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Document 32014R0043

    Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014 , che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

    GU L 24 del 28.1.2014, p. 1–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/43(1)/oj

    28.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 43/2014 DEL CONSIGLIO

    del 20 gennaio 2014

    che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.

    (5)

    Occorre che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di nasello meridionale e scampo, di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di aringa nelle acque ad ovest della Scozia, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2166/2005 (2), (CE) n. 509/2007 (3), (CE) n. 676/2007 (4), (CE) n. 1300/2008 (5), (CE) n. 1342/2008 (6) ("piano per il merluzzo bianco") e (CE) n. 302/2009 (7).

    Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio (8)) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio (9)), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.

    (6)

    Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC devono seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

    (7)

    A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (10), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (8)

    Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

    (9)

    È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2014 in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio (11).

    (10)

    Alla luce del più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e in conformità agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.

    (11)

    In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Occorre pertanto che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

    (12)

    L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (12), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

    (13)

    Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di pesca. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni addizionali devono pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (in appresso denominati congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. Nell'utilizzare tale sistema occorre rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    (14)

    Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

    (15)

    Nel novembre 2013, lo CSTEP ha valutato positivamente il piano di gestione della ricostituzione proposto dal consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici per lo stock di aringa nelle zone CIEM VIaS, VIIb e VIIc. La distribuzione di questo stock di aringa si sovrappone a quella dello stock settentrionale limitrofo in una zona di mescolamento ubicata tra 56° N e 57° 30′ N all'interno della zona CIEM VIa. Per assicurare la corretta valutazione di questi due stock per quanto riguarda il loro stato di conservazione e per tenere sotto controllo la mortalità alieutica provocata in ciascuno di essi, è necessario escludere tutte le catture effettuate nella zona di mescolamento.

    (16)

    Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2014, è opportuno fissare provvisoriamente i TAC e i contingenti a zero finché tale parere non sarà reso noto.

    (17)

    Dal momento che non vi sono prove scientifiche che le zone TAC per il merluzzo giallo corrispondano a stock biologici distinti e che tale specie sia distribuita in modo uniforme dalla zona a nord delle isole britanniche fino a quella a sud della penisola iberica, è opportuno, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune di tali zone TAC. Nella stessa ottica, è opportuno consentire disposizioni più flessibili tra alcune zone di gestione riguardo a stock la cui distribuzione si estende su varie zone di gestione e laddove si tratti degli stessi stock biologici.

    (18)

    Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (14), le Isole Færøer (15) e l'Islanda (16), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Norvegia e le Isole Færøer sugli accordi per il 2014 non sono ancora terminate. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2014, è opportuno stabilire le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria. Non è stato possibile terminare le consultazioni con l'Islanda sugli accordi in materia di pesca per il 2014. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (17), il comitato congiunto ha stabilito il livello concreto di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2014.

    (19)

    Nella sua riunione annuale del 2013, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga di un anno del TAC e dei contingenti esistenti per il tonno rosso e ha confermato i TAC e i contingenti del pesce spada per l'Atlantico settentrionale, del pesce spada dell'Atlantico meridionale e tonno bianco dell'Atlantico settentrionale al livello attuale per il periodo 2014-2016. Di conseguenza, il contingente dell'Unione per questi stock rimane lo stesso del 2013. Sebbene anche il TAC del tonno bianco dell'Atlantico meridionale sia stato mantenuto al livello attuale per il periodo 2014-2016, i singoli contingenti delle parti contraenti, compresa l'Unione, sono stati leggermente ridotti per concedere un contingente a un'altra parte contraente. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

    (20)

    A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea nel luglio 2013, sono state introdotte nel presente regolamento disposizioni sulle possibilità di pesca per tale paese.

    (21)

    Nella riunione annuale del 2013 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (22)

    Alla riunione annuale del 2013 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una risoluzione applicabile alle navi da pesca comprese nell'elenco IOTC delle navi autorizzate e intesa a proteggere gli squali alalunga che vieta, quale misura pilota provvisoria, di conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga. La risoluzione prevede un'eccezione per la pesca artigianale, ossia per le navi da pesca impegnate in operazioni di pesca all'interno delle zone economiche esclusive dello Stato membro di cui battono bandiera.

    (23)

    La seconda riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 27 al 31 gennaio 2014. Fino a quando si terrà tale riunione annuale, è opportuno che le misure attuali rimangano provvisoriamente in vigore e che il TAC per il sugarello nella zona della convenzione SPRFMO sia provvisoriamente stabilito allo stesso livello del 2013.

    (24)

    Nella sua 84a riunione annuale del 2013, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (25)

    Nella sua riunione annuale del 2013, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato una raccomandazione relativa a nuovi TAC biennali per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale per il 2014 e il 2015; i TAC esistenti per il pesce specchio atlantico e i berici, concordati per il 2013 e il 2014 nella sua riunione annuale del 2012, restano in vigore. Le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

    (26)

    La 10a riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) del 2013 ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca stabilendo il numero complessivo di giorni in cui è possibile pescare in alto mare e adattando il divieto relativo alla pesca con dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD). La revisione della misura riguardante la pesca con dispositivi FAD esige che l'Unione, in qualità di parte contraente della WCPFC, opti per una delle due possibili opzioni: confermare l'attuale periodo di divieto della pesca con dispositivi FAD o prediligere una riduzione dell'impiego di dispositivi FAD. Finché non sarà presa tale decisione, il divieto attualmente applicabile adottato dalla WCPFC dovrebbe continuare a essere attuato nel diritto dell'Unione.

    (27)

    Nella riunione annuale del 2013, le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (28)

    Alla 35a riunione annuale del 2013 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato alcune possibilità di pesca per il 2014 in relazione a determinati stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una procedura per aumentare i TAC fissati per il 2014 per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO se sono soddisfatte talune condizioni relative alla situazione di questo stock. Una parte contraente della NAFO può notificare al segretario esecutivo della NAFO che per lo stock di musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO sono state osservate catture per unità di sforzo superiori al normale. Se l'aumento del TAC nel corso del 2014 è confermato da un voto positivo della NAFO, esso dovrebbe essere attuato nel diritto dell'Unione e i contingenti degli Stati membri interessati dovrebbero essere aumentati.

    (29)

    Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2013, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

    (30)

    In conformità alla dichiarazione dell'Unione indirizzata alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (18), è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.

    (31)

    Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

    (32)

    Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché all'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 (19).

    (33)

    Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2014, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (34)

    Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

    2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    limiti di cattura per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015;

    b)

    limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015;

    c)

    possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

    d)

    possibilità di pesca per i periodi indicati all'articolo 32 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2014 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2015.

    3.   Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2014.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

    a)

    navi dell'Unione;

    b)

    navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)   "nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

    b)   "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;

    c)   "acque dell'Unione": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;

    d)   "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    e)   "totale ammissibile di catture (TAC)": la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;

    f)   "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

    g)   "valutazioni analitiche": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

    h)   "apertura di maglia": l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (20);

    i)   "registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    j)   "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a)   "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (21);

    b)   "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)   "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

    d)   "unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    53° 30′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 15° 00′ O;

    e)   "Golfo di Cadice": la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23′48″O;

    f)   "zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

    g)   "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

    h)   "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (24);

    i)   "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (25);

    j)   "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (26);

    k)   "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("convenzione di Antigua") (27);

    l)   "zona della convenzione IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (28);

    m)   "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca (29);

    n)   "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (30);

    o)   "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

    p)   "zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC': la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

    longitudine 150° O,

    longitudine 130° O,

    latitudine 4° S,

    latitudine 50° S.

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    TAC e loro ripartizione

    1.   I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

    2.   Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (31) e nelle relative disposizioni di applicazione.

    3.   Ai fini della condizione speciale di cui all'allegato IA per lo stock di cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV si applicano le zone di gestione definite nell'allegato IID.

    Articolo 6

    TAC stabiliti dagli Stati membri

    1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

    2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

    a)

    sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock e

    b)

    consentono:

    i)

    se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;

    ii)

    se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.

    3.   Entro il 15 marzo 2014 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    i TAC adottati;

    b)

    i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

    c)

    informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

    Articolo 7

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:

    a)

    le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

    b)

    le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

    Articolo 8

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015 si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

    a)

    allegato IIA per la gestione degli stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;

    b)

    allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

    c)

    allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

    Articolo 9

    Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

    1.   All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (32) che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che per il 2014 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

    Articolo 10

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

    d)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    f)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    g)

    i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

    2.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

    Articolo 11

    Periodi di divieto della pesca

    1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2014: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

    Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    2

    52° 40′ N

    12° 30′ O

    3

    52° 47′ N

    12° 39.600′ O

    4

    52° 47′ N

    12° 56′ O

    5

    52° 13,5′ N

    13° 53.830′ O

    6

    51° 22′ N

    14° 24′ O

    7

    51° 22′ N

    14° 03′ O

    8

    52° 10′ N

    13° 25′ O

    9

    52° 32′ N

    13° 07.500′ O

    10

    52° 43′ N

    12° 55′ O

    11

    52° 43′ N

    12° 43′ O

    12

    52° 38.800′ N

    12° 37′ O

    13

    52° 27′ N

    12° 23′ O

    14

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2014.

    Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV, salvo altrimenti disposto.

    Articolo 12

    Divieti

    1.   Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    a)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

    b)

    smeriglio (Lamma nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato IA;

    c)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione;

    d)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    e)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

    f)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

    g)

    manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 13

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    CAPO II

    Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

    Articolo 14

    Assegnazione di quantitativi supplementari

    1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

    2.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

    Articolo 15

    Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

    1.   L'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14 è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

    a)

    la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;

    b)

    il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:

    i)

    il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;

    ii)

    il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;

    c)

    tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (33), sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 14;

    d)

    una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;

    e)

    con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

    2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

    a)

    il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;

    b)

    l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;

    c)

    non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.

    3.   Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;

    b)

    specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;

    c)

    capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

    d)

    rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;

    e)

    quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2013 dalle navi partecipanti.

    Articolo 16

    Trattamento dei dati personali

    Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

    Articolo 17

    Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

    Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2014.

    Articolo 18

    Esame scientifico della valutazione dei rigetti

    La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

    CAPO III

    Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 19

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

    2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

    CAPO IV

    Possibilità di pesca nelle acque delle organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Articolo 20

    Trasferimenti e scambi di contingenti

    1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

    2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.

    3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

    4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto in conformità all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

    Sezione 1

    Zona della convenzione ICCAT

    Articolo 21

    Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

    1.   Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.

    2.   Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.

    3.   Il numero di navi dell'Unione dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.

    4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.

    5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.

    6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

    Articolo 22

    Pesca ricreativa e sportiva

    Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

    Articolo 23

    Squali

    1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).

    2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

    3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

    4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    Sezione 2

    Zona della convenzione CCAMLR

    Articolo 24

    Divieti e limiti di cattura

    1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

    2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

    Articolo 25

    Pesca sperimentale

    1.   Nel 2014 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2014.

    2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    3.   Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 26

    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2014/2015

    1.   Durante la campagna di pesca 2014/2015 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano entro il 1o giugno 2014 al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

    4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a)

    dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b)

    un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

    Sezione 3

    Zona della convenzione IOTC

    Articolo 27

    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

    1.   Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

    2.   Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

    3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

    5.   Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

    Articolo 28

    Squali

    1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

    2.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

    3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    Sezione 4

    Zona della convenzione SPRFMO

    Articolo 29

    Pesca pelagica – Limitazione della capacità

    Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2014 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.

    Articolo 30

    Pesca pelagica - TAC

    1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 29, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

    2.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

    Articolo 31

    Pesca di fondo

    Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo:

    a)

    al livello medio delle catture e dei parametri di sforzo su quel periodo e

    b)

    alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

    Sezione 5

    Zona della convenzione IATTC

    Articolo 32

    Pesca con reti da circuizione

    1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

    a)

    dal 29 luglio al 28 settembre 2014 o dal 18 novembre 2014 al 18 gennaio 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40° S;

    b)

    dal 29 settembre al 29 ottobre 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    longitudine 96° O,

    longitudine 110° O,

    latitudine 4° N,

    latitudine 3° S.

    2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2014, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

    3.   Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

    4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o

    b)

    nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

    5.   Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

    6.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:

    a)

    registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

    b)

    comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2014.

    Sezione 6

    Zona della convenzione SEAFO

    Articolo 33

    Divieto di pesca degli squali di acque profonde

    Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

    razze (Rajidae),

    spinarolo (Squalus acanthias),

    squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

    sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

    sagrì nano (Etmopterus pusillus),

    gattuccio spettro (Apristurus manis),

    squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

    squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.

