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Document 32014L0004

    Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 4 del 9.1.2014, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/4/oj

    9.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 4/51


    DIRETTIVA DELEGATA 2014/4/UE DELLA COMMISSIONE

    del 18 ottobre 2013

    che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

    (2)

    Il piombo è usato in amplificatori di immagini radiografiche per consentire saldature ermetiche tra l’alluminio e l’acciaio.

    (3)

    La sostituzione del piombo risulterebbe in amplificatori d’immagini poco attendibili e deve essere considerata attualmente come impraticabile dal punto di vista tecnico. In considerazione della salute e della sicurezza dei pazienti, la prosecuzione dell’impiego di piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche è ancora necessaria.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


    ALLEGATO

    Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 24:

    «24.

    Piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche. Scade il 31 dicembre 2019.»


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