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Document 32013R1003

Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013 , che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 279 del 19.10.2013, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1003/oj

19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1003/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2013

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 62 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2), dispone che le entrate dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) siano costituite, oltre che dai contributi delle autorità pubbliche nazionali e da una sovvenzione dell’Unione, dalle commissioni pagate all’AESFEM nei casi previsti dalla normativa dell’Unione.

(2)

Ai repertori di dati sulle negoziazioni, stabiliti nell’Unione europea, è imposta una commissione di registrazione che copre i costi sostenuti dall’AESFEM per il trattamento della domanda di registrazione. I costi sostenuti per l’esame della domanda aumentano se il repertorio di dati sulle negoziazioni intende coprire almeno tre classi di derivati o offrire servizi accessori. Pertanto, la commissione di registrazione deve essere calcolata tenendo conto di questi due criteri oggettivi.

(3)

Si ritiene che la prestazione di servizi accessori e di servizi di segnalazione per più di tre classi di derivati possa avere un impatto diretto sul fatturato futuro del repertorio di dati sulle negoziazioni. Pertanto, ai fini dell’imposizione della commissione di registrazione i repertori di dati sulle negoziazioni devono essere classificati in tre diverse categorie in funzione del fatturato totale atteso (alto, medio e basso), a cui si applica una commissione di registrazione diversa, a seconda che intendano fornire servizi accessori o servizi di segnalazione per più di tre classi di derivati, o entrambi.

(4)

Se dopo la registrazione il repertorio di dati sulle negoziazioni inizia a prestare servizi accessori o a operare in più di tre classi di derivati, rientrando così in una categoria superiore in termini di fatturato totale atteso, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve pagare la differenza tra la commissione di registrazione inizialmente pagata e la commissione di registrazione corrispondente alla nuova categoria di fatturato totale atteso nella quale rientra.

(5)

Al fine di scoraggiare domande infondate, occorre che la commissione di registrazione non venga rimborsata se il richiedente ritira la domanda nel corso della procedura di registrazione o in caso di rifiuto della registrazione.

(6)

Per garantire l’uso efficiente del bilancio dell’AESFEM e alleggerire allo stesso tempo l’onere finanziario a carico degli Stati membri e dell’Unione, è necessario assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni paghino almeno tutti i costi legati alla loro vigilanza. Le commissioni devono essere fissate ad un livello tale da evitare un accumulo significativo di disavanzi o di avanzi per le attività collegate ai repertori di dati sulle negoziazioni. Se i disavanzi o gli avanzi significativi diventano ricorrenti, occorre che la Commissione riveda il livello delle commissioni e delle spese.

(7)

Per assicurare una distribuzione equa e chiara delle commissioni, che rifletta allo stesso tempo il carico amministrativo generato da ogni entità soggetta a vigilanza, la commissione di vigilanza deve essere calcolata sulla base del fatturato generato dalle attività di base del repertorio di dati sulle negoziazioni. Le commissioni di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni devono essere proporzionate alle attività di quest’ultimo rispetto al totale delle attività di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e controllati in un determinato esercizio finanziario. Tuttavia, tenuto conto delle spese amministrative fisse per la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, occorre fissare una commissione minima di vigilanza.

(8)

Poiché nell’anno in cui viene effettuata la registrazione sono disponibili solo pochi dati sull’attività del repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre calcolare la prima commissione annuale di vigilanza sulla base della commissione di registrazione e del carico di lavoro richiesto all’AESFEM in quell’anno per la vigilanza del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione.

(9)

I repertori di dati sulle negoziazioni sono entità relativamente nuove che prestano servizi finanziari nuovi, pertanto non esiste ancora una misura affidabile del loro fatturato. Tuttavia, al fine della stima del fatturato dei repertori di dati sulle negoziazioni occorre prendere in considerazione vari indicatori, in particolare: le entrate finanziarie di base dei repertori generate dalla raccolta e dalla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati, escluse le entrate derivanti dai servizi accessori; il numero delle negoziazioni segnalate per un certo periodo; il numero delle negoziazioni in essere alla fine di ciascun periodo. Nel primo anno di attività del repertorio di dati sulle negoziazioni la commissione di vigilanza deve corrispondere al carico di lavoro richiesto all’AESFEM per la vigilanza dalla data di registrazione fino alla fine dell’anno, sulla base della commissione di registrazione determinata in base al livello del fatturato totale atteso.