    Sezione 7

    Zona della convenzione WCPFC

    Articolo 34

    Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

    1.   Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

    2.   Le navi dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S.

    Articolo 35

    Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD

    1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2014 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2014. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

    a)

    utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

    b)

    peschi su banchi avvalendosi di FAD.

    2.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce;

    b)

    se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure

    c)

    in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

    Articolo 36

    Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

    1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera p), applicano le misure di cui agli articoli da 34 a 37.

    2.   Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera p), applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi da 2 a 6.

    Articolo 37

    Limitazioni del numero di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

    Il numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

    Sezione 8

    Mare di bering

    Articolo 38

    Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

    È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

    TITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Articolo 39

    TAC

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

    Articolo 40

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

    2.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

    Articolo 41

    Divieti

    1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

    a)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

    b)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione;

    c)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    d)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

    e)

    smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

    f)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

    g)

    manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 42

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 43

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.

    Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 24, 25 e 26 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 22).

    (2)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

    (3)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7).

    (4)  Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

    (7)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 388/2006, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

    (10)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (11)  Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

    (12)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (13)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (14)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

    (15)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

    (16)  Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).

    (17)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

    (18)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

    (19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (20)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5).

    (21)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (22)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (23)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

    (24)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

    (25)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (26)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

    (27)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

    (28)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

    (29)  Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

    (30)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

    (31)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

    (32)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

    (33)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I

    :

    TAC applicabili alle navi dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

    ALLEGATO IA

    :

    Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guiana Francese

    ALLEGATO IB

    :

    Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1

    ALLEGATO IC

    :

    Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

    ALLEGATO ID

    :

    Specie altamente migratorie – Tutte le zone

    ALLEGATO IE

    :

    Antartico - Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO IF

    :

    Oceano atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

    ALLEGATO IG

    :

    Tonno rosso del sud – Tutte le zone

    ALLEGATO IH

    :

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO IJ

    :

    Zona della convenzione SPRFMO

    ALLEGATO IIA

    :

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb

    ALLEGATO IIB

    :

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

    ALLEGATO IIC

    :

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

    ALLEGATO IID

    :

    Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

    ALLEGATO III

    :

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

    ALLEGATO IV

    :

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO V

    :

    Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO VI

    :

    Zona della convenzione IOTC

    ALLEGATO VII

    :

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO VIII

    :

    Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione


    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

    Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

    Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosmio

    Caproidae

    BOR

    Pesce tamburo

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon spp.

    GER

    Granchi rossi di fondale

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d'uccello

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complesso di specie della razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Austromerluzzo

    Dissostichus spp.

    TOT

    Austromerluzzi

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Gobionotothen gibberifrons

    NOG

    Nototenia

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera canadese

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Ippoglosso atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Pesce specchio atlantico

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza fiorita

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Limanda limanda

    DAB

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rana pescatrice

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatieri

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Manta birostris

    RMB

    Manta gigante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Calamaro

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Notothenia rossii

    NOR

    Nototenia

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberello boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Platichthys flesus

    FLE

    Passera pianuzza

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pesce piatto

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Pesce del ghiaccio

    Raja alba

    RJA

    Razza bianca

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja undulata

    RJU

    Razza ondulata

    Rajiformes

    SRX

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Solea spp.

    SOO

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo/gattuccio

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus murphyi

    CJM

    Sugarello cileno

    Trachurus spp.

    JAX

    Suri/sugarelli

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada

    La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Austromerluzzi

    TOT

    Dissostichus spp.

    Austromerluzzo

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Brosmio

    USK

    Brosme brosme

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Calamaro

    SQS

    Martialia hyadesi

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Complesso di specie della razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Gamberello boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Granatiere

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Granatieri

    GRV

    Macrourus spp.

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Granchi rossi di fondale

    GER

    Chaceon spp.

    Ippoglosso atlantico

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Limanda

    DAB

    Limanda limanda

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    Manta gigante

    RMB

    Manta birostris

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Nototenia

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Nototenia

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Nototenia

    NOR

    Notothenia rossii

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Passera pianuzza

    FLE

    Platichthys flesus

    Pesce del ghiaccio

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Pesce del ghiaccio

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Pesce del ghiaccio

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Pesce piatto

    FLX

    Pleuronectiformes

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Pesce tamburo

    BOR

    Caproidae

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Razza bianca

    RJA

    Raja alba

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Razza fiorita

    RJN

    Leucoraja naevus

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Razza norvegese

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Razza ondulata

    RJU

    Raja undulata

    Razza rotonda

    RJI

    Raja circularis

    Razza spinosa

    RJF

    Raja fullonica

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Razze

    SRX

    Rajiformes

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Sogliole

    SOO

    Solea spp.

    Spinarolo/gattuccio

    DGS

    Squalus acanthias

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squalo becco d'uccello

    DCA

    Deania calcea

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Sugarello cileno

    CJM

    Trachurus murphyi

    Suri/sugarelli

    JAX

    Trachurus spp.

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Tonno rosso del sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha


    ALLEGATO IA

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUIANA FRANCESE

    Specie

    :

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (SAN/04-N.)

    Danimarca

    0

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

    Danimarca

    0  (2)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    0  (2)

    Germania

    0  (2)

    Svezia

    0  (2)

    Unione

    0

    TAC

    0

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danimarca

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Germania

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Unione

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    Specie

    :

    Argentina

    Argentina silus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

    (ARU/1/2.)

    Germania

    24

    TAC analitico

    Francia

    8

    Paesi Bassi

    19

    Regno Unito

    39

    Unione

    90

    TAC

    90


    Specie

    :

    Argentina

    Argentina silus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone III e IV

    (ARU/34-C)

    Danimarca

    911

    TAC analitico

    Germania

    9

    Francia

    7

    Irlanda

    7

    Paesi Bassi

    43

    Svezia

    35

    Regno Unito

    16

    Unione

    1 028

    TAC

    1 028


    Specie

    :

    Argentina

    Argentina silus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (ARU/567.)

    Germania

    329

    TAC analitico

    Francia

    7

    Irlanda

    305

    Paesi Bassi

    3 434

    Regno Unito

    241

    Unione

    4 316

    TAC

    4 316


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

    (USK/1214EI)

    Germania

    6  (3)

    TAC analitico

    Francia

    6  (3)

    Regno Unito

    6  (3)

    Altri

    3  (3)

    Unione

    21  (3)

    TAC

    21


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (USK/3A/BCD)

    Danimarca

    15

    TAC analitico

    Svezia

    7

    Germania

    7

    Unione

    29

    TAC

    29


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    Acque dell'Unione della zona IV

    (USK/04-C.)

    Danimarca

    64

    TAC analitico

    Germania

    19

    Francia

    44

    Svezia

    6

    Regno Unito

    96

    Altri

    6  (4)

    Unione

    235

    TAC

    235


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (USK/567EI.)

    Germania

    8  (6)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Spagna

    26  (6)

    Francia

    312  (6)

    Irlanda

    30  (6)

    Regno Unito

    151  (6)

    Altri

    8  (5)  (6)

    Unione

    535  (6)

    TAC

    3 860


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (USK/04-N.)

    Belgio

    0  (7)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    0  (7)

    Germania

    0  (7)

    Francia

    0  (7)

    Paesi Bassi

    0  (7)

    Regno Unito

    0  (7)

    Unione

    0  (7)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Pesce tamburo

    Caproidae

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

    (BOR/678-)

    Danimarca

    31 291

    TAC precauzionale

    Irlanda

    88 115

    Regno Unito

    8 103

    Unione

    127 509

    TAC

    127 509


    Specie

    :

    Aringa (8)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IIIa

    (HER/03 A.)

    Danimarca

    9 986  (9)  (10)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    160  (9)  (10)

    Svezia

    10 446  (9)  (10)

    Unione

    20 592  (9)  (10)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa (11)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

    48 390  (12)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    32 639  (12)

    Francia

    18 768  (12)

    Paesi Bassi

    45 647  (12)

    Svezia

    3 347  (12)

    Regno Unito

    48 609  (12)

    Unione

    197 400  (12)

    TAC

    Non fissato

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/*04N-) ()

    Unione

    0

    ()  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).


    Specie

    :

    Aringa (14)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/04-N.)

    Svezia

    0  (14)  (15)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    0  (15)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa (16)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IIIa

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

    4 009  (17)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    36  (17)

    Svezia

    645  (17)

    Unione

    4 690  (17)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa (18)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

    (HER/2A47DX)

    Belgio

    43  (19)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    8 309  (19)

    Germania

    43  (19)

    Francia

    43  (19)

    Paesi Bassi

    43  (19)

    Svezia

    41  (19)

    Regno Unito

    158  (19)

    Unione

    8 680  (19)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa (20)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IVc e VIId (21)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

    8 158  (22)  (23)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    620  (22)  (23)

    Germania

    418  (22)  (23)

    Francia

    8 687  (22)  (23)

    Paesi Bassi

    15 026  (22)  (23)

    Regno Unito

    3 281  (22)  (23)

    Unione

    36 190  (23)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (24)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

    3 137  (25)

    TAC analitico

    Francia

    594  (25)

    Irlanda

    4 240  (25)

    Paesi Bassi

    3 137  (25)

    Regno Unito

    16 959  (25)

    Unione

    28 067  (25)

    TAC

    28 067


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VIaS (26), VIIb, VIIc

    (HER/6AS7BC)

    Irlanda

    3 342

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    334

    Unione

    3 676

    TAC

    3 676


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VI Clyde (27)

    (HER/06ACL.)

    Regno Unito

    da fissare (28)

    TAC precauzionale

    Unione

    da fissare (29)

    TAC

    da fissare (29)


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VIIa (30)

    (HER/07/MM)

    Irlanda

    1 367

    TAC analitico

    Regno Unito

    3 884

    Unione

    5 251

    TAC

    5 251


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VIIe e VIIf

    (HER/7EF.)

    Francia

    465

    TAC precauzionale

    Regno Unito

    465

    Unione

    930

    TAC

    930


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VIIg (31), VIIh (31), VIIj (31) e VIIk (31)

    (HER/7G-K.)

    Germania

    248

    TAC analitico

    Francia

    1 380

    Irlanda

    19 324

    Paesi Bassi

    1 380

    Regno Unito

    28

    Unione

    22 360

    TAC

    22 360


    Specie

    :

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona

    :

    IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

    4 198

    TAC precauzionale

    Portogallo

    4 580

    Unione

    8 778

    TAC

    8 778


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

    7  (32)  (33)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    2 118  (32)  (33)

    Germania

    53  (32)  (33)

    Paesi Bassi

    13  (32)  (33)

    Svezia

    371  (32)  (33)

    Unione

    2 562  (33)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danimarca

    62  (34)

    TAC analitico

    Germania

    1  (34)

    Svezia

    37  (34)

    Unione

    100  (34)

    TAC

    100  (34)


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    548  (35)  (36)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    3 146  (35)  (36)

    Germania

    1 995  (35)  (36)

    Francia

    676  (35)  (36)

    Paesi Bassi

    1 778  (35)  (36)

    Svezia

    21  (35)  (36)

    Regno Unito

    7 218  (35)  (36)

    Unione

    15 382  (36)

    TAC

    Non fissato

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (COD/*04N-)

    Unione

    0


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/04-N.)

    Svezia

    0  (37)  (38)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    0  (38)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00′ O e delle zone XII e XIV

    (COD/5W6-14)

    Belgio

    0

    TAC precauzionale

    Germania

    1

    Francia

    12

    Irlanda

    16

    Regno Unito

    45

    Unione

    74

    TAC

    74


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O

    (COD/5BE6 A)

    Belgio

    0

    TAC analitico

    Germania

    0

    Francia

    0

    Irlanda

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    0  (39)


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIIa

    (COD/07A.)

    Belgio

    3

    TAC analitico

    Francia

    8

    Irlanda

    150

    Paesi Bassi

    1

    Regno Unito

    66

    Unione

    228

    TAC

    228


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgio

    304

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Francia

    4 977

    Irlanda

    1 030

    Paesi Bassi

    1

    Regno Unito

    536

    Unione

    6 848

    TAC

    6 848


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIId

    (COD/07D.)

    Belgio

    46  (40)  (41)

    TAC analitico

    Francia

    907  (40)  (41)

    Paesi Bassi

    27  (40)  (41)

    Regno Unito

    100  (40)  (41)

    Unione

    1 080  (41)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Smeriglio

    Lamna nasus

    Zona

    :

    Acque della Guiana francese, Kattegat; acque dell'Unione dello Skagerrak, zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque dell'Unione delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

    (POR/3-1234)

    Danimarca

    0  (42)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0  (42)

    Germania

    0  (42)

    Irlanda

    0  (42)

    Spagna

    0  (42)

    Regno Unito

    0  (42)

    Unione

    0  (42)

    TAC

    0  (42)


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgio

    6

    TAC analitico

    Danimarca

    5

    Germania

    5

    Francia

    34

    Paesi Bassi

    27

    Regno Unito

    2 006

    Unione

    2 083

    TAC

    2 083


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (LEZ/56-14)

    Spagna

    463

    TAC analitico

    Francia

    1 805

    Irlanda

    528

    Regno Unito

    1 278

    Unione

    4 074

    TAC

    4 074


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    VII

    (LEZ/07.)

