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Document 32013R0712

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 712/2013 della Commissione, del 24 luglio 2013 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    GU L 200 del 25.7.2013, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/712/oj

    25.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 200/18


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 712/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 24 luglio 2013

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

    (2)

    Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice dei paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0707 00 05

    TR

    124,7

    ZZ

    124,7

    0709 93 10

    TR

    128,9

    ZZ

    128,9

    0805 50 10

    AR

    86,2

    CL

    73,3

    TR

    70,0

    UY

    72,5

    ZA

    95,2

    ZZ

    79,4

    0806 10 10

    CL

    51,4

    EG

    185,0

    TR

    169,6

    ZZ

    135,3

    0808 10 80

    AR

    177,7

    BR

    112,3

    CL

    125,7

    CN

    79,0

    NZ

    134,1

    US

    165,6

    ZA

    131,6

    ZZ

    132,3

    0808 30 90

    AR

    97,6

    CL

    151,4

    CN

    77,3

    NZ

    162,9

    TR

    246,0

    ZA

    102,1

    ZZ

    139,6

    0809 10 00

    TR

    193,0

    ZZ

    193,0

    0809 29 00

    TR

    320,9

    ZZ

    320,9

    0809 30

    TR

    171,7

    ZZ

    171,7

    0809 40 05

    BA

    69,9

    TR

    118,8

    XS

    74,4

    ZZ

    87,7


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


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