Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0746

    2014/746/UE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2014 , che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 [notificata con il numero C(2014) 7809] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 308 del 29.10.2014, p. 114–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/746/oj

    29.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 308/114


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 ottobre 2014

    che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019

    [notificata con il numero C(2014) 7809]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/746/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote dovrebbe essere il principio di base per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas serra per i gestori degli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione («ETS dell'UE») a partire dal 2013. Tuttavia, i gestori ammissibili continuano a ricevere quote a titolo gratuito nel periodo che va dal 2013 al 2020, conformemente alle norme fissate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione 2011/278/UE della Commissione (2).

    (2)

    L'assenza di un accordo internazionale ambizioso sui cambiamenti climatici destinato a limitare a 2 °C l'aumento della temperatura globale potrebbe minare i benefici delle azioni intraprese dall'Unione. L'assenza di un'azione vincolante a livello internazionale potrebbero determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli comparabili in materia di carbonio («rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»). Per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all'esito dei negoziati internazionali, la Commissione deve definire l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio («elenco di settori e di sottosettori»). Tali settori e sottosettori dovrebbero beneficiare di quote gratuite pari al 100 % della quantità determinata in base alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, fatto salvo il fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e di cui all'allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione (3).

    (3)

    A tale riguardo, la Commissione ha analizzato la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori e sottosettori riportati nell'elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio, si impegnano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori in questione, verificando inoltre se tali impegni siano comparabili a quelli dell'Unione e effettuati entro lo stesso lasso di tempo. Inoltre, è stata valutata anche la misura in cui l'efficienza degli impianti situati in tali paesi sia comparabile con quella degli impianti situati nell'Unione. La Commissione è giunta alla conclusione che non è possibile stabilire una sufficiente comparabilità dell'impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e dunque la comparabilità dell'efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante.

    (4)

    Il primo elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato istituito nel 2009 dalla decisione 2010/2/UE della Commissione per il 2013 e il 2014 (4).

    (5)

    La valutazione dovrebbe fondarsi su una serie di criteri quantitativi e qualitativi e su dati relativi agli ultimi tre anni. In questo caso, la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2009, 2010 e 2011, dal momento che i dati relativi al 2012 erano disponibili solo per alcuni dei parametri.

    (6)

    Per determinare l'elenco dei settori e dei sottosettori, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei settori e dei sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimali, che definisce i settori con precisione. Un settore è caratterizzato da un livello a quattro cifre della classificazione NACE, mentre un sottosettore è caratterizzato a livello CPA (a 6 cifre) o Prodcom (a 8 cifre), in base alla classificazione delle merci utilizzata per fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivata direttamente dalla classificazione NACE.

    (7)

    I settori sono stati inizialmente valutati sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE. Per applicare i suddetti criteri quantitativi, la Commissione ha dovuto determinare la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

    (8)

    I costi aggiuntivi diretti, legati al quantitativo di quote che un determinato settore dovrebbe acquistare se non è considerato esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono stati calcolati sulla base dei dati sulle emissioni dirette di CO2 a livello settoriale. I dati nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea («EUTL») sono considerati la fonte più accurata e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello di impianto e sono stati pertanto utilizzati per calcolare il costo diretto per settori. Per i settori e i gas a effetto serra disciplinati unicamente dal sistema ETS dell'UE a partire dal 1o gennaio 2013, l'EUTL non contiene dati sulle emissioni. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato i dati sulle emissioni dirette di CO2 forniti dagli Stati membri nelle misure nazionali di attuazione (MNA), a norma della decisione 2011/278/UE.

    (9)

    Per la determinazione dei costi aggiuntivi indiretti, la Commissione ha rilevato dati sul consumo di energia elettrica degli Stati membri a livello settoriale, accertandosi che non si verificassero, fra diversi codici NACE, doppi conteggi dell'energia elettrica consumata. Per determinare le emissioni legate alla produzione di energia elettrica consumata dai vari settori per l'elenco dei settori e dei sottosettori di cui alla decisione 2010/2/UE, la Commissione ha utilizzato il fattore medio di emissione calcolato dal mix complessivo di combustibili per la produzione di energia elettrica, in quanto si è ritenuto che fosse basato sui dati più accurati. Lo stesso fattore di emissione medio è stato utilizzato per le valutazioni alla base della presente decisione.

