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Document 32013R1283

    Regolamento (UE) n. 1283/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013 , che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

    GU L 332 del 11.12.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1283/oj

    11.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/14


    REGOLAMENTO (UE) N. 1283/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 2013

    che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È stato riscontrato un errore nella versione in lingua francese dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2). L’errore, che non incide sulla validità delle licenze e dei certificati o delle domande relative a licenze e certificati, riguarda il codice assegnato alla descrizione dell’esemplare «caviale».

    (2)

    Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Riguarda solamente la versione in lingua francese.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

    (2)  GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.


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