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Document 32013R0855

Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013 , relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Italia

GU L 237 del 5.9.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/855/oj

5.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 855/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2013

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2013 da parte dei pescherecci e delle tonnare dell’Unione europea nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (3), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri e per le tonnare, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

(3)

La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

(4)

In conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l’Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, l’attrezzo, lo stock, il gruppo di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

(5)

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che le possibilità di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonnare immatricolate in Italia, sono esaurite.

(6)

In data 1o luglio l’Italia ha informato la Commissione di aver imposto, a decorrere dalle ore 17:00 del 14 giugno 2013, un fermo alle attività di pesca commerciale delle sue tre tonnare dedite nel 2013 alla pesca del tonno rosso. L’Italia ha inoltre informato la Commissione che due delle tonnare sono state coinvolte, dopo tale data, nel programma scientifico istituito dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e definito nella circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio 2013.

(7)

Il 3 luglio 2013, l’Italia ha informato la Commissione del fatto che tutte le attività scientifiche di pesca delle tonnare italiane, quali definite nella circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio 2013, sono state chiuse nel corso della giornata del 2 luglio.

(8)

Fatte salve le azioni da parte dell’Italia, di cui sopra, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia, con effetto dal 14 giugno 2013 alle ore 17:00, ad eccezione della pesca da parte di due tonnare di tonno rosso per fini scientifici, secondo quanto definito nella circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio 2013. Inoltre, è necessario che la Commissione confermi la chiusura definitiva di tutte le attività delle tonnare a partire dal 3 luglio 2013 alle ore 00:00,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia è vietata a decorrere dal 14 giugno 2013 alle ore 17:00.

Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato.

2.   In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano al tonno rosso catturato da due tonnare italiane per scopi scientifici, a norma della circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio 2013, che può essere sbarcato per il consumo personale dell’equipaggio, o a scopo di beneficenza, e che è accompagnato da una copia del giornale di bordo, come stabilito nella circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio 2013.

Articolo 2

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia è vietata a decorrere dal 3 luglio 2013 alle ore 00:00.

Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere conservato a bordo, messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.


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