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Document 32013R0780

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 780/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 219 del 15.8.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/780/oj

    15.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 219/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 780/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 14 agosto 2013

    recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, lettera c), e l'articolo 13, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 (2) della Commissione stabilisce le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione di vari animali tra cui determinati ungulati. Tale regolamento non si applica all'introduzione nell'Unione di animali non domestici destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto così come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3).

    (2)

    L'assenza di specifiche prescrizioni di polizia sanitaria relative all'introduzione nell'Unione di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto comporta problemi di ordine pratico per le strutture suddette e limita fortemente le loro attività, avendo esse necessità di introdurre tali animali.

    (3)

    È quindi opportuno stabilire specifiche prescrizioni di polizia sanitaria per regolamentare l'introduzione nell'Unione di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, che tengano conto della situazione peculiare di tali animali. Nell'interesse della semplificazione della legislazione dell'Unione è opportuno che tali prescrizioni figurino nel regolamento (UE) n. 206/2010. Occorre quindi modificare in tal senso il campo d'applicazione del suddetto regolamento.

    (4)

    A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di ungulati possono essere introdotte nell'Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori o loro parti elencati nel regolamento, allegato I, parte 1.

    (5)

    La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), prevede che la Commissione adotti elenchi dei paesi terzi, o di regioni di tali paesi, dai quali sono consentite le importazioni di determinati prodotti di origine animale.

    (6)

    La direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (5), stabilisce che è autorizzata l'importazione nell'Unione di equidi unicamente in provenienza da paesi terzi che figurano in un elenco da stilare o modificare secondo la procedura esposta nella direttiva in questione.

    (7)

    La Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da paesi terzi di pollame e uova da cova (6) prescrive che il pollame e le uova da cova importati nell'Unione debbano provenire da un paese terzo (o da parte di tale paese) iscritto in un elenco redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui alla direttiva in questione.

    (8)

    L'introduzione nell'Unione di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto deve nel caso specifico soddisfare i requisiti generali relativi all'introduzione nell'Unione di animali vivi e le ulteriori specifiche prescrizioni di polizia sanitaria, nonché offrire specifiche garanzie che gli animali introdotti nell'Unione non costituiscono un pericolo per la situazione zoosanitaria dell'Unione.

    (9)

    I requisiti generali relativi all'introduzione nell'Unione di animali vivi, che si esplicano in un sistema efficace di servizi veterinari addetti ai controlli di polizia sanitaria, sono attualmente soddisfatti da paesi terzi, territori o loro parti iscritti in elenchi redatti a norma delle direttive 2002/99/CE, 2009/156/CE e 2009/158/CE.

    (10)

    I requisiti generali relativi all'introduzione nell'Unione di animali vivi non garantiscono tuttavia che gli ungulati siano indenni da malattie. Singoli animali potrebbero comunque essere portatori di malattie infettive atte a propagarsi all'Unione e rappresentare quindi un pericolo zoosanitario per l'Unione. Gli ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto devono pertanto essere introdotti nell'Unione solo direttamente in provenienza da un organismo, istituto o centro conforme a determinati requisiti nonché riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo, del territorio o della sua parte, in cui esso si trova.

    (11)

    È opportuno che sia lo Stato membro di destinazione a stabilire l'elenco di tali organismi, istituti o centri previa valutazione di tutte le informazioni pertinenti.

    (12)

    Onde assicurare la protezione della salute degli animali nell'Unione è opportuno che le partite di ungulati introdotti nell'Unione e destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto vengano trasportate direttamente e senza indugio a destinazione in contenitori sigillati e che si pongano limitazioni ad ulteriori movimenti di tali animali entro i confini dell'Unione.

    (13)

    Per far fronte a circostanze eccezionali, quali criticità per il benessere degli animali, conservazione di specie in pericolo, repentine catastrofi naturali o disordini politici, nelle quali non è possibile applicare tutte le prescrizioni di polizia sanitaria e in particolare quelle correlate al riconoscimento di organismi, istituti o centri d'origine, è opportuno che gli Stati membri possano introdurre nei rispettivi territori determinati ungulati, destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, nel rispetto di specifiche condizioni. Anche in tali casi tuttavia deve essere imposto l'ottenimento di un permesso, al fine di assicurare una sufficiente limitazione del rischio zoosanitario.

