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Document 32013R1124

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1124/2013 della Commissione, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenox Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 299 del 9.11.2013, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1124/oj

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1124/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenox

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con la direttiva 2008/66/CE della Commissione (2) il bifenox è stato iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 il Belgio ha presentato alla Commissione una richiesta di riesaminare l’approvazione del bifenox alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche derivanti dalle informazioni trasmesse a tale Stato membro dal notificante a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, di detto regolamento. Tali informazioni riguardavano la formazione di nitrofene derivante dall’applicazione del bifenox.

(4)

Il Belgio ha valutato le informazioni fornite dal notificante. In data 21 marzo 2013 ha presentato la sua valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»).

(5)

Alla luce di tali informazioni la Commissione ha ritenuto che il bifenox non soddisfacesse più i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni.

(7)

La Commissione è giunta alla seguente conclusione: in considerazione del fatto che in determinate condizioni ambientali l’impiego del bifenox può determinare la formazione di nitrofene, un rischio per l’ambiente non può essere escluso se non attraverso l’imposizione di ulteriori restrizioni.

(8)

Si conferma che la sostanza attiva bifenox deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nel valutare le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla potenzialità del bifenox di formare il nitrofene e, se del caso, imporre restrizioni per quanto riguarda le condizioni d’impiego.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/66/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 9).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 180, bifenox, della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenox, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso;

b)

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di bifenox nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione;

c)

alle condizioni ambientali che determinano la possibile formazione di nitrofene.

Gli Stati membri devono imporre restrizioni per quanto riguarda le condizioni d’impiego, se del caso tenuto conto di quanto indicato alla lettera c).»


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