EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0021

Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014 , che stabilisce requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 38 del 7.2.2014, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj

7.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/39


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/21/UE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2014

che stabilisce requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 18, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Ad ogni ciclo di moltiplicazione i tuberi-seme di patate accumulano malattie in modo progressivo. Un sistema di produzione di tuberi-seme di patate che funzioni correttamente richiede pertanto un materiale di partenza sano che deve essere moltiplicato con un tasso minimo di degenerazione.

(2)

Le differenze tra le norme nazionali che disciplinano la produzione di tuberi-seme di patate pre-base hanno ostacolato la commercializzazione di tali patate nell’Unione e il funzionamento del mercato interno. Risulta quindi opportuno stabilire requisiti minimi nel rispetto dei quali i tuberi-seme di patate pre-base possono essere commercializzati in tutta l’Unione. Tali requisiti dovrebbero riguardare le malattie, i sintomi, i difetti e i requisiti di produzione per i tuberi-seme di patate pre-base e per i lotti di tali patate, al fine di garantire la produzione e la commercializzazione di tuberi-seme di patate pre-base sani e di alta qualità.

(3)

Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici è opportuno che tali requisiti tengano conto della norma della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate, nonché delle norme pertinenti della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO). Tali norme mirano ad agevolare il commercio internazionale, ad incoraggiare una produzione di alta qualità, a migliorare la redditività e a tutelare gli interessi dei consumatori.

(4)

Tenendo conto delle pratiche produttive dei fornitori e della domanda degli utilizzatori di tuberi-seme di patate pre-base, risulta opportuno che tali requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base comprendano anche la possibilità di commercializzarli in base alle classi dell’Unione. In linea con le vigenti pratiche produttive concernenti i tuberi-seme di patate pre-base delle classi PBTC e PB, è opportuno che i tuberi-seme di patate pre-base vengano classificati in due classi dell’Unione («classe PBTC dell’Unione» e «classe PB dell’Unione»). È quindi opportuno adottare requisiti diversi per ciascuna classe per quanto concerne le malattie, i sintomi, i difetti, i requisiti di produzione e le generazioni.

(5)

Per essere efficaci, tali norme dovrebbero altresì stabilire disposizioni concernenti le prove ufficiali e le ispezioni ufficiali sul campo.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«pianta madre», una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;

2)

«micropropagazione», la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta.

Articolo 2

Requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base

1)   Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:

a)

i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus dell’accartocciamento delle foglie di patata, virus A della patata, virus M della patata, virus S della patata, virus X della patata e virus Y della patata;

b)

essi sono indenni da sintomi di gamba nera;

c)

la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varietà e la percentuale numerica delle piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01 %;

d)

nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore allo 0,5 %;

e)

la percentuale numerica di piante in crescita con sintomi di mosaico o con sintomi causati dal virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore allo 0,1 %;

f)

il numero massimo di generazioni sul campo è limitato a quattro.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i tuberi-seme di patate pre-base possano essere commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC dell’Unione» e alla «classe PB dell’Unione» conformemente alle condizioni di cui all’allegato.

3.   La conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) ed e), è verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie.

Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale della pianta madre, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale.

Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale del ceppo clonale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale.

Articolo 3

Requisiti minimi concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base

Gli Stati membri garantiscono che i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:

a)

la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all’1,0 % in massa;

b)

la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2 % in massa;

c)

la percentuale numerica di patate con difetti esterni, compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0 % in massa;

d)

la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su più di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0 % in massa;

e)

la percentuale numerica di patate colpite da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non deve essere superiore all’1,0 % in massa;

f)

la percentuale numerica di patate colpite da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non deve essere superiore all’1,0 % in massa;

g)

i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;

h)

il numero totale di patate, di cui alle lettere da b) a g), non deve essere superiore al 6,0 % in massa.

Articolo 4

Recepimento

1.   Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.


ALLEGATO

Requisiti per l’immissione sul mercato di tuberi-seme di patate pre-base appartenenti alle classi PBTC e PB dell’Unione

1)

I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell’Unione sono stabiliti come segue:

a)

requisiti concernenti i tuberi-seme di patate:

i)

non devono essere presenti nelle colture piante non conformi alla varietà o piante di una varietà diversa;

ii)

non devono essere presenti nelle colture piante colpite da gamba nera;

iii)

nella discendenza diretta non deve essere presente virosi nelle colture;

iv)

non devono essere presenti nelle colture piante con sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell’accartocciamento delle foglie di patata;

v)

le piante, compresi i tuberi, sono prodotte mediante micropropagazione;

vi)

le piante, compresi i tuberi, sono prodotte in una struttura protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi;

vii)

i tuberi non devono essere moltiplicati oltre la prima generazione;

b)

i lotti devono essere privi dei tuberi-seme di patate previsti dai punti seguenti:

i)

tuberi-seme di patate colpiti da marciume;

ii)

tuberi-seme di patate colpiti da croste nere;

iii)

tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune;

iv)

tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta;

v)

tuberi-seme di patate raggrinziti per eccessiva disidratazione;

vi)

tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature.

2)

I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell’Unione sono stabiliti come segue:

a)

requisiti concernenti i tuberi-seme di patate:

i)

la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono superare complessivamente lo 0,01 %;

ii)

le piante devono essere indenni da sintomi di gamba nera;

iii)

la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non deve superare lo 0,1 %;

iv)

nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi causati da virus non deve essere superiore allo 0,5 %;

b)

tolleranze applicabili ai lotti per quanto concerne le impurità, i difetti e le malattie seguenti:

i)

i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,2 % in massa;

ii)

i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10,0 % della superficie non devono superare l’1,0 % in massa;

iii)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iv)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10,0 % della superficie non devono superare l’1,0 % in massa;

v)

i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;

vi)

i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3 % in massa;

vii)

la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l’1,0 % in massa;

viii)

la percentuale totale dei tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.


Top