    Belgio

    470  (43)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Spagna

    5 216  (43)

    Francia

    6 329  (43)

    Irlanda

    2 878  (43)

    Regno Unito

    2 492  (43)

    Unione

    17 385

    TAC

    17 385


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (LEZ/8ABDE.)

    Spagna

    950

    TAC analitico

    Francia

    766

    Unione

    1 716

    TAC

    1 716


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Spagna

    2 084

    TAC analitico

    Francia

    104

    Portogallo

    69

    Unione

    2 257

    TAC

    2 257


    Specie

    :

    Limanda e passera pianuzza

    Limanda limanda e Platichthys flesus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (DAB/2AC4-C) per la limanda;

    (FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza

    Belgio

    503

    TAC precauzionale

    Danimarca

    1 888

    Germania

    2 832

    Francia

    196

    Paesi Bassi

    11 421

    Svezia

    6

    Regno Unito

    1 588

    Unione

    18 434

    TAC

    18 434


    Specie

    :

    Rana Pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (ANF/2AC4-C)

    Belgio

    277  (44)

    TAC analitico

    Danimarca

    610  (44)

    Germania

    298  (44)

    Francia

    57  (44)

    Paesi Bassi

    209  (44)

    Svezia

    7  (44)

    Regno Unito

    6 375  (44)

    Unione

    7 833  (44)

    TAC

    7 833


    Specie

    :

    Rana Pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (ANF/04-N.)

    Belgio

    0  (45)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    0  (45)

    Germania

    0  (45)

    Paesi Bassi

    0  (45)

    Regno Unito

    0  (45)

    Unione

    0  (45)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Rana Pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV.

    (ANF/56-14)

    Belgio

    159

    TAC precauzionale

    Germania

    182

    Spagna

    170

    Francia

    1 961

    Irlanda

    443

    Paesi Bassi

    153

    Regno Unito

    1 364

    Unione

    4 432

    TAC

    4 432


    Specie

    :

    Rana Pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    VII

    (ANF/07.)

    Belgio

    3 097  (46)  (47)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Germania

    345  (46)  (47)

    Spagna

    1 231  (46)  (47)

    Francia

    19 875  (46)  (47)

    Irlanda

    2 540  (46)  (47)

    Paesi Bassi

    401  (46)  (47)

    Regno Unito

    6 027  (46)  (47)

    Unione

    33 516  (46)

    TAC

    33 516  (46)


    Specie

    :

    Rana Pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (ANF/8ABDE.)

    Spagna

    1 368

    TAC analitico

    Francia

    7 612

    Unione

    8 980

    TAC

    8 980


    Specie

    :

    Rana Pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Spagna

    2 191

    TAC analitico

    Francia

    2

    Portogallo

    436

    Unione

    2 629

     

    0

    TAC

    2 629


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (HAD/3A/BCD)

    Belgio

    8  (48)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    1 328  (48)

    Germania

    84  (48)

    Paesi Bassi

    2  (48)

    Svezia

    157  (48)

    Unione

    1 579  (48)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

    153  (49)

    TAC analitico

    Danimarca

    1 053  (49)

    Germania

    670  (49)

    Francia

    1 168  (49)

    Paesi Bassi

    115  (49)

    Svezia

    106  (49)

    Regno Unito

    17 370  (49)

    Unione

    20 635  (49)

    TAC

    Non fissato

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (HAD/*04N-)

    Unione

    0


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/04-N.)

    Svezia

    0  (50)  (51)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    0  (51)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

    (HAD/6B1214)

    Belgio

    3

    TAC analitico

    Germania

    3

    Francia

    133

    Irlanda

    95

    Regno Unito

    976

    Unione

    1 210

    TAC

    1 210


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

    (HAD/5BC6A.)

    Belgio

    4

    TAC analitico

    Germania

    5

    Francia

    220

    Irlanda

    653

    Regno Unito

    3 106

    Unione

    3 988

    TAC

    3 988


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    VIIb-k; VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgio

    105  (52)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Francia

    6 320  (52)

    Irlanda

    2 106  (52)

    Regno Unito

    948  (52)

    Unione

    9 479  (52)

    TAC

    9 479


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    VIIa

    (HAD/07A.)

    Belgio

    19

    TAC analitico

    Francia

    85

    Irlanda

    511

    Regno Unito

    566

    Unione

    1 181

    TAC

    1 181


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    IIIa

    (WHG/03 A.)

    Danimarca

    650  (53)

    TAC precauzionale

    Paesi Bassi

    2  (53)

    Svezia

    70  (53)

    Unione

    722  (53)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

    220  (54)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    950  (54)

    Germania

    247  (54)

    Francia

    1 427  (54)

    Paesi Bassi

    549  (54)

    Svezia

    2  (54)

    Regno Unito

    6 866  (54)

    Unione

    10 261  (54)

    TAC

    Non fissato

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Zona IV delle acque norvegesi

    (WHG/*04N-)

    Unione

    0


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (WHG/56-14)

    Germania

    2

    TAC analitico

    Francia

    36

    Irlanda

    87

    Regno Unito

    167

    Unione

    292

    TAC

    292


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    VIIa

    (WHG/07A.)

    Belgio

    0

    TAC analitico

    Francia

    3

    Irlanda

    46

    Paesi Bassi

    0

    Regno Unito

    31

    Unione

    80

    TAC

    80


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

    (WHG/7X7A-C)

    Belgio

    187  (55)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Francia

    11 498  (55)

    Irlanda

    5 328  (55)

    Paesi Bassi

    93  (55)

    Regno Unito

    2 056  (55)

    Unione

    19 162  (55)

    TAC

    19 162


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    VIII

    (WHG/08.)

    Spagna

    1 270

    TAC precauzionale

    Francia

    1 905

    Unione

    3 175

    TAC

    3 175


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (WHG/9/3411)

    Portogallo

    da fissare (56)

    TAC precauzionale

    Unione

    da fissare (57)

    TAC

    da fissare (57)


    Specie

    :

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (WHG/04-N.) per il merlano;

    (POL/04-N.) per il merluzzo giallo

    Svezia

    0  (58)  (59)

    TAC precauzionale

    Unione

    0  (59)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (HKE/3A/BCD)

    Danimarca

    2 273  (61)

    TAC analitico

    Svezia

    193  (61)

    Unione

    2 466

    TAC

    2 466  (60)


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

    41

    TAC analitico

    Danimarca

    1 661

    Germania

    191

    Francia

    368

    Paesi Bassi

    95

    Regno Unito

    518

    Unione

    2 874

    TAC

    2 874  (62)


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/571214)

    Belgio

    422  (63)  (65)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Spagna

    13 529  (65)

    Francia

    20 893  (63)  (65)

    Irlanda

    2 532  (65)

    Paesi Bassi

    272  (63)  (65)

    Regno Unito

    8 248  (63)  (65)

    Unione

    45 896

    TAC

    45 896  (64)

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (HKE/*8ABDE)

    Belgio

    55

    Spagna

    2 181

    Francia

    2 181

    Irlanda

    273

    Paesi Bassi

    27

    Regno Unito

    1 228

    Unione

    5 947


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

    14  (66)

    TAC analitico

    Spagna

    9 418

    Francia

    21 151

    Paesi Bassi

    27  (66)

    Unione

    30 610

    TAC

    30 610  (67)

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/*57-14).

    Belgio

    3

    Spagna

    2 728

    Francia

    4 911

    Paesi Bassi

    8

    Unione

    7 650


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Spagna

    10 409

    TAC analitico

    Francia

    999

    Portogallo

    4 858

    Unione

    16 266

    TAC

    16 266


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone II e IV

    (WHB/24-N.)

    Danimarca

    0  (68)

    TAC analitico

    Regno Unito

    0  (68)

    Unione

    0  (68)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    24 069  (69)

    TAC analitico

    Germania

    9 358  (69)

    Spagna

    20 405  (69)  (70)

    Francia

    16 750  (69)

    Irlanda

    18 639  (69)

    Paesi Bassi

    29 350  (69)

    Portogallo

    1 896  (69)  (70)

    Svezia

    5 954  (69)

    Regno Unito

    31 232  (69)

    Unione

    157 653  (69)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

    19 500  (71)

    TAC analitico

    Portogallo

    4 875  (71)

    Unione

    24 375  (71)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    0

    TAC analitico

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Limanda e passera lingua di cane

    Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (LEM/2AC4-C) per la limanda;

    (WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane

    Belgio

    346

    TAC precauzionale

    Danimarca

    953

    Germania

    122

    Francia

    261

    Paesi Bassi

    794

    Svezia

    11

    Regno Unito

    3 904

    Unione

    6 391

    TAC

    6 391


    Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

    (BLI/5B67-)

    Germania

    23  (73)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Estonia

    4  (73)

    Spagna

    73  (73)

    Francia

    1 671  (73)

    Irlanda

    6  (73)

    Lituania

    1  (73)

    Polonia

    1  (73)

    Regno Unito

    425  (73)

    Altri

    6  (72)  (73)

    Unione

    2 210  (73)

    TAC

    2 540


    Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque internazionali della zona XII

    (BLI/12INT-)

    Estonia

    2  (74)

    TAC precauzionale

    Spagna

    665  (74)

    Francia

    16  (74)

    Lituania

    6  (74)

    Regno Unito

    6  (74)

    Altri

    2  (74)

    Unione

    697  (74)

    TAC

    697  (74)


    Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV

    (BLI/24-)

    Danimarca

    4

    TAC precauzionale

    Germania

    4

    Irlanda

    4

    Francia

    23

    Regno Unito

    14

    Altri

    4  (75)

    Unione

    53

    TAC

    53


    Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III

    (BLI/03-)

    Danimarca

    3

    TAC precauzionale

    Germania

    2

    Svezia

    3

    Unione

    8

    TAC

    8


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

    8

    TAC analitico

    Germania

    8

    Francia

    8

    Regno Unito

    8

    Altri

    4  (76)

    Unione

    36

    TAC

    36


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

    (LIN/3A/BCD)

    Belgio

    6  (77)

    TAC analitico

    Danimarca

    50

    Germania

    6  (77)

    Svezia

    19

    Regno Unito

    6  (77)

    Unione

    87

    TAC

    87


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque dell'Unione della zona IV

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    12

    TAC analitico

    Danimarca

    194

    Germania

    120

    Francia

    108

    Paesi Bassi

    4

    Svezia

    8

    Regno Unito

    1 496

    Unione

    1 942

    TAC

    1 942


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V

    (LIN/05EI.)

    Belgio

    9

    TAC precauzionale

    Danimarca

    6

    Germania

    6

    Francia

    6

    Regno Unito

    6

    Unione

    33

    TAC

    33


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    (LIN/6X14.)

    Belgio

    27  (78)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Danimarca

    5  (78)

    Germania

    100  (78)

    Spagna

    2 012  (78)

    Francia

    2 145  (78)

    Irlanda

    538  (78)

    Portogallo

    5  (78)

    Regno Unito

    2 468  (78)

    Unione

    7 300  (78)

    TAC

    14 164


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    0  (79)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    0  (79)

    Germania

    0  (79)

    Francia

    0  (79)

    Paesi Bassi

    0  (79)

    Regno Unito

    0  (79)

    Unione

    0  (79)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (NEP/3A/BCD)

    Danimarca

    3 688

    TAC analitico

    Germania

    11

    Svezia

    1 320

    Unione

    5 019

    TAC

    5 019


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (NEP/2AC4-C)

    Belgio

    811

    TAC analitico

    Danimarca

    811

    Germania

    12

    Francia

    24

    Paesi Bassi

    417

    Regno Unito

    13 424

    Unione

    15 499

    TAC

    15 499


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

    0  (80)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0  (80)

    Regno Unito

    0  (80)

    Unione

    0  (80)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

    (NEP/5BC6.)

    Spagna

    31

    TAC analitico

    Francia

    124

    Irlanda

    207

    Regno Unito

    14 925

    Unione

    15 287

    TAC

    15 287


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    VII

    (NEP/07.)

