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Document 32014D0746
2014/746/EU: Commission Decision of 27 October 2014 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage, for the period 2015 to 2019 (notified under document C(2014) 7809) Text with EEA relevance
2014/746/UE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2014 , che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 [notificata con il numero C(2014) 7809] Testo rilevante ai fini del SEE
2014/746/UE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2014 , che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 [notificata con il numero C(2014) 7809] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 308 del 29.10.2014, p. 114–124
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32010D0002 | ||||
Repeal | 32011D0745 | ||||
Modifies | 32012D0498 | abrogazione parziale | |||
Modifies | 32014D0009 | abrogazione parziale |
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/114 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2014
che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019
[notificata con il numero C(2014) 7809]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/746/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote dovrebbe essere il principio di base per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas serra per i gestori degli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione («ETS dell'UE») a partire dal 2013. Tuttavia, i gestori ammissibili continuano a ricevere quote a titolo gratuito nel periodo che va dal 2013 al 2020, conformemente alle norme fissate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione 2011/278/UE della Commissione (2). |
(2) |
L'assenza di un accordo internazionale ambizioso sui cambiamenti climatici destinato a limitare a 2 °C l'aumento della temperatura globale potrebbe minare i benefici delle azioni intraprese dall'Unione. L'assenza di un'azione vincolante a livello internazionale potrebbero determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli comparabili in materia di carbonio («rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»). Per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all'esito dei negoziati internazionali, la Commissione deve definire l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio («elenco di settori e di sottosettori»). Tali settori e sottosettori dovrebbero beneficiare di quote gratuite pari al 100 % della quantità determinata in base alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, fatto salvo il fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e di cui all'allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione (3). |
(3) |
A tale riguardo, la Commissione ha analizzato la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori e sottosettori riportati nell'elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio, si impegnano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori in questione, verificando inoltre se tali impegni siano comparabili a quelli dell'Unione e effettuati entro lo stesso lasso di tempo. Inoltre, è stata valutata anche la misura in cui l'efficienza degli impianti situati in tali paesi sia comparabile con quella degli impianti situati nell'Unione. La Commissione è giunta alla conclusione che non è possibile stabilire una sufficiente comparabilità dell'impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e dunque la comparabilità dell'efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante. |
(4) |
Il primo elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato istituito nel 2009 dalla decisione 2010/2/UE della Commissione per il 2013 e il 2014 (4). |
(5) |
La valutazione dovrebbe fondarsi su una serie di criteri quantitativi e qualitativi e su dati relativi agli ultimi tre anni. In questo caso, la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2009, 2010 e 2011, dal momento che i dati relativi al 2012 erano disponibili solo per alcuni dei parametri. |
(6) |
Per determinare l'elenco dei settori e dei sottosettori, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei settori e dei sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimali, che definisce i settori con precisione. Un settore è caratterizzato da un livello a quattro cifre della classificazione NACE, mentre un sottosettore è caratterizzato a livello CPA (a 6 cifre) o Prodcom (a 8 cifre), in base alla classificazione delle merci utilizzata per fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivata direttamente dalla classificazione NACE. |
(7) |
I settori sono stati inizialmente valutati sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE. Per applicare i suddetti criteri quantitativi, la Commissione ha dovuto determinare la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE. |
(8) |
I costi aggiuntivi diretti, legati al quantitativo di quote che un determinato settore dovrebbe acquistare se non è considerato esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono stati calcolati sulla base dei dati sulle emissioni dirette di CO2 a livello settoriale. I dati nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea («EUTL») sono considerati la fonte più accurata e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello di impianto e sono stati pertanto utilizzati per calcolare il costo diretto per settori. Per i settori e i gas a effetto serra disciplinati unicamente dal sistema ETS dell'UE a partire dal 1o gennaio 2013, l'EUTL non contiene dati sulle emissioni. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato i dati sulle emissioni dirette di CO2 forniti dagli Stati membri nelle misure nazionali di attuazione (MNA), a norma della decisione 2011/278/UE. |
