)

5

EN ISO 6246

Aspetto

Da determinarsi a temperatura ambiente o a 15 °C, se questa temperatura è più elevata.

 

Trasparente e chiaro, senza contaminanti sospesi o precipitati visibili

Ispezione visiva

Etanolo e alcoli superiori (12)

% V/V

83

85

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Alcoli superiori (C3-C8)

% V/V

2,0

 

Metanolo

% V/V

 

0,5

 

Benzina (10)

% V/V

Resto

EN 228

Fosforo

mg/l

0,3 (11)

ASTM D 3231

Tenore di acqua

% V/V

 

0,3

ASTM E 1064

Tenore di cloruri inorganici

mg/l

 

1

ISO 6227

pHe

 

6,5

9,0

ASTM D 6423

Corrosione su lamina di rame(3h a 50 °C)

Classificazione

Classe 1

 

EN ISO 2160

Acidità (come acido acetico CH3COOH)

% m/m(mg/l)

0,005

(40)

ASTM D 1613

Rapporto carbonio/idrogeno

 

Valore registrato

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

Valore registrato

 

Tipo: carburante diesel (B5)

Parametro

Unità

Limiti (13)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di cetano (14)

 

52,0

54,0

EN ISO 5165

Densità a 15 °C

kg/m3

833

837

EN ISO 3675

Distillazione:

 

 

 

 

punto 50 %

°C

245

EN ISO 3405

punto 95 %

°C

345

350

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

370

EN ISO 3405

Punto di infiammabilità

°C

55

EN 22719

Punto di intasamento a freddo dei filtri (CFPP)

°C

–5

EN 116

Viscosità a 40 °C

mm2/s

2,3

3,3

EN ISO 3104

Idrocarburi policiclici aromatici

% m/m

2,0

6,0

EN 12916

Tenore di zolfo (15)

mg/kg

10

EN ISO 20846 / EN ISO 20884

Corrosione del rame

 

Classe 1

EN ISO 2160

Residuo carbonioso Conradson (10 % DR)

% m/m

0,2

EN ISO 10370

Tenore di ceneri

% m/m

0,01

EN ISO 6245

Tenore di acqua

% m/m

0,02

EN ISO 12937

Indice di neutralizzazione (acido forte)

mg KOH/g

0,02

ASTM D 974

Stabilità all'ossidazione (16)

mg/ml

0,025

EN ISO 12205

Potere lubrificante (indice di usura HFRR a 60 °C)

μm

400

EN ISO 12156

Stabilità all'ossidazione a 110 °C (16)  (18)

h

20,0

 

EN 14112

FAME (17)

% v/v

4,5

5,5

EN 14078

Tipo: gas di petrolio liquefatto (GPL)

Parametro

Unità

Carburante A

Carburante B

Metodo di prova

Composizione:

 

 

 

ISO 7941

Contenuto di C3

per cento vol

30 ± 2

85 ± 2

 

Contenuto di C4

per cento vol

Resto (19)

Resto (20)

 

< C3, > C4

per cento vol

max. 2

max. 2

 

Olefine

per cento vol

max. 12

max. 15

 

Residuo dell'evaporazione

mg/kg

max. 50

max. 50

ISO 13757 o EN 15470

Acqua a 0 °C

 

assente

assente

EN 15469

Tenore totale di zolfo

mg/kg

max. 50

max. 50

EN 24260 o

ASTM 6667

Acido solfidrico

 

assente

assente

ISO 8819

Corrosione su lamina di rame

Classificazione

Classe 1

classe 1

ISO 6251 (20)

Odore

 

caratteristico

caratteristico

 

Numero di ottano motore

 

min. 89

min. 89

EN 589 Allegato B

Tipo: gas naturale (GN)/biometano  (21)

Parametro

Unità

Limiti (23)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Carburante di riferimento G20

Metano

% mol

100

99

100

Resto (22)

% mol

1

N2

% mol

 

 

 

Tenore di zolfo (22)

mg/m3

10

Indice di Wobbe (24) (netto)

MJ/m3

48,2

47,2

49,2

Carburante di riferimento G25

Metano

% mol

86

84

88

Resto (22)

% mol

1

N2

% mol

14

12

16

Tenore di zolfo (23)

mg/m3

10

Indice di Wobbe (netto) (24)

MJ/m3

39,4

38,2

40,6

Tipo: idrogeno per motori a combustione interna

Parametro

Unità

Limiti

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Purezza dell'idrogeno

% moli

98

100

ISO 14687

Totale idrocarburi

μmol/mol

0

100

ISO 14687

Acqua (25)

μmol/mol

0

 (26)

ISO 14687

Ossigeno

μmol/mol

0

 (26)

ISO 14687

Argon

μmol/mol

0

 (26)

ISO 14687

Azoto

μmol/mol

0

 (26)

ISO 14687

CO

μmol/mol

0

1

ISO 14687

Zolfo

μmol/mol

0

2

ISO 14687

Particolato permanente (27)

 

 

 

ISO 14687

Tipo: idrogeno per veicoli a idrogeno con pile a combustibile

Parametro

Unità

Limiti

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Idrogeno combustibile (28)

% moli

99,99

100

ISO 14687-2

Gas totali (29)

μmol/mol

0

100

 

Totale idrocarburi

μmol/mol

0

2

ISO 14687-2

Acqua

μmol/mol

0

5

ISO 14687-2

Ossigeno

μmol/mol

0

5

ISO 14687-2

Elio (He), azoto (N2), argon (Ar)

μmol/mol

0

100

ISO 14687-2

CO2

μmol/mol

0

2

ISO 14687-2

CO

μmol/mol

0

0,2

ISO 14687-2

Totale dei composti dello zolfo

μmol/mol

0

0,004

ISO 14687-2

Formaldeide (HCHO)

μmol/mol

0

0,01

ISO 14687-2

Acido formico (HCOOH)

μmol/mol

0

0,2

ISO 14687-2

Ammoniaca (NH3)

μmol/mol

0

0,1

ISO 14687-2

Totale dei composti alogenati

μmol/mol

0

0,05

ISO 14687-2

Dimensione delle particelle

μm

0

10

ISO 14687-2

Concentrazione del particolato

μg/l

0

1

ISO 14687-2


(1)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni della norma ISO 4259 2006 «Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova», e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore del carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o un valore medio se sono indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259 2006.

(2)  Il carburante può contenere inibitori di ossidazione e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(3)  Deve essere indicato il tenore effettivo di zolfo nel carburante utilizzato per le prove di tipo I.