    (14)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

    (15)

    I provvedimenti disciplinati dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

    1)

    All’articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso.

    2)

    È inserito il seguente articolo 3 bis:

    "Articolo 3bis

    Condizioni relative all'introduzione di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto

    1.   In deroga all'articolo 3 l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l'introduzione nel suo territorio di partite di ungulati appartenenti alle specie elencate nell'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2 e 3, se tali partite di ungulati sono destinate a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi zoosanitari per l'Unione eventualmente rappresentati da ogni partita;

    b)

    che le partite provengano da un paese terzo, territorio o sua parte, iscritto in uno degli elenchi di cui:

    i)

    all'allegato I, parte 1, o allegato II, parte 1, del presente regolamento,

    ii)

    alla decisione 2004/211/CE (7), alla decisione 2007/777/CE (8), al regolamento (CE) n. 798/2008 (9), al regolamento (CE) n. 119/2009 (10), al regolamento (UE) n. 605/2010 (11);

    c)

    che gli ungulati provengano da un organismo, istituto o centro in un paese terzo, territorio o sua parte, di cui alla lettera a), iscritto nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 quater;

    d)

    che gli ungulati siano stati sottoposti a quarantena in una struttura protetta dai vettori di infezione presso l'organismo, istituto o centro di cui alla lettera c) per il periodo disposto dai pertinenti certificati;

    e)

    che gli ungulati vengano trasferiti direttamente presso l'organismo, istituto o centro nello Stato membro di destinazione;

    f)

    che gli ungulati siano accompagnati da idoneo certificato veterinario, redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2, 3 nonché parte 2;

    g)

    che gli ungulati soddisfino le condizioni enunciate nel modello di certificato veterinario di cui alla lettera f).

    Prima dell'introduzione di tali ungulati nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro di destinazione comunica alla Commissione e agli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il rilascio di un'autorizzazione a norma del primo comma.

    2.   Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile rispettare il paragrafo 1, lettere c) e d), l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può autorizzare l'introduzione nel suo territorio di ungulati delle specie elencate nell'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2 e 3, provenienti da altre aziende che non sono conformi a quanto prescritto nei riferimenti citati, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), e nel rispetto delle seguenti condizioni aggiuntive:

    a)

    che il proprietario o una persona fisica in rappresentanza del proprietario in questione abbia preventivamente richiesto un permesso in tal senso e che lo Stato membro di destinazione abbia concesso tale permesso dopo aver effettuato una valutazione del rischio, dalla quale risulti che l'introduzione degli ungulati in questione nel suo territorio non comporta un rischio zoosanitario per l'Unione;

    b)

    che gli ungulati siano stati sottoposti a quarantena nel paese terzo, territorio o sua parte, di origine, sotto supervisione ufficiale, per il periodo di tempo necessario a soddisfare le prescrizioni di polizia sanitaria esposte nel modello di certificato veterinario di cui alla lettera f):

    i)

    in luogo approvato dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, di origine degli animali;

    ii)

    in conformità a quanto disposto dal permesso, documento che deve fornire garanzie almeno equivalenti a quanto esposto al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g).

    Se determinati ungulati vengono introdotti nell'Unione a norma del primo comma, essi vanno sottoposti a quarantena presso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di destinazione, per almeno sei mesi dalla data della loro introduzione nell'Unione; durante tale periodo le autorità competenti possono applicare quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio.

    Lo Stato membro che autorizza l'introduzione di ungulati a norma del primo comma ne informa la Commissione e gli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prima dell'introduzione degli ungulati nel suo territorio.

