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Document 32013R1390

    Regolamento (UE) n. 1390/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013 , relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

    GU L 349 del 21.12.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1390/oj

    21.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 349/26


    REGOLAMENTO (UE) N. 1390/2013 DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 2013

    relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore («accordo di partenariato») mediante adozione del regolamento (CE) n. 1563/2006 (1).

    (2)

    L’Unione europea ha negoziato con l’Unione delle Comore un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato, che conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nelle acque comoriane. In esito a tali negoziati, un nuovo protocollo è stato siglato il 5 luglio 2013.

    (3)

    Il 16 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/786/UE (2), relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

    (4)

    È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

    (5)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (3), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione europea nell’ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

    (6)

    Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione europea, il nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dal 1o gennaio 2014. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a partire dalla data di applicazione provvisoria del nuovo protocollo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le possibilità di pesca previste dal protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

    a)

    42 tonniere con reti a circuizione:

    Spagna: 21 unità

    Francia: 21 unità;

    b)

    20 pescherecci con palangari di superficie:

    Spagna: 8 unità

    Francia: 9 unità

    Portogallo: 3 unità.

    2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando il protocollo e l’accordo di partenariato.

    3.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell’accordo di partenariato, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. JUKNA


    (1)  Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).

    (2)  Decisione 2013/786/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


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