(4)  L'etanolo conforme alle specifiche della norma prEN 15376 è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento.

(5)  Non si devono aggiungere intenzionalmente composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo a questo carburante di riferimento.

(6)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni della norma ISO 4259 2006 «Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova», e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore del carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o un valore medio se sono indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259 2006.

(7)  Per risolvere le eventuali controversie e interpretare i risultati in base alla precisione dei metodi di prova si applicano le procedure descritte nella norma EN ISO 4259 2006.

(8)  Nei casi di controversie nazionali riguardo al tenore di zolfo, ci si deve riferire alle norme EN ISO 20846 2011 oppure EN ISO 20884 2011 così come vi è fatto riferimento nell'allegato nazionale della norma EN 228.

(9)  Deve essere indicato il tenore effettivo di zolfo nel carburante utilizzato per le prove di tipo I.

(10)  Il tenore di benzina senza piombo può essere calcolato come 100 meno la somma del tenore percentuale di acqua e alcoli.

(11)  Non si devono aggiungere intenzionalmente composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo a questo carburante di riferimento.

(12)  L'etanolo conforme alle specifiche della norma EN 15376 è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente a questo carburante di riferimento.

(13)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni della norma ISO 4259 2006 «Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova», e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore del carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o un valore medio se sono indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259 2006.

(14)  L'intervallo del numero di cetano non è conforme all'intervallo minimo prescritto di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259 2006, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere ad una misurazione unica.

(15)  Deve essere indicato il tenore effettivo di zolfo nel carburante utilizzato per le prove di tipo I.

(16)  Anche se la resistenza all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. È opportuno informarsi presso il fornitore in merito alle condizioni e alla durata di conservazione.

(17)  Il contenuto di FAME deve soddisfare le specifiche della norma EN 14214.

(18)  È possibile dimostrare la stabilità all'ossidazione secondo la norma EN ISO 12205 1995 o la norma EN 14112 1996. Questa prescrizione deve essere controllata sulla base delle valutazioni del CEN/TC19 in merito alla stabilità all'ossidazione e ai limiti di prova.

(19)  Questo valore deve essere letto come segue: Formula.

(20)  La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della lamina di rame. È pertanto vietata l'aggiunta di tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

(21)  Per «biocarburante» s'intende un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa.

(22)  Inerti (diversi da N2) + C2 + C2+.

(23)  Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.

(24)  Valore da determinare a 273,2 K (0 °C) e 101,3 kPa.

(25)  Da non condensare.

(26)  Acqua, ossigeno, azoto e argon combinati: 1 900 μmol/mol.

(27)  L'idrogeno non deve contenere polveri, sabbia, sporcizia, gomme, oli o altre sostanze in misura tale da danneggiare i dispositivi della stazione di rifornimento del veicolo (motore) alimentato.

(28)  L'indice dell'idrogeno combustibile è determinato sottraendo da 100 per cento moli il tenore totale dei componenti gassosi diversi dall'idrogeno elencati nella tabella (gas totali), espressi in % moli. Esso è inferiore alla somma dei limiti massimi disponibili di tutti i componenti diversi dall'idrogeno presentati nella tabella.

(29)  Il valore del totale dei gas è la somma dei valori dei componenti diversi dall'idrogeno elencati nella tabella, escluso il particolato.

Appendice 3

Sistema del banco dinamometrico

1.   Specifiche

1.1.   Prescrizioni generali

1.1.1.

Il banco dinamometrico deve consentire la simulazione della potenza di carico su strada entro una delle classificazioni a seguire:

a)

banco a curva di assorbimento di potenza definita; le caratteristiche fisiche di questo banco consentono di definire un andamento fisso della curva;

b)

banco a curva di assorbimento di potenza regolabile; banco che consente di regolare almeno due parametri della potenza di carico su strada per modificare l'andamento della curva.

1.1.2.

Per i banchi a simulazione elettrica dell'inerzia si deve dimostrare che ottengono risultati equivalenti ai sistemi a inerzia meccanica. I metodi per dimostrare tale equivalenza sono descritti al punto 4.

1.1.3.

Qualora la resistenza totale all'avanzamento su strada non si possa riprodurre al banco dinamometrico tra velocità di 10 e 120 km/h, si raccomanda di usare un banco dinamometrico con le caratteristiche definite al punto 1.2.

1.1.3.1.

La forza assorbita dal freno e dagli attriti interni del banco dinamometrico tra le velocità di 0 e 120 km/h è data dalla seguente formula:

Equazione Ap3-1:

Formula (senza che sia negativa)

dove:

F

=

forza totale assorbita dal banco dinamometrico (N);

a

=

valore equivalente alla resistenza al rotolamento (N);

b

=

valore equivalente al coefficiente di resistenza all'aria [N/(km/h)2)];

v

=

velocità del veicolo (km/h);

F80

=

forza alla velocità di 80 km/h (N). In alternativa, per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h, tale forza va determinata alle velocità di riferimento del veicolo vj di cui alla tabella Ap 8-1 dell'appendice 8.

1.2.   Prescrizioni specifiche

1.2.1.

La regolazione del banco dinamometrico deve restare costante nel tempo. Essa non deve causare vibrazioni percettibili sul veicolo, tali da nuocere al normale funzionamento del medesimo.

1.2.2.

Il banco dinamometrico può avere uno o due rulli nel caso di veicoli a tre ruote con due ruote anteriori e di quadricicli. In tali casi, il rullo anteriore deve trascinare, direttamente o indirettamente, le masse di inerzia e il freno.

1.2.3.

Deve essere possibile misurare e leggere lo sforzo di frenatura indicato con un'accuratezza di ± 5 per cento.

1.2.4.

Nel caso di un banco dinamometrico a curva di assorbimento di potenza definita, l'accuratezza di regolazione a 80 km/h o l'accuratezza di regolazione alle velocità di riferimento del veicolo di cui al punto 1.1.3.1. per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h (rispettivamente 30 km/h o 15 km/h) deve essere di ± 5 per cento. Nel caso di un banco dinamometrico a curva di assorbimento di potenza regolabile, la potenza di carico del banco si deve poter adattare alla potenza di carico su strada con un'accuratezza di ± 5 per cento per velocità del veicolo > 20 km/h e di ± 10 per cento per velocità ≤ 20 km/h. Al di sotto di questa velocità, l'assorbimento del banco deve essere positivo.

