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Document 32013R0885

Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013 , che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 247 del 18.9.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/885/oj

18.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 885/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), in particolare l’articolo 3, lettera e), e l’articolo 6, paragrafo 1,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, lettera e), della direttiva 2010/40/UE indica come azione prioritaria la predisposizione di servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE obbliga la Commissione ad adottare le specifiche necessarie a garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per i servizi d’informazione concernenti le aree di parcheggio sicure. Il regolamento intende ottimizzare l’utilizzo delle aree di parcheggio e di semplificare la decisione del conducente o delle società di trasporto in merito al momento e al luogo della sosta mediante la diffusione di servizi di informazione.

(3)

La risoluzione del Consiglio (2) sulla prevenzione e il contrasto della criminalità a danno del trasporto di merci su strada e sulla creazione di parcheggi sicuri per gli automezzi pesanti sottolinea la necessità di migliorare la sicurezza dei conducenti e le opportunità di parcheggio.

(4)

Periodi di riposo e interruzioni potrebbero influire sul comportamento dei conducenti per quanto riguarda la scelta di un’area di parcheggio. Il presente regolamento intende ottimizzare l’utilizzo delle aree di parcheggio e semplificare le decisioni dei conducenti o delle società di trasporto in merito al momento e al luogo della sosta mediante la diffusione di servizi di informazione.

(5)

Per garantire l’interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l’Unione, nonché per tenere pienamente conto degli obblighi in materia di protezione dei dati, è importante che tutti gli Stati membri sviluppino un approccio armonizzato e senza ostacoli verso la predisposizione di servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali nell’Unione. A tale scopo, gli Stati membri possono basarsi su soluzioni e norme tecniche che devono essere fornite principalmente attraverso le organizzazioni e/o associazioni europee e/o internazionali per la normalizzazione, al fine di garantire l’interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l’Unione, tenendo pienamente conto degli obblighi in materia di protezione dei dati.

(6)

La predisposizione di informazioni in materia di sicurezza e di comfort contribuisce alla scelta dell’area di parcheggio da parte dei conducenti. La visualizzazione delle caratteristiche di sicurezza e dei servizi offerti in un’area di parcheggio consentirebbe di orientare la loro scelta.

(7)

In caso di una forte domanda specifica e continuativa di parcheggio sicuro in determinate zone, i conducenti degli automezzi pesanti devono essere ridiretti da un’area di parcheggio completa a un’altra zona ubicata nella zona prioritaria in cui sono disponibili aree di parcheggio sicure, al fine di evitare lo stazionamento improprio. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le «zone prioritarie».

(8)

I segnali statici utilizzati per indicare le aree di parcheggio sicure devono essere conformi alla convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968, se lo Stato membro ne è firmatario.

(9)

La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (3) stabilisce le norme minime per il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico in tutta l’Unione europea. Essa si basa su due pilastri fondamentali del mercato interno, quali trasparenza e concorrenza equa, e incoraggia gli Stati membri a superare le norme minime per il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico e ad adottare politiche che consentano un ampio uso dei documenti, o dei dati nell’ambito del presente regolamento, in possesso degli enti pubblici. In alcuni casi i dati sono riutilizzati senza che sia prevista una licenza, in altri, è rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, l’uso corretto dei dati, la garanzia del rispetto degli obblighi per la protezione dei dati, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. La direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale di terzi.

(10)

I riscontri degli utenti sono le informazioni fornite dagli utenti dei parcheggi per fornire un parere personale e anonimo ad altri futuri utenti e agli operatori delle aree di parcheggio per automezzi pesanti. Queste informazioni possono essere utilizzate per una verifica della gestione qualitativa del servizio d’informazione nonché per la valutazione. Deve essere garantito l’anonimato del riscontro.

(11)

La predisposizione e l’uso di applicazioni e servizi ITS potrebbe richiedere il trattamento dei dati personali che dovrebbe avvenire nel rispetto delle norme dell’Unione europea, in particolare di quelle sancite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4) e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (5). Alle applicazioni ITS si dovrebbero applicare pertanto i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati.