    Spagna

    1 259

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Francia

    5 104

    Irlanda

    7 741

    Regno Unito

    6 885

    Unione

    20 989

    TAC

    20 989

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII

    (NEP/*07U16):

    Spagna

    557

    Francia

    349

    Irlanda

    671

    Regno Unito

    271

    Unione

    1 848


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (NEP/8ABDE.)

    Spagna

    234

    TAC analitico

    Francia

    3 665

    Unione

    3 899

    TAC

    3 899


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    VIII c

    (NEP/08C.)

    Spagna

    64

    TAC analitico

    Francia

    3

    Unione

    67

    TAC

    67


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Spagna

    55

    TAC analitico

    Portogallo

    166

    Unione

    221

    TAC

    221


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    IIIa

    (PRA/03A.)

    Danimarca

    1 318  (81)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    710  (81)

    Unione

    2 028  (81)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (PRA/2AC4-C)

    Danimarca

    1 818

    TAC analitico

    Paesi Bassi

    17

    Svezia

    73

    Regno Unito

    538

    Unione

    2 446

    TAC

    2 446


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

    0  (83)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    0  (82)  (83)

    Unione

    0  (83)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Mazzancolle

    Penaeus spp.

    Zona

    :

    Acque della Guiana francese

    (PEN/FGU.)

    Francia

    da fissare (84)  (85)

    TAC precauzionale

    Unione

    da fissare (85)  (86)

    TAC

    da fissare (85)  (86)


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

    43  (87)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    5 555  (87)

    Germania

    29  (87)

    Paesi Bassi

    1 069  (87)

    Svezia

    298  (87)

    Unione

    6 994  (87)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danimarca

    1 922

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    22

    Svezia

    216

    Unione

    2 160

    TAC

    2 160


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

    4 472  (88)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    14 534  (88)

    Germania

    4 193  (88)

    Francia

    839  (88)

    Paesi Bassi

    27 950  (88)

    Regno Unito

    20 683  (88)

    Unione

    72 671  (88)

    TAC

    Non fissato

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    zona IV delle acque norvegesi

    (PLE/*04N-)

    Unione

    0


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb acque internazionali delle zone XII e XIV

    (PLE/56/-14)

    Francia

    9

    TAC precauzionale

    Irlanda

    261

    Regno Unito

    388

    Unione

    658

    TAC

    658


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIIa

    (PLE/07A.)

    Belgio

    31

    TAC analitico

    Francia

    14

    Irlanda

    854

    Paesi Bassi

    9

    Regno Unito

    312

    Unione

    1 220

    TAC

    1 220


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIIb e VIIc

    (PLE/7BC.)

    Francia

    11

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Irlanda

    63

    Unione

    74

    TAC

    74


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIId e VIIe

    (PLE/7DE.)

    Belgio

    871  (89)

    TAC analitico

    Francia

    2 903  (89)

    Regno Unito

    1 548

    Unione

    5 322

    TAC

    5 322


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIIf e VIIg

    (PLE/7FG.)

    Belgio

    69

    TAC analitico

    Francia

    125

    Irlanda

    202

    Regno Unito

    65

    Unione

    461

    TAC

    461


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIIh, VIIj e VIIk

    (PLE/7HJK.)

    Belgio

    8

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Francia

    17

    Irlanda

    59

    Paesi Bassi

    34

    Regno Unito

    17

    Unione

    135

    TAC

    135


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Spagna

    66

    TAC precauzionale

    Francia

    263

    Portogallo

    66

    Unione

    395

    TAC

    395


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (POL/56/-14)

    Spagna

    6

    TAC precauzionale

    Francia

    190

    Irlanda

    56

    Regno Unito

    145

    Unione

    397

    TAC

    397


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    VII

    (POL/07.)

    Belgio

    420  (90)

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Spagna

    25  (90)

    Francia

    9 667  (90)

    Irlanda

    1 030  (90)

    Regno Unito

    2 353  (90)

    Unione

    13 495  (90)

    TAC

    13 495


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (POL/8ABDE.)

    Spagna

    252

    TAC precauzionale

    Francia

    1 230

    Unione

    1 482

    TAC

    1 482


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    VIII c

    (POL/08C.)

    Spagna

    208

    TAC precauzionale

    Francia

    23

    Unione

    231

    TAC

    231


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Spagna

    273  (91)

    TAC precauzionale

    Portogallo

    9  (91)

    Unione

    282  (91)

    TAC

    282


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (POK/2A34.)

    Belgio

    19  (92)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    2 251  (92)

    Germania

    5 684  (92)

    Francia

    13 375  (92)

    Paesi Bassi

    57  (92)

    Svezia

    309  (92)

    Regno Unito

    4 358  (92)

    Unione

    26 053  (92)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

    (POK/56/-14)

    Germania

    210  (93)

    TAC analitico

    Francia

    2 082  (93)

    Irlanda

    380  (93)

    Regno Unito

    2 959  (93)

    Unione

    5 631  (93)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/04-N.)

    Svezia

    0  (94)  (95)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    0  (95)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgio

    6

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Francia

    1 245

    Irlanda

    1 491

    Regno Unito

    434

    Unione

    3 176

    TAC

    3 176


    Specie

    :

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato;

    (BLL/2AC4-C) per il rombo liscio

    Belgio

    340

    TAC precauzionale

    Danimarca

    727

    Germania

    186

    Francia

    88

    Paesi Bassi

    2 579

    Svezia

    5

    Regno Unito

    717

    Unione

    4 642

    TAC

    4 642


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

    211  (96)  (97)  (98)

    TAC precauzionale

    Danimarca

    8  (96)  (97)  (98)

    Germania

    10  (96)  (97)  (98)

    Francia

    33  (96)  (97)  (98)

    Paesi Bassi

    180  (96)  (97)  (98)

    Regno Unito

    814  (96)  (97)  (98)

    Unione

    1 256  (96)  (98)

    TAC

    1 256  (98)


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque dell'Unione della zona IIIa

    (SRX/03A-C.)

    Danimarca

    37  (99)  (100)

    TAC precauzionale

    Svezia

    10  (99)  (100)

    Unione

    47  (99)  (100)

    TAC

    47  (100)


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

    725  (101)  (102)  (103)

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Estonia

    4  (101)  (102)  (103)

    Francia

    3 255  (101)  (102)  (103)

    Germania

    10  (101)  (102)  (103)

    Irlanda

    1 048  (101)  (102)  (103)

    Lituania

    17  (101)  (102)  (103)

    Paesi Bassi

    3  (101)  (102)  (103)

    Portogallo

    18  (101)  (102)  (103)

    Spagna

    876  (101)  (102)  (103)

    Regno Unito

    2 076  (101)  (102)  (103)

    Unione

    8 032  (101)  (102)  (103)

    TAC

    8 032  (102)


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque dell'Unione della zona VIId

    (SRX/07D)

    Belgio

    72  (104)  (105)  (106)

    TAC precauzionale

    Francia

    602  (104)  (105)  (106)

    Paesi Bassi

    4  (104)  (105)  (106)

    Regno Unito

    120  (104)  (105)  (106)

    Unione

    798  (104)  (105)  (106)

    TAC

    798  (105)


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    (SRX/89-C.)

    Belgio

    7  (107)  (108)

    TAC precauzionale

    Francia

    1 298  (107)  (108)

    Portogallo

    1 051  (107)  (108)

    Spagna

    1 057  (107)  (108)

    Regno Unito

    7  (107)  (108)

    Unione

    3 420  (107)  (108)

    TAC

    3 420  (108)


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

    11  (109)

    TAC analitico

    Germania

    20  (109)

    Estonia

    11  (109)

    Spagna

    11  (109)

    Francia

    185  (109)

    Irlanda

    11  (109)

    Lituania

    11  (109)

    Polonia

    11  (109)

    Regno Unito

    729  (109)

    Unione

    1 000  (109)

    TAC

    2 000


    Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    492  (110)

    TAC analitico

    Danimarca

    16 892  (110)

    Germania

    513  (110)

    Francia

    1 550  (110)

    Paesi Bassi

    1 561  (110)

    Svezia

    4 396  (110)

    Regno Unito

    1 446  (110)

    Unione

    26 850  (110)

    TAC

    Non pertinente

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    IIIa

    (MAC/*03 A.)

    IIIa e IVbc

    (MAC/*3A4BC)

    IVb

    (MAC/*04 B.)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    9 105

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    1 758

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    0

    0

    0

    0

    0


    Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    19 578  (111)

    TAC analitico

    Spagna

    21  (111)

    Estonia

    163  (111)

    Francia

    13 054  (111)

    Irlanda

    65 260  (111)

    Lettonia

    120  (111)

    Lituania

    120  (111)

    Paesi Bassi

    28 551  (111)

    Polonia

    1 378  (111)

    Regno Unito

    179 471  (111)

    Unione

    307 716  (111)

    TAC

    Non pertinente

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque dell'Unione della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2014

    (MAC/*4 A-EN)

    Acque norvegesi della zona IIa

    (MAC/*2AN-)

    Germania

    7 877

    0

    Francia

    5 252

    0

    Irlanda

    26 258

    0

    Paesi Bassi

    11 487

    0

    Regno Unito

    72 212

    0

    Unione

    123 086

    0


    Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    29 020  (112)  (113)

    TAC analitico

    Francia

    193  (112)  (113)

    Portogallo

    5 998  (112)  (113)

    Unione

    35 211  (112)

    TAC

    Non pertinente

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    2 437

    Francia

    16

    Portogallo

    504


    Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

    (MAC/2A4 A-N)

    Danimarca

    12 085  (114)  (115)

    TAC analitico

    Unione

    12 085  (114)  (115)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (SOL/3A/BCD)

    Danimarca

    297

    TAC analitico

    Germania

    17  (116)

    Paesi Bassi

    28  (116)

    Svezia

    11

    Unione

    353

    TAC

    353


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SOL/24-C.)

    Belgio

    987  (117)

    TAC analitico

    Danimarca

    451  (117)

    Germania

    790  (117)

    Francia

    198  (117)

    Paesi Bassi

    8 916  (117)

    Regno Unito

    508  (117)

    Unione

    11 850  (117)

    TAC

    11 900


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (SOL/56-14)

    Irlanda

    46

    TAC precauzionale

    Regno Unito

    11

    Unione

    57

    TAC

    57


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIa

    (SOL/07A.)

    Belgio

    23

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Irlanda

    41

    Paesi Bassi

    7

    Regno Unito

    24

    Unione

    95

    TAC

    95


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIb e VIIc

    (SOL/7BC.)

    Francia

    6

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Irlanda

    36

    Unione

    42

    TAC

    42


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIId

    (SOL/07D.)

    Belgio

    1 303

    TAC analitico

    Francia

    2 605

    Regno Unito

    930

    Unione

    4 838

    TAC

    4 838


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIe

    (SOL/07E.)

    Belgio

    29  (118)

    TAC analitico

    Francia

    313  (118)

    Regno Unito

    490  (118)

    Unione

    832

    TAC

    832


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIf e VIIg

    (SOL/7FG.)

    Belgio

    625

    TAC analitico

    Francia

    63

    Irlanda

    31

    Regno Unito

    282

    Unione

    1 001

    TAC

    1 001


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIh, VIIj e VIIk

    (SOL/7HJK.)

    Belgio

    32

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    Francia

    64

    Irlanda

    171

    Paesi Bassi

    51

    Regno Unito

    64

    Unione

    382

    TAC

    382


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIIa e VIIIb

    (SOL/8AB.)

    Belgio

    47

    TAC analitico

    Spagna

    9

    Francia

    3 483

    Paesi Bassi

    261

    Unione

    3 800

    TAC

    3 800


    Specie

    :

    Sogliole

    Solea spp.

    Zona

    :

    VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (SOL/8CDE34)

    Spagna

    403

    TAC precauzionale

    Portogallo

    669

    Unione

    1 072

    TAC

    1 072


    Specie

    :

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    IIIa

    (SPR/03A.)

    Danimarca

    15 610  (119)  (120)

    TAC precauzionale

    Germania

    33  (119)  (120)

    Svezia

    5 906  (119)  (120)

    Unione

    21 549  (120)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    1 407  (122)  (123)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    111 324  (122)  (123)

    Germania

    1 407  (122)  (123)

    Francia

    1 407  (122)  (123)

    Paesi Bassi

    1 407  (122)  (123)

    Svezia

    1 330  (121)  (122)  (123)

    Regno Unito

    4 642  (122)  (123)

    Unione

    122 924  (123)

    TAC

    144 000


    Specie

    :

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    VIId e VIIe

    (SPR/7DE.)

    Belgio

    26

    TAC precauzionale

    Danimarca

    1 674

    Germania

    26

    Francia

    361

    Paesi Bassi

    361

    Regno Unito

    2 702

    Unione

    5 150

    TAC

    5 150


    Specie

    :

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona

    :

    Acque dell'Unione della zona IIIa

    (DGS/03A-C.)