1.2.5.

L'inerzia totale delle parti rotanti (compresa l'eventuale inerzia simulata) deve essere nota e corrispondere con un'approssimazione di ± 10 kg alla classe di inerzia per la prova.

1.2.6.

La velocità del veicolo deve essere determinata in base alla velocità di rotazione del rullo (del rullo anteriore nel caso di banchi a due rulli). Essa deve essere misurata con un'accuratezza di ± 1 km/h a velocità superiori ai 10 km/h. La distanza effettivamente percorsa dal veicolo deve essere misurata in base al movimento di rotazione del rullo (del rullo anteriore nel caso di banchi a due rulli).

2.   Procedura di taratura del banco dinamometrico

2.1.   Introduzione

La presente sezione descrive il metodo da usare per determinare la forza assorbita da un banco dinamometrico. Per forza assorbita si intende la forza assorbita dagli attriti e quella assorbita dal freno. Il banco dinamometrico viene lanciato a una velocità superiore alla velocità massima di prova. A quel punto viene disinnestato il dispositivo di lancio e la velocità di rotazione del rullo diminuisce. L'energia cinetica dei rulli viene dissipata dal freno e dagli attriti. Questo metodo non tiene conto della variazione degli attriti interni dei rulli tra la fase a pieno carico e quella senza carico. Non si tiene conto degli attriti del rullo posteriore quando quest'ultimo è libero.

2.2.   Taratura dell'indicatore di forza a 80 km/h o dell'indicatore di forza di cui al punto 1.1.3.1. per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h.

Si deve seguire la seguente procedura per la taratura dell'indicatore di forza a 80 km/h o dell'indicatore di forza applicabile di cui al punto 1.1.3.1. per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h, in funzione della forza assorbita (si veda anche la figura Ap3-1):

2.2.1.   Misurare, se non è già stato fatto, la velocità di rotazione del rullo. A tale scopo si può usare una quinta ruota, un contagiri o un altro metodo.

2.2.2.   Sistemare il veicolo sul banco o usare un altro metodo per avviare il banco.

2.2.3.   Usare il volano o qualsiasi altro sistema di simulazione dell'inerzia per la classe di inerzia da prendere in esame.

Figura Ap 3-1

potenza assorbita dal banco

Image

Legenda:

Formula

Formula

Formula

2.2.4.   Portare il banco a una velocità del veicolo di 80 km/h o alla velocità di riferimento del veicolo di cui al punto 1.1.3.1. per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h.

2.2.5.   Annotare la forza indicata Fi (N).

2.2.6.   Portare il banco a una velocità di 90 km/h o alla rispettiva velocità di riferimento del veicolo di cui al punto 1.1.3.1. più 5 km/h per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h.

2.2.7.   Disinnestare il dispositivo usato per avviare il banco.

2.2.8.   Annotare il tempo impiegato dal banco dinamometrico per passare da una velocità del veicolo di 85 km/h a 75 km/h o, per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h, di cui alla tabella AP 8-1 dell'appendice 8, annotare il tempo impiegato per passare da vj + 5 km/h a vj – 5 km/h.

2.2.9.   Regolare il freno su un valore diverso.

2.2.10.   Ripetere le operazioni prescritte ai punti da 2.2.4 a 2.2.9 un numero di volte sufficiente a coprire l'intervallo delle forze usate.

2.2.11.   Calcolare la forza assorbita con la seguente formula:

Equazione Ap3-2:

Formula

dove:

F

=

forza assorbita (N);

mi

=

inerzia equivalente in kg (senza tener conto dell'inerzia del rullo posteriore libero);

Δ v

=

deviazione di velocità del veicolo in m/s (10 km/h = 2,775 m/s)

Δ t

=

tempo impiegato dal rullo per passare da 85 km/h a 75 km/h o, per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h, per passare rispettivamente da 35 a 25 km/h o da 20 a 10 km/h, come riportato nella tabella Ap 7-1 dell'appendice 7.

2.2.12.   La figura Ap3-2 mostra la forza indicata a 80 km/h, espressa come forza assorbita alla stessa velocità.

Figura Ap3-2

diagramma della forza indicata a 80 km/h, espressa come forza assorbita alla stessa velocità

Image

2.2.13.   Le operazioni di cui ai punti da 2.2.3. a 2.2.12. devono essere ripetute per tutte le classi di inerzia da prendere in esame.

2.3.   Taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita ad altre velocità

Le procedure di cui al punto 2.2. vanno ripetute il numero di volte necessario per le velocità prescelte.

2.4.   Taratura della forza o della coppia

Per tarare la forza o la coppia si deve seguire la stessa procedura.

3.   Verifica della curva di assorbimento della forza

3.1.   Procedura

La curva di assorbimento della forza del banco da una regolazione di riferimento alla velocità di 80 km/h o per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h alle rispettive velocità di riferimento del veicolo di cui al punto 1.1.3.1. deve essere verificata come segue:

3.1.1.

Sistemare il veicolo sul banco o usare un altro metodo per avviare il banco.

3.1.2.

Regolare il banco alla forza assorbita (F80) alla velocità di 80 km/h o, per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h, alla forza assorbita Fvj alla rispettiva velocità da raggiungere del veicolo vj di cui al punto 1.1.3.1.

3.1.3.

Annotare la forza assorbita alle velocità di 120, 100, 80, 60, 40 e 20 km/h o, per i veicoli che non raggiungono gli 80 km/h, alle velocità da raggiungere dei veicoli vj di cui al punto 1.1.3.1.

3.1.4.

Tracciare la curva F(v) e verificarne la conformità alle prescrizioni del punto 1.1.3.1.

3.1.5.

Ripetere le operazioni di cui ai punti da 3.1.1. a 3.1.4. per altri valori di forza F80 e per altri valori di inerzia.

4   Verifica dell'inerzia simulata

4.1.   Oggetto

Il metodo descritto nella presente appendice consente di controllare che l'inerzia totale del banco simuli in modo soddisfacente i valori effettivi durante le varie fasi del ciclo di prova. Il costruttore del banco deve indicare un metodo per verificare le specifiche secondo il punto 4.3.