    3)

    È inserito il seguente articolo 3 ter:

    "Articolo 3 ter

    Condizioni relative all'ingresso e al transito di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione

    Il transito degli ungulati di cui all'articolo 3 bis attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione è permesso solo se autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito. Tale autorizzazione può essere concessa solo sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalla stessa autorità competente, considerate le informazioni presentatele dallo Stato membro di destinazione.

    Qualora autorizzi l'introduzione di animali alle condizioni di cui all'articolo 3 bis, lo Stato membro di destinazione informa la Commissione e gli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prima del transito."

    4)

    È inserito il seguente articolo 3 quater:

    "Articolo 3 quater

    Elenco di organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti in paesi terzi, territori o loro parti

    1.   Previa valutazione della conformità a quanto prescritto dal paragrafo 2, ogni Stato membro può istituire un elenco di organismi, istituti e centri dai quali possono provenire ungulati la cui introduzione nel territorio di tale Stato può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1.

    2.   L'iscrizione di un organismo, istituto o centro sito in un paese terzo, territorio o sua parte, nell'elenco di cui al paragrafo 1 è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

    a)

    che tale organismo, istituto o centro sia conforme a quanto prescritto dall'allegato VI, parte 3;

    b)

    che tale organismo, istituto o centro risulti approvato dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, ove il suddetto organismo, istituto o centro è situato;

    c)

    che l'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, fornisca sufficienti garanzie di conformità alle condizioni relative al riconoscimento di organismi, istituti e centri di cui all'allegato VI, parte 4.

    3.   Nell'elenco di cui al paragrafo 1 ogni Stato membro può iscrivere organismi, istituti e centri di paesi terzi che risultano già presenti in analogo elenco istituito da un altro Stato membro, senza effettuare una valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 2.

    4.   Gli Stati membri tengono aggiornati gli elenchi di cui al paragrafo 1, con particolare attenzione ai casi di sospensione o revoca di un riconoscimento rilasciato dall'autorità competente di un paese terzo, territorio o sua parte, a organismi, istituti e centri ivi situati e iscritti in tali elenchi.

    5.   Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico, a mezzo di pagine informative presenti su Internet, gli elenchi di cui al paragrafo 1, e tengono aggiornate tali pagine.

    6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet delle proprie pagine informative."

    5)

    L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 4

    Condizioni relative ai centri di raccolta per determinate partite di ungulati

    1.   Le partite di ungulati costituite da animali vivi provenienti da più aziende possono essere introdotte nell'Unione solo se gli animali sono raccolti in centri di raccolta riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, di origine degli animali, conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato I, parte 5.

    2.   Le partite di ungulati introdotte nell'Unione ai sensi dell'articolo 3 bis o dell'articolo 6 non devono provenire da più di un'azienda e non vanno raccolte in centri di raccolta."

    6)

    All'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b)

    scaricate, né – in caso di trasporto aereo – trasferite su un altro aeromobile, né trasportate su strada o ferrovia né condotte a piedi attraverso un paese terzo, territorio o sua parte, da cui non sia autorizzata l'importazione nell'Unione degli animali in questione."

    7)

    All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.   Dopo la loro introduzione nell'Unione le partite di ungulati, salvo quelle di cui all'articolo 3 bis, vanno trasferite quanto prima all'azienda di destinazione mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione.

    Tali ungulati restano nell'azienda in questione per almeno 30 giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello."

    8)

    È inserito il seguente articolo 13 bis:

    "Articolo 13 bis

    Condizioni da applicare successivamente all'introduzione di partite di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto

    1.   Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto vanno trasportate quanto prima all'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di destinazione mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione, nonché costruito in modo tale che gli animali non possano sfuggire e che le feci, l'urina, lo strame, il foraggio, i rifiuti o qualsiasi altro materiale non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.

    2.   Gli animali sono tenuti in quarantena in una struttura protetta dai vettori di infezione presso l'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto dello Stato membro di destinazione per almeno 30 giorni. Dopo il periodo di quarantena di 30 giorni gli animali possono essere trasferiti ad un altro organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.