    (10)

    Inoltre, per determinare i costi aggiuntivi diretti e indiretti, la Commissione ha dovuto stimare il prezzo medio del carbonio. Al fine di predisporre il primo elenco dei settori e dei sottosettori è stato ipotizzato un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente. Nel periodo di applicazione della decisione 2010/2/UE, si è registrata una sostanziale differenza tra il prezzo del carbonio su cui si sono basate le valutazioni e il prezzo effettivo del carbonio, che è considerevolmente più basso. Tuttavia, la Commissione, nella sua comunicazione «Un quadro strategico per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030» (6) ha proposto un obiettivo incondizionato di riduzione del 40 % dell'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e un obiettivo corrispondente in termini di fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre proposto di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito del sistema ETS dell'UE. In tali circostanze, si prevede che il prezzo del carbonio in futuro sarà trainato in più ampia misura dalle riduzioni delle emissioni a medio e lungo termine. Si ritiene pertanto giustificato continuare a basarsi sull'ipotesi di un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per le valutazioni alla base della presente decisione.

    (11)

    I costi aggiuntivi diretti e indiretti dovrebbero essere calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo. Per quanto riguarda la stima del valore aggiunto lordo a livello settoriale, sono stati utilizzati i dati «Structural Business Statistics» di Eurostat

    (12)

    Inoltre, la Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore, sulla base dei dati ricavati dalla banca dati Comext di Eurostat.

    (13)

    Complessivamente, la Commissione ha valutato 245 settori industriali e 24 sottosettori classificati alle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e i sottosettori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE e devono essere considerati come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (14)

    Le valutazioni, sulla base dei criteri qualitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva 2003/87/CE sono state effettuate per un certo numero di settori che non erano ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16. La valutazione qualitativa è stata effettuata per i casi che soddisfacevano i criteri qualitativi nel contesto dell'elaborazione del precedente elenco, in casi ritenuti incerti e su richiesta dei rappresentanti delle imprese del settore.

    (15)

    Nel caso del settore «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362), «Fusione di ghisa» (codice NACE 2451) e «Fusione di metalli leggeri» (2453), le valutazioni qualitative effettuate nel contesto della determinazione del precedente elenco dei settori e dei sottosettori, validi per il 2013 e il 2014, sono state aggiornate. Si è concluso che le circostanze che giustificano l'aggiunta di tali settori all'elenco dei settori e dei sottosettori sono ancora valide. Pertanto, tali settori dovrebbero essere considerati come settori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio anche per il periodo dal 2015 al 2019.

    (16)

    È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di malto» (codice NACE 1106), in quanto questo settore ha rappresentato un caso limite per quanto riguarda l'articolo 10 bis paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Tenendo conto dell'aumento dei costi derivante dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE, la valutazione ha dimostrato l'elevata intensità degli scambi e una significativa contrazione della redditività del settore nell'Unione. I margini di profitto ridotti limitano la capacità da parte degli impianti di investire per ridurre le emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (17)

    I settori elencati al punto 2 dell'allegato dovrebbero essere ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione sulla base dei criteri qualitativi.

    (18)

    Dal momento che l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui all'allegato deve essere valido per il periodo dal 2015 al 2019, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    (19)

    Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, la decisione 2010/2/UE deve essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2015.

    (20)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I settori e i sottosettori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    Articolo 2

    La decisione 2010/2/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Connie HEDEGAARD

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    (2)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

    (3)  Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).

    (4)  Decisione 2010/2/EU della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    (6)  COM(2014) 15 final/2 del 28 gennaio 2014.


    ALLEGATO

    Settori e sottosettori ritenuti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

    1.   SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

    1.1.   Livello NACE-4

    Codice NACE

    Descrizione

    Criteri soddisfatti

    0510

    Estrazione di antracite

    C

    0610

    Estrazione di petrolio greggio

    C

    0620

    Estrazione di gas naturale

    C

    0710

    Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

    C

    0729

    Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

    C

    0891

    Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

    C

    0893

    Estrazione di sale

    A

    0899

    Altre attività estrattive n.c.a.