4.2.   Principio

4.2.1.   Elaborazione delle equazioni di lavoro

Dato che il banco è soggetto alle variazioni della velocità di rotazione del rullo o dei rulli, la forza sulla superficie di questi ultimi può essere espressa con la formula:

Equazione Ap3-3:

Formula

dove:

 

F è la forza sulla superficie del rullo o dei rulli in N;

 

I è l'inerzia totale del banco (inerzia equivalente del veicolo);

 

IM è l'inerzia delle masse meccaniche del banco;

 

γ è l'accelerazione tangenziale alla superficie del rullo;

 

F1 è la forza di inerzia.

Nota: in appendice è riportata una spiegazione di questa formula con riferimento ai banchi a simulazione meccanica delle inerzie.

L'inerzia totale, pertanto, risulta dalla formula:

Equazione Ap3-4:

Formula

dove:

 

Im si può calcolare o misurare con i metodi tradizionali;

 

F1 si può misurare al banco;

 

γ si può calcolare in base alla velocità periferica dei rulli.

L'inerzia totale (I) si determina in una prova di accelerazione o di decelerazione con valori non inferiori a quelli ottenuti durante un ciclo di prova.

4.2.2.   Specifiche per il calcolo dell'inerzia totale

I metodi di prova e di calcolo devono consentire di determinare l'inerzia totale I con un errore relativo (ΔI/I) inferiore a ± 2 per cento.

4.3.   Specifiche

4.3.1.   La massa dell'inerzia totale simulata I deve restare identica al valore teorico dell'inerzia equivalente (cfr. appendice 5) entro i seguenti limiti:

4.3.1.1.

± 5 per cento del valore teorico per ciascun valore istantaneo;

4.3.1.2.

± 2 per cento del valore teorico per il valore medio calcolato per ciascuna sequenza del ciclo.

Il limite specificato al punto 4.3.1.1. è portato a ± 50 per cento per un secondo all'avviamento e, nel caso di veicoli con cambio manuale, per due secondi durante i cambi di marcia.

4.4.   Procedura di verifica

4.4.1.   Le verifiche sono eseguite durante ogni prova per tutta la durata del ciclo definito all'appendice 6 dell'allegato II.

4.4.2.   Tuttavia, ove siano soddisfatte le disposizioni del punto 4.3., con accelerazioni istantanee almeno tre volte superiori o inferiori ai valori ottenuti durante le sequenze del ciclo teorico, la verifica descritta al punto 4.4.1. non è necessaria.

Appendice 4

Sistema di diluizione dei gas di scarico

1.   Specifiche del sistema

1.1.   Descrizione del sistema

Si deve utilizzare un sistema di diluizione dei gas di scarico a flusso pieno. A tale scopo occorre che i gas di scarico del veicolo siano diluiti in modo continuo con aria ambiente, in condizioni controllate. Deve essere misurato il volume totale della miscela di gas di scarico e aria di diluizione e si deve raccogliere per l'analisi un campione costantemente proporzionale del volume. Le quantità di gas inquinanti sono determinate in base alle concentrazioni nel campione, tenendo conto della concentrazione di questi gas nell'aria ambiente, nonché in base al flusso totale riscontrato durante l'intera prova. Il sistema di diluizione dei gas di scarico deve essere costituito da un condotto di trasferimento, da una camera di miscelazione e da un tunnel di diluizione, da un dispositivo di condizionamento dell'aria di diluizione, da un dispositivo di aspirazione e da uno strumento di misurazione del flusso. Le sonde di campionamento devono essere inserite nel tunnel di diluizione come descritto nelle appendici 3, 4 e 5. La camera di miscelazione descritta al presente punto deve essere un recipiente, come quelli illustrati nelle figure Ap 4-1 e Ap 4-2, nel quale i gas di scarico del veicolo e l'aria di diluizione sono combinati in modo da produrre una miscela omogenea all'uscita della camera.

1.2.   Prescrizioni generali

1.2.1.   I gas di scarico del veicolo devono essere diluiti con una quantità sufficiente di aria ambiente per impedire l'eventuale condensazione dell'acqua nel sistema di prelievo e di misurazione in qualsiasi condizione che potrebbe verificarsi durante una prova.

1.2.2.   La miscela aria-gas di scarico deve essere omogenea all'altezza della sonda di prelievo (vedi punto 1.3.3.). La sonda di prelievo deve prelevare un campione rappresentativo dei gas di scarico diluiti.

1.2.3.   Il sistema deve permettere di misurare il volume totale dei gas di scarico diluiti.

1.2.4.   L'apparecchiatura di prelievo deve essere a tenuta di gas. Le caratteristiche progettuali del sistema di prelievo a diluizione variabile e i materiali di cui è costituito devono essere tali da non incidere sulla concentrazione delle sostanze inquinanti nei gas di scarico diluiti. Se uno degli elementi del sistema (scambiatore di calore, ciclone separatore, compressore, ecc.) modifica la concentrazione di una delle sostanze inquinanti nei gas diluiti e se tale difetto non può essere corretto, occorre prelevare il campione di tale inquinante a monte di questo elemento.

1.2.5.   Tutte le parti del sistema di diluizione che vengono a contatto con i gas di scarico grezzi e diluiti devono essere progettate in modo da ridurre al minimo il deposito o l'alterazione del particolato o delle particelle. Tutte le parti devono essere fabbricate con materiali elettroconduttori che non reagiscano con i componenti dei gas di scarico e devono essere a massa per impedire effetti elettrostatici.

1.2.6.   Se il veicolo sottoposto a prova ha un sistema di scarico a più uscite, i tubi di raccordo devono essere collegati tra loro il più vicino possibile al veicolo senza comprometterne il funzionamento.

1.2.7.   Il sistema a diluizione variabile deve essere concepito in modo da consentire di prelevare i gas di scarico senza modificare in modo sensibile la contropressione all'uscita del tubo di scarico.

1.2.8.   Il tubo di raccordo fra il veicolo e il sistema di diluizione deve essere concepito in modo tale da ridurre al minimo la perdita di calore.

1.3.   Prescrizioni specifiche

1.3.1.   Collegamento allo scarico del veicolo

Il tubo di raccordo tra gli orifizi di scarico del veicolo e il sistema di diluizione deve essere quanto più corto possibile e soddisfare i seguenti requisiti:

a)

avere una lunghezza inferiore a 3,6 m, o a 6,1 m in caso di tubo termicamente isolato. Avere un diametro interno non superiore a 105 mm;

b)

non modificare la pressione statica negli orifizi di scarico del veicolo di prova di oltre ± 0,75 kPa a 50 km/h oppure di oltre ± 1,25 kPa su tutta la durata della prova, rispetto alle pressioni statiche registrate quando nessun elemento è collegato agli orifizi di scarico del veicolo. La pressione deve essere misurata nell'orifizio di scarico oppure in una prolunga che abbia lo stesso diametro, il più vicino possibile all'estremità del tubo. Si può utilizzare un'apparecchiatura di campionamento che consenta di mantenere la pressione statica entro una tolleranza di ± 0,25 kPa, qualora il costruttore ne faccia richiesta scritta al servizio tecnico e dimostri la necessità di questa riduzione;

c)

non modificare le caratteristiche dei gas di scarico;

d)

ogni connettore in elastomero impiegato deve essere quanto più stabile possibile a livello termico e avere un'esposizione minima ai gas di scarico.

