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Document 32013R0759
Commission Delegated Regulation (EU) No 759/2013 of 30 April 2013 amending Regulation (EC) No 809/2004 as regards the disclosure requirements for convertible and exchangeable debt securities Text with EEA relevance
Regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi d’informativa sui titoli di debito convertibili e scambiabili Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi d’informativa sui titoli di debito convertibili e scambiabili Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 213 del 8.8.2013, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. impl. da 32019R0980
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R0809 | sostituzione | articolo 17.2 PT 2 | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | aggiunta | articolo 8.5 | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | sostituzione | allegato XVIII | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | aggiunta | articolo 16.3 | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | sostituzione | allegato XIV titolo | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | sostituzione | articolo 15.2 | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | aggiunta | articolo 6.3 | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | aggiunta | articolo 8.3 | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | aggiunta | articolo 16.5 | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | aggiunta | articolo 8.4 | 28/08/2013 | |
Modifies | 32004R0809 | aggiunta | articolo 16.4 | 28/08/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R0980 | 21/07/2019 |
8.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 759/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi d’informativa sui titoli di debito convertibili e scambiabili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (2) specifica le informazioni minime da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. |
(2) |
Lo schema di documento di registrazione relativo ad azioni deve essere applicabile alle azioni e agli altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni, nonché ad altri strumenti finanziari che diano accesso al capitale dell’emittente tramite conversione o scambio, laddove le azioni sottostanti non siano già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. |
(3) |
Quando l’emittente delle azioni sottostanti appartiene allo stesso gruppo dell’emittente dei titoli di debito convertibili o scambiabili, ma le azioni sottostanti non sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, gli investitori non sono in grado di disporre agevolmente di informazioni sull’emittente. A tali azioni sottostanti deve pertanto applicarsi lo schema di registrazione relativo ad azioni, che va aggiunto alle combinazioni utilizzate per la redazione del prospetto. |
(4) |
Quando i titoli con warrant o gli strumenti derivati conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente o del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, devono essere fornite agli investitori le informazioni pertinenti riportate nello schema della nota informativa sugli strumenti finanziari relativa a strumenti derivati. |
(5) |
Quando i titoli di debito sono scambiabili o convertibili in azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, le informazioni sulle azioni sottostanti sono già generalmente disponibili per gli azionisti e gli investitori. Occorre pertanto precisare che è sufficiente aggiungere, nelle combinazioni utilizzate per redigere la nota informativa sugli strumenti finanziari del prospetto, una dichiarazione che indichi il tipo di sottostante e specifichi dove sono reperibili informazioni al riguardo. |
(6) |
Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo o da altra entità appartenente allo stesso gruppo ma che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, occorre fornire agli investitori anche una dichiarazione relativa al capitale circolante e una dichiarazione sui fondi propri e sull’indebitamento dell’emittente delle azioni sottostanti. Grazie a tali dichiarazioni, la nota informativa sugli strumenti finanziari permette agli investitori di ottenere le stesse informazioni di cui disporrebbero se investissero direttamente nelle azioni circa la capacità dell’emittente delle azioni sottostanti di garantire la continuità operativa e circa il suo livello di indebitamento rispetto ai fondi propri. |
(7) |
Quando le azioni sottostanti sono emesse da un terzo e non sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, gli investitori non hanno facilmente accesso a una loro descrizione. Occorre pertanto aggiungere, nelle combinazioni utilizzate per redigere la nota informativa sugli strumenti finanziari del prospetto, un modulo di informazione aggiuntivo che descriva tali azioni. |
(8) |
Ai fini della certezza del diritto occorre precisare, nella tabella dell’allegato XVIII del regolamento (CE) n. 809/2004, come gli schemi e i moduli di informazione vadano combinati nella redazione del prospetto, indicando: i casi in cui sono necessari soltanto determinati elementi di informazione degli schemi e moduli; i casi in cui taluni elementi di informazione possono non applicarsi a motivo delle combinazioni specifiche di schemi e moduli della fattispecie; i casi in cui l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato può scegliere tra vari schemi e moduli in funzione di soglie specifiche, come il valore nominale minimo dei titoli di debito, o in base a condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 809/2004. |
(9) |
Ai fini della coerenza terminologica interna del regolamento (CE) n. 809/2004, occorre sostituire il termine «obbligazioni» con «titoli di debito». |
(10) |
Dato che l’applicazione del modulo delle informazioni finanziarie proforma, di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 809/2004, è subordinata a una variazione significativa delle dimensioni dell’emittente, per rispecchiare tale applicabilità condizionata dell’allegato II del regolamento occorre aggiungere nell’allegato XVIII dello stesso l’espressione «se del caso» nell’intestazione della colonna «MODULO» applicabile al documento di registrazione. |
(11) |
