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Document 32014D0021

    Decisione 2014/21/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014 , che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    GU L 15 del 20.1.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/21(1)/oj

    20.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 15/22


    DECISIONE 2014/21/PESC DEL CONSIGLIO

    del 20 gennaio 2014

    che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

    (2)

    Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione ad opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

    (3)

    Nel quadro di tale prima fase, l'Iran adotterà una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. In cambio, si adotterà una serie di misure volontarie comprendenti, per quanto concerne l'Unione, la sospensione delle misure restrittive relative al divieto di prestare servizi di assicurazione e riassicurazione nonché trasporto per il petrolio greggio iraniano, al divieto di importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani e di prestare servizi connessi e al divieto di commerciare in oro e metalli preziosi con il governo iraniano, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell'Iran o le persone ed entità che agiscono per loro conto. La sospensione di tali misure restrittive deve avere una durata di sei mesi durante i quali i pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti.

    (4)

    Il piano d'azione congiunto prevede inoltre di aumentare di dieci volte le soglie di autorizzazione in relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l’Iran.

    (5)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella decisione 2010/413/PESC è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 26 bis

    1.   Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 20 luglio 2014 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.

    2.   Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 20 luglio 2014 per quanto riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione relativa all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio iraniano.

    3.   Il divieto di cui all'articolo 3 ter è sospeso fino al 20 luglio 2014.

    4.   Il divieto di cui all'articolo 4 quater è sospeso fino al 20 luglio 2014 per quanto riguarda l'oro e i metalli preziosi.

    5.   All'articolo 10, paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 20 luglio 2014:

    "a)

    i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

    b)

    i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;

    c)

    altri trasferimenti di importo superiore a 100 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.".

    6.   All'articolo 10, paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 20 luglio 2014:

    "b)

    altri trasferimenti di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

    c)

    altri trasferimenti di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.".

    7.   I divieti di cui all'articolo 18 ter sono sospesi fino al 20 luglio 2014.

    8.   I divieti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 2, al Ministero del petrolio di cui all'allegato II sono sospesi fino al 20 luglio 2014, nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 20 luglio 2014, dei contratti per l’importazione o l’acquisto di prodotti petrolchimici iraniani."

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


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