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Document 32014D0875

    2014/875/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2014 , concernente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei riferimenti della norma EN 15649-2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua e della norma EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all'attrezzatura fissa di allenamento in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 349 del 5.12.2014, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; abrogato da 32019D1698

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/875/oj

    5.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 349/65


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2014

    concernente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei riferimenti della norma EN 15649-2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua e della norma EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all'attrezzatura fissa di allenamento in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/875/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

    (2)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.

    (3)

    In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione.

    (4)

    L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblica i riferimenti di tali norme.

    (5)

    Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua (2).

    (6)

    Il 6 settembre 2005 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/372 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua, vale a dire incidenti che comportano annegamento o quasi annegamento, altri rischi legati alla concezione del prodotto, compresi l'andare alla deriva, la perdita di presa, la caduta da un'altezza elevata, l'intrappolamento o l'impigliamento sopra o sotto la superficie dell'acqua, l'improvvisa perdita di galleggiabilità, il capovolgimento e lo shock termico, i rischi insiti nel loro uso, come la collisione e l'impatto, e i rischi legati a venti, correnti e maree.

    (7)

    In risposta al mandato della Commissione il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato una serie di norme europee (EN 15649, parti da 1 a 7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero. Il 18 luglio 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/390/UE (3), in cui si afferma che le norme europee EN 15649, parti da 1 a 7, relative agli articoli galleggianti per il tempo libero rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i loro riferimenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (8)

    Da allora il Comitato europeo di normalizzazione ha riveduto la norma europea EN 15649-2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua.

    (9)

    La norma europea EN 15649-2:2009+A2:2013 soddisfa il mandato M/372 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (10)

    Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento (4).

    (11)

    Il 5 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato di normalizzazione M/506 per elaborare norme europee relative alle attrezzature fisse di allenamento. Tali norme dovevano seguire il principio secondo cui, in condizioni di utilizzo normali, ragionevoli e prevedibili, i rischi di lesione o il danno per la salute e la sicurezza sono ridotti al minimo grazie alla progettazione delle attrezzature o a dispositivi di salvaguardia.

    (12)

    Il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato norme europee (EN 957, parte 2 e parti da 4 a 10) e una norma europea (EN ISO 20957, parte 1) che rientrano nell'ambito del mandato della Commissione.

    (13)

    Il 13 giugno 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/357/UE (5), in cui si afferma che le norme europee EN 957, parte 2 e parti da 4 a 10 e la norma europea EN ISO 20957, parte 1, relative all'attrezzatura fissa di allenamento, rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i loro riferimenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (14)

    Da allora il Comitato europeo di normalizzazione ha riveduto la norma europea EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all'attrezzatura fissa di allenamento.

    (15)

    La norma europea EN 957-6:2010+A1:2014 soddisfa il mandato M/506 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (16)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I riferimenti delle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

    a)

    EN 15649-2:2009+A2:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazione per il consumatore»;

    b)

    EN 957-6:2010+A1:2014 relativa alla «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (2)  Decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39).

    (3)  Decisione di esecuzione 2013/390/UE della Commissione, del 18 luglio 2013, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 196 del 19.7.2013, pag. 22).

    (4)  Decisione 2011/476/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 16).

    (5)  Decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 40).


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