Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1044

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013 , che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per le partite di api regine e bombi regine Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 284 del 26.10.2013, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1044/oj

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 284/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 25 ottobre 2013

    che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per le partite di api regine e bombi regine

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 19, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti alle condizioni di polizia sanitaria fissate negli atti specifici dell’Unione di cui all’allegato F di detta direttiva.

    (2)

    La varroasi delle api figura nell’allegato B della direttiva 92/65/CEE. Essa è causata da acari ectoparassiti del genere Varroa ed è stata rilevata in tutto il mondo.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di partite di determinati animali vivi. L’allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene il certificato veterinario QUE che deve essere utilizzato per le partite di api regine e bombi regine (Apis mellifera e Bombus spp.).

    (4)

    Alcuni territori degli Stati membri sono stati riconosciuti indenni dalla varroasi in forza della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (3). Le garanzie supplementari richieste per gli scambi stabilite da tale decisione per la protezione della qualifica di territori indenni da varroasi prevedono che gli Stati membri vietino l’introduzione nell’Unione di partite di api regine e delle relative nutrici, se la loro destinazione finale è un territorio indenne da varroasi.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il certificato veterinario QUE figurante nell’allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il certificato veterinario QUE è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Per un periodo transitorio che termina il 30 maggio 2014 è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di api di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010, accompagnate da un certificato veterinario compilato e firmato conformemente al modello QUE riportato nell’allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (2)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

    (3)  Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).


    ALLEGATO

    «Modello QUE

    Image

    Image


    Top