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Document 32014D0402

2014/402/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2014 , relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 4167] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 188 del 27.6.2014, p. 85–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/402/oj

27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/85


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 4167]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/402/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) conteneva l'elenco dei principi attivi approvati a livello unionale utilizzabili nei biocidi. La direttiva 2008/79/CE della Commissione (3) ha approvato l'inclusione dell'IPBC come principio attivo utilizzabile nei prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, preservanti del legno, quale definito all'allegato V della direttiva 98/8/CE. In virtù dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'IPBC è pertanto un principio attivo approvato iscritto nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento.

(2)

Il Regno Unito ha autorizzato i prodotti contenenti IPBC per l'applicazione industriale e professionale su legno mediante immersione automatizzata in un'apposita vasca contenente il preservante del legno. Le autorizzazioni sono state quindi riconosciute reciprocamente dagli altri Stati membri.

(3)

L'autorità tedesca competente per i biocidi ha ricevuto le domande di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni per alcuni dei prodotti in causa a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. L'elenco dei prodotti in causa figura nell'allegato della presente decisione.

(4)

Il 4 ottobre 2012 e il 6 novembre 2012 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e ai richiedenti la proposta di limitare i prodotti in causa a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Germania ha proposto di non autorizzare i prodotti per l'immersione automatizzata poiché ritiene che essi non soddisfino quanto prescritto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE per quanto attiene agli effetti sulla salute dell'uomo in tali circostanze. Secondo le notifiche, la Germania ha identificato alcuni problemi relativi all'esposizione cutanea all'IPBC degli utilizzatori professionali quando i prodotti sono applicati per immersione automatizzata. Tali preoccupazioni erano particolarmente importanti per la Germania, ove risulta che un numero significativo di impianti che seguono questo metodo hanno un basso livello di automazione e quindi una maggior possibilità di contatto cutaneo con il legno trattato o le superfici contaminate.

(5)

La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i richiedenti a presentare per iscritto osservazioni in merito a ciascuna notifica entro 90 giorni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Diversi Stati membri e i richiedenti hanno presentato osservazioni entro i termini. Le notifiche sono state altresì discusse fra la Commissione e le autorità degli Stati membri competenti per i biocidi e, se del caso, i richiedenti, in occasione delle riunioni del gruppo per l'agevolazione dell'autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco e del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

Da tali discussioni e dalle osservazioni pervenute, ne consegue che è necessario adeguare i modelli esistenti per valutare l'esposizione umana ai processi di immersione. Il gruppo di esperti sull'esposizione umana ha sviluppato modelli adeguati per valutare l'esposizione degli operatori professionali che effettuano il trattamento industriale del legno in impianti a immersione interamente automatizzati; il loro parere ha ricevuto il sostegno della riunione tecnica dei biocidi tenutasi fra il 16 e il 20 settembre 2013 (4). I modelli adeguati dimostrano che, se i prodotti in causa sono utilizzati in impianti interamente automatizzati, l'esposizione degli operatori professionali all'IPBC non è suscettibile di incidere in modo inaccettabile sulla salute dell'uomo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.

(7)

Di conseguenza è necessario autorizzare i prodotti in causa subordinatamente alle istruzioni riportate sull'etichetta in cui si precisa che l'uso è limitato all'immersione interamente automatizzata.

(8)

Il regolamento (UE) n. 528/2012 si applica ai prodotti in causa a norma delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, di detto regolamento. Poiché la base giuridica della presente decisione è costituita dall'articolo 36, paragrafo 3, di detto regolamento, è necessario che gli Stati membri siano i destinatari della presente decisione, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta della Germania di non autorizzare i biocidi figuranti nell'allegato per l'uso in immersione automatizzata è respinta.

Articolo 2

Le autorizzazioni per i biocidi elencati nell'allegato includono la condizione che l'etichetta dei prodotti rechi le seguenti istruzioni:

«Il prodotto (inserire il nome del prodotto) deve essere usato esclusivamente in processi di immersione interamente automatizzati in cui tutte le fasi del processo di trattamento e di asciugatura sono meccanizzate e avvengono senza manipolazioni, inclusa la fase di trasporto degli articoli trattati dalla vasca di immersione al sito di drenaggio/asciugatura e stoccaggio (se non asciutti al momento dello stoccaggio). Se del caso, gli articoli lignei da trattare devono essere ben fissati (per esempio per mezzo di cinghie o morse) prima del trattamento e durante il processo di immersione e non devono essere manipolati fino ad asciugatura superficiale avvenuta.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/79/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'IPBC come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 12).

(4)  Disponibile sul sito: http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_18_fully_automated_dipping_en.pdf


ALLEGATO

I biocidi di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione comprendono i biocidi elencati nella tabella in appresso, identificati dal corrispondente numero di riferimento della domanda nel registro dei biocidi nonché tutti i prodotti interessati da una domanda di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni per tali prodotti:

2010/7969/7206/UK/AA/8794

2010/7969/7232/UK/AA/8805

2010/8209/8150/UK/AA/10438

2010/7969/7206/UK/AA/9165

2010/7969/7232/UK/AA/9172

 

2010/7969/7226/UK/AA/8795

2010/7969/7233/UK/AA/8806

 

2010/7969/7226/UK/AA/9166

2010/7969/7233/UK/AA/9173

 

2010/7969/7227/UK/AA/8796

2010/7969/7234/UK/AA/8807

 

2010/7969/7227/UK/AA/9167

2010/7969/7234/UK/AA/9174

 

2010/7969/7228/UK/AA/8797

2010/7969/7759/UK/AA/8808

 

2010/7969/7228/UK/AA/9168

2010/7969/7786/UK/AA/8825

 

2010/7969/7229/UK/AA/8798

2010/7969/7786/UK/AA/9176

 

2010/7969/7229/UK/AA/9169

2010/7969/7787/UK/AA/8826

 

2010/7969/7230/UK/AA/8799

2010/7969/7787/UK/AA/9177

 

2010/7969/7230/UK/AA/9170

2010/7969/7788/UK/AA/8827

 

2010/7969/7231/UK/AA/8800

2010/7969/7788/UK/AA/9175

 

2010/7969/7231/UK/AA/9171

2010/1349/8153/UK/AA/10515

 


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