Laddove i titolari decidano di esercitare il diritto di sottoscrizione, i titoli di debito convertibili o scambiabili possono dare accesso alle azioni nuove dell’emittente. Di conseguenza, anche le emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni nuove dell’emittente devono poter godere del regime d’informativa proporzionato previsto all’articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 809/2004, a condizione che le azioni sottostanti siano azioni nuove emesse dalla stessa entità che emette i titoli di debito. Deve beneficiare del regime d’informativa proporzionato previsto all’articolo 26 ter del regolamento (CE) n. 809/2004 anche il prospetto concernente l’offerta o l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente emesse da piccole e medie imprese e da società con ridotta capitalizzazione di mercato. Occorre pertanto includere nell’allegato XVIII la combinazione di schemi e moduli applicabili alle emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente o ai titoli di debito convertibili o scambiabili emessi da piccole e medie imprese e da società con ridotta capitalizzazione di mercato. |
(12) |
In considerazione della necessità di concedere agli emittenti un periodo transitorio per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti, occorre che il presente regolamento si applichi solo ai prospetti e ai prospetti di base approvati da un’autorità competente alla data della sua entrata in vigore o successivamente. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 809/2004
Il regolamento (CE) n. 809/2004 è così modificato:
1) |
all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3. Quando le azioni con warrant conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dallo schema di cui all’allegato XII, ad eccezione del punto 4.2.2.»; |
2) |
all’articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti: «3. Quando i titoli di debito sono scambiabili o convertibili in azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dal punto 4.2.2 dello schema di cui all’allegato XII. 4. Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo di debito o da altra entità appartenente allo stesso gruppo che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti richieste dai punti 3.1 e 3.2 dello schema di cui all’allegato III o, secondo il caso, dello schema proporzionato di cui all’allegato XXIV. 5. Quando i titoli di debito con warrant conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dallo schema di cui all’allegato XII, ad eccezione del punto 4.2.2.»; |
3) |
all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Lo schema si applica agli strumenti finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione degli altri schemi di nota informativa sugli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 8 e 16, tranne nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafi 3 e 5, e all’articolo 16, paragrafi 3 e 5. Lo schema si applica a taluni strumenti finanziari per i quali l’obbligazione di pagamento e/o di consegna è legata ad un sottostante.»; |
4) |
all’articolo 16, sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti: «3. Quando i titoli di debito sono scambiabili o convertibili in azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dal punto 4.2.2 dello schema di cui all’allegato XII. 4. Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo di debito o da altra entità appartenente allo stesso gruppo che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti richieste dai punti 3.1 e 3.2 dello schema di cui all’allegato III o, secondo il caso, dello schema proporzionato di cui all’allegato XXIV. 5. Quando i titoli di debito con warrant conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dallo schema di cui all’allegato XII, ad eccezione del punto 4.2.2.»; |
5) |
all’articolo 17, paragrafo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
6) |
il titolo dell’allegato XIV è sostituito dal seguente: «Modulo di informazione aggiuntivo relativo alle azioni sottostanti»; |
7) |
l’allegato XVIII è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizione transitoria
1. Il presente regolamento non si applica all’approvazione di supplementi di prospetti o di prospetti di base quando il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all’articolo 3.
2. Quando conformemente all’articolo 18 della direttiva 2003/71/CE l’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante un certificato di approvazione in relazione a un prospetto o a un prospetto di base approvato prima della data di cui all’articolo 3, l’autorità competente dello Stato membro di origine indica in modo chiaro ed esplicito nel certificato che il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all’articolo 3.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
(2) GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
PARTE I
Tabella di combinazioni
n. |
ALLEGATO XVIII Parte I |
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE |
|||||||||
SCHEMI |
MODULO |
SCHEMI |
|||||||||
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI |
Azioni |
Titoli di debito e derivati (< 100 000 EUR) |
Titoli di debito e derivati (> o = 100 000 EUR) |
Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione |
Titoli di debito e derivati delle banche |
Informazioni pro forma (se del caso) |
Organismi di investimento collettivo di tipo chiuso |
Stati e loro enti regionali e locali |
Organismi internazionali di carattere pubblico/Titoli di debito garantiti da uno Stato membro dell’OCSE |
||
1 |
Azioni (privilegiate, redimibili, con diritto di sottoscrizione privilegiato ecc.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Titoli di debito (ordinari, legati al reddito dell’impresa, strutturati ecc.) con valore nominale inferiore a 100 000 EUR |
|
O |
|
|
O |
|
|
|
|
|
3 |
Titoli di debito (ordinari, legati al reddito dell’impresa, strutturati ecc.) con valore nominale pari ad almeno 100 000 EUR |
|
|
O |
|
O |
|
|
|
|
|
4 |
Titoli di debito garantiti da un terzo |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
|
5 |
Derivati garantiti da un terzo |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
|
6 |
Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
|
8 |
Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni di terzi non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
Emittente dei titoli di debito scambiabili o convertibili |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
Emittente delle azioni (sottostanti) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9 |
Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
Emittente dei titoli di debito scambiabili o convertibili |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
