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Document 32013R1331

Regolamento (UE) n. 1331/2013 del Consiglio, del 10 dicembre 2013 , che adegua, a decorrere dal 1 °luglio 2012 , l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

GU L 335 del 14.12.2013, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1331/oj

14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1331/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2013

che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2012, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee («statuto dei funzionari»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, Eurostat ha presentato il rapporto sulla valutazione attuariale 2012 del regime pensionistico, che aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota di contributo necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponderebbe al 9,9 % dello stipendio base.

(2)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, l'adeguamento non può tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente (11,6 %).

(3)

Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione e tenuto conto delle valutazioni attuariali 2011 e 2012, il Consiglio ritiene che l'aliquota di contributo dovrebbe essere portata al 10,6 % dello stipendio base.

(4)

Tuttavia, il risultato di questo adeguamento può essere soggetto a modifica in funzione delle sentenze recenti e future concernenti l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per gli anni 2011 e 2012 e l'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011. L'esecuzione di tali sentenze può incidere sul calcolo delle aliquote di contributo per gli anni 2012 e 2013, obbligando dunque il Consiglio, a riadeguare tali aliquote di contributo con effetto retroattivo. Ove applicabile, ciò può comportare un recupero delle somme pagate in eccesso dal personale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,6 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


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