    Danimarca

    0

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    0

    Unione

    0

    TAC

    0


    Specie

    :

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (DGS/2AC4-C)

    Belgio

    0  (124)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    0  (124)

    Germania

    0  (124)

    Francia

    0  (124)

    Paesi Bassi

    0  (124)

    Svezia

    0  (124)

    Regno Unito

    0  (124)

    Unione

    0  (124)

    TAC

    0  (124)


    Specie

    :

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

    (DGS/15X14)

    Belgio

    0  (125)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Germania

    0  (125)

    Spagna

    0  (125)

    Francia

    0  (125)

    Irlanda

    0  (125)

    Paesi Bassi

    0  (125)

    Portogallo

    0  (125)

    Regno Unito

    0  (125)

    Unione

    0  (125)

    TAC

    0  (125)


    Specie

    :

    Suro/sugarello e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

    30  (127)  (128)

    TAC precauzionale

    Danimarca

    13 228  (127)  (128)

    Germania

    1 168  (126)  (127)  (128)

    Spagna

    246  (127)  (128)

    Francia

    1 097  (126)  (127)  (128)

    Irlanda

    832  (127)  (128)

    Paesi Bassi

    7 963  (126)  (127)  (128)

    Portogallo

    28  (127)  (128)

    Svezia

    75  (127)  (128)

    Regno Unito

    3 148  (126)  (127)  (128)

    Unione

    27 815  (127)

    TAC

    27 815


    Specie

    :

    Suro/sugarello e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (JAX/2 A-14)

    Danimarca

    11 382  (129)  (131)  (132)

    TAC analitico

    Germania

    8 881  (129)  (130)  (131)  (132)

    Spagna

    12 113  (131)  (132)

    Francia

    4 571  (129)  (130)  (131)  (132)

    Irlanda

    29 578  (129)  (131)  (132)

    Paesi Bassi

    35 635  (129)  (130)  (131)  (132)

    Portogallo

    1 167  (131)  (132)

    Svezia

    675  (129)  (131)  (132)

    Regno Unito

    10 710  (129)  (130)  (131)  (132)

    Unione

    114 712  (132)

    TAC

    116 912


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    VIII c

    (JAX/08C.)

    Spagna

    16 582  (133)  (135)

    TAC analitico

    Francia

    287  (133)

    Portogallo

    1 639  (133)  (135)

    Unione

    18 508

    TAC

    18 508


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    IX

    (JAX/09.)

    Spagna

    9 055  (136)  (137)

    TAC analitico

    Portogallo

    25 945  (136)  (137)

    Unione

    35 000

    TAC

    35 000


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    X; acque dell'Unione della zona COPACE (138)

    (JAX/X34PRT)

    Portogallo

    da fissare (139)  (140)

    TAC precauzionale

    Unione

    da fissare (141)

    TAC

    da fissare (141)


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque dell'Unione della zona COPACE (142)

    (JAX/341PRT)

    Portogallo

    da fissare (143)  (144)

    TAC precauzionale

    Unione

    da fissare (145)

    TAC

    da fissare (145)


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque dell'Unione della zona COPACE (146)

    (JAX/341SPN)

    Spagna

    da fissare (147)

    TAC precauzionale

    Unione

    da fissare (148)

    TAC

    da fissare (148)


    Specie

    :

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarki

    Zona

    :

    IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (NOP/2A3A4.)

    Danimarca

    103 404  (149)  (151)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    20  (149)  (150)  (151)

    Paesi Bassi

    76  (149)  (150)  (151)

    Unione

    103 500  (149)  (151)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarki

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (NOP/04-N.)

    Danimarca

    0  (152)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    0  (152)

    Unione

    0  (152)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Pesce industriale

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (I/F/04-N.)

    Svezia

    0  (153)  (154)

    TAC precauzionale

    Unione

    0  (154)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

    (OTH/5B67-C)

    Unione

    Non pertinente

    TAC precauzionale

    Norvegia

    0  (155)  (156)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    0  (159)

    TAC precauzionale

    Danimarca

    0  (159)

    Germania

    0  (159)

    Francia

    0  (159)

    Paesi Bassi

    0  (159)

    Svezia

    Non pertinente (157)  (159)

    Regno Unito

    0  (159)

    Unione

    0  (158)  (159)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

    Non pertinente

    TAC precauzionale

    Norvegia

    0  (160)  (161)  (162)

    TAC

    Non pertinente


    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OT1/*2A3A4).

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (6)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (7)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (8)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (9)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

    (10)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (11)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

    (12)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (13)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).

    (14)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (15)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (16)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (17)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (18)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (19)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (20)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (21)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (22)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

    (23)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (24)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

    (25)  È vietato pescare o conservare a bordo aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

    (26)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

    (27)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

    il Mull of Kintyre (55°17.9′N, 05°47.8′O);

    un punto con le coordinate 55°04′N, 05°23′O e

    Corsewall Point (55°00.5′N, 05°09.4′O).

    (28)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (29)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

    (30)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (31)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (32)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (33)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (34)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (35)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (36)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (37)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (38)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (39)  Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

    (40)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (41)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (42)  Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    (43)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (44)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

    (45)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (46)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

    (47)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (48)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (49)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (50)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (51)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (52)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (53)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (54)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (55)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (56)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (57)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

    (58)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

    (59)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (60)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

    81 846

    (61)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (62)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

    81 846

    (63)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (64)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

    81 846

    (65)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (66)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (67)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

    81 846

    (68)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (69)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (70)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (71)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (72)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (73)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (74)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (75)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (76)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (77)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

    (78)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (79)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (80)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (81)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (82)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (83)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (84)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (85)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

    (86)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

    (87)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (88)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (89)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (90)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato: nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE).

    (91)  di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

    (92)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (93)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (94)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (95)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (96)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (97)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

    (98)  Non si applica al complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza stellata (Amblyraja radiata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (99)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja clavata) (RJC/03A-C.) sono comunicate separatamente.

    (100)  Non si applica al complesso di specie (Dipturus cf. flossada and Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis), alla razza chiodata (Raja clavata) e alla razza stellata (Amblyraja radiata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (101)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (102)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), al complesso di specie (Dipturus cf. flossada and Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (DipturusDipturus batis), alla razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (103)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente.

    (104)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

    (105)  Non si applica al complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (DipturusDipturus batis), alla razza ondulata (Raja undulata) e alla razza stellata (Amblyraja radiata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (106)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente.

    (107)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

    (108)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), al complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (109)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (110)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (111)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (112)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    (113)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (114)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.

    (115)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (116)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

    (117)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (118)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (119)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.).

    (120)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (121)  Inclusi i cicerelli.

    (122)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).

    (123)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (124)  Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    (125)  Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    (126)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

    (127)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (128)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*4BC7D).

    (129)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

    (130)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).

    (131)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2A-14).

    (132)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (133)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 (134), fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (134)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

    (135)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

    (136)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (137)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C.).

    (138)  Acque circostanti le isole Azzorre.

    (139)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (140)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (141)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

    (142)  Acque circostanti Madera.

    (143)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (144)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (145)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

    (146)  Acque circostanti le isole Canarie.

    (147)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    (148)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

    (149)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OT2/*2A3A4).

    (150)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

    (151)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (152)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (153)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (154)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (155)  Da pescare esclusivamente con palangari.

    (156)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (157)  Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (158)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (159)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (160)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

    (161)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (162)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.


    ALLEGATO IB

    ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

    Specie

    :

    Grancevola artica

    Chionoecetes spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PCR/N1GRN.)

    Irlanda

    25  (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Spagna

    175  (1)

    Unione

    200  (1)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

    (HER/1/2-)

    Belgio

    9  (2)

    TAC analitico

    Danimarca

    9 346  (2)

    Germania

    1 637  (2)

    Spagna

    31  (2)

    Francia

    403  (2)

    Irlanda

    2 419  (2)

    Paesi Bassi

    3 345  (2)

    Polonia

    473  (2)

    Portogallo

    31  (2)

    Finlandia

    145  (2)

    Svezia

    3 463  (2)

    Regno Unito

    5 975  (2)

    Unione

    27 277  (2)

    TAC

    419 000

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

    0


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    0

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Grecia

    0

    Spagna

    0

    Irlanda

    0

    Francia

    0

    Portogallo

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV

    (COD/N1GL14)

    Germania

    1 800  (3)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Regno Unito

    400  (3)

    Unione

    2 200  (3)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    I e IIb

    (COD/1/2B.)

    Germania

    7 667  (6)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Spagna

    14 260  (6)

    Francia

    3 718  (6)

    Polonia

    3 035  (6)

    Portogallo

    2 806  (6)

    Regno Unito

    5 172  (6)

    Altri Stati membri

    250  (4)  (6)

    Unione

    36 908  (5)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco;

    (HAD/05-F.) per l’eglefino

    Germania

    0  (7)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0  (7)

    Regno Unito

    0  (7)

    Unione

    0  (7)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (HAL/514GRN)

    Portogallo

    118  (8)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    118  (8)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (HAL/N1GRN.)

    Unione

    118  (9)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GRV/514GRN)

    Unione

    65  (10)  (11)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    65  (12)  (13)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona

    :

    IIb

    (CAP/02B.)

    Unione

    0

    TAC analitico

    TAC

    0


    Specie

    :

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    0

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Regno Unito

    0

    Svezia

    0

    Germania

    0

    Tutti gli Stati membri

    0  (14)

    Unione

    0  (15)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    0  (16)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0  (16)

    Regno Unito

    0  (16)

    Unione

    0  (16)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    0  (17)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    0  (17)

    Francia

    0  (17)

    Paesi Bassi

    0  (17)

    Regno Unito

    0  (17)

    Unione

    0  (17)

    TAC

    0


    Specie

    :

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e molva dypterygia

    Zona

    :

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (LIN/05B-F.) per la molva

    (BLI/05B-F.) per la molva azzurra

    Germania

    0  (18)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0  (18)

    Regno Unito

    0  (18)

    Unione

    0  (18)

    TAC

    0


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    1 295  (19)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    1 295  (19)

    Unione

    2 590  (19)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danimarca

    1 700

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    1 700

    Unione

    3 400

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    0  (20)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0  (20)

    Regno Unito

    0  (20)

    Unione

    0  (20)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque internazionali delle zone I e II

    (POK/1/2INT)

    Unione

    0

    TAC analitico

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    0  (21)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    0  (21)

    Francia

    0  (21)

    Paesi Bassi

    0  (21)

    Regno Unito

    0  (21)

    Unione

    0  (21)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    0  (22)  (23)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Regno Unito

    0  (22)  (23)

    Unione

    0  (22)  (23)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque internazionali delle zone I e II

    (GHL/1/2INT)

    Unione

    0

    Precautionary TAC

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Germania

    1 700  (25)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    1 700  (24)  (25)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GHL/514GRN)

    Germania

    3 591  (27)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Regno Unito

    189  (27)

    Unione

    3 780  (26)  (27)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani (pelagici di acque superficiali)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214S)

    Estonia

    0

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    0

    Spagna

    0

    Francia

    0

    Irlanda

    0

    Lettonia

    0

    Paesi Bassi

    0

    Polonia

    0

    Portogallo

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    0


    Specie

    :

    Scorfani (pelagici di acque profonde)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214D)

    Estonia

    93  (28)  (29)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    1 883  (28)  (29)

    Spagna

    331  (28)  (29)

    Francia

    176  (28)  (29)

    Irlanda

    1  (28)  (29)

    Lettonia

    34  (28)  (29)

    Paesi Bassi

    1  (28)  (29)

    Polonia

    170  (28)  (29)

    Portogallo

    396  (28)  (29)

    Regno Unito

    5  (28)  (29)

    Unione

    3 090  (28)  (29)

    TAC

    20 000  (28)  (29)


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (RED/1N2AB.)