1.3.2.   Condizionamento dell'aria di diluizione

L'aria di diluizione impiegata per la diluizione primaria dei gas di scarico all'interno del tunnel del CVS deve essere fatta passare attraverso un mezzo in grado di ridurre le particelle del ≥ 99,95 per cento alla dimensione che penetri meglio nel materiale del filtro, o attraverso un filtro che sia almeno di classe H13 in base alla norma EN 1822:1998. Ciò corrisponde alla specifica dei filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA). L'aria di diluizione, prima di passare attraverso il filtro HEPA, può essere depurata su carbone vegetale. Si raccomanda di collocare un filtro antiparticolato aggiuntivo grossolano prima del filtro HEPA e dopo l'eventuale depuratore a carbone vegetale. Su richiesta del costruttore del veicolo, l'aria di diluizione può essere prelevata per il campionamento secondo la buona pratica ingegneristica per determinare i livelli di fondo del particolato, che possono poi essere sottratti dai valori misurati nei gas di scarico diluiti.

1.3.3.   Tunnel di diluizione

I gas di scarico del veicolo e l'aria di diluizione devono essere mescolati. Si può usare un orifizio di miscelazione. Per ridurre al minimo gli effetti sulle condizioni all'orifizio di scarico e limitare il calo di pressione all'interno dell'eventuale apparecchio di condizionamento dell'aria di diluizione, la pressione al punto di miscelazione non deve differire dalla pressione atmosferica di oltre ± 0,25 kPa. L'omogeneità della miscela in una sezione trasversale qualsiasi a livello della sonda di campionamento non deve discostarsi di oltre ± 2 per cento dal valore medio ottenuto in almeno cinque punti situati ad intervalli regolari sul diametro del flusso di gas. Per il campionamento delle emissioni di particolato e particelle si deve utilizzare un tunnel di diluizione, il quale:

a)

deve consistere in un tubo rettilineo di materiale conduttore messo a terra;

b)

deve essere di diametro abbastanza piccolo da provocare un flusso turbolento (numero di Reynolds ≥ 4 000) e sufficientemente lungo da provocare una miscelazione completa dei gas di scarico e dell'aria di diluizione;

c)

deve avere un diametro non inferiore a 200 mm;

d)

può essere isolato.

1.3.4.   Dispositivo di aspirazione

Detto dispositivo può funzionare a varie velocità fisse in modo da assicurare un flusso sufficiente a impedire la condensazione dell'acqua. Tale risultato si ottiene se il flusso è:

a)

doppio rispetto al flusso massimo di gas di scarico prodotto nelle fasi di accelerazione del ciclo di prova; o

b)

sufficiente a mantenere la concentrazione di CO2 nel sacco di prelievo dei gas di scarico diluiti a meno del 3 per cento in volume per la benzina e il diesel, a meno del 2,2 per cento in volume per il GPL e a meno dell'1,5 per cento in volume per il GN/biometano.

1.3.5.   Misurazione del volume nel sistema di diluizione primario

Il metodo di misurazione del volume totale di gas di scarico diluiti incorporato al sistema di prelievo a volume costante deve garantire un'accuratezza di ± 2 per cento in tutte le condizioni di funzionamento. Se il dispositivo non è in grado di compensare le variazioni di temperatura della miscela gas di scarico-aria di diluizione al punto di misurazione, si deve ricorrere a uno scambiatore di calore per mantenere la temperatura entro ± 6 K della temperatura di funzionamento prevista. Se necessario, si può utilizzare una forma di protezione del dispositivo di misurazione del volume, ad esempio un ciclone separatore, un filtro del flusso complessivo, ecc. Un sensore di temperatura deve essere installato immediatamente a monte del dispositivo di misurazione del volume. Detto sensore deve avere un'accuratezza e una precisione di ± 1 K e un tempo di risposta di 0,1 secondi al 62 per cento di una determinata variazione di temperatura (valore misurato in olio siliconico). La differenza rispetto alla pressione atmosferica va misurata a monte e, se necessario, a valle del dispositivo di misurazione del volume. Durante la prova, le misure di pressione devono avere una precisione e un'accuratezza di ± 0,4 kPa.

1.4.   Descrizioni del sistema raccomandato

Le figure Ap 4-1 e Ap 4-2 sono rappresentazioni schematiche di due tipi di sistemi di diluizione raccomandati che soddisfano i requisiti del presente allegato. Dato che si possono ottenere risultati corretti con diverse configurazioni non è obbligatorio che l'impianto sia rigorosamente conforme a detto schema. Si possono usare elementi aggiuntivi, quali apparecchi, valvole, solenoidi e interruttori, allo scopo di ottenere informazioni supplementari e coordinare le funzioni degli elementi che compongono l'impianto.

1.4.1.   Sistema di diluizione a flusso pieno con pompa volumetrica

Figura Ap4-1

sistema di diluizione con pompa volumetrica

Image

Il sistema di diluizione a flusso pieno con pompa volumetrica (PDP) soddisfa le condizioni del presente allegato determinando il flusso di gas che passa attraverso la pompa a temperatura e pressione costanti. Per misurare il volume totale, si contano di giri compiuti dalla pompa volumetrica, debitamente tarata. Si ottiene il campione proporzionale effettuando un prelievo a flusso costante tramite una pompa, un flussometro e una valvola di regolazione del flusso. L'apparecchiatura di raccolta comprende gli elementi seguenti:

1.4.1.1.

un filtro (cfr. DAF nella figura Ap 4-1) per l'aria di diluizione da installare, che possa essere preriscaldato all'occorrenza. Questo filtro deve essere composto dai seguenti filtri in sequenza: un filtro ai carboni attivi facoltativo sul lato di ingresso e un filtro antiparticolato ad elevata efficienza HEPA sul lato di uscita. Si raccomanda di collocare un filtro antiparticolato grossolano aggiuntivo prima del filtro HEPA e dopo l'eventuale filtro a carbone vegetale. Il filtro a carbone vegetale è utilizzato allo scopo di ridurre e stabilizzare la concentrazione degli idrocarburi contenuti nelle emissioni di aria di diluizione nell'ambiente;

