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Document 32013R1331
Council Regulation (EU) No 1331/2013 of 10 December 2013 adjusting, from 1 July 2012 , the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Union
Regolamento (UE) n. 1331/2013 del Consiglio, del 10 dicembre 2013 , che adegua, a decorrere dal 1 °luglio 2012 , l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea
Regolamento (UE) n. 1331/2013 del Consiglio, del 10 dicembre 2013 , che adegua, a decorrere dal 1 °luglio 2012 , l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea
GU L 335 del 14.12.2013, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1331/2013 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2013
che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2012, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee («statuto dei funzionari»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, Eurostat ha presentato il rapporto sulla valutazione attuariale 2012 del regime pensionistico, che aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota di contributo necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponderebbe al 9,9 % dello stipendio base. |
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(2) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, l'adeguamento non può tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente (11,6 %). |
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(3) |
Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione e tenuto conto delle valutazioni attuariali 2011 e 2012, il Consiglio ritiene che l'aliquota di contributo dovrebbe essere portata al 10,6 % dello stipendio base. |
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(4) |
Tuttavia, il risultato di questo adeguamento può essere soggetto a modifica in funzione delle sentenze recenti e future concernenti l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per gli anni 2011 e 2012 e l'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011. L'esecuzione di tali sentenze può incidere sul calcolo delle aliquote di contributo per gli anni 2012 e 2013, obbligando dunque il Consiglio, a riadeguare tali aliquote di contributo con effetto retroattivo. Ove applicabile, ciò può comportare un recupero delle somme pagate in eccesso dal personale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,6 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).