    Germania

    0  (30)  (31)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Spagna

    0  (30)  (31)

    Francia

    0  (30)  (31)

    Portogallo

    0  (30)  (31)

    Regno Unito

    0  (30)  (31)

    Unione

    0  (30)  (31)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque internazionali delle zone I e II

    (RED/1/2INT)

    Unione

    Non pertinente (32)  (33)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    19 300


    Specie

    :

    Scorfani (pelagici)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14P)

    Germania

    1 897  (34)  (35)  (36)  (37)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    10  (34)  (35)  (36)  (37)

    Regno Unito

    13  (34)  (35)  (36)  (37)

    Unione

    1 920  (34)  (35)  (36)  (37)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani (demersali)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14D)

    Germania

    1 976  (38)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    10  (38)

    Regno Unito

    14  (38)

    Unione

    2 000  (38)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Va (acque islandesi)

    (RED/05A-IS)

    Belgio

    0  (39)  (40)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    0  (39)  (40)

    Francia

    0  (39)  (40)

    Regno Unito

    0  (39)  (40)

    Unione

    0  (39)  (40)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    0  (41)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    0  (41)

    Francia

    0  (41)

    Regno Unito

    0  (41)

    Unione

    0  (41)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    0  (42)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0  (42)

    Regno Unito

    0  (42)

    Unione

    0  (42)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Altre specie: (43)

    Zona

    :

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    0  (44)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0  (44)

    Regno Unito

    0  (44)

    Unione

    0  (44)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Pesce piatto

    Zona

    :

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    0  (45)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    0  (45)

    Regno Unito

    0  (45)

    Unione

    0  (45)

    TAC

    Non pertinente


    (1)  La pesca è vietata tra il 1° gennaio e il 31 marzo nelle acque groenlandesi della sottozona NAFO 1 a nord di 64° 15’ N.

    (2)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

    (3)  Non può essere pescato tra il 1o aprile e il 31 maggio 2014. Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e della zona CIEM XIV in almeno 2 delle 4 zone seguenti:

    Zona geografica

    Limiti geografici

    1.

    NAFO 1F

    Ad ovest di 44°00’W e a sud di 60°45’N

    2.

    CIEM XIVb

    Ad est di 44°00’W e a sud di 62°30’N

    3.

    CIEM XIVb

    A nord di 62°30’N e ad ovest di 35°15’W

    4.

    CIEM XIVb

    Ad est di 35°15’W e a sud di 67°00’N

    (4)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (5)  L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona di Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (6)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

    (7)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (8)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (9)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (10)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (11)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (12)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (13)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (14)  Gli Stati membri possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri".

    (15)  Da pescare dal 1° gennaio al 30 aprile 2014.

    (16)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (17)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (18)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (19)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (20)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (21)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (22)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (23)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (24)  Da pescare a sud di 68° N.

    (25)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (26)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

    (27)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (28)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64°45’N

    28°30’0

    2

    62°50’N

    25°45’O

    3

    61°55’N

    26°45’O

    4

    61°00’N

    26°30’O

    5

    59°00’N

    30°00’O

    6

    59°00’N

    34°00’O

    7

    61°30’N

    34°00’O

    8

    62°50’N

    36°00’O

    9

    64°45’N

    28°30’O

    (29)  Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2014.

    (30)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (31)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (32)  La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

    (33)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo.

    (34)  Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 31 dicembre 2014.

    (35)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64°45’N

    28°30’O

    2

    62°50’N

    25°45’O

    3

    61°55’N

    26°45’O

    4

    61°00’N

    26°30’O

    5

    59°00’N

    30°00’O

    6

    59°00’N

    34°00’O

    7

    61°30’N

    34°00’O

    8

    62°50’N

    36°00’O

    9

    64°45’N

    28°30’O

    (36)  Condizioni speciali: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

    (37)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (38)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    59°15’N

    54°26’O

    2

    59°15’N

    44°00’O

    3

    59°30’N

    42°45’O

    4

    60°00’N

    42°00’O

    5

    62°00’N

    40°30’O

    6

    62°00’N

    40°00’O

    7

    62°40’N

    40°15’O

    8

    63°09’N

    39°40’O

    9

    63°30’N

    37°15’O

    10

    64°20’N

    35°00’O

    11

    65°15’N

    32°30’O

    12

    65°15’N

    29°50’O

    (39)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

    (40)  Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2014.

    (41)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (42)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (43)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

    (44)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3

    (45)  Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3


    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

    ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

    Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell’ambito della NAFO.

    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    NAFO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    Unione

    0  (1)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0  (1)


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    NAFO 3NO

    (COD/N3NO.)

    Unione

    0  (3)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0  (3)


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    NAFO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonia

    161

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    676

    Lettonia

    161

    Lituania

    161

    Polonia

    552

    Spagna

    2 077

    Francia

    290

    Portogallo

    2 850

    Regno Unito

    1 353

    Unione

    8 281

    TAC

    14 521


    Specie

    :

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona

    :

    NAFO 2J3KL

    (WIT/N2J3KL)

    Unione

    0  (4)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0  (4)


    Specie

    :

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona

    :

    NAFO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    Unione

    0  (5)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0  (5)


    Specie

    :

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona

    :

    NAFO 3M

    (PLA/N3M.)

    Unione

    0  (6)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0  (6)


    Specie

    :

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona

    :

    NAFO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    Unione

    0  (7)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0  (7)


    Specie

    :

    Totano

    Illex illecebrosus

    Zona

    :

    Sottozone NAFO 3 e 4

    (SQI/N34.)

    Estonia

    128  (8)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    128  (8)

    Lituania

    128  (8)

    Polonia

    227  (8)

    Unione

    Non pertinente (8)  (9)

    TAC

    34 000


    Specie

    :

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona

    :

    NAFO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    Unione

    0  (10)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    17 000


    Specie

    :

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona

    :

    NAFO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    Unione

    0  (11)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0  (11)


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    NAFO 3L (12)

    (PRA/N3L.)

    Estonia

    48

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    48

    Lituania

    48

    Polonia

    48

    Spagna

    38

    Portogallo

    10

    Unione

    240

    TAC

    4 300


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    NAFO 3M (13)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Non pertinente (14)  (15)

    TAC analitico.


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    NAFO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    310

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    317

    Lettonia

    43

    Lituania

    22

    Spagna

    4 243

    Portogallo

    1 774

    Unione

    6 709

    TAC

    11 442


    Specie

    :

    Razza

    Rajidae

    Zona

    :

    NAFO 3LNO

    (SKA/N3LNO.)

    Estonia

    283

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lituania

    62

    Spagna

    3 403

    Portogallo

    660

    Unione

    4 408

    TAC

    7 000


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    NAFO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonia

    346

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    238

    Lettonia

    346

    Lituania

    346

    Unione

    1 276

    TAC

    7 000


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    NAFO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonia

    1 571  (16)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    513  (16)

    Lettonia

    1 571  (16)

    Lituania

    1 571  (16)

    Spagna

    233  (16)

    Portogallo

    2 354  (16)

    Unione

    7 813  (16)

    TAC

    6 500  (16)


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    NAFO 3O

    (RED/N3O.)

    Spagna

    1 771

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    5 229

    Unione

    7 000

    TAC

    20 000


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonia

    0  (17)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lituania

    0  (17)

    Unione

    0  (17)

    TAC

    0  (17)


    Specie

    :

    Musdea americana

    Urophycis tenuis

    Zona

    :

    NAFO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Spagna

    255

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    333

    Unione

    588  (18)

    TAC

    1 000


    (1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 (2).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

    (3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (6)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (7)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (8)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2014.

    (9)  Quota spettante all’Unione non specificata; il seguente quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell’Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 611

    (10)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (11)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (12)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20’ 0

    46° 40’ 0

    2

    47° 20’ 0

    46° 30’ 0

    3

    46° 00’ 0

    46° 30’ 0

    4

    46° 00’ 0

    46° 40’ 0

    (13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20’ 0

    46° 40’ 0

    2

    47° 20’ 0

    46° 30’ 0

    3

    46° 00’ 0

    46° 30’ 0

    4

    46° 00’ 0

    46° 40’ 0

    Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 55’ 0

    45° 00’ 0

    2

    47° 30’ 0

    44° 15’ 0

    3

    46° 55’ 0

    44° 15’ 0

    4

    46° 35’ 0

    44° 30’ 0

    5

    46° 35’ 0

    45° 40’ 0

    6

    47° 30’ 0

    45° 40’ 0

    7

    47° 55’ 0

    45° 00’ 0

    (14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Numero massimo di giorni di pesca

    Danimarca

    0

    0

    Estonia

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Lettonia

    0

    0

    Lituania

    0

    0

    Polonia

    0

    0

    Portogallo

    0

    0

    (15)  Non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (16)  Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell’ambito di tale TAC, anteriormente al 1o luglio 2014 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 250

    Una volta esaurito il TAC o il quantitativo massimo intermedio, la pesca diretta di questo stock deve cessare, a prescindere dal livello delle catture.

    (17)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (18)  Se, conformemente alla nota in calce n. 27 dell’allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell’Unione e degli Stati membri per il 2014 si ritengono fissati come segue:

    Spagna

    509

    Portogallo

    667

    Unione

    1 176


    ALLEGATO ID

    SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE – TUTTE LE ZONE

    I TAC per queste zone sono adottati nell’ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l’ICCAT.

    Specie

    :

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    (BFT/AE45WM)

    Cipro

    69,44  (4)  (7)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Grecia

    129,07  (7)

    Spagna

    2 504,45  (2)  (4)  (7)

    Francia

    2 471,23  (2)  (3)  (4)  (7)

    Croazia

    390,59  (6)  (7)

    Italia

    1 950,42  (4)  (5)  (7)

    Malta

    160,02  (4)  (7)

    Portogallo

    235,5  (7)

    Altri Stati membri

    27,93  (1)  (7)

    Unione

    7 938,65  (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

    TAC

    13 400


    Specie

    :

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    6 886,05  (9)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    1 325,88  (9)

    Altri Stati membri

    135,58  (8)  (9)

    Unione

    8 347,51

    TAC

    13 700


    Specie

    :

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    4 699,18  (10)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    442,52  (10)

    Unione

    5 141,70

    TAC

    15 000


    Specie

    :

    Alalunga del nord

    Thunnus alalunga

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

    2 698,68  (13)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    13 756,51  (13)

    Francia

    6 972,79  (13)

    Regno Unito

    334,08  (13)

    Portogallo

    2 772,87  (13)

    Unione

    26 534,93  (11)

    TAC

    28 000


    Specie

    :

    Alalunga australe

    Thunnus alalunga

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

    724,69

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    238,16

    Portogallo

    507,15

    Unione

    1 470,0

    TAC

    24 000


    Specie

    :

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona

    :

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    16 741,74

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    7 927,83

    Portogallo

    4 797,54

    Unione

    29 467,10

    TAC

    85 000


    Specie

    :

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona

    :

    Oceano Atlantico

    (BUM/ATLANT)

    Spagna

    27,2

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    397,6

    Portogallo

    55,2

    Unione

    480,0

    TAC

    1 985


    Specie

    :

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    Zona

    :

    Oceano Atlantico

    (WHM/ATLANT)

    Spagna

    30,5

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    19,5

    Unione

    50,0

    TAC

    355


    (1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (2)  Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    382,93

    Francia

    172,77

    Unione

    555,71

    (3)  Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    100,00

    Unione

    100,00

    (4)  Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    50,09

    Francia

    49,42

    Italia

    39,01

    Cipro

    3,20

    Malta

    4,71

    Unione

    146,43

    (5)  Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    39,01

    Unione

    39,01

    (6)  Condizioni speciali: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

    Croazia

    351,53

    Unione

    351,53

    (7)  In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno 2014 incluso.

    (8)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (9)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

    (10)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 3,86 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

    (11)  Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 (12), il numero di navi dell'Unione che pescano l’alalunga come specie bersaglio è fissato a: 1 253

    (12)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

    (13)  Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l’alalunga come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    50,00

    Spagna

    730,00

    Francia

    151,00

    Regno Unito

    12,00

    Portogallo

    310,00


    ALLEGATO IE

    ANTARTICO

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

    Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014.

    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (ANI/F483.)

    TAC

    4 635

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    1 267

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Chaenocephalus aceratus

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (SSI/F483.)

    TAC

    2 200  (2)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (LIC/F5852.)

    TAC

    150  (3)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (TOP/F483.)

    TAC

    2 400  (4)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizioni speciali:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Zona di gestione A: da 48° O a 43°30’ O – da 52°30’ S a 56° S

    (TOP/*F483A)

    0

    Zona di gestione B: da 43°30’ O a 40° O – da 52°30’ S a 56° S

    (TOP/*F483B)

    720

    Zona di gestione C: da 40° O a 33°30’ O – da 52°30’ S a 56° S

    (TOP/*F483C)

    1 680


    Specie

    :

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona

    :

    FAO 48.4 Antartico settentrionale

    (TOP/F484N.)

    TAC

    45  (5)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    Zona

    :

    FAO 48.4 Antartico meridionale

    (TOA/F484S.)

    TAC

    24  (6)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (TOP/F5852.)

    TAC

    2 730  (7)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona

    :

    FAO 48

    (KRI/F48.)

    TAC

    5 610 000

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizioni speciali:

    Nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 48.1 (KRI/*F481.)

    155 000

    Divisione 48.2 (KRI/*F482.)

