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Document 32013R1214

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saint-Marcellin (IGP)]

    GU L 319 del 29.11.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1214/oj

    29.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 319/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1214/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2013

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saint-Marcellin (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

    (2)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Saint-Marcellin», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

    (3)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata.

    (4)

    Con lettera ricevuta il 12 novembre 2010 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che l’impresa VALCREST, stabilita nel loro territorio, al di fuori della zona geografica in questione, ha legalmente commercializzato il prodotto che beneficia della denominazione di vendita «Saint-Marcellin», utilizzando in modo continuativo tale denominazione per più di cinque anni, e che il problema è stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione. Detta impresa soddisfa le condizione previste all’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 510/2006 per poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale continuare ad utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la sua registrazione.

    (5)

    Le condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 510/2006 sono state riprese nell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    (6)

    Poiché VALCREST soddisfa le condizioni previste all’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012, all’impresa deve essere accordato un periodo transitorio di cinque anni per consentirle di utilizzare la denominazione «Saint-Marcellin».

    (7)

    Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    L’impresa VALCREST è autorizzata a continuare ad utilizzare la denominazione registrata «Saint-Marcellin» (IGP) per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (3)  GU C 384 del 13.12.2012, pag. 21.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.3.   Formaggi

    FRANCIA

    Saint-Marcellin (IGP)


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