(9) |
Per la determinazione dei costi aggiuntivi indiretti, la Commissione ha rilevato dati sul consumo di energia elettrica degli Stati membri a livello settoriale, accertandosi che non si verificassero, fra diversi codici NACE, doppi conteggi dell'energia elettrica consumata. Per determinare le emissioni legate alla produzione di energia elettrica consumata dai vari settori per l'elenco dei settori e dei sottosettori di cui alla decisione 2010/2/UE, la Commissione ha utilizzato il fattore medio di emissione calcolato dal mix complessivo di combustibili per la produzione di energia elettrica, in quanto si è ritenuto che fosse basato sui dati più accurati. Lo stesso fattore di emissione medio è stato utilizzato per le valutazioni alla base della presente decisione. |
(10) |
Inoltre, per determinare i costi aggiuntivi diretti e indiretti, la Commissione ha dovuto stimare il prezzo medio del carbonio. Al fine di predisporre il primo elenco dei settori e dei sottosettori è stato ipotizzato un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente. Nel periodo di applicazione della decisione 2010/2/UE, si è registrata una sostanziale differenza tra il prezzo del carbonio su cui si sono basate le valutazioni e il prezzo effettivo del carbonio, che è considerevolmente più basso. Tuttavia, la Commissione, nella sua comunicazione «Un quadro strategico per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030» (6) ha proposto un obiettivo incondizionato di riduzione del 40 % dell'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e un obiettivo corrispondente in termini di fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre proposto di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito del sistema ETS dell'UE. In tali circostanze, si prevede che il prezzo del carbonio in futuro sarà trainato in più ampia misura dalle riduzioni delle emissioni a medio e lungo termine. Si ritiene pertanto giustificato continuare a basarsi sull'ipotesi di un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per le valutazioni alla base della presente decisione. |
(11) |
I costi aggiuntivi diretti e indiretti dovrebbero essere calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo. Per quanto riguarda la stima del valore aggiunto lordo a livello settoriale, sono stati utilizzati i dati «Structural Business Statistics» di Eurostat |
(12) |
Inoltre, la Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore, sulla base dei dati ricavati dalla banca dati Comext di Eurostat. |
(13) |
Complessivamente, la Commissione ha valutato 245 settori industriali e 24 sottosettori classificati alle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e i sottosettori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE e devono essere considerati come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
(14) |
Le valutazioni, sulla base dei criteri qualitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva 2003/87/CE sono state effettuate per un certo numero di settori che non erano ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16. La valutazione qualitativa è stata effettuata per i casi che soddisfacevano i criteri qualitativi nel contesto dell'elaborazione del precedente elenco, in casi ritenuti incerti e su richiesta dei rappresentanti delle imprese del settore. |
(15) |
Nel caso del settore «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362), «Fusione di ghisa» (codice NACE 2451) e «Fusione di metalli leggeri» (2453), le valutazioni qualitative effettuate nel contesto della determinazione del precedente elenco dei settori e dei sottosettori, validi per il 2013 e il 2014, sono state aggiornate. Si è concluso che le circostanze che giustificano l'aggiunta di tali settori all'elenco dei settori e dei sottosettori sono ancora valide. Pertanto, tali settori dovrebbero essere considerati come settori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio anche per il periodo dal 2015 al 2019. |
(16) |
È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di malto» (codice NACE 1106), in quanto questo settore ha rappresentato un caso limite per quanto riguarda l'articolo 10 bis paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Tenendo conto dell'aumento dei costi derivante dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE, la valutazione ha dimostrato l'elevata intensità degli scambi e una significativa contrazione della redditività del settore nell'Unione. I margini di profitto ridotti limitano la capacità da parte degli impianti di investire per ridurre le emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
(17) |
I settori elencati al punto 2 dell'allegato dovrebbero essere ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione sulla base dei criteri qualitativi. |
(18) |
Dal momento che l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui all'allegato deve essere valido per il periodo dal 2015 al 2019, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
(19) |
Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, la decisione 2010/2/UE deve essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2015. |
(20) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I settori e i sottosettori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Articolo 2
La decisione 2010/2/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).
(3) Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).
(4) Decisione 2010/2/EU della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10).
(5) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) COM(2014) 15 final/2 del 28 gennaio 2014.