(12)

La predisposizione e l’utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS figuranti nelle specifiche adottate ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2010/40/UE, sono trattati conformemente al diritto dell’Unione, inclusa in particolare la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (6), nonché alla legislazione nazionale pertinente.

(13)

In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le specifiche necessarie a garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità della predisposizione e dell’utilizzo operativo dei servizi di informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali a livello di Unione a norma della direttiva 2010/40/UE.

Il regolamento si applica alla fornitura di servizi d’informazione situati lungo la rete stradale transeuropea (TERN).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «area di parcheggio sicura»: un’area di parcheggio destinata agli utenti commerciali che consenta loro di evitare lo stazionamento improprio e contribuisca alla sicurezza dei conducenti e del trasporto merci;

2)   «utente»: i conducenti di automezzi pesanti o di veicoli commerciali, gli spedizionieri, i trasportatori, gli enti di gestione del traffico o qualsiasi altro organismo, quali i proprietari delle merci, le compagnie assicurative, le autorità stradali e le forze di polizia. Tali soggetti devono ricevere informazioni dai fornitori di servizi;

3)   «fornitore di servizi»: soggetto pubblico o privato che offre servizi di informazione agli utenti;

4)   «dati»: le informazioni fornite da un operatore delle aree di parcheggio per automezzi pesanti e che descrivono una determinata area di parcheggio;

5)   «informazioni»: i dati aggregati, elaborati e/o estratti, offerti dal fornitore di servizi agli utenti attraverso diversi canali;

6)   «servizi d’informazione»: servizi che forniscono indicazioni ai propri utenti, consentendo loro di rispettare i periodi di riposo e le interruzioni obbligatori, a ridurre lo stazionamento improprio e a ottimizzare l’utilizzo delle aree di parcheggio;

7)   «riscontro degli utenti»: le informazioni fornite dagli utenti dei parcheggi che forniscono un parere personale e anonimo ad altri futuri utenti e agli operatori delle aree di parcheggio per automezzi pesanti;

8)   «informazioni dinamiche»: le informazioni che indicano, in un dato momento, la capacità di parcheggio disponibile in un’area di parcheggio o lo stato attuale (libera/completa/chiusa) di un’area di parcheggio;

9)   «informazioni statiche»: le informazioni fornite dall’operatore dell’area di parcheggio in merito alla descrizione dell’area stessa;

10)   «affidabilità delle informazioni»: l’accuratezza del servizio di informazione fornito rispetto alla situazione reale;

11)   «parcheggio inappropriato»: la sosta o lo stazionamento di veicoli pesanti fuori delle aree di parcheggio sicure lungo le autostrade o i corridoi, nelle corsie di emergenza o all’interno di aree di parcheggio sovraffollate;

12)   «punto di accesso»: un punto di accesso digitale in cui le informazioni sulle aree di parcheggio vengono raccolte, elaborate e messe a disposizione per essere diffuse. Tali punti di accesso consentiranno la diffusione transfrontaliera dei servizi di informazione;

13)   «zona prioritaria»: una tratta, definita dalle autorità nazionali, in cui si registra una carenza di spazi in una o più aree di parcheggio sicure e in cui le informazioni relative ad altre capacità di parcheggio disponibili nella stessa zona permetterebbero di migliorare la situazione.

Articolo 3

Requisiti per la predisposizione di servizi d’informazione

1.   Gli Stati membri indicano le aree in cui le condizioni di traffico e di sicurezza richiedono la predisposizione di servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure.

Essi definiscono inoltre le zone prioritarie in cui saranno fornite le informazioni dinamiche.

2.   La predisposizione di servizi d’informazione rispetta i requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7.

Articolo 4

Raccolta dei dati

I dati da fornire agli utenti in merito alle aree di parcheggio sicure pubbliche e private e alla descrizione delle stesse devono essere raccolti e forniti dagli operatori delle aree di parcheggio e dai fornitori di servizi, pubblici o privati. I dati da raccogliere devono essere facili da divulgare, anche a distanza, con tutti i mezzi pertinenti, al fine di facilitare una raccolta a distanza da parte di tutti gli operatori delle aree di parcheggio. Gli operatori delle aree di parcheggio e i fornitori di servizi, pubblici o privati, utilizzano i profili DATEX II (7) o altri formati compatibili a livello internazionale, al fine di garantire l’interoperabilità dei servizi d’informazione in tutta l’Unione.