    A, C

    1020

    Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

    C

    1041

    Produzione di oli e grassi

    C

    1062

    Produzione di amidi e di prodotti amidacei

    A

    1081

    Produzione di zucchero

    A

    1086

    Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

    C

    1101

    Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici

    C

    1102

    Produzione di vini da uve

    C

    1104

    Produzione di altre bevande fermentate non distillate

    A

    1310

    Preparazione e filatura di fibre tessili

    C

    1320

    Tessitura

    C

    1391

    Fabbricazione di tessuti a maglia

    C

    1392

    Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento

    C

    1393

    Fabbricazione di tappeti e moquette

    C

    1394

    Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

    C

    1395

    Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

    C

    1396

    Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale

    C

    1399

    Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.

    C

    1411

    Confezione di abbigliamento in pelle

    C

    1412

    Confezione di indumenti da lavoro

    C

    1413

    Confezione di altro abbigliamento esterno

    C

    1414

    Confezione di biancheria intima

    C

    1419

    Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

    C

    1420

    Confezione di articoli in pelliccia

    C

    1431

    Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

    C

    1439

    Fabbricazione di altri articoli di maglieria

    C

    1511

    Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

    C

    1512

    Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

    C

    1520

    Fabbricazione di calzature

    C

    1622

    Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati

    C

    1629

    Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

    C

    1711

    Fabbricazione di pasta-carta

    A, C

    1712

    Fabbricazione di carta e di cartone

    A

    1724

    Fabbricazione di carta da parati

    C

    1910

    Fabbricazione di prodotti di cokeria

    A, C

    1920

    Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

    A

    2012

    Fabbricazione di coloranti e pigmenti

    C

    2013

    Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

    A, C

    2014

    Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

    A, C

    2015

    Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati

    A, B

    2016

    Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

    C

    2017

    Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

    C

    2020

    Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

    C

    2042

    Fabbricazione di profumi e cosmetici

    C

    2053

    Fabbricazione di oli essenziali

    C

    2059

    Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

    C

    2060

    Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

    C

    2110

    Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

    C

    2120

    Fabbricazione di preparati farmaceutici

    C

    2211

    Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

    C

    2219

    Fabbricazione di altri prodotti in gomma

    C

    2311

    Fabbricazione di vetro piano

    A

    2313

    Fabbricazione di vetro cavo

    A

    2314

    Fabbricazione di fibre di vetro

    A/C (1)

    2319

    Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

    C

    2320

    Fabbricazione di prodotti refrattari

    C

    2331

    Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

    A, C

    2341

    Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

    C

    2342

    Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

    C

    2343

    Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

    C

    2344

    Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

    C

    2349

    Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

    C

    2351

    Produzione di cemento

    B

    2352

    Produzione di calce e gesso

    B

    2370

    Taglio, modellatura e finitura di pietre

    C

    2391

    Fabbricazione di prodotti abrasivi

    C

    2410

    Produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe

    A

    2420

    Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

    C

    2431

    Stiratura a freddo di barre

    C

    2441

    Produzione di metalli preziosi

    C

    2442

    Produzione di alluminio

    A, C

    2443

    Produzione di piombo, zinco e stagno

    A

    2444

    Produzione di rame

    C

    2445

    Produzione di altri metalli non ferrosi

    C

    2446

    Trattamento dei combustibili nucleari

    A, C

    2540

    Fabbricazione di armi e munizioni

    C

    2571

    Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

    C

    2572

    Fabbricazione di serrature e cerniere

    C

    2573

    Fabbricazione di utensileria

    C

    2594

    Fabbricazione di articoli di bulloneria

    C

    2599

    Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.