ALLEGATO
Settori e sottosettori ritenuti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
1. SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
1.1. Livello NACE-4
Codice NACE |
Descrizione |
Criteri soddisfatti |
0510 |
Estrazione di antracite |
C |
0610 |
Estrazione di petrolio greggio |
C |
0620 |
Estrazione di gas naturale |
C |
0710 |
Estrazione di minerali metalliferi ferrosi |
C |
0729 |
Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi |
C |
0891 |
Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti |
C |
0893 |
Estrazione di sale |
A |
0899 |
Altre attività estrattive n.c.a. |
A, C |
1020 |
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi |
C |
1041 |
Produzione di oli e grassi |
C |
1062 |
Produzione di amidi e di prodotti amidacei |
A |
1081 |
Produzione di zucchero |
A |
1086 |
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici |
C |
1101 |
Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici |
C |
1102 |
Produzione di vini da uve |
C |
1104 |
Produzione di altre bevande fermentate non distillate |
A |
1310 |
Preparazione e filatura di fibre tessili |
C |
1320 |
Tessitura |
C |
1391 |
Fabbricazione di tessuti a maglia |
C |
1392 |
Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento |
C |
1393 |
Fabbricazione di tappeti e moquette |
C |
1394 |
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
C |
1395 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento |
C |
1396 |
Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale |
C |
1399 |
Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a. |
C |
1411 |
Confezione di abbigliamento in pelle |
C |
1412 |
Confezione di indumenti da lavoro |
C |
1413 |
Confezione di altro abbigliamento esterno |
C |
1414 |
Confezione di biancheria intima |
C |
1419 |
Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori |
C |
1420 |
Confezione di articoli in pelliccia |
C |
1431 |
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
C |
1439 |
Fabbricazione di altri articoli di maglieria |
C |
1511 |
Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce |
C |
1512 |
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
C |
1520 |
Fabbricazione di calzature |
C |
1622 |
Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati |
C |
1629 |
Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio |
C |
1711 |
Fabbricazione di pasta-carta |
A, C |
1712 |
Fabbricazione di carta e di cartone |
A |
1724 |
Fabbricazione di carta da parati |
C |
1910 |
Fabbricazione di prodotti di cokeria |
A, C |
1920 |
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
A |
2012 |
Fabbricazione di coloranti e pigmenti |
C |
2013 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
A, C |
2014 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
A, C |
2015 |
Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati |
A, B |
2016 |
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie |
C |
2017 |
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie |
C |
2020 |
Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura |
C |
2042 |
Fabbricazione di profumi e cosmetici |
C |
2053 |
Fabbricazione di oli essenziali |
C |
2059 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. |
C |
2060 |
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
C |
2110 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base |
C |
2120 |
Fabbricazione di preparati farmaceutici |
C |
2211 |
Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici |
C |
2219 |
Fabbricazione di altri prodotti in gomma |
C |
2311 |
Fabbricazione di vetro piano |
A |
2313 |
Fabbricazione di vetro cavo |
A |
2314 |
Fabbricazione di fibre di vetro |
A/C (1) |
2319 |
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici |
C |
2320 |
Fabbricazione di prodotti refrattari |
C |
2331 |
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
A, C |
2341 |
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
C |
2342 |
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica |
C |
2343 |
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica |
C |
2344 |
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale |
C |
2349 |
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica |
C |
2351 |
Produzione di cemento |
B |
2352 |
Produzione di calce e gesso |
B |
2370 |
Taglio, modellatura e finitura di pietre |
C |
2391 |
Fabbricazione di prodotti abrasivi |
C |
2410 |
Produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe |
A |
2420 |
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio |
C |
2431 |
Stiratura a freddo di barre |
C |
2441 |
Produzione di metalli preziosi |
C |
2442 |
Produzione di alluminio |
A, C |
2443 |
Produzione di piombo, zinco e stagno |
A |
2444 |
Produzione di rame |
C |
2445 |
Produzione di altri metalli non ferrosi |
C |
2446 |
Trattamento dei combustibili nucleari |
A, C |
2540 |
Fabbricazione di armi e munizioni |
C |
2571 |
Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria |
C |
2572 |
Fabbricazione di serrature e cerniere |
C |
2573 |
Fabbricazione di utensileria |
C |
2594 |
Fabbricazione di articoli di bulloneria |
C |
2599 |
Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. |
C |
2611 |
Fabbricazione di componenti elettronici |
C |
2612 |
Fabbricazione di schede elettroniche integrate |
C |
2620 |
Fabbricazione di computer e unità periferiche |
C |
2630 |
Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni |
C |
2640 |
Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo |
C |
2651 |
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione |
C |
2652 |
Fabbricazione di orologi |
C |
2660 |
Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
C |
2670 |
Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche |
C |
2680 |
Fabbricazione di supporti ottici e magnetici |
C |
2711 |
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
C |
2712 |
Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