I dati da raccogliere sono i seguenti:

1)

dati statici relativi alle aree di parcheggio, compresi (ove possibile):

le informazioni che identificano un’area di parcheggio (nome e indirizzo dell’area di parcheggio per automezzi pesanti) [max. 200 caratteri],

le informazioni circa l’ubicazione del punto di accesso all’area di parcheggio (latitudine/longitudine) [20 + 20 caratteri],

l’identificatore della strada principale n. 1/direzione [20 caratteri/20 caratteri]; l’identificatore della strada principale n. 2/direzione [20 caratteri/20 caratteri] se lo stesso parcheggio è accessibile da due strade diverse,

se necessario, l’indicazione dell’uscita da imboccare [max. 100 caratteri]/distanza dalla strada principale [numero intero 3] in km o miglia,

numero totale di parcheggi liberi per gli automezzi pesanti [numero intero 3],

prezzo e valuta delle aree di parcheggio [300 caratteri],

2)

informazioni sulla sicurezza e le attrezzature dell’area di parcheggio:

descrizione dei dispositivi di sicurezza e delle attrezzature di servizio dell’area di parcheggio, compresa la classificazione nazionale eventualmente applicata (500 caratteri),

numero delle aree di parcheggio per veicoli che trasportano merci refrigerate [4 caratteri numerici],

informazioni sulle attrezzature o i servizi specifici per veicoli che trasportano merci speciali o altro [300 caratteri],

informazioni per contattare l’operatore dell’area di parcheggio:

nome e cognome [max. 100 caratteri],

numero di telefono [max. 20 caratteri],

indirizzo di posta elettronica [max. 50 caratteri],

consenso dell’operatore a rendere pubbliche le proprie informazioni di contatto [Sì/No],

3)

dati dinamici sulla disponibilità delle aree di parcheggio, tra cui se un’area è completa, chiusa o il numero dei posti liberi in essa disponibili.

Articolo 5

Condivisione e scambio dei dati

1.   Gli operatori delle aree di parcheggio e i fornitori di servizi, pubblici o privati, condividono e scambiano i dati di cui all’articolo 4, paragrafo 1. A tale scopo utilizzano il formato DATEX II (CEN/TS 16157) o qualsiasi formato internazionale e leggibile da una macchina compatibile con DATEX II. I dati devono essere accessibili a fini di scambio e di riutilizzo da parte dei fornitori di servizi di informazione e/o degli operatori delle aree di parcheggio, pubblici o privati, senza discriminazioni, a norma dei diritti e delle procedure di accesso stabiliti nella direttiva 2003/98/CE.

2.   I dati statici devono essere accessibili attraverso un punto di accesso nazionale o internazionale.

3.   Per i dati dinamici gli Stati membri (o le autorità nazionali) sono responsabili dell’istituzione e della gestione di un punto di accesso centrale, nazionale o internazionale, che colleghi tutti i singoli punti di accesso di ciascun operatore delle aree di parcheggio per automezzi pesanti e/o fornitore di servizi sul proprio territorio nell’interesse degli utenti.

4.   Gli Stati membri possono contribuire a un punto di accesso internazionale, fornendo dati e garantendo che la sua qualità sia conforme ai requisiti previsti dall’articolo 7.

5.   L’accesso, lo scambio e il riutilizzo dei dati dinamici pubblici o privati sono soggetti a tariffe ragionevoli, come stabilito nella direttiva relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

6.   Gli operatori delle aree di parcheggio o i fornitori di servizi pubblici o privati inviano periodicamente i propri dati statici raccolti al punto di accesso nazionale o internazionale attraverso mezzi elettronici adeguati, almeno una volta all’anno per i dati statici di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Per quanto riguarda i dati dinamici, gli operatori e/o i fornitori di servizi, pubblici e privati, aggiornano le proprie informazioni indicate all’articolo 4, paragrafo 3, almeno ogni 15 minuti.

