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Document 32013R0596
Council Regulation (EU) No 596/2013 of 24 June 2013 amending Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al-Qaida network
Regolamento (UE) n. 596/2013 del Consiglio, del 24 giugno 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento (UE) n. 596/2013 del Consiglio, del 24 giugno 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 172 del 25.6.2013, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0881 | sostituzione | articolo 2 BI.2 | 26/06/2013 | |
Modifies | 32002R0881 | sostituzione | articolo 2 BI.1 | 26/06/2013 | |
Modifies | 32002R0881 | complemento | articolo 7.1 punto A) | 26/06/2013 | |
Modifies | 32002R0881 | complemento | articolo 2.1 | 26/06/2013 | |
Modifies | 32002R0881 | aggiunta | articolo 2.3 BI | 26/06/2013 | |
Modifies | 32002R0881 | modifica | articolo 7 QQ.2 | 26/06/2013 | |
Modifies | 32002R0881 | aggiunta | allegato I BI | 26/06/2013 | |
Modifies | 32002R0881 | modifica | allegato I | 26/06/2013 |
25.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 596/2013 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,
vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La posizione comune 2002/402/PESC dispone determinate misure restrittive conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1267 (1999) e 1333 (2000), regolarmente aggiornate dal comitato per le sanzioni istituito dalle UNSCR 1267 (1999) e 1989 (2011). La decisione 2011/487/PESC (2), adottata a norma del capitolo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, ha modificato il campo di applicazione della posizione comune 2002/402/PESC. Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 881/2002 (3), che dispone il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone, entità, organismi o gruppi associati alla rete Al-Qaeda. |
(2) |
Il 21 febbraio 2013 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("comitato per le sanzioni") ha deciso, in linea con il paragrafo 32 dell'UNSCR 2083 (2012), di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, entità, organismi o gruppi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il comitato per le sanzioni ha tuttavia deciso che, prima che siano sbloccati i beni congelati a seguito dell'inserimento di tale persona nell'elenco, gli Stati membri devono presentare al comitato stesso una richiesta di sblocco dei capitali o delle risorse economiche in questione e fornire garanzie del fatto che i capitali o le risorse economiche non saranno trasferiti, direttamente o indirettamente, a una persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo figurante nell'elenco né saranno altrimenti utilizzati per scopi terroristici, in linea con l'UNSCR 1373 (2001). |
(3) |
Per garantire l'effettiva attuazione della decisione del comitato per le sanzioni occorre mantenere talune restrizioni sui capitali e le risorse economiche di tale persona e disporre un'ulteriore deroga alle misure di congelamento a norma del paragrafo 32 dell'UNSCR 2083 (2012). |
(4) |
Questa misura rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un'azione normativa a livello dell'Unione è pertanto necessaria per la sua attuazione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1) |
L'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
All'articolo 2 bis, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:
|
3) |
All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dopo il riferimento all'allegato I sono aggiunti i seguenti termini: "e l'allegato I bis" |
4) |
All'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, le parole "l'allegato I contiene" sono sostituite dalle seguenti: "l'allegato I e l'allegato Ibis contengono" |
5) |
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
6) |
Un nuovo allegato è inserito conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 73.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO I
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco "Persone fisiche" è soppressa:
"Usama Muhammed Awad Bin Laden (alias (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa). Titolo: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data di nascita: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Luogo di nascita: (a) Gedda, Arabia Saudita, (b) Yemen. Nazionalità: privato della cittadinanza saudita, il regime dei talibani gli ha conferito la cittadinanza afghana. Altre informazioni: confermato il decesso in Pakistan nel maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.”
ALLEGATO II
«ALLEGATO I bis
Persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 bis
Usama Muhammed Awad Bin Laden (alias (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa). Titolo: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data di nascita: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Luogo di nascita: (a) Gedda, Arabia Saudita, (b) Yemen. Nazionalità: privato della cittadinanza saudita, il regime dei talibani gli ha conferito la cittadinanza afghana. Altre informazioni: confermato il decesso in Pakistan nel maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»