    279 000

    Divisione 48.3 (KRI/*F483.)

    279 000

    Divisione 48.4 (KRI/*F484.)

    93 000


    Specie

    :

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona

    :

    FAO 58.4.1 Antartico

    (KRI/F5841.)

    TAC

    440 000

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizioni speciali:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E

    (KRI/*F-41W)

    277 000

    Divisione 58.4.1 a est di 115° E

    (KRI/*F-41E)

    163 000


    Specie

    :

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona

    :

    FAO 58.4.2 Antartico

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizioni speciali:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E

    (KRI/*F-42W)

    260 000

    Divisione 58.4.2 a est di 55° E

    (KRI/*F-42E)

    192 000


    Specie

    :

    Nototenia

    Gobionotothen gibberifrons

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (NOG/F483.)

    TAC

    1 470  (8)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (NOS/F483.)

    TAC

    300  (9)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (NOS/F5852.)

    TAC

    80  (10)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GRV/F5852.)

    TAC

    360  (11)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (GRV/F483.)

    TAC

    120  (12)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Nototenia

    Notothenia rossii

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (NOR/F483.)

    TAC

    300  (13)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Granchi

    Paralomis spp.

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (PAI/F483.)

    TAC

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Pseudochaenichthys georgianus

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (SGI/F483.)

    TAC

    300  (14)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (SRX/F5852.)

    TAC

    120  (15)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (SRX/F483.)

    TAC

    120  (16)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Altre specie:

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (OTH/F5852.)

    TAC

    50  (17)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all’interno della zona delimitata da una linea che:

    parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15’ E taglia la frontiera definita dall’accordo di delimitazione marittima tra l’Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25’ S;

    procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

    da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all’intersezione del parallelo di latitudine 52°40’ S e del meridiano di longitudine 76° E;

    procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all’intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

    prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all’intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30’ E; e

    procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

    (2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (4)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2014 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014.

    (5)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30’ S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30’ O e 29°30’ O.

    (6)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20’ S e 60°00’ S e dalle longitudini 24°30’ O e 29°00’ O.

    (7)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20’ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

    (8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (12)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (16)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.


    ALLEGATO IF

    OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

    Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

    Specie

    :

    Berici

    Beryx spp.

    Zona

    :

    SEAFO

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200

    TAC precauzionale.


    Specie

    :

    Granchio rosso di fondale

    Chaceon spp.

    Zona

    :

    Sottodivisione SEAFO B1 (1)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    200

    TAC precauzionale.


    Specie

    :

    Granchio rosso di fondale

    Chaceon spp.

    Zona

    :

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (GER/F47X)

    TAC

    200

    TAC precauzionale.


    Specie

    :

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona

    :

    Sottozona SEAFO D

    (TOP/F47D)

    TAC

    276

    TAC precauzionale.


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    Sottodivisione SEAFO B1 (2)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    0

    TAC precauzionale.


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

    TAC precauzionale.


    (1)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (2)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.


    ALLEGATO IG

    TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE

    Specie

    :

    Tonno rosso del sud

    Thunnus maccoyii

    Zona

    :

    Tutte le zone

    (SBF/F41-81)

    Unione

    10  (1)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    12 449


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    ALLEGATO IH

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Specie

    :

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona

    :

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (SWO/F7120S)

    Unione

    3 170,36

    TAC precauzionale.

    TAC

    Non pertinente


    ALLEGATO IJ

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie

    :

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona

    :

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    7 808,07  (1)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    8 463,14  (1)

    Lituania

    5 433,05  (1)

    Polonia

    9 341,74  (1)

    Unione

    31 046  (1)

    TAC

    Non pertinente


    (1)  Contingente provvisorio, in attesa dell'esito della seconda riunione annuale della commissione SPRFMO che si terrà dal 27 al 31 gennaio 2014.


    ALLEGATO IIA

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIA, VIA, VIIA E VIID, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIA E VB

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.

    1.2.

    Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all’obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2014 la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

    2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

    Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

    3.   Autorizzazioni

    Se lo ritiene opportuno ai fini di un’applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l’esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.   Sforzo di pesca massimo consentito

    4.1.

    Nell’appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2014, vale a dire dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

    4.2.

    I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

    5.   Gestione

    5.1.

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all’articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    5.2.

    Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

    5.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    6.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

    7.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

    Allegato IIA, appendice 1

    Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

    a)   Kattegat:

    Attrezzo regolamentato

    DK

    DE

    SE

    TR1

    197 929

    4 212

    16 610

    TR2

    830 041

    5 240

    327 506

    TR3

    441 872

    0

    490

    BT1

    0

    0

    0

    BT2

    0

    0

    0

    GN

    115 456

    26 534

    13 102

    GT

    22 645

    0

    22 060

    LL

    1 100

    0

    25 339


    b)   Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:

    Attrezzo regolamentato

    BE

    DK

    DE

    ES

    FR

    IE

    NL

    SE

    UK

    TR1

    895

    3 385 928

    954 390

    1 409

    1 505 354

    157

    257 266

    172 064

    6 185 460

    TR2

    193 676

    2 841 906

    357 193

    0

    6 496 811

    10 976

    748 027

    604 071

    5 127 906

    TR3

    0

    2 545 009

    257

    0

    101 316

    0

    36 617

    1 024

    8 482

    BT1

    1 427 574

    1 157 265

    29 271

    0

    0

    0

    999 808

    0

    1 739 759

    BT2

    5 401 395

    79 212

    1 375 400

    0

    1 202 818

    0

    28 307 876

    0

    6 116 437

    GN

    163 531

    2 307 977

    224 484

    0

    342 579

    0

    438 664

    74 925

    546 303

    GT

    0

    224 124

    467

    0

    4 338 315

    0

    0

    48 968

    14 004

    LL

    0

    56 312

    0

    245

    125 141

    0

    0

    110 468

    134 880


    c)   Divisione CIEM VIIa:

    Attrezzo regolamentato

    BE

    FR

    IE

    NL

    UK

    TR1

    0

    48 193

    33 539

    0

    339 592

    TR2

    10 166

    744

    475 649

    0

    1 086 399

    TR3

    0

    0

    1 422

    0

    0

    BT1

    0

    0

    0

    0

    0

    BT2

    843 782

    0

    514 584

    200 000

    111 693

    GN

    0

    471

    18 255

    0

    5 970

    GT

    0

    0

    0

    0

    158

    LL

    0

    0

    0

    0

    70 614


    d)   Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb:

    Attrezzo regolamentato

    BE

    DE

    ES

    FR

    IE

    UK

    TR1

    0

    9 320

    249 152

    1 057 828

    428 820

    1 033 273

    TR2

    0

    0

    0

    34 926

    14 371

    2 972 845

    TR3

    0

    0

    0

    0

    273

    16 027

    BT1

    0

    0

    0

    0

    0

    117 544

    BT2

    0

    0

    0

    0

    3 801

    4 626

    GN

    0

    35 442

    13 836

    302 917

    5 697

    213 454

    GT

    0

    0

    0

    0

    1 953

    145

    LL

    0

    0

    1 402 142

    184 354

    4 250

    630 040


    ALLEGATO IIB

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   Ambito di applicazione

    Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

    2.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    a)

    "gruppo di attrezzi", il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

    ii)

    reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

    b)

    "attrezzo regolamentato", una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    "zona", le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

    d)

    "periodo di gestione 2014", il periodo dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015;

    e)

    "condizioni speciali", le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

    3.   Limitazioni dell’attività

    Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   Navi autorizzate

    4.1.

    Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio di attività di pesca nella zona con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2013, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2.

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'unione

    5.   Numero massimo di giorni

    5.1.

    Nel periodo di gestione 2014 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    5.2.

    Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

    6.   Condizioni speciali per l’assegnazione di giorni

    6.1.

    Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave dell'Unione può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

    a)

    gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nel 2011 o 2012 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

    b)

    gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata nel 2011 o 2012 ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

    6.2.

    Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2014,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.

    6.3.

    Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

    6.4.

    L’applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

    Condizioni speciali

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

     

    Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    ES

    127

    FR

    121

    PT

    126

    6.1.a) e 6.1.b)

    Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    Illimitato

    7.   Sistema di chilowatt-giorni

    7.1.

    Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

    7.2.

    Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l’attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

    7.3.

    Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l’elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l’attività comprovata di tali navi per gli anni 2011 e 2012 con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

    c)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

    7.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    8.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    8.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l’attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    8.3.

    I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    8.4.

    Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2014, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l’attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.

    8.5.

    Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    8.6.

    Nel periodo di gestione 2014 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

    8.7.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2014, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2014.

    9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    9.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    9.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

    9.3.

    Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    9.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    9.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    10.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    11.   Periodi di gestione

    11.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    11.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    11.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

    12.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

    12.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2011 e 2012, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    12.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    12.4.

    Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell’assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

    12.5.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    13.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    14.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    15.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

    16.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Stato membro

    Attrezzo

    Anno

    Dichiarazione dello sforzo globale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (4)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    TR

    =

    reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco ≥ 60 mm

    LL

    =

    palangari di fondo

    (3)

    Anno

    4

     

    2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 o 2014

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo globale

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (5) S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 (6)

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    TR

    =

    reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco ≥ 60 mm

    LL

    =

    palangari di fondo

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    2

    S

    Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell’allegato IIB

    (7)

    Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (8)

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (9)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


    (1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

    (4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (6)  Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).


    ALLEGATO IIC

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2014 indica il periodo dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015.

    1.2.

    Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

    a)

    nel periodo di gestione 2014 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

    b)

    non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

    c)

    ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2014 e il 31 gennaio 2015, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2014.

    Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall’applicazione del presente allegato.

    2.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    "gruppo di attrezzi", il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e

    ii)

    reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

    b)

    "attrezzo regolamentato", una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    "zona", la divisione CIEM VIIe;

    d)

    "periodo di gestione 2014", il periodo dal 1o febbraio 2014 al 31 gennaio 2015.

    3.   Limitazioni dell’attività

    Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di navi dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell’Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   Navi autorizzate

    4.1.

    Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2013, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2.

    Tuttavia, una nave con un’attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.3.

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione

    5.   Numero massimo di giorni

    Nel periodo di gestione 2014 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

    Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

    BE

    164

    FR

    175

    UK

    207

    Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

    BE

    164

    FR

    178

    UK

    164

    6.   Sistema di chilowatt-giorni

    6.1.

    Nel periodo di gestione 2014 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato.

    6.2.

    Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

    6.3.

    Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l’elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

    6.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

    7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    7.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    7.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    7.3.

    I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    7.4.

    Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2014, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l’attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

    7.5.

    Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    7.6.

    Nel periodo di gestione 2014 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

    7.7.

    L’eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività di pesca assegnato dalla Commissione per il periodo di gestione 2013 è incluso nel numero massimo di giorni per Stato membro indicato nella tabella I ed è attribuito ai gruppi di attrezzi figuranti nella tabella medesima; tali giorni aggiuntivi sono soggetti all’adeguamento dei massimali di giorni in mare risultante dal presente regolamento per il periodo di gestione 2014.

    7.8.

    In deroga ai punti da 7.1 a 7.5, la Commissione può eccezionalmente assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni nel periodo di gestione 2014 sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2004 e il 31 gennaio 2013, a condizione che non siano già state incluse in una domanda di giorni aggiuntivi nel corso di tale periodo.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    8.1.

    La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2014 e il 31 gennaio 2015) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    8.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

    8.3.

    Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    8.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    8.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    9.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    10.   Periodi di gestione

    10.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    10.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    10.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    11.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

    11.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

    11.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    11.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    11.4.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    13.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    14.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

    15.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Stato membro

    Attrezzo

    Anno

    Dichiarazione dello sforzo globale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (1)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT

    =

    sfogliare ≥ 80 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco < 220 mm

    TN

    =

    tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (3)

    Anno

    4

     

    2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 o 2014

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo globale

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (2)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT

    =

    sfogliare ≥ 80 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco < 220 mm

    TN

    =

    tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (7)

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (8)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


    (1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


    ALLEGATO IID

    Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

    Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell’allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell’appendice del presente allegato:

    Zona di gestione del cicerello

    Riquadri statistici CIEM

    1

    31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

    2

    31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

    3

    41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

    4

    38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

    5

    47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

    6

    41-43 G0-G3; 44 G1

    7

    47-51 E7-E9

    Allegato IID, appendice 1

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

    Image 1

    ALLEGATO III

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    Da stabilire

    Da stabilire

    Da stabilire

    Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

    Da stabilire

    Da stabilire

    Da stabilire

    Sgombro

    Non pertinente

    Da stabilire

    Da stabilire (1)

    Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

    Da stabilire

    Da stabilire

    Da stabilire


    (1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.


    ALLEGATO IV

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

    1.

    Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale

    Spagna

    60

    Francia

    8

    Unione

    68

    2.

    Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

    Spagna

    119

    Francia

    87

    Italia

    30

    Cipro

    7

    Malta

    28

    Unione

    316

    3.

    Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Adriatico a fini di allevamento

    Croazia

    9

    Italia

    12

    Unione

    21

    4.

    Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Numero di pescherecci (2)

     

    Cipro

    Grecia (3)

    Croazia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta (4)

    Pescherecci con reti da circuizione

    1

    1

    9

    12

    17

    6

    1

    Pescherecci con palangari

    4  (5)

    0

    0

    30

    8

    31

    22

    Pescherecci con lenze e canne

    0

    0

    0

    0

    8

    60

    0

    Pescherecci con lenze a mano

    0

    0

    12

    0

    29

    2

    0

    Pescherecci da traino

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    Altri pescherecci artigianali (6)

    0

    16

    0

    0

    87

    32

    0

    Tabella B

    Capacità totale espressa in stazza lorda

     

    Cipro

    Croazia

    Grecia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta

    Pescherecci con reti da circuizione

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    Pescherecci con palangari

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    Tonniere con lenze e canne

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    Pescherecci con lenze a mano

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    Pescherecci da traino

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    Altri pescherecci artigianali

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    da stabilire

    5.

    Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

     

    Numero di tonnare

    Spagna

    5

    Italia

    6

    Portogallo

    1  (7)

    6.

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in t)

    Spagna

    14

    11 852

    Italia

    15

    13 000

    Grecia

    2

    2 100

    Cipro

    3

    3 000

    Croazia

    7

    7 880

    Malta

    8

    12 300

    Tabella B

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

    Spagna

    5 855

    Italia

    3 764

    Grecia

    785

    Cipro

    2 195

    Croazia

    2 947

    Malta

    8 768


    (1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.

    (2)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

    (3)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (4)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (5)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

    (6)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

    (7)  Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.


    ALLEGATO V

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    PARTE A

    DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Specie bersaglio

    Zona

    Periodo di divieto

    Squali (tutte le specie)

    Zona della convenzione

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014

    Notothenia rossii

    FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

    FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

    FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014

    Pesci a pinne

    FAO 48.1. Antartico (1)

    FAO 48.2. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi  (1)

    FAO 48.3.

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5. Antartico

    Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3. Antartico (1)

    FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.5.2. Antartico a est di 79°20’ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20’ E (1)

    FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.6. Antartico (1)

    FAO 58.7. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4. (1)  (2)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014

    Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2. Antartico

    Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55°30’ S e 57°20′ S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014

    PARTE B

    TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2013/2014

    Sottozona/Divisione

    Regione

    Campagna

    SSRU

    Dissostichus spp. limiti di cattura

    (t)

    Limite applicabile alle catture accessorie

    (t) (3)

    Razze

    Macrourus spp.

    Altre specie:

    58.4.1.

    Tutta la divisione

    Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014

    SSRU A, B e F: 40

    SSRU C: 257 (4)

    SSRU D: 42 (4)

    SSRU E: 315

    SSRU G: 68 (4)

    SSRU H: 42 (4)

    Totale 724

    Tutta

    la divisione: 50

    Tutta

    la divisione: 116

    Tutta

    la divisione: 20

    58.4.2.

    Tutta la divisione

    Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2014

    SSRU A, B, C e D: 0

    SSRU E: 35

    Totale 35

    Tutta

    la divisione: 50

    Tutta

    la divisione: 20

    Tutta

    la divisione: 20

    58.4.3a.

    Tutta la divisione

    Dal 1o maggio al 31 agosto 2014

     

    Totale 32

    Tutta

    la divisione: 50

    Tutta

    la divisione: 20

    Tutta

    la divisione: 20

    88.1.

    Tutta la sottozona

    Dal 1o dicembre 2013 al 31 agosto 2014

    SSRU A, D, E, F e M: 0

    SSRU B, C e G: 397

    SSRU H, I e K: 2 247

    SSRU J e L: 357

    Totale 3 044

    152

    SSRU A, D, E, F e M: 0

    SSRU B, C e G: 50

    SSRU H, I e K: 112

    SSRU J e L: 50

    430

    SSRU A, D, E, F e M: 0

    SSRU B, C e G: 40

    SSRU H, I e K: 320

    SSRU J e L: 70

    160

    SSRU A, D, E, F e M: 0

    SSRU B, C e G: 60

    SSRU H, I e K: 60

    SSRU J e L: 40

    88.2.

    A sud di 65° S

    Dal 1o dicembre 2013 al 31 agosto 2014

    SSRU A, B e I: 0

    SSRU C, D, E, F e G: 124

    SSRU H: 266

    Totale 390

    50

    SSRU A, B e I: 0

    SSRU C, D, E, F e G: 50

    SSRU H: 50

    62

    SSRU A, B e I: 0

    SSRU C, D, E, F e G: 20

    SSRU H: 42

    20

    SSRU A, B e I: 0

    SSRU C, D, E, F e G: 100

    SSRU H: 20

    Allegato V, parte B, appendice

    ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS - SSRU)

    Regione

    SSRU

    Confine

    48.6

    A

    Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30’ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

     

    B

    Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

     

    E

    Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

     

    F

    Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

     

    G

    Da 50° S 1°30’ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30’ E, verso nord fino a 50° S.

    58.4.1

    A

    Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

     

    B

    Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

     

    E

    Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

     

    F

    Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

     

    G

    Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

     

    H

    Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

    58.4.2

    A

    Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

     

    B

    Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

     

    C

    Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

     

    D

    Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

     

    E

    Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10’ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

    58.4.3a

    A

    Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10’ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.3b

    A

    Da 56° S 73°10’ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10’ E, verso nord fino a 56° S.

     

    B

    Da 60° S 73°10’ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10’ E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 59° S 73°10’ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10’ E, verso nord fino a 59° S.

     

    D

    Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

     

    E

    Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.4

    A

    Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

     

    B

    Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

     

    C

    Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

     

    D

    Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

    58.6

    A

    Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

     

    B

    Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

     

    C

    Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

     

    D

    Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

    58.7

    A

    Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

    88.1

    A

    Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40’ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

     

    E

    Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30’ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

     

    F

    Da 68°30’ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30’ S.

     

    G

    Da 66°40’ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso sud fino a 70°50’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40’ S.

     

    H

    Da 70°50’ S 170° E verso est fino a 178° 50’ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50’ S.

     

    I

    Da 70° S 178°50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso nord fino a 70° S.

     

    J

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50’ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

     

    K

    Da 73° S 178°50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso nord fino a 73° S.

     

    L

    Da 76° S 178°50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50’ E, verso nord fino a 76° S.

     

    M

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30’ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    88.2

    A

    Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 70°50’ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50’ S.

     

    D

    Da 70°50’ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50’ S.

     

    E

    Da 70°50’ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50’ S.

     

    F

    Da 70°50’ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50’ S.

     

    G

    Da 70°50’ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50’ S.

     

    H

    Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50’ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

     

    I

    Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

    88.3

    A

    Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

    PARTE C

    ALLEGATO 21-03/A

    NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

    Informazioni generali

    Membro:_

    Campagna di pesca:_

    Nome della nave:_

    Livello delle catture previsto (in tonnellate):_

    Sottozone e divisioni delle intenzioni di pesca

    Questa misura di conservazione si applica alle notifiche delle intenzioni di pesca del krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Le intenzioni di pesca del krill antartico in altre sottozone e divisioni devono essere notificate a titolo della misura di conservazione 21-02.

    Sottozona/ Divisione

    Selezionare la casella corrispondente

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2


    Tecnica di pesca:

    Selezionare la casella corrispondente

    Rete da traino convenzionale

    Sistema di pesca continua

    Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

    Altri metodi: precisare

    Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato

    Tipo di prodotto

    Metodo per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (5)

    Congelato intero

     

    Bollito

     

    Farina

     

    Olio

     

    Altro prodotto, precisare

     

    Configurazione delle reti

    Misure delle reti

    Rete 1

    Rete 2

    Altra(e) rete(i)

    Apertura della rete

     

     

     

    Apertura verticale massima (m)

     

     

     

    Apertura orizzontale massima (m)

     

     

     

    Circonferenza dell'apertura della rete (6) (m)

     

     

     

    Area dell'apertura (m2)

     

     

     

    Dimensione media delle maglie nella parte della rete (8) (mm)

    Esterna (7)

    Interna (7)

    Esterna (7)

    Interna (7)

    Esterna (7)

    Interna (7)

    1a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    2a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    3a parte della rete

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parte finale della rete (sacco)

     

     

     

     

     

     

    Schema(i) delle reti:_

    Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

    1.

    lunghezza e larghezza di ogni parte della rete a strascico (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

    2.

    la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);

    3.

    la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

    4.

    i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti a strascico (configurazione, posizione sulle parti, indicare 'nil' se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico si incrosti sulla maglia o scappi.

    Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

    Schema(i) del dispositivo:_

    Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

    Raccolta di dati acustici

    Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

    Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

     

     

     

    Fabbricante

     

     

     

    Modello

     

     

     

    Frequenze del trasduttore (kHz)

     

     

     

    Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):_

    Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

    ALLEGATO 21-03/B

    ORIENTAMENTI PER LA STIMA DIRETTA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

    Metodo

    Equazione (kg)

    Parametro

    Descrizione

    Tipo

    Metodo di stima

    Unità di misura

    Volume del serbatoio

    W*L*H*ρ*1 000

    W= larghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    L= lunghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ= densità del campione

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    H= profondità del krill antartico nel serbatoio

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Flussometro

    V*F krill* ρ

    V= volume di krill antartico e acqua combinati

    Per cala (9)

    Osservazione diretta

    litro

    Fkrill= proporzione di krill antartico nel campione

    Per cala (9)

    Correzione volume flussometro

    ρ= densità del krill antartico nel campione

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    Bilancia di flusso

    M*(1–F)

    M= peso di krill antartico e acqua combinati

    Per cala (10)

    Osservazione diretta

    kg

    F= proporzione di acqua nel campione

    Variabile

    Correzione peso bilancia di flusso

     

     

    Mtray= peso del vassoio vuoto

    Costante

    Osservazione diretta prima della pesca

    kg

    Vassoio

    (MM tray)*N

    M= peso medio di krill antartico e vassoio combinati

    Variabile

    Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

    kg

     

     

    n= numero di vassoi

    Per cala

    Osservazione diretta

    Conversione in farina

    M meal*MCF

    Mmeal= peso di farina prodotta

    Per cala

    Osservazione diretta

    kg

    MCF= coefficiente di conversione in farina

    Variabile

    Conversione della farina in krill antartico intero

    Volume del sacco

    W*H*L*ρ*π/4*1 000

    W= larghezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    H= altezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ= densità del campione

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    L= lunghezza del sacco

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Altro

    precisare

     

     

     

     

    Tappe e frequenza delle osservazioni

    Volume del serbatoio

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ±0,05 m)

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

    Ogni cala

    Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ±0,1 m).

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Flussometro

    Prima della pesca

    Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

    Ogni cala (12)

    Ottenere un campione dal flussometro e:

     

    misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

     

    stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

     

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Bilancia di flusso

    Prima della pesca

    Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)

    Ogni cala (12)

    Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

     

    misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

     

    stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

     

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Vassoio

    Prima della pesca

    Misurare il peso del vassoio (se il disegno dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ±0,1 kg)

    Ogni cala

    Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ±0,1 kg)

    Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Conversione in farina

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

    Ogni cala

    Misurare il peso di farina prodotta

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Volume del sacco

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ±0,1 m)

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

    Ogni cala

    Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ±0.1 m)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


    (1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

    (2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

    (3)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

    razze: 5% del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore;

    Macrourus spp.: 16% del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;

    altre specie frammiste: 20 t per SSRU.

    (4)  Include un limite di cattura di 42 t per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 2013/2014.

    (5)  Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio …

    (6)  Prevista in condizioni operative.

    (7)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

    (8)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

    (9)  Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (10)  Cala singola con rete a strascico convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (11)  Misurato almeno una volta al mese (più di frequente se possibile); un nuovo periodo di un mese comincia quando la nave entra in una nuova sottozona e divisione.

    (12)  Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


    ALLEGATO VI

    ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

    1.

    Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    22

    61 364

    Francia

    22

    33 604

    Portogallo

    5

    1 627

    Unione

    49

    96 595

    2.

    Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    27

    11 590

    Francia

    41

    5 382

    Portogallo

    15

    6 925

    Regno Unito

    4

    1 400

    Unione

    87

    25 297

    3.

    Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.

    4.

    Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.

    ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    14

    Unione

    14


    ALLEGATO VIII

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62 00’ N

    da stabilire

    da stabilire

    Venezuela (1)

    Lutiani (acque della Guiana francese)

    45

    45


    (1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


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