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Document 32013R0370

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 370/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    GU L 111 del 23.4.2013, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/370/oj

    23.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/43


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 370/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 22 aprile 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) ed e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione UNSC 1718 (2006), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

    (2)

    Il 7 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha aggiunto tre persone fisiche e due entità all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Le entità e le persone fisiche in questione devono essere inserite nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007.

    (3)

    L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che sono stati designati dal Consiglio a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), della posizione comune 2006/795/PESC. Una delle entità da inserire nell’elenco dell’allegato IV conformemente alla decisione del Comitato per le sanzioni deve essere depennata dall’allegato V, dove figurava in precedenza. Occorre modificare un’altra voce che figura nell’elenco dell’allegato V.

    (4)

    Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007.

    (5)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

    (1)

    l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

    (2)

    l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Capo del servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


    ALLEGATO I

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

    (1)

    le voci seguenti sono aggiunte all’elenco "A. Persone fisiche":

    (a)

    "Yo’n Cho’ng Nam. Funzione: rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 7.3.2013."

    (b)

    "Ko Ch’o’l-Chae. Funzione: vice rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 7.3.2013."

    (c)

    "Mun Cho’ng-Ch’o’l. Funzione: funzionario della TCB. Data di designazione: 7.3.2013."

    (2)

    Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco "B. Persone giuridiche, entità e organismi":

    (a)

    "Second Academy of Natural Sciences (alias (a) 2nd Academy of Natural Sciences; (b) Che 2 Chayon Kwahakwon; (c) Academy of Natural Sciences; (d) Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; (e) Kukpang Kwahak-Won; (f) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; (g) Sansri). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Data di designazione: 7.3.2013."

    (b)

    "Korea Complex Equipment Import Corporation. Altre informazioni: Korea Ryonbong General Corporation è l’impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. Sede: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC Data di designazione: 7.3.2013."


    ALLEGATO II

    L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

    (1)

    la voce seguente dell’elenco “B. Persone giuridiche, entità e organismi” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è soppressa:

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull’identità

    Motivi

    3.

    Korea Complex Equipment Import Corporation

    Sede: Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang,

    Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

    (2)

    La voce seguente dell’elenco “B. Persone giuridiche, entità e organismi” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a):

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull’identità

    Motivi

    13.

    Secondo comitato economico e seconda accademia di scienze naturali

     

    Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti fondamentali del programma missilistico della Corea del Nord, è responsabile della supervisione della produzione nazionale di missili balistici e dirige le attività di KOMID (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Si tratta di un’organizzazione a livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo dei sistemi di armamento avanzati della Corea del Nord, compresi i missili e probabilmente le armi nucleari. Si serve di numerose organizzazioni subordinate, tra cui la Korea Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall’estero da utilizzare nei programmi missilistici e, probabilmente, nucleari della Corea del Nord.

    è sostituita da quanto segue:

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull’identità

    Motivi

    13.

    Secondo comitato economico

     

    Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti fondamentali del programma missilistico della Corea del Nord, è responsabile della supervisione della produzione nazionale di missili balistici e dirige le attività di KOMID (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Si tratta di un’organizzazione a livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo dei sistemi di armamento avanzati della Corea del Nord, compresi i missili e probabilmente le armi nucleari. Si serve di numerose organizzazioni subordinate, tra cui la Korea Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall’estero da utilizzare nei programmi missilistici e, probabilmente, nucleari della Corea del Nord.


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