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Document 32013R1076

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione all’ammissione temporanea, all’esportazione e alla reimportazione di strumenti musicali portatili

    GU L 292 del 1.11.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1076/oj

    1.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 292/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1076/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 31 ottobre 2013

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione all’ammissione temporanea, all’esportazione e alla reimportazione di strumenti musicali portatili

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La parte I, titolo VII, capitolo 3, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2) della Commissione stabilisce le norme relative alle «dichiarazioni in dogana fatte con altro atto». In conformità degli articoli 230, 231 e 232 di detto regolamento, alcune categorie di merci sono considerate dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o per l’ammissione temporanea mediante un atto considerato una dichiarazione in dogana che abbia una delle forme di cui all’articolo 233.

    (2)

    Tuttavia, gli strumenti musicali portatili che sono temporaneamente importati da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale, devono essere presentati in dogana e dichiarati esplicitamente ai fini della procedura di ammissione temporanea.

    (3)

    Si sono recentemente verificati episodi in cui artisti del settore musicale hanno risentito negativamente dell’applicazione delle norme doganali all’importazione. Risulta quindi necessario semplificare l’accesso alla procedura di ammissione temporanea, consentendo la dichiarazione degli strumenti musicali portatili mediante altro atto. Onde evitare l’insorgere di problemi analoghi per quanto riguarda l’esportazione e la reimportazione delle merci, è opportuno che tale semplificazione riguardi anche gli strumenti musicali portatili dichiarati per l’esportazione o che sono stati reimportati e dichiarati per l’immissione in libera pratica in quanto merci in reintroduzione.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

    1)

    All’articolo 230 è aggiunta la seguente lettera e):

    «e)

    gli strumenti musicali portatili importati da viaggiatori e che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione.»;

    2)

    all’articolo 231 è aggiunta la seguente lettera e):

    «gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.»;

    3)

    all’articolo 232, punto 1), è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    gli strumenti musicali portatili di cui all’articolo 569, punto 1 bis.»;

    4)

    all’articolo 569 è inserito il seguente punto 1 bis:

    «1 bis.   L’esonero totale dai dazi all’importazione è concesso per gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea da un viaggiatore secondo la definizione di cui all’articolo 236 A allo scopo di utilizzarli come materiale professionale.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).


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