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Document 32013R0690

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 690/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

    GU L 196 del 19.7.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/690/oj

    19.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 196/16


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 690/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 18 luglio 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

    (2)

    Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

    (3)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

    (4)

    Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

    (3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Prezzo rappresentativo

    (EUR/100 kg)

    Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

    (EUR/100 kg)

    Origine (1)

    0207 12 10

    Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

    141,9

    0

    AR

    0207 12 90

    Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

    165,7

    0

    AR

    165,5

    0

    BR

    0207 14 10

    Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

    273,7

    8

    AR

    251,2

    15

    BR

    307,5

    0

    CL

    279,5

    6

    TH

    0207 27 10

    Pezzi disossati di tacchini, congelati

    332,6

    0

    BR

    297,0

    0

    CL

    0408 11 80

    Tuorli

    490,3

    0

    AR

    0408 91 80

    Uova sgusciate essiccate

    560,6

    0

    AR

    1602 32 11

    Preparazioni non cotte di galli o di galline

    253,4

    10

    BR


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


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