(10)

I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 non inizieranno a fornire i servizi di segnalazione prima della fine del 2013 e probabilmente il loro livello di attività nel 2013 sarà quasi inesistente. Pertanto, occorre calcolare la commissione annuale di vigilanza per il 2014 sulla base del loro fatturato applicabile nel primo semestre del 2014.

(11)

Dato che il settore dei repertori di dati sulle negoziazioni è agli albori e in ragione dei possibili sviluppi futuri, il metodo di calcolo del fatturato dei repertori deve essere rivisto, se necessario. Occorre che la Commissione valuti l’adeguatezza della metodologia di calcolo del fatturato prevista dal presente regolamento entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(12)

Occorre stabilire disposizioni in materia di commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nell’Unione europea ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, al fine di coprire le spese di riconoscimento e le spese amministrative annuali di vigilanza. Al riguardo, i costi sostenuti dall’AESFEM sono basati sulle spese necessarie relative al riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del predetto regolamento, alla conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo, per i casi in cui il repertorio di dati richiedente sia registrato ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e alla vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti. I costi collegati alla conclusione di accordi di cooperazione saranno ripartiti tra i repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti dello stesso paese terzo.

(13)

Le funzioni di vigilanza esercitate dall’AESFEM nei riguardi dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi riconosciuti riguardano principalmente l’attuazione degli accordi di cooperazione, ivi compreso l’effettivo scambio di dati tra le autorità competenti. Occorre che il costo dell’esercizio di tali funzioni sia coperto da commissioni di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti. Dato che tali costi saranno molto inferiori ai costi sostenuti dall’AESFEM per l’esercizio della vigilanza diretta dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’Unione, è opportuno che la commissione di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sia notevolmente inferiore alla commissione minima di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati soggetti alla vigilanza diretta dell’AESFEM.

(14)

In vista di possibili sviluppi futuri, è opportuno che il metodo di calcolo del fatturato applicabile e il livello delle commissioni di registrazione, di riconoscimento e di vigilanza siano riveduti e aggiornati, se necessario.

(15)

Le autorità nazionali competenti sostengono costi per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012. Occorre che le commissioni che l’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni coprano anche questi costi. Per evitare che le autorità competenti subiscano perdite o realizzino profitti svolgendo compiti loro delegati o prestando assistenza all’AESFEM, l’AESFEM rimborsa all’autorità nazionale competente solo i costi effettivamente sostenuti.

(16)

Il presente regolamento costituisce la base su cui si fonda il diritto dell’AESFEM di imporre commissioni ai repertori di dati sulle negoziazioni. Per rendere immediatamente più efficace e più efficiente l’attività di vigilanza e di controllo del rispetto della normativa, occorre che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alle commissioni che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) impone ai repertori di dati sulle negoziazioni per la registrazione, la vigilanza e il riconoscimento.

Articolo 2

Recupero totale dei costi di vigilanza

Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono:

a)

tutti i costi legati alla registrazione e alla vigilanza esercitata dall’AESFEM sui repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni;

b)

tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 3

Fatturato applicabile

1.   Il fatturato applicabile di un repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio finanziario (n) è la somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi:

a)

i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati sulla base dei conti certificati dell’esercizio precedente (n-1) divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio precedente (n-1) generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;

b)

il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nell’esercizio precedente (n-1) diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nell’esercizio precedente (n-1) a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;

c)

il numero di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) diviso per il numero totale di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.

Il fatturato applicabile di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni («RDi» nella formula che segue) di cui al primo comma è calcolato come segue:

Formula

2.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l’intero esercizio (n-1), il fatturato applicabile è stimato secondo la formula di cui al paragrafo 1, estrapolando all’intero esercizio (n-1) i valori per il repertorio di dati sulle negoziazioni e per ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 calcolati per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell’esercizio (n-1).

Articolo 4

Adeguamento delle commissioni

1.   Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni sono fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di disavanzi o di avanzi.

In caso di disavanzi o avanzi significativi ricorrenti, la Commissione rivede il livello delle commissioni.

2.   Se le commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni nell’esercizio (n) sono insufficienti per coprire il totale delle spese necessarie dell’AESFEM per la registrazione, la vigilanza e il riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni, l’AESFEM nell’esercizio (n + 1) aumenta dell’importo necessario la commissioni di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati durante l’intero esercizio (n) e ancora registrati nell’esercizio (n + 1).