Emittente delle azioni (sottostanti) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11 |
Titoli di debito con warrant per l’acquisto di azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Azioni con warrant per l’acquisto di azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Derivati che conferiscono il diritto di acquisire azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
|
15 |
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, e derivati legati a qualsiasi altro tipo di sottostante diverso dalle azioni dell’emittente o del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (ivi compresi i derivati che danno diritto a regolamento per differenziale) |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
n. |
ALLEGATO XVIII Parte I |
NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI |
|||||||
SCHEMI |
MODULI AGGIUNTIVI |
||||||||
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI |
Azioni |
Titoli di debito (< 100 000 EUR) |
Titoli di debito (> o = 100 000 EUR) |
Derivati |
Garanzie |
Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione |
Azioni sottostanti |
||
1 |
Azioni (privilegiate, redimibili, con diritto di sottoscrizione privilegiato ecc.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Titoli di debito (ordinari, legati al reddito dell’impresa, strutturati ecc.) con valore nominale inferiore a 100 000 EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Titoli di debito (ordinari, legati al reddito dell’impresa, strutturati ecc.) con valore nominale pari ad almeno 100 000 EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Titoli di debito garantiti da un terzo |
|
O |
O |
|
|
|
|
|
5 |
Derivati garantiti da un terzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione |
|
O |
O |
|
|
|
|
|
7 |
Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
O |
O |
E solo punto 4.2.2 |
|
|
|
|
8 |
Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni di terzi non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
Titoli di debito scambiabili o convertibili |
|
O |
O |
|
|
|
|
Azioni (sottostanti) |
|
|
|
|
|
|
E tranne punto 2 |
||
9 |
Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
E solo punti 3.1 e 3.2 |
O |
O |
|
|
|
|
|
10 |
Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
Titoli di debito scambiabili o convertibili |
|
O |
O |
|
|
|
|
Azioni (sottostanti) |
E solo punti 3.1 e 3.2 |
|
|
|
|
|
|
||
11 |
Titoli di debito con warrant per l’acquisto di azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
O |
O |
E tranne punto 4.2.2 |
|
|
|
|
12 |
Azioni con warrant per l’acquisto di azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
|
|
E tranne punto 4.2.2 |
|
|
|
|
13 |
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
|
|
E tranne punto 4.2.2 |
|
|
|
|
14 |
Derivati che conferiscono il diritto di acquisire azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
|
|
E tranne punto 4.2.2 |
|
|
|
|
15 |
Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, e derivati legati a qualsiasi altro tipo di sottostante diverso dalle azioni dell’emittente o del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (ivi compresi i derivati che danno diritto a regolamento per differenziale) |
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
Tabella di combinazioni per le emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente e titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente in caso di emissioni di diritti di opzione e di titoli di debito da parte di piccole e medie imprese («PMI») o di società con ridotta capitalizzazione di mercato («small CAP») (regime d’informativa proporzionato — RIP)
L’emittente può comunque optare per il prospetto redatto secondo il regime d’informativa completo.
n. |
ALLEGATO XVIII Parte II — RIP |
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE |
|||||||||
SCHEMI |
MODULO |
SCHEMI |
|||||||||
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI |
Azioni |
Titoli di debito e derivati (< 100 000 EUR) |
Titoli di debito e derivati (> o = 100 000 EUR) |
Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione |
Titoli di debito e derivati delle banche |
Informazioni pro forma (se del caso) |
Organismi di investimento collettivo di tipo chiuso |
Stati e loro enti regionali e locali |
Organismi internazionali di carattere pubblico/Titoli di debito garantiti da uno Stato membro dell’OCSE |
||
1 |
Emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente quando questo ha azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 bis, paragrafo 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
|
3 |
Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni di terzi non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
Titoli di debito scambiabili o convertibili |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
Azioni (sottostanti) |
|
|
|
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|
|
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||
4 |
Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
Titoli di debito scambiabili o convertibili |
|
O |
O |
|
O |
|
|
|
|
Azioni (sottostanti) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n. |
ALLEGATO XVIII Parte II — RIP |
NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI |
|||||||
SCHEMI |
MODULI AGGIUNTIVI |
||||||||
TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI |
Azioni |
Titoli di debito (< 100 000 EUR) |
Titoli di debito (> o = 100 000 EUR) |
Derivati |
Garanzie |
Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione |
Azioni sottostanti |
||
1 |
Emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente quando questo ha azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 bis, paragrafo 2 |
E solo punti 3.1 e 3.2 |
O |
O |
|
|
|
E tranne punto 2 |
|
2 |
Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
|
O |
O |
E solo punto 4.2.2 |
|
|
|
|
3 |
Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni di terzi non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
Titoli di debito scambiabili o convertibili |
|
O |
O |
|
|
|
|
Azioni sottostanti |
|
|
|
|
|
|
E tranne punto 2 |
||
4 |
Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
E solo punti 3.1 e 3.2 |
O |
O |
|
|
|
|
|
5 |
Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato |
Titoli di debito |
|
O |
O |
|
|
|
|
Azioni (sottostanti) |
E solo punti 3.1 e 3.2» |
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