1.4.1.2.

un condotto di trasferimento (TT) attraverso il quale i gas di scarico del veicolo vengono fatti confluire nel tunnel di diluizione (DT), all'interno della quale avviene la miscelazione omogenea di tali gas e dell'aria di diluizione;

1.4.1.3.

una pompa volumetrica (PDP), che sposti un volume costante della miscela aria-gas di scarico. I giri della pompa, insieme ai valori misurati di temperatura e pressione, vengono utilizzati per determinare la portata;

1.4.1.4.

uno scambiatore di calore (HE) con una capacità sufficiente a mantenere durante l'intera prova la temperatura della miscela aria-gas di scarico, misurata immediatamente a monte della pompa volumetrica, a ± 6 K della temperatura media di funzionamento prevista durante la prova. Questo dispositivo non deve modificare le concentrazioni delle sostanze inquinanti nei gas diluiti prelevati successivamente per l'analisi;

1.4.1.5.

una camera di miscelazione (MC) nella quale i gas di scarico e l'aria vengono miscelati in modo omogeneo, che può essere posizionata vicino al veicolo in modo da ridurre al minimo la lunghezza del condotto di trasferimento (TT).

1.4.2.   Sistema di diluizione a flusso pieno con tubo di Venturi a flusso critico

Figura Ap4-2

sistema di diluizione con tubo di Venturi a flusso critico

Image

L'uso di un tubo di Venturi a flusso critico (CFV) per il sistema di diluizione a flusso pieno si basa sui principi della meccanica dei fluidi in condizioni di flusso critico. La portata della miscela variabile di aria di diluizione e gas di scarico viene mantenuta a una velocità sonica direttamente proporzionale alla radice quadrata della temperatura dei gas. Il flusso viene controllato, calcolato e integrato in modo continuo durante l'intera prova. L'uso di un ulteriore tubo di Venturi a flusso critico per il prelievo garantisce la proporzionalità dei campioni gassosi prelevati dal tunnel di diluizione. Dato che la pressione e la temperatura sono identiche all'ingresso dei due tubi di Venturi, il volume di gas prelevato è proporzionale al volume totale della miscela di gas di scarico diluiti prodotta e il sistema soddisfa pertanto le prescrizioni del presente allegato. L'apparecchiatura di raccolta comprende gli elementi seguenti:

1.4.2.1.

un filtro (DAF) per l'aria di diluizione che possa essere preriscaldato all'occorrenza. Questo filtro deve essere composto dai seguenti filtri in sequenza: un filtro a carboni attivi facoltativo sul lato di ingresso e un filtro antiparticolato ad elevata efficienza HEPA sul lato di uscita. Si raccomanda di collocare un filtro antiparticolato grossolano aggiuntivo prima del filtro HEPA e dopo l'eventuale filtro a carbone vegetale. Il filtro a carbone vegetale è utilizzato allo scopo di ridurre e stabilizzare la concentrazione degli idrocarburi contenuti nelle emissioni di aria di diluizione nell'ambiente;

1.4.2.2.

una camera di miscelazione (MC) nella quale i gas di scarico e l'aria vengono miscelati in modo omogeneo, che può essere posizionata vicino al veicolo in modo da ridurre al minimo la lunghezza del condotto di trasferimento (TT);

1.4.2.3.

un tunnel di diluizione (DT) dal quale si effettua il prelievo del particolato e delle particelle;

1.4.2.4.

se necessario, si può utilizzare una forma di protezione del dispositivo di misurazione, ad esempio un ciclone separatore, un filtro del flusso complessivo, ecc.;

1.4.2.5.

un tubo di Venturi di misurazione a flusso critico (CFV) utilizzato per misurare il volume dei gas di scarico diluiti;

1.4.2.6.

un compressore (BL) con potenza sufficiente a gestire il volume totale dei gas di scarico diluiti.

2.   Procedura di taratura del CVS

2.1.   Prescrizioni generali

Per tarare il sistema CVS si utilizzano un flussometro accurato e un dispositivo di riduzione del flusso. Si misurano sia il flusso nel sistema a vari valori di pressione che i parametri di regolazione, quindi si determina la relazione tra questi ultimi e i valori di flusso. Il flussometro deve essere di tipo dinamico e indicato per i flussi elevati che si riscontrano nelle prove in cui si usa il CVS. Il dispositivo deve essere di accuratezza certificata e conforme a una norma ufficiale, nazionale o internazionale.

2.1.1.   Il flussometro usato può essere di vari tipi: tubo di Venturi tarato, flussometro laminare, flussometro a turbina tarato, purché si tratti di un apparecchio di misurazione dinamico e che possa soddisfare i requisiti del punto 1.3.5. della presente appendice.

2.1.2.   I punti seguenti descrivono i metodi utilizzabili per tarare gli apparecchi di prelievo PDP e CFV, usando un flussometro laminare che offra l'accuratezza necessaria e un controllo statistico della validità della taratura.

2.2.   Taratura della pompa volumetrica (PDP)

2.2.1.   La seguente procedura di taratura descrive l'apparecchiatura, la configurazione di prova e i vari parametri da misurare per determinare la portata della pompa del sistema CVS. Tutti i parametri relativi alla pompa sono misurati nello stesso istante in cui vengono misurati i parametri relativi al flussometro collegato in serie alla pompa. Si può quindi tracciare la curva della portata calcolata (espressa in m3/min all'ingresso della pompa, in condizioni di pressione e temperatura assolute), riferita a una funzione di correlazione che corrisponda a una data combinazione di parametri della pompa. Viene quindi determinata l'equazione lineare che esprime la relazione tra la portata della pompa e la funzione di correlazione. Se un CVS è dotato di azionamento a velocità multiple, eseguire la taratura per ogni intervallo usato.