    3.   Gli animali introdotti presso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto possono essere trasferiti a destinazione diversa da un altro organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto purché:

    a)

    siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della loro introduzione nell'Unione e

    b)

    tale spostamento avvenga conformemente alle disposizioni dell'allegato C, paragrafo 4 della direttiva 92/65/CEE.

    4.   In deroga al paragrafo 3 è consentito che gli animali siano trasferiti fuori da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto prima della fine del periodo di sei mesi di cui al paragrafo citato unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

    a)

    che gli animali vengano esportati verso un paese terzo o territorio o sua parte;

    b)

    che per l'esportazione di cui alla lettera a) gli animali vengano trasferiti mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione, nonché costruito in modo tale che gli animali non possano sfuggire e che le feci, l'urina, lo strame, il foraggio, i rifiuti o qualsiasi altro materiale non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto."

    9)

    È aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

    (2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

    (3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (5)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

    (6)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

    (7)  GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1.

    (8)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

    (9)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

    (10)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.

    (11)  GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1."


    ALLEGATO

    "ALLEGATO VI

    PARTE 1

    Tabella 1

     

    "RUM-A"

    :

    Modello di certificato veterinario per animali delle specie qui di seguito menzionate, provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto o destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.

    Ordine

    Famiglia

    Genere/specie

    Artiodattili

    Antilocapridi

    Antilocapra sp.

    Bovidi

    Addax sp., Aepyceros sp., Alcelaphus sp., Ammodorcas sp., Ammotragus sp., Antidorcas sp., Antilope sp., Bison sp., Bos sp. (compreso Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus sp., Bubalus sp. (compreso Anoa), Budorcas sp., Capra sp., Cephalophus sp., Connochaetes sp., Damaliscus sp. (compreso Beatragus), Dorcatragus sp., Gazella sp., Hemitragus sp., Hippotragus sp., Kobus sp., Litocranius sp., Madoqua sp., Naemorhedus sp. (compreso Nemorhaedus e Capricornis), Neotragus sp., Oreamnos sp., Oreotragus sp., Oryx sp., Ourebia sp., Ovibos sp., Ovis sp., Patholops sp., Pelea sp., Procapra sp., Pseudois sp., Pseudoryx sp., Raphicerus sp., Redunca sp., Rupicapra sp., Saiga sp., Sigmoceros-Alecelaphus sp., Sylvicapra sp., Syncerus sp., Taurotragus sp., Tetracerus sp., Tragelaphus sp. (compreso Boocerus).

    Camelidi

    Camelus spp., Lama sp., Vicugna sp.

    Cervidi

    Alces sp., Axis-Hyelaphus sp., Blastocerus sp., Capreolus sp., Cervus-Rucervus sp., Dama sp., Elaphurus sp., Hippocamelus sp., Hydropotes sp., Mazama sp., Megamuntiacus sp., Muntiacus sp., Odocoileus sp., Ozotoceros sp., Pudu sp., Rangifer sp.

    Giraffidi

    Giraffa sp., Okapia sp.

    Moschidi

    Moschus sp.

    Tragulidi

    Hyemoschus sp., Tragulus-Moschiola sp.


    Tabella 2

     

    "SUI-A"

    :

    Modello di certificato veterinario per animali delle specie qui di seguito menzionate, provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto o destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.

    Ordine

    Famiglia

    Genere/specie

    Artiodattili

    Suidi

    Babyrousa sp., Hylochoerus sp., Phacochoerus sp., Potamochoerus sp., Sus sp.

    Taiassuidi

    Catagonus sp., Pecari-Tayassu sp.

     

    Ippopotamidi

    Hexaprotodon-Choeropsis sp., Hippopotamus sp.


    Tabella 3

     

    "TRE-A"

    :

    Modello di certificato veterinario per animali delle specie qui di seguito menzionate, provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto o destinati a tali organismi, istituti o centri.

    Ordine

    Famiglia

    Genere/specie

    Perissodattili

    Tapiridi

    Tapirus sp.

     

    Rinocerontidi

    Ceratotherium sp., Dicerorhinus sp., Diceros sp., Rhinoceros sp.