Articolo 6

Diffusione delle informazioni

I fornitori di servizi che raccolgono informazioni in un luogo specifico devono indicare:

almeno le due successive aree di parcheggio sicure lungo un corridoio per circa 100 chilometri,

la disponibilità di parcheggi in una zona prioritaria almeno nelle due aree di parcheggio successive per circa 100 chilometri.

La diffusione di informazioni deve rispettare la convenzione di Vienna, qualora uno Stato membro ne sia firmatario. Il dispositivo a bordo del veicolo deve disporre di una solida interfaccia uomo-macchina per evitare di distrarre e affaticare il conducente.

Gli operatori delle aree di parcheggio e/o i fornitori di servizi comunicano agli utenti il lancio di nuovi servizi di informazione sulle aree di parcheggio sicure mediante i mezzi di comunicazione che ritengono appropriati.

Articolo 7

Gestione della qualità

Gli operatori delle aree di parcheggio pubblici e privati devono comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento della situazione dell’area di parcheggio, compresa la chiusura, al punto di accesso nazionale o internazionale e alle autorità nazionali.

Per ogni nuova zona prioritaria tutti gli operatori pubblici e privati delle aree di parcheggio garantiscono l’affidabilità delle informazioni. A tal fine effettuano controlli periodici sui dispositivi di rilevamento, compreso il calcolo della differenza tra i dati visualizzati e la reale disponibilità di parcheggi. Tali informazioni devono essere valutate a norma dell’articolo 8.

Articolo 8

Valutazione della conformità ai requisiti

1.   Gli Stati membri designano un organismo nazionale competente per valutare se i fornitori di servizi, gli operatori delle aree di parcheggio e gli operatori stradali rispettano i requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7. L’organismo deve essere imparziale e indipendente da tali soggetti.

Due o più Stati membri possono designare un comune organismo regionale competente per valutare il rispetto di tali requisiti nei propri territori.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’organismo designato.

2.   Tutti i fornitori di servizi presentano agli organismi designati una dichiarazione relativa alla propria conformità ai requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7.

La dichiarazione contiene i seguenti elementi:

a)

i dati sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali, compresa la percentuale dei parcheggi registrati nel servizio d’informazione, raccolti a norma dell’articolo 4;

b)

i mezzi di diffusione dei servizi d’informazione agli utenti;

c)

la copertura dei servizi d’informazione dinamici sulle aree di parcheggio sicure;

d)

la qualità e la disponibilità delle informazioni fornite, del punto di accesso alle informazioni e il formato in cui tali informazioni sono fornite.

3.   Gli organismi designati ispezionano in modo casuale la correttezza delle dichiarazioni di una serie di fornitori di servizi e operatori delle aree di parcheggio pubblici e privati e chiedono la dimostrazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7.

La qualità del servizio può essere valutata anche utilizzando i pareri degli utenti.

Ogni anno gli organismi designati comunicano alle autorità nazionali competenti le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali.

Articolo 9

Verifica

1.   Entro al massimo dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

gli organismi competenti designati per la valutazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7;

b)

la descrizione del punto di accesso nazionale, ove opportuno.

2.   Entro dodici mesi in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito ogni anno civile, gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni:

a)

il numero delle varie aree di parcheggio e dei parcheggi sul proprio territorio;

b)

la percentuale delle aree di parcheggio registrate nel servizio d’informazione;

c)

la percentuale delle aree di parcheggio che forniscono alla Commissione informazioni dinamiche circa la disponibilità di parcheggi e le zone prioritarie.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica:

a decorrere dal 1o ottobre 2015 alla fornitura dei servizi già predisposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

a decorrere dal 1o ottobre 2013 alla fornitura dei servizi che dovranno essere predisposti in seguito alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(2)  SN 27.10.2010 15504/10

(3)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(6)  GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

(7)  CEN/TS 16157.


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