2.2.2.   Questa procedura di taratura è basata sulla misurazione dei valori assoluti dei parametri della pompa e dei flussometri, che sono in relazione con la portata in ogni punto. Devono essere rispettate tre condizioni affinché siano garantite l'accuratezza e la continuità della curva di taratura:

2.2.2.1.

i valori di pressione della pompa devono essere misurati su prese della pompa stessa e non sulle condutture esterne collegate all'ingresso e all'uscita della pompa. Le prese di pressione installate, rispettivamente, nei punti superiore e inferiore del disco rotante frontale della pompa sono esposte alle pressioni reali esistenti nel basamento della pompa e riflettono quindi le differenze assolute di pressione;

2.2.2.2.

durante la taratura si deve mantenere una temperatura stabile. Il flussometro laminare è sensibile alle variazioni della temperatura di ingresso, che provocano una dispersione dei valori misurati. Variazioni della temperatura di ± 1 K sono accettabili, purché avvengano progressivamente nell'arco di vari minuti;

2.2.2.3.

tutti i collegamenti tra il flussometro e la pompa CVS devono essere stagni.

2.2.3.   Durante una prova di determinazione delle emissioni allo scarico, la misura di questi stessi parametri della pompa consente di calcolare la portata in base all'equazione di taratura.

2.2.4.   La figura Ap 4-3 della presente appendice illustra un esempio di configurazione di prova. Sono ammesse variazioni, purché il servizio tecnico le autorizzi in quanto garantiscono un livello di accuratezza analogo. Se si usa l'impianto descritto nella figura Ap 4-3, i seguenti parametri devono soddisfare le tolleranze di precisione indicate:

 

pressione barometrica (corretta) (Pb) ± 0,03 kPa

 

temperatura ambiente (T) ± 0,2 K

 

temperatura dell'aria all'ingresso dell'LFE (ETI) ± 0,15 K

 

depressione a monte dell'LFE (EPI) ± 0,01 kPa

 

perdita di pressione attraverso il diffusore dell'LFE (EDP) ± 0,0015 kPa

 

temperatura dell'aria all'ingresso della pompa CSV (PTI) ± 0,2 K

 

temperatura dell'aria all'uscita della pompa CSV (PTO) ± 0,2 K

 

depressione all'ingresso della pompa CSV (PPI) ± 0,22 kPa

 

altezza di pressione all'uscita della pompa CVS (PPO) ± 0,22 kPa

 

numero di giri della pompa durante la prova (n) ± 1 min–1

 

durata della prova (minimo 250 s) (t) ± 0,1 s

Figura Ap 4-3

configurazione della taratura della PDP

Image

2.2.5.   Dopo aver collegato il sistema nel modo illustrato nella figura Ap 4-3, aprire al massimo la valvola di regolazione della portata e far funzionare la pompa CVS per 20 minuti prima di iniziare la taratura.

2.2.6.   Richiudere parzialmente la valvola di regolazione della portata in modo da aumentare la depressione all'ingresso della pompa (1 kPa circa) e disporre di un minimo di 6 punti di misurazione per l'intera taratura. Lasciare che il sistema si stabilizzi per 3 minuti e ripetere le misurazioni.

2.2.7.   Il flusso d'aria (Qs) in ciascun punto di prova viene calcolato in m3/min in condizioni normali in base ai valori di misurazione del flussometro, con il metodo prescritto dal costruttore.

2.2.8.   Il flusso d'aria viene quindi convertito in mandata della pompa (V0), espressa in m3 per giro in condizioni di temperatura e pressione assolute all'ingresso della pompa.

Equazione Ap 4-1:

Formula

dove:

V0= mandata della pompa a Tp e Pp (m3/giro);

Qs= flusso dell'aria a 101,33 kPa e 273,2 K, (m3/min);

Tp= temperatura all'ingresso della pompa (K);

Pp= pressione assoluta all'ingresso della pompa (kPa);

n= velocità di rotazione della pompa (min–1).

2.2.9.   Per compensare l'interazione della velocità di rotazione della pompa, delle variazioni di pressione alla pompa e del tasso di slittamento della pompa, si calcola la funzione di correlazione (x0) tra la velocità della pompa (n), lo scarto di pressione tra l'ingresso e l'uscita della pompa e la pressione assoluta con la formula seguente:

Equazione Ap 4-2:

Formula

dove:

x0= funzione di correlazione;

ΔPp= scarto di pressione tra l'ingresso e l'uscita della pompa (kPa);

Pe= pressione assoluta all'uscita (PPO + Pb) (kPa).

2.2.9.1.

L'equazione di taratura mediante interpolazione lineare deve essere ricavata secondo il metodo dei minimi quadrati come segue:

Equazione Ap 4-3:

Formula

Formula

D0, M, A e B sono le costanti di pendenza e intercetta che descrivono le curve.

2.2.10.   Se il sistema CVS ha varie velocità di funzionamento, occorre effettuare una taratura per ogni velocità. Le curve di taratura ottenute per queste velocità devono essere sostanzialmente parallele e i valori di intercetta (D0) devono aumentare quando diminuisce il volume erogato dalla pompa.

2.2.11.   Se la taratura è stata eseguita correttamente, i valori calcolati tramite l'equazione devono corrispondere, con un'approssimazione dello 0,5 per cento, al valore misurato di V0. I valori di M variano da una pompa all'altra. La taratura va effettuata quando la pompa viene messa in funzione e dopo qualsiasi operazione di manutenzione di una certa entità.

2.3.   Taratura del tubo di Venturi a flusso critico (CFV)

2.3.1.   Per la taratura del CFV ci si basa sull'equazione di flusso per un tubo di Venturi a flusso critico:

Equazione Ap 4-4

Formula

dove:

Qs= flusso;

Kv= coefficiente di taratura;

P= pressione assoluta (kPa);

T= temperatura assoluta (K).

Il flusso di gas è una funzione della pressione e della temperatura in ingresso. La procedura di taratura descritta ai punti da 2.3.2. a 2.3.7. permette di determinare il valore del coefficiente di taratura ai valori misurati di pressione, temperatura e flusso dell'aria.

2.3.2.   Per tarare le parti elettroniche del CFV, si deve seguire la procedura raccomandata dal costruttore.

2.3.3.   Durante le misurazioni necessarie per tarare il flusso del tubo di Venturi a flusso critico, si devono rispettare le tolleranze di precisione indicate per i parametri seguenti:

 

pressione barometrica (corretta) (Pb) ± 0,03 kPa

 

temperatura dell'aria nell'LFE, flussometro (ETI) ± 0,15 K

 

depressione a monte dell'LFE (EPI) ± 0,01 kPa

 

perdita di pressione nel diffusore dell'LFE (EDP) ± 0,0015 kPa

 

flusso dell'aria (Qs) ± 0,5 per cento

 

depressione all'ingresso del CFV (PPI) ± 0,02 kPa

 

temperatura all'ingresso del tubo di Venturi (Tv) ± 0,2 K.