    Proboscidati

    Elefantidi

    Elephas sp., Loxodonta sp.

    PARTE 2

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    PARTE 3

    Prescrizioni relative a organismi, istituti o centri di paesi terzi

    L'organismo, istituto o centro in un paese terzo deve:

    a)

    essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante;

    b)

    possedere mezzi adeguati a catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché strutture adeguate di quarantena e disporre di procedure operative standardizzate riconosciute per gestire gli animali di origine ignota;

    c)

    possedere una struttura protetta dai vettori di infezione conforme a quanto di seguito elencato:

    i)

    è dotata di appropriate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita;

    ii)

    le aperture della struttura protetta dai vettori di infezione sono schermate con maglie di calibro opportuno, impregnate con un insetticida omologato a intervalli regolari, secondo le istruzioni del produttore;

    iii)

    la lotta ai vettori e la relativa vigilanza vanno effettuati all'interno e nei pressi della struttura protetta dai vettori di infezione;

    iv)

    si adottano misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori di infezione in prossimità della struttura;

    v)

    sono in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di riserva e di allarme, da seguire nella gestione della struttura protetta dai vettori e per il trasporto degli animali da tale struttura al luogo di carico;

    d)

    custodire per almeno dieci anni la documentazione aggiornata, che riporta:

    i)

    il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se pertinente) dei capi di ogni specie presenti;

    ii)

    il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se pertinente) dei capi in ingresso e in uscita, unitamente a informazioni sulla loro origine e destinazione, sui mezzi di trasporto e sulla situazione sanitaria di tali capi;

    iii)

    i risultati delle analisi eseguiti su campioni di sangue e qualsiasi altra indagine diagnostica eseguita sugli animali in loco;

    iv)

    i casi di malattia e l'eventuale terapia praticata;

    v)

    i risultati degli esami post mortem degli animali deceduti in loco, compresi gli animali nati morti;

    vi)

    le osservazioni registrate durante tutti i periodi di isolamento o di quarantena;

    e)

    almeno per i tre anni immediatamente precedenti, essere stato indenne dalle malattie elencate nell'allegato A della direttiva 92/65/CEE, o indicate nei certificati veterinari previsti per le specie in questione contenuti nell'allegato VI, parte 2, del presente regolamento, come dimostrato dalla documentazione conservata a norma della lettera d) e dai risultati delle indagini cliniche e di laboratorio effettuate sugli animali in loco;

    f)

    avere accordi con un laboratorio ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente per lo svolgimento degli esami post mortem o disporre di locali atti all'uopo dove questi esami possano essere effettuati sotto l'autorità del veterinario riconosciuto;

    g)

    garantire lo smaltimento delle carcasse degli animali morti di malattia o soppressi per eutanasia;

    h)

    assicurarsi per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica i servizi di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al controllo di quest'ultima, il quale deve eseguire almeno i compiti di seguito elencati:

    i)

    garantire l'attuazione nell'organismo, istituto o centro in questione di adeguate misure di sorveglianza sulle malattie e di lotta alle stesse. Tali misure devono essere approvate dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, dove è sito l'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, tenuto debito conto della situazione epidemiologica e devono comprendere almeno quanto segue:

    un piano annuale di sorveglianza delle malattie, comprensivo di adeguate misure di lotta contro le zoonosi degli animali presenti in loco;

    esami clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali che si sospetta essere affetti da malattie trasmissibili e zoonosi;

    vaccinazione contro malattie infettive e zoonosi degli animali che vi sono soggetti;

    ii)

    garantire che eventuali decessi sospetti o la presenza di qualunque altro sintomo tale da far supporre che gli animali abbiano contratto una o più tra le malattie di cui agli allegati A e B della direttiva 92/65/CEE, o tra quelle indicate nei certificati veterinari previsti per la specie pertinente, di cui all'allegato VI, parte 2 del presente regolamento, siano notificate quanto prima all'autorità competente se la malattia in questione è soggetta a obbligo di denuncia nel paese terzo, territorio o sua parte, in questione;

    iii)

    garantire che gli animali in arrivo siano stati sottoposti alla necessaria quarantena in applicazione delle istruzioni emesse dall'autorità competente;

    iv)

    garantire l'osservanza delle prescrizioni di polizia sanitaria a cui gli animali sono soggetti ai fini dell'introduzione nell'Unione.

