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Document 32013R0986

Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013 , che fissa, per l’esercizio contabile 2014 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

GU L 273 del 15.10.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/986/oj

15.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 986/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

che fissa, per l’esercizio contabile 2014 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 (2) della Commissione prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti devono essere determinate secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato IV di tale regolamento.

(2)

Ai sensi dell’allegato IV, punto I.1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006, il calcolo dell’importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato IV, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. Tale tasso deve essere fissato all’inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(3)

Tuttavia, in conformità al secondo paragrafo del punto I.2 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, se il tasso d’interesse comunicato da uno Stato membro è superiore al tasso di interesse uniforme fissato per l’Unione nel periodo di riferimento, si applica l’aliquota uniforme. Se il tasso di interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per l’Unione nel periodo di riferimento, a tale Stato membro si applica un tasso di interesse pari a quello comunicato.

(4)

Inoltre, a norma dell’allegato IV, punto I.2, terzo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificati al punto I.2, primo capoverso, del medesimo allegato, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione.

(5)

Con l’eccezione di Francia e Svezia, gli Stati membri hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento. Inoltre, durante il periodo di riferimento, tali Stati membri avevano tassi di riferimento superiori al tasso di interesse uniforme fissato per l’Unione. Infine, per la Croazia i tassi di riferimento utilizzati erano quelli per i mesi di luglio e agosto 2013.

(6)

In base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l’esercizio contabile 2014 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2014 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono il tasso di interesse uniforme fissato allo 0,4 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).


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