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Document 32014D0756

    2014/756/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 ottobre 2014 , relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC e propiconazolo notificate dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014 7909] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 311 del 31.10.2014, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/756/oj

    31.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 311/69


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 2014

    relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC e propiconazolo notificate dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2014 7909]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/756/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contiene l'elenco dei principi attivi approvati dall'Unione europea ai fini dell'inclusione tra i biocidi. Le direttive 2008/78/CE (3) e 2008/79/CE (4) della Commissione hanno aggiunto i principi attivi propiconazolo e IPBC, rispettivamente, per l'uso in prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), conformemente alla definizione di cui all'allegato V della direttiva 98/8/CE. In virtù dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, queste sostanze sono pertanto principi attivi approvati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento.

    (2)

    Conformemente all'articolo 8 della direttiva 98/8/CE, la società Janssen PMP ha presentato al Regno Unito domande di autorizzazione per tre biocidi per la preservazione del legno contenenti IPBC e propiconazolo («i prodotti in causa»). Le autorizzazioni concesse dal Regno Unito riguardavano vari metodi di applicazione, ivi compresa l'immersione automatizzata per uso industriale e la polverizzazione (in interni o all'aperto) per uso professionale e non professionale. Alcuni Stati membri hanno successivamente autorizzato i prodotti in causa mediante il riconoscimento reciproco.

    (3)

    Janssen PMP («il richiedente») ha trasmesso domande complete alla Germania per il riconoscimento reciproco dell'autorizzazione dei prodotti in causa concessa dal Regno Unito.

    (4)

    Il 28 agosto 2013 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la sua proposta di limitare le autorizzazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Germania ritiene che i prodotti in causa non soddisfino le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE per quanto concerne gli aspetti ambientali.

    (5)

    Secondo le autorità tedesche, l'autorizzazione del metodo di applicazione mediante polverizzazione all'aperto non è stata adeguatamente valutata dal Regno Unito in termini di rischi ambientali. La valutazione effettuata dalla Germania per i tre prodotti ha individuato rischi inaccettabili per il suolo situato a distanza.

    (6)

    La Germania ritiene inoltre che per uno dei prodotti, l'applicazione mediante immersione automatizzata dovrebbe limitarsi ai sistemi dotati di un grado sufficientemente elevato di automazione a causa dei rischi inaccettabili per la salute degli utilizzatori professionali.

    (7)

    La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni in merito alla notifica entro 90 giorni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Alcune osservazioni sono state presentate entro il termine indicato dalla Germania, dal Regno Unito e dal richiedente. La notifica è stata altresì discussa il 24 settembre 2013 dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (8)

    Per quanto riguarda i rischi per l'ambiente, da tali discussioni e commenti si deduce che le conclusioni della valutazione ambientale effettuata dal Regno Unito si basavano sullo scenario pertinente illustrato nelle Series on Emission Scenario Documents (serie di documenti dell'OCSE relativi agli scenari di emissione) (5) disponibili al momento della valutazione.

    (9)

    Ne consegue altresì che le conclusioni della Germania si basano su uno scenario rivisto delle Series on Emission Scenario Documents  (6), disponibile da quando il Regno Unito ha concesso le autorizzazioni e da quando la Germania ha tramesso la sua notifica.

    (10)

    Inoltre, in base agli orientamenti concordati in occasione della 47a riunione dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (7), i nuovi orientamenti possono essere presi in considerazione solo se pubblicati anteriormente alla data di presentazione della domanda per l'autorizzazione del prodotto, a meno che in base alle nuove conoscenze scientifiche acquisite si possa dimostrare che il ricorso ai vecchi orientamenti dia adito a serie preoccupazioni. Tali orientamenti stabiliscono inoltre che in caso di serie preoccupazioni occorrerebbe procedere alla revisione delle autorizzazioni esistenti. Tuttavia, né il Regno Unito né gli altri Stati membri che hanno autorizzato i prodotti mediante il riconoscimento reciproco hanno ritenuto che la preoccupazione fosse tale da giustificare una revisione delle autorizzazioni esistenti.

    (11)

    Alla luce di queste osservazioni, la Commissione sostiene le conclusioni della valutazione effettuata dal Regno Unito e dagli altri Stati membri che hanno autorizzato il prodotto mediante il riconoscimento reciproco, in quanto ritiene che i prodotti in causa soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE per quanto riguarda gli aspetti ambientali. La Commissione ritiene pertanto che la richiesta della Germania di limitare le autorizzazioni non possa essere giustificata dai motivi addotti.

    (12)

    Per quanto riguarda l'applicazione mediante immersione automatizzata, la Commissione ritiene che il prodotto in causa dovrebbe essere soggetto alle disposizioni stabilite da una precedente decisione della Commissione (8) riguardante la tutela della salute degli utenti professionali al momento dell'applicazione di prodotti contenenti IPBC con questo metodo. Di conseguenza è necessario autorizzare i prodotti in causa subordinatamente alle istruzioni riportate sull'etichetta in cui si precisa che l'uso è limitato all'immersione interamente automatizzata ed occorre modificare l'autorizzazione in tal senso.

    (13)

    Il regolamento (UE) n. 528/2012 si applica ai prodotti in causa a norma delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, di detto regolamento. Poiché la base giuridica della presente decisione è l'articolo 36, paragrafo 3, di detto regolamento, i destinatari della presente decisione dovrebbero essere tutti gli Stati membri in virtù dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento medesimo.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione si applica ai prodotti identificati dai numeri di riferimento della richiesta nello Stato membro di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi:

    2010/2709/7626/UK/AA/8666

    2010/2709/8086/UK/AA/9499

    2010/2709/7307/UK/AA/8801

    Articolo 2

    La proposta della Germania di non autorizzare i biocidi di cui all'articolo 1 per la polverizzazione all'aperto è respinta.

    Articolo 3

    Se i biocidi sono utilizzati per l'immersione automatizzata, le autorizzazioni identificate con il numero di riferimento della richiesta 2010/2709/7626/UK/AA/8666 prevedono che l'etichettatura dei prodotti deve contenere le seguenti istruzioni:

    «Il prodotto (inserire il nome del prodotto) deve essere usato esclusivamente in processi di immersione interamente automatizzati in cui tutte le fasi del processo di trattamento e di asciugatura sono meccanizzate e avvengono senza manipolazioni, inclusa la fase di trasporto degli articoli trattati dalla vasca di immersione al sito di drenaggio/asciugatura e stoccaggio (se non asciutti in superficie al momento dello stoccaggio). Se del caso, gli articoli lignei da trattare devono essere adeguatamente fissati (per es. per mezzo di cinghie o morse) prima del trattamento e durante il processo di immersione e non devono essere manipolati fino ad asciugatura superficiale avvenuta.»

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2008/78/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il propiconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 44).

    (4)  Direttiva 2008/79/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'IPBC come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 12).

    (5)  Cfr. il documento «Scenario di emissione per i trattamenti all'aria aperta», parte II del documento ESD dell'OCSE, per i preservanti del legno (2003), disponibile sul sito Internet http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf

    (6)  Cfr. lo scenario di emissione relativo alla polverizzazione all'aria aperta di cui al documento Revised Emission Scenario Document for Wood Preservatives (ENV/JM/MONO (2013)21), disponibile sul sito Internet http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&doclanguage=en

    (7)  Cfr. il documento CA-July12-Doc.6.2d — Relevance of new guidance becoming available during the process of authorisation and mutual recognition of authorisations of biocidal products, available on the website disponibile sul sito Internet https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7

    (8)  Decisione di esecuzione 2014/402/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 85).


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