3.   L’adeguamento delle commissioni a seguito di disavanzo, di cui al paragrafo 2, è calcolato per ciascun repertorio di dati sulle negoziazioni in proporzione al suo fatturato applicabile nell’esercizio (n).

CAPO II

COMMISSIONI

Articolo 5

Tipo di commissioni

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell’Unione che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:

a)

la commissione di registrazione ai sensi dell’articolo 6;

b)

la commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:

a)

la commissione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1;

b)

la commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 6

Commissione di registrazione

1.   La commissione di registrazione a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni richiedenti è calcolata tenendo conto del carico di lavoro necessario per la valutazione e l’esame della domanda, nonché del fatturato totale atteso del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Ai fini del calcolo dell’importo della commissione di registrazione si tiene contro delle seguenti attività:

a)

la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi accessori, quali la conferma e il riscontro (matching) delle negoziazioni, l’amministrazione degli eventi creditizi, la conferma o la compressione del portafoglio;

b)

la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi di registrazione dei dati per tre o più classi di derivati.

3.   Ai fini del paragrafo 2, si ritiene che il repertorio di dati sulle negoziazioni offra servizi accessori nelle seguenti situazioni:

a)

quando presta direttamente servizi accessori;

b)

quando un’entità appartenente allo stesso gruppo del repertorio di dati sulle negoziazioni presta servizi accessori indiretti;

c)

quando i servizi accessori sono forniti da un’entità con la quale il repertorio di dati sulle negoziazioni ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività di negoziazione o di post-negoziazione per cooperare alla prestazione di servizi.

4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni che non svolge nessuna delle attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso basso, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 45 000 EUR.

5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge una delle due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso medio, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 65 000 EUR.

6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge entrambe le due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso alto, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 100 000 EUR.

7.   In caso di cambiamento sostanziale dei servizi prestati, in conseguenza del quale il repertorio di dati sulle negoziazioni sia tenuto, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6, al pagamento di una commissione di registrazione più elevata della commissione di registrazione pagata inizialmente, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a pagare la differenza fra la commissione di registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione più elevata applicabile a seguito del cambiamento sostanziale.

Articolo 7

Commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza.

2.   La commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario viene calcolata come segue:

a)

la base di calcolo della commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario (n) è rappresentata dalla stima della spesa relativa alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni che figura nel bilancio dell’AESFEM per il detto esercizio stabilito e approvato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b)

la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario (n) è calcolata sottraendo i seguenti elementi dalla stima della spesa di cui alla lettera a):

i)

il totale delle commissioni di registrazione pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 6 in un dato esercizio finanziario (n) e le commissioni di registrazione aggiuntive pagate in un dato esercizio finanziario (n) dai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati in caso di cambiamento sostanziale della loro registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7;

ii)

il totale delle commissioni di riconoscimento pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi ai sensi dell’articolo 8 in un dato esercizio finanziario (n);

iii)

la commissione di vigilanza iniziale a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni in un dato esercizio finanziario (n), conformemente al paragrafo 4;

c)

il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento della commissione annuale di vigilanza risultante dalla divisione della commissione annuale di vigilanza totale calcolata ai sensi della lettera b) tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio n-1 in proporzione alla quota del fatturato applicabile del repertorio sul totale dei fatturati applicabili di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati calcolati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e adeguati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3.

3.   In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, nell’anno della registrazione il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione di vigilanza iniziale pari al valore più basso tra i seguenti:

a)

la commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 6;

b)

la commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 6, moltiplicata per il rapporto tra i giorni lavorativi a partire dalla data di registrazione fino alla fine dell’anno e 60 giorni lavorativi.

Questo calcolo è effettuato come segue:

Formula

Formula

Articolo 8

Commissione di riconoscimento a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di riconoscimento è tenuto al pagamento di una commissione calcolata come la somma dei seguenti elementi:

a)

20 000 EUR;

b)

l’importo derivante dalla divisione di 35 000 EUR per il numero totale dei repertori di dati sulle negoziazioni dello stesso paese terzo riconosciuti dall’AESFEM o che hanno presentato domanda di riconoscimento ma non sono stati ancora riconosciuti.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza di 5 000 EUR.