    C

    2611

    Fabbricazione di componenti elettronici

    C

    2612

    Fabbricazione di schede elettroniche integrate

    C

    2620

    Fabbricazione di computer e unità periferiche

    C

    2630

    Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni

    C

    2640

    Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo

    C

    2651

    Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione

    C

    2652

    Fabbricazione di orologi

    C

    2660

    Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

    C

    2670

    Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

    C

    2680

    Fabbricazione di supporti ottici e magnetici

    C

    2711

    Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

    C

    2712

    Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

    C

    2720

    Fabbricazione di batterie e accumulatori

    C

    2731

    Fabbricazione di cavi a fibre ottiche

    C

    2732

    Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici

    C

    2733

    Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

    C

    2740

    Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

    C

    2751

    Fabbricazione di elettrodomestici

    C

    2752

    Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

    C

    2790

    Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

    C

    2811

    Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

    C

    2812

    Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

    C

    2813

    Fabbricazione di altre pompe e compressori

    C

    2814

    Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

    C

    2815

    Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

    C

    2821

    Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie

    C

    2822

    Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione

    C

    2823

    Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

    C

    2824

    Fabbricazione di utensili portatili a motore

    C

    2825

    Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

    C

    2829

    Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

    C

    2830

    Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

    C

    2841

    Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli

    C

    2849

    Fabbricazione di altre macchine utensili

    C

    2891

    Fabbricazione di macchine per la metallurgia

    C

    2892

    Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

    C

    2893

    Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

    C

    2894

    Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio

    C

    2895

    Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone

    C

    2896

    Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma

    C

    2899

    Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

    C

    2910

    Fabbricazione di autoveicoli

    C

    2931

    Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli

    C

    3011

    Costruzione di navi e di strutture galleggianti

    C

    3012

    Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

    C

    3030

    Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

    C

    3091

    Fabbricazione di motocicli

    C

    3092

    Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

    C

    3099

    Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

    C

    3109

    Fabbricazione di altri mobili

    C

    3211

    Conio di monete

    C

    3212

    Fabbricazione di gioielli e articoli connessi

    C

    3213

    Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

    C

    3220

    Fabbricazione di strumenti musicali

    C

    3230

    Fabbricazione di articoli sportivi

    C

    3240

    Fabbricazione di giochi e giocattoli

    C

    3250

    Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

    C

    3291

    Fabbricazione di scope e spazzole

    C

    3299

    Altre industrie manifatturiere n.c.a.

    C

    1.2.   A livello CPA o Prodcom

    CPA o Prodcom

    Descrizione

    Criteri soddisfatti

    081221

    Caolino ed altre argille caoliniche

    C

    08122250

    Argille comuni e scisti argillose da costruzione (esclusi bentonite, argilla refrattaria, argille espanse, caolino e argille caoliniche); andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas

    C

    10311130

    Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)

    A

    10311300

    Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet

    A

    10391725

    Concentrato di pomodoro

    C

    105121

    Latte scremato in polvere

    C

    105122

    Latte intero in polvere

    C

    105153

    Caseina

    C

    105154

    Lattosio e sciroppo di lattosio

    C

    10515530

    Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti

    A, C

    108211

    Pasta di cacao, anche sgrassata

    C

    108212

    Burro, grasso e olio di cacao

    C

    108213

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    C

    10891334

    Lieviti di panificazione

    C

    20111150

    Idrogeno

    B

    20111160

    Azoto

    B

    20111170

    Ossigeno

    B

    203021

    Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro

    C

    239914

    Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati

    C

    23991910

    Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

    A

    23991920

    Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi (anche miscelati tra loro)

    A

    25501134

    Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)

    A, C

    I criteri in base a cui un settore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono i seguenti:

    A

    :

    criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE;

    B

    :

    criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera a), della direttiva 2003/87/CE;

    C

    :

    criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.

    2.   SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFO 17, LETTERA a), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

    Codice NACE

    Descrizione

    1106

    Fabbricazione di malto

    1330

    Finissaggio dei tessili

    2332

    Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

    2362

    Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

    2451

    Fusione di ghisa

    2453

    Fusione di metalli leggeri


    (1)  Il settore «Fabbricazione di fibre di vetro» è definito da due codici della CPA (classificazione statistica dei prodotti associata alle attività): «231411 Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro» e «231412 veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti». Valutato a livello NACE-4, il settore non soddisfa i criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16 della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, il sottosettore 231411 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), e il sottosettore 231412 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15. Poiché i due codici CPA coprono l'intero settore «Fabbricazione di fibre di vetro», il settore è aggiunto all'elenco a livello NACE-4, per maggior facilità di consultazione.


    Top