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Document 32013R1418

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013 , riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

GU L 353 del 28.12.2013, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1418/oj

28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1418/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1) e in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che le organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

(2)

In particolare, il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede che le organizzazioni di produttori nel settore della pesca adottino misure per promuovere attività di pesca sostenibili, ridurre le catture accessorie, migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca ed eliminare le pratiche di pesca INN e che le organizzazioni di produttori nel settore dell’acquacoltura adottino misure per promuovere un’acquacoltura sostenibile, accertare la coerenza con i piani strategici nazionali e garantire pratiche sostenibili di acquacoltura.

(3)

Inoltre, il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede che le organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura adottino misure per migliorare la commercializzazione dei prodotti e il rendimento economico dei produttori, stabilizzare il mercato e ridurre l’impatto ambientale delle attività di pesca.

(4)

È necessario che i piani di produzione e di commercializzazione che le organizzazioni di produttori presentano alle proprie autorità nazionali siano mirati al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

(5)

È opportuno che la Commissione definisca un formato comune dei piani di produzione e di commercializzazione al fine di facilitare un’attuazione omogenea da parte di tutte le organizzazioni di produttori e garantire che la struttura dei piani rifletta il contributo al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

(6)

Occorre che siano stabiliti termini individuali per la presentazione dei piani di produzione e di commercializzazione in modo da consentire la loro tempestiva approvazione in considerazione della necessità di elaborare una programmazione finanziaria adeguata del sostegno finanziario disponibile per l’esecuzione di tali piani nell’ambito di un futuro atto giuridico dell’Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo 2014-2020.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di esame per il settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato e struttura dei piani di produzione e di commercializzazione

Il formato e la struttura dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013 (i «piani») sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Termini e procedure per la presentazione dei piani

1.   Le organizzazioni di produttori presentano i loro primi piani alle proprie autorità nazionali competenti entro la fine del febbraio 2014. Le organizzazioni di produttori riconosciute dopo il 1o gennaio 2014 presentano i loro primi piani alle autorità nazionali competenti otto settimane dopo il loro riconoscimento. I piani successivi sono presentati otto settimane prima della scadenza dei piani in vigore.

2.   Se un’autorità nazionale competente ritiene che un piano presentato da un’organizzazione di produttori sia mirato al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013, essa approva tale piano entro sei settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l’organizzazione di produttori.

3.   Se un’autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013 non possano essere conseguiti da un piano presentato, ne informa l’organizzazione di produttori entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’organizzazione di produttori presenta un piano modificato entro due settimane.

4.   Il termine ultimo per l’approvazione del piano modificato è di quattro settimane a decorrere dal ricevimento del medesimo.

5.   Se l’autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano a norma dei paragrafi 2 o 4, il piano è considerato approvato.

Articolo 3

Revisione dei piani

1.   Se un’autorità nazionale competente ritiene che un piano riveduto presentato a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1379/2013 sia mirato al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 del medesimo regolamento, essa approva tale piano entro quattro settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l’organizzazione di produttori.

2.   Se un’autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013 non possano essere conseguiti dal piano presentato, ne informa l’organizzazione di produttori entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’organizzazione di produttori presenta un piano modificato entro due settimane.

3.   Il termine ultimo per l’approvazione del piano modificato è di quattro settimane dal ricevimento del medesimo.

4.   Se l’autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano riveduto ai sensi dei paragrafi 1 o 3, il piano è considerato approvato.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.


ALLEGATO

STRUTTURA DETTAGLIATA DEI PIANI DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

SEZIONE 1

Informazioni generali relative all’organizzazione dei produttori

Nome

Tipo

Codice d'identificazione

Ubicazione

Numero di aderenti

Fatturato (dettagliato per specie)

Volume delle catture o di raccolta (dettagliato per specie)

SEZIONE 2

Programma di produzione e strategia di commercializzazione

Tale sezione comprende un calendario indicativo dell’offerta e descrive i mezzi che permettono di garantire l’adeguatezza dell’offerta rispetto alle esigenze del mercato in termini di qualità, quantità e presentazione, in particolare per le principali specie commercializzate.

SEZIONE 3

Misure per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013

Tale sezione descrive, tra l’altro, le misure adeguate di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che l’organizzazione di produttori intende adottare per conseguire i vari obiettivi di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento.

SEZIONE 4

Misure per l’adeguamento dell’offerta di alcune specie

Tale sezione descrive, tra l’altro, le misure adeguate di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che l’organizzazione di produttori intende adottare per adeguare l’offerta delle specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell’anno.

SEZIONE 5

Sanzioni e misure di controllo

Tale sezione fornisce una descrizione delle sanzioni applicabili ai diversi tipi di infrazioni che possono verificarsi nell’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione. Inoltre, può descrivere le misure adeguate di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che l’organizzazione di produttori intende adottare per garantire il controllo e la conformità delle attività dei suoi aderenti alle norme da essa stabilite.


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