C |
2720 |
Fabbricazione di batterie e accumulatori |
C |
2731 |
Fabbricazione di cavi a fibre ottiche |
C |
2732 |
Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici |
C |
2733 |
Fabbricazione di attrezzature per cablaggio |
C |
2740 |
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione |
C |
2751 |
Fabbricazione di elettrodomestici |
C |
2752 |
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici |
C |
2790 |
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche |
C |
2811 |
Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli |
C |
2812 |
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche |
C |
2813 |
Fabbricazione di altre pompe e compressori |
C |
2814 |
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole |
C |
2815 |
Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione |
C |
2821 |
Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie |
C |
2822 |
Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione |
C |
2823 |
Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) |
C |
2824 |
Fabbricazione di utensili portatili a motore |
C |
2825 |
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione |
C |
2829 |
Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. |
C |
2830 |
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
C |
2841 |
Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli |
C |
2849 |
Fabbricazione di altre macchine utensili |
C |
2891 |
Fabbricazione di macchine per la metallurgia |
C |
2892 |
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
C |
2893 |
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco |
C |
2894 |
Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio |
C |
2895 |
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone |
C |
2896 |
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma |
C |
2899 |
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. |
C |
2910 |
Fabbricazione di autoveicoli |
C |
2931 |
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli |
C |
3011 |
Costruzione di navi e di strutture galleggianti |
C |
3012 |
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive |
C |
3030 |
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi |
C |
3091 |
Fabbricazione di motocicli |
C |
3092 |
Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi |
C |
3099 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a. |
C |
3109 |
Fabbricazione di altri mobili |
C |
3211 |
Conio di monete |
C |
3212 |
Fabbricazione di gioielli e articoli connessi |
C |
3213 |
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili |
C |
3220 |
Fabbricazione di strumenti musicali |
C |
3230 |
Fabbricazione di articoli sportivi |
C |
3240 |
Fabbricazione di giochi e giocattoli |
C |
3250 |
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
C |
3291 |
Fabbricazione di scope e spazzole |
C |
3299 |
Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
C |
1.2. A livello CPA o Prodcom
CPA o Prodcom |
Descrizione |
Criteri soddisfatti |
081221 |
Caolino ed altre argille caoliniche |
C |
08122250 |
Argille comuni e scisti argillose da costruzione (esclusi bentonite, argilla refrattaria, argille espanse, caolino e argille caoliniche); andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas |
C |
10311130 |
Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico) |
A |
10311300 |
Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet |
A |
10391725 |
Concentrato di pomodoro |
C |
105121 |
Latte scremato in polvere |
C |
105122 |
Latte intero in polvere |
C |
105153 |
Caseina |
C |
105154 |
Lattosio e sciroppo di lattosio |
C |
10515530 |
Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti |
A, C |
108211 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
C |
108212 |
Burro, grasso e olio di cacao |
C |
108213 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
C |
10891334 |
Lieviti di panificazione |
C |
20111150 |
Idrogeno |
B |
20111160 |
Azoto |
B |
20111170 |
Ossigeno |
B |
203021 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro |
C |
239914 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati |
C |
23991910 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli |
A |
23991920 |
Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi (anche miscelati tra loro) |
A |
25501134 |
Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio) |
A, C |
I criteri in base a cui un settore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono i seguenti:
A |
: |
criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE; |
B |
: |
criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera a), della direttiva 2003/87/CE; |
C |
: |
criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. |
2. SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 17, LETTERA a), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
Codice NACE |
Descrizione |
1106 |
Fabbricazione di malto |
1330 |
Finissaggio dei tessili |
2332 |
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta |
2362 |
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia |
2451 |
Fusione di ghisa |
2453 |
Fusione di metalli leggeri |
(1) Il settore «Fabbricazione di fibre di vetro» è definito da due codici della CPA (classificazione statistica dei prodotti associata alle attività): «231411 Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro» e «231412 veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti». Valutato a livello NACE-4, il settore non soddisfa i criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16 della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, il sottosettore 231411 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), e il sottosettore 231412 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15. Poiché i due codici CPA coprono l'intero settore «Fabbricazione di fibre di vetro», il settore è aggiunto all'elenco a livello NACE-4, per maggior facilità di consultazione.