2.3.4.   Sistemare l'attrezzatura in conformità alla figura Ap 4-4 e controllarne l'ermeticità. Qualsiasi fuga tra il dispositivo di misurazione del flusso e il tubo di Venturi a flusso critico pregiudicherebbe gravemente l'accuratezza della taratura.

Figura Ap 4-4

configurazione della taratura del CFV

Image

2.3.5.   Aprire al massimo la valvola di regolazione della portata, mettere in moto il compressore e lasciare che il sistema si stabilizzi. Annotare i valori di tutti gli apparecchi.

2.3.6.   Variare la posizione della valvola che regola la portata ed eseguire almeno otto misurazioni ripartite sul campo di flusso critico del tubo di Venturi.

2.3.7.   Per determinare gli elementi seguenti si usano i valori registrati durante la taratura. La portata dell'aria (Qs) in ciascun punto di prova viene calcolata in base ai valori di misurazione del flussometro, secondo il metodo prescritto dal costruttore. Si calcolano i valori del coefficiente di taratura (Kv) per ciascun punto di prova:

Equazione Ap 4-5:

Formula

dove:

Qs= portata in m3/min a 273,2 K e 101,3 kPa,

Tv= temperatura all'ingresso del tubo di Venturi (K);

Pv= pressione assoluta all'ingresso del tubo di Venturi (kPa).

Definire Kv come funzione della pressione all'ingresso del tubo di Venturi. Per un flusso sonico, Kv presenta un valore fondamentalmente costante. Quando la pressione diminuisce (ovvero quando aumenta la depressione), l'effetto di strozzatura del tubo di Venturi viene meno e Kv diminuisce. Le variazioni risultanti di Kv non vanno considerate. Per un numero minimo di otto punti nella regione critica, calcolare un Kv medio e la deviazione standard. Se quest'ultima supera lo 0,3 per cento del Kv medio, si devono attuare gli opportuni interventi correttivi.

3.   Procedura di controllo del sistema

3.1.   Prescrizioni generali

Si determina l'accuratezza complessiva dell'apparecchiatura di prelievo del CVS e dell'apparecchiatura di analisi introducendo una massa nota di gas inquinante nel sistema mentre esso funziona come per una normale prova; si effettua quindi l'analisi e si calcola la massa di sostanza inquinante secondo la formula di cui al punto 4, ma considerando una densità del propano pari a 1,967 grammi per litro in condizioni normali. Le due tecniche descritte ai punti 3.2. e 3.3. sono note per la loro sufficiente accuratezza. La deviazione massima ammessa tra il quantitativo di gas introdotto e il quantitativo di gas misurato è del 5 per cento.

3.2.   Metodo CFO

3.2.1.   Misurazione di un flusso costante di gas puro (CO o C3H8) con un orifizio a flusso critico

3.2.2.   Tramite un orifizio a flusso critico tarato, si introduce nel sistema CVS un quantitativo noto di gas puro (CO o C3H8). Se la pressione di ingresso è sufficientemente elevata, la portata (q) regolata dall'orifizio è indipendente dalla pressione di uscita dell'orifizio stesso (condizioni di flusso critico). Se gli scarti rilevati superano il 5 per cento, occorre individuare ed eliminare la causa dell'anomalia. Si fa funzionare il sistema CVS per 5-10 minuti come per una prova di misurazione delle emissioni allo scarico. Si analizzano i gas raccolti nel sacco di prelievo con la normale apparecchiatura e si raffrontano i risultati ottenuti con la concentrazione dei campioni di gas, già nota.

3.3.   Metodo gravimetrico

3.3.1.   Misurazione di un quantitativo limitato di gas puro (CO o C3H8) mediante metodo gravimetrico

3.3.2.   Per controllare il sistema CVS con il metodo gravimetrico, si procede come segue: si usa una piccola bombola riempita di monossido di carbonio o di propano, di cui si determina il peso con un'approssimazione di ± 0,01 g; per 5-10 minuti si fa funzionare il sistema CVS come per una normale prova di determinazione delle emissioni allo scarico, iniettando nel sistema CO o propano. Si determina il quantitativo di gas puro introdotto misurando la differenza di peso della bombola. Si analizzano quindi i gas raccolti nel sacco con l'apparecchiatura normalmente usata per l'analisi dei gas di scarico. A quel punto si raffrontano i risultati con i valori di concentrazione calcolati in precedenza.

Appendice 5

Classificazione della massa equivalente del sistema di inerzia e della resistenza all'avanzamento

1.

Il banco dinamometrico può essere regolato utilizzando la tabella di resistenza all'avanzamento anziché la forza di resistenza all'avanzamento ottenuta con i metodi di coast-down di cui alle appendici 7 o 8. Con il metodo della tabella, il banco dinamometrico è regolato in funzione della massa di riferimento, indipendentemente dalle caratteristiche particolari dei veicoli della categoria L.

2.

La massa inerziale equivalente del volano mref deve corrispondere alla massa inerziale equivalente mi di cui al punto 4.5.6.1.2. Il banco dinamometrico va regolato in funzione della resistenza al rotolamento della ruota anteriore «a» e del coefficiente di resistenza aerodinamica «b» specificati nella seguente tabella.

Tabella Ap 5-1

classificazione della massa inerziale equivalente e della resistenza all'avanzamento usate per i veicoli della categoria L.

Massa di riferimento mref

(kg)

Massa equivalente del sistema di inerzia mi

(kg)

Resistenza al rotolamento della ruota anteriore a

(N)

Coefficiente di resistenza aerodinamica b

Formula

Formula

20

1,8

0,0203

Formula

30

2,6

0,0205

Formula

40

3,5

0,0206

Formula

50

4,4

0,0208

Formula

60

5,3

0,0209

Formula

70

6,8

0,0211

Formula

80

7,0

0,0212

Formula

90

7,9

0,0214

Formula

100

8,8

0,0215

Formula

110

9,7

0,0217

Formula

120

10,6

0,0218

Formula

130

11,4

0,0220

Formula

140

12,3

0,0221

Formula

150

13,2

0,0223

Formula

160

14,1

0,0224

Formula

170

15,0

0,0226

Formula

180

15,8

0,0227

Formula

190

16,7

0,0229

Formula

200

17,6

0,0230

Formula

210