CAPO III

MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RIMBORSO

Articolo 9

Modalità generali di pagamento

1.   Le commissioni sono pagate in euro. Le modalità di pagamento sono specificate agli articoli 10, 11 e 12.

2.   I ritardi di pagamento comportano una penalità giornaliera pari allo 0,1 % dell’importo dovuto.

Articolo 10

Pagamento della commissione di registrazione

1.   La commissione di registrazione di cui all’articolo 6 è pagata per intero all’atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.   La commissione di registrazione non viene rimborsata se il repertorio di dati sulle negoziazioni ritira la domanda di registrazione prima che l’AESFEM abbia adottato la decisione motivata di registrazione o di rifiuto della registrazione, o in caso di rifiuto della registrazione.

Articolo 11

Pagamento della commissione annuale di vigilanza

1.   La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7 per un determinato esercizio finanziario è pagata in due rate.

La prima rata scade il 28 febbraio dell’esercizio in questione ed è pari a due terzi della commissione annuale di vigilanza stimata. Se il fatturato applicabile, calcolato conformemente all’articolo 3, non è ancora noto in quel momento, il calcolo si basa sull’ultimo fatturato applicabile ai sensi dell’articolo 3 disponibile.

La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’articolo 7 meno l’importo della prima rata.

2.   L’AESFEM invia ai repertori di dati sulle negoziazioni le fatture relative alle rate almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.

Articolo 12

Pagamento della commissione di riconoscimento

1.   La commissione di riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è pagata per intero all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni. Non è rimborsata.

2.   Ogni volta che riceve una nuova domanda di riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni di un paese terzo, l’AESFEM ricalcola l’importo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

L’AESFEM rimborsa in parti uguali ai repertori di dati sulle negoziazioni già riconosciuti dello stesso paese terzo la differenza tra l’importo imposto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’importo risultante dal nuovo calcolo. La differenza è rimborsata mediante pagamento diretto o tramite la riduzione delle commissioni da pagare nell’anno successivo.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza entro la fine di febbraio. L’AESFEM invia la fattura al repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuti almeno 30 giorni prima di tale data.

Articolo 13

Rimborso alle autorità competenti

1.   Soltanto l’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni commissioni di registrazione, di vigilanza e di riconoscimento.

2.   L’AESFEM rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dei compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e, in particolare a seguito di delega di compiti ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14

Commissioni per il 2013

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni che presentano domanda di registrazione nel 2013 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di registrazione di cui all’articolo 6 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda di registrazione, se successiva.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 sono tenuti nel 2013 al pagamento integrale di una commissione annuale di vigilanza iniziale calcolata conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, entro 60 dall’entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dall’adozione della decisione sulla registrazione, se successiva.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nel 2013 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda, se successiva.

4.   I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi riconosciuti nel 2013 sono tenuti nel 2013 al pagamento integrale di una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dall’adozione della decisione sul riconoscimento, se successiva.

Articolo 15

Commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 sono tenuti al pagamento nel 2014 di una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’articolo 7 sulla base del loro fatturato applicabile durante il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 30 giugno 2014, come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Ai fini del calcolo della commissione di vigilanza di cui all’articolo 7 per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle negoziazioni è pari alla somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi:

a)

i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;

b)

il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;

c)

il numero delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.

3.   La commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 è pagata in due rate.

La prima rata scade il 28 febbraio 2014 e corrisponde alla commissione di registrazione pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni nel 2013 ai sensi dell’articolo 6.

La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 meno l’importo della prima rata.

Nel caso in cui l’importo della prima rata pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni sia superiore all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2, l’AESFEM rimborsa al repertorio di dati sulle negoziazioni la differenza tra l’importo della prima rata pagata e l’importo della commissione annuale di vigilanza calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4.   L’AESFEM invia le fatture relative alle rate della commissione annuale di vigilanza per il 2014 ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 almeno 30 giorni prima della data del pagamento.

5.   Quando sono disponibili i conti 2014 sottoposti a revisione contabile, i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 comunicano all’AESFEM la variazione degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per calcolare il fatturato applicabile a norma del paragrafo 2, dovuta alla differenza tra i dati definitivi e i dati provvisori utilizzati per il calcolo.

I repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a pagare la differenza fra la commissione annuale di vigilanza per il 2014 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza per il 2014 da pagare a seguito delle variazioni degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per calcolare il fatturato applicabile ai sensi del paragrafo 2.

L’AESFEM invia la fattura relativa a eventuali pagamenti supplementari che il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a effettuare a seguito delle variazioni di uno qualsiasi degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per il calcolo del fatturato applicabile a norma del paragrafo 2, almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


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