    PARTE 4

    Condizioni relative al riconoscimento di organismi, istituti o centri di paesi terzi

    1.

    Il riconoscimento deve essere concesso solo agli organismi, istituti o centri conformi a quanto prescritto nella parte 3.

    2.

    Ogni qualvolta è prescritta la protezione da vettori d'infezione, una struttura ottiene il riconoscimento come struttura protetta dai vettori solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 3, lettera c). Ai fini del riconoscimento l'autorità competente verifica almeno 3 volte, durante il periodo di protezione prescritto (all'inizio, durante e alla fine del periodo), l'efficacia delle misure di protezione attuate mediante una trappola per vettori posta all'interno della struttura.

    3.

    Ad ogni organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto deve essere attribuito un numero di riconoscimento.

    4.

    Il riconoscimento resta in vigore solo fino a quando continuano ad essere soddisfatte le condizioni seguenti:

    i locali sono soggetti al controllo di un veterinario ufficiale, che deve eseguire almeno i compiti di seguito indicati:

    i)

    ispezionare i locali dell'organismo, istituto o centro almeno una volta all'anno;

    ii)

    sottoporre a verifica l'attività esperita dal veterinario di cui alla parte 3, lettera h), e l'attuazione del piano annuale di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera h), punto i), primo trattino;

    iii)

    garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle parti 3 e 4;

    iv)

    verificare:

    la conformità ai requisiti di polizia sanitaria obbligatori per gli animali ai fini dell'introduzione nell'Unione;

    che i risultati degli esami clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali non abbiano rilevato alcun caso delle malattie di cui all'allegato A della direttiva 92/65/CEE, o di quelle indicate nei certificati veterinari previsti per la specie pertinente, di cui all'allegato VI, parte 2 del presente regolamento.

    5.

    Il riconoscimento deve essere revocato se l'autorità competente rileva che non sono più soddisfatte le condizioni di cui alla parte 3.

    6.

    Quando viene notificata la sospetta presenza di una delle malattie di cui all'allegato A della direttiva 92/65/CEE, o di quelle indicate nei certificati veterinari previsti per la specie pertinente, di cui all'allegato VI, parte 2 del presente regolamento, l'autorità competente sospende il riconoscimento dell'organismo, istituto o centro fino a che il sospetto venga ufficialmente dissipato. In funzione della malattia sospettata e del rischio di trasmissione, la sospensione può applicarsi all'intero organismo, istituto o centro, o solo a determinate categorie di animali soggetti a tale malattia. L'autorità competente deve garantire l'adozione dei provvedimenti necessari per confermare o eliminare tale sospetto e per prevenire qualsiasi diffusione della malattia.

    7.

    Se il sospetto di una malattia tra quelle di cui al punto 6 viene confermato è obbligatoria la revoca del riconoscimento ufficiale dell'organismo, istituto o centro.

    8.

    In caso di revoca del riconoscimento ufficiale di un organismo, istituto o centro, tale riconoscimento può essere ripristinato solo alle condizioni seguenti:

    a)

    che la malattia e la fonte d'infezione siano stati eradicati nei locali dell'organismo, istituto o centro in questione;

    b)

    che i locali dell'organismo, istituto o centro in questione siano stati adeguatamente puliti e disinfettati;

    c)

    che l'organismo, istituto o centro in questione si conformi a quanto prescritto dalla parte 3, lettere da a) a d), f), g) e h).

    9.

    L'autorità competente che aveva concesso il riconoscimento ufficiale all'organismo, istituto o centro informa della sospensione, revoca o ripristino del riconoscimento gli Stati membri che hanno iscritto l'organismo, istituto o centro in questione negli elenchi di organismi ufficialmente riconosciuti."


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