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Document 32014R0032

    Regolamento (UE) n. 32/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014 , che avvia un riesame, relativo ai «nuovi esportatori» , del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che dette importazioni siano soggette a registrazione

    GU L 10 del 15.1.2014, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/32/oj

    15.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 10/11


    REGOLAMENTO (UE) N. 32/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 14 gennaio 2014

    che avvia un riesame, relativo ai «nuovi esportatori», del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che dette importazioni siano soggette a registrazione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

    sentito il comitato consultivo conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

    considerando quanto segue:

    A.   DOMANDA

    1)

    La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame relativa ai nuovi esportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2)

    La domanda è stata presentata il 3 maggio 2013 da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

    B.   PRODOTTO

    3)

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito dai transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, vale a dire telaio e sistema idraulico, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427900011 e 8427900019) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431200011 e 8431200019) e originari della Repubblica popolare cinese.

    C.   MISURE IN VIGORE

    4)

    Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio (3), a norma del quale le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 70,8 %. Le misure sono applicabili anche alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, a norma del regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio (4).

    D.   MOTIVAZIONE

    5)

    Il richiedente adduce il fatto di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c, del regolamento di base.

    6)

    Egli afferma inoltre di non aver esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame nel periodo dell’inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell’inchiesta iniziale»).

    7)

    Il richiedente sostiene altresì di non essere collegato a nessun produttore esportatore oggetto del riesame, soggetto alle misure antidumping sopramenzionate.

    8)

    Il richiedente afferma inoltre di avere iniziato ad esportare nell’Unione il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

    E.   PROCEDIMENTO

    9)

    Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora vengano accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle sue importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame. Alla ricezione della richiesta per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato sarà stabilito se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c, del regolamento di base.

    10)

    Qualora si accerti che il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere un dazio individuale, potrà essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicato a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

    a)   Questionari

    11)

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario.

    b)   Raccolta di informazioni e audizioni

    12)

    Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

    13)

    I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

    14)

    La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, purché ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

    c)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

    15)

    Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c, del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b, del regolamento di base. A tal fine deve essere presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine indicato all’articolo 4 del presente regolamento. La Commissione invierà un modulo di richiesta al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

    d)   Selezione del paese ad economia di mercato

    16)

    Se al richiedente non è accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, al fine di stabilire il valore normale per la Repubblica popolare cinese sarà utilizzato un paese adeguato ad economia di mercato, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a, del regolamento di base. La Commissione intende utilizzare il Brasile a tale scopo, come nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all’adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico fissato all’articolo 4 del presente regolamento.

    17)

    Se al richiedente è accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, ma i dati attendibili necessari non sono disponibili nella Repubblica popolare cinese, la Commissione può, se necessario, avvalersi anche delle conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese adeguato ad economia di mercato, ad esempio per sostituire gli elementi non attendibili di costo o di prezzo nella Repubblica popolare cinese, necessari per stabilire il valore normale. La Commissione intende utilizzare il Brasile anche a tale scopo.

    F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

    18)

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame, fabbricato ed esportato nell’Unione dal richiedente. Nel contempo tali importazioni dovranno essere sottoposte a registrazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame accerti l’esistenza del dumping praticato dal richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data della registrazione di dette importazioni. In questa fase dell’inchiesta non è possibile stimare l’importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

    G.   TERMINI

    19)

    Ai fini di una buona amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali:

    le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire le informazioni di cui occorre tener conto nell’inchiesta,

    le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

    le parti interessate possono presentare osservazioni in merito all’adeguatezza dell’utilizzo del Brasile, come spiegato sopra nei considerando 16 e 17,

    il richiedente dovrà presentare una richiesta, debitamente motivata, per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato.

    20)

    Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini indicati all’articolo 4 del presente regolamento.

    H.   OMESSA COLLABORAZIONE

    21)

    A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.

    22)

    Se una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    23)

    Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

    24)

    L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.

    I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

    25)

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    26)

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

    K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

    27)

    Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata. Il consigliere-auditore provvede altresì a che abbia luogo un’audizione delle parti in modo che esse possano esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni.

    28)

    La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. La parte deve specificare i motivi di tale domanda.

    29)

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, è avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 al fine di determinare se e in che misura le importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427900011 e 8427900019) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431200011 e 8431200019) e originari della Repubblica popolare cinese, prodotti ed esportati nell’Unione da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (ulteriore codice TARIC A070), debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, o se debba essere istituito un dazio antidumping individuale.

    Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono destinati soltanto a sollevare un carico, azionando la barra fino ad un’altezza sufficiente da permettere il trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o consentirne lo stoccaggio (carrelli elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

    Articolo 2

    Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, è abrogato per quanto riguarda le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

    Articolo 3

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali prendono gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

    La registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 4

    1.   Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l’inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire le risposte al questionario di cui al considerando 12 del presente regolamento o qualsiasi informazione di cui occorre tener conto, entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione.

    2.   Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    3.   La richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato deve pervenire alla Commissione entro 37 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    4.   Le parti interessate dall’inchiesta che desiderino presentare osservazioni in merito all’adeguatezza della scelta del Brasile come paese terzo ad economia di mercato, devono trasmetterle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    5.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato, devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6).

    6.   A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato in modo da consentire una comprensione adeguata delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

    7.   Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti, che accompagnano i moduli di richiesta TEM, o le risposte al questionario devono tuttavia essere presentati in formato cartaceo ed essere inviati per posta o consegnati a mano all’indirizzo indicato di seguito. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web sul sito Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 08/020

    1049 Bruxelles

    BELGIO

    Indirizzo e-mail: TRADE-HPT-DUMPING@ec.europa.eu

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1.

    (3)  GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1.

    (4)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1.

    (5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (6)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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