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Document 32013R0345
Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , relativo ai fondi europei per il venture capital Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , relativo ai fondi europei per il venture capital Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 115 del 25.4.2013, p. 1–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32013R0345R(01) | (FI) | |||
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Modified by | 32017R1991 | aggiunta | articolo 20 paragrafo 3 | 01/03/2018 | |
Modified by | 32017R1991 | sostituzione | articolo 20 paragrafo 2 testo | 01/03/2018 | |
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Modified by | 32019R1156 | aggiunta | articolo 4a | 02/08/2021 | |
Modified by | 32023R2869 | aggiunta | articolo 17a | 09/01/2024 |
25.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 345/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2013
relativo ai fondi europei per il venture capital
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il venture capital finanzia imprese che sono generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione. Inoltre, i fondi per il venture capital forniscono alle imprese competenze e conoscenze preziose, contatti d'affari e consulenza strategica e sul valore del marchio. Fornendo finanziamenti e consulenza a queste imprese, i fondi per il venture capital stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla mobilitazione di capitali, favoriscono la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, incrementano i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favoriscono l'imprenditorialità, l'innovazione e la competitività, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, stabiliti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (Europa 2020) e nel contesto delle sfide che gli Stati membri devono affrontare nel lungo periodo, come quelle individuate nella relazione del Sistema europeo di analisi politica e strategica del marzo 2012, dal titolo «Global Trends 2030 — citizens in an interconnected and polycentric world». |
(2) |
È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione «EuVECA» in relazione a fondi per il venture capital qualificati, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul corretto funzionamento del mercato interno, poiché i fondi per il venture capital che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata a fondi per il venture capital qualificati. Inoltre, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di diversi fondi per il venture capital qualificati. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitale transfrontaliera da parte dei fondi per il venture capital qualificati per evitare distorsioni della concorrenza tra tali fondi e impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni concorrenziali significative. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. |
(3) |
È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai fondi europei per il venture capital qualificati che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione con la denominazione «EuVECA» e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È opportuno che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi. |
(4) |
La definizione di requisiti qualitativi per l'utilizzo della denominazione «EuVECA» sotto forma di regolamento assicura l'applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Inoltre, essa garantisce condizioni uniformi per l'utilizzo di tale denominazione, impedendo l'insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. I gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione dovrebbero rispettare le stesse regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori. Il presente regolamento riduce anche la complessità normativa e i costi, a carico del gestore, connessi alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Esso contribuisce inoltre all'eliminazione di distorsioni della concorrenza. |
(5) |
Come affermato nella comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti», la Commissione ha dovuto completare il suo esame degli ostacoli tributari agli investimenti transfrontalieri in venture capital nel 2012, con l'obiettivo di presentare nel 2013 soluzioni volte a rimuovere tali ostacoli e a prevenire nel contempo l'elusione e l'evasione fiscale. |
(6) |
È opportuno prevedere la possibilità che un fondo per il venture capital qualificato sia gestito internamente o esternamente. Qualora un fondo per il venture capital qualificato sia gestito internamente, esso è anche il gestore ed è pertanto tenuto a rispettare tutti i requisiti pertinenti per i gestori di cui al presente regolamento e a essere registrato ai sensi del presente regolamento. Un fondo per il venture capital qualificato gestito internamente non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a fungere da gestore esterno di altri organismi di investimento collettivo o di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). |
(7) |
Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e altre norme dell'Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4), che sono stabiliti nell'Unione e sono registrati presso l'autorità competente nel proprio Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (5), purché i gestori in questione gestiscano portafogli di fondi per il venture capital qualificati. Tuttavia, ai gestori esterni di fondi per il venture capital qualificati registrati a norma del presente regolamento dovrebbe essere permesso di gestire anche OICVM, previa autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE. |
(8) |
Inoltre, il presente regolamento si applica solo ai gestori degli organismi di investimento collettivo le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Il calcolo della soglia ai fini del presente regolamento è il medesimo calcolo previsto per la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. |
(9) |
Tuttavia, i gestori di fondi per il venture capital registrati a norma del presente regolamento con attività gestite che successivamente superano nel totale la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e che pertanto sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 6 della predetta direttiva, dovrebbero poter continuare a utilizzare la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione, purché rispettino i requisiti di cui alla direttiva citata e continuino in ogni momento a rispettare determinati requisiti per l'utilizzo della denominazione «EuVECA» precisati nel presente regolamento in relazione ai fondi per il venture capital qualificati. Ciò si applica sia ai fondi per il venture capital qualificati esistenti che a quelli istituiti dopo il superamento della soglia. |
(10) |
Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione «EuVECA». In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell'Unione esistenti. |
(11) |
È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei fondi per il venture capital qualificati, in particolare sulle imprese di portafoglio qualificate in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un fondo per il venture capital qualificato e altri fondi di investimento alternativi che perseguono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio le acquisizioni o gli investimenti immobiliari speculativi, che il presente regolamento non intende promuovere. |
(12) |
In linea con l'obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo contemplati dal presente regolamento e al fine di assicurare che essi si concentrino sull'erogazione di capitali alle piccole imprese nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria, dovrebbero essere considerati fondi per il venture capital qualificati i fondi che intendono investire in tali imprese almeno il 70 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato. Ai fondi per il venture capital qualificati non dovrebbe essere consentito investire oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che non siano investimenti ammissibili. Ciò significa che, se è opportuno che la soglia del 30 % costituisca in ogni momento il limite massimo per gli investimenti non ammissibili, la soglia del 70 % dovrebbe essere riservata agli investimenti ammissibili durante il ciclo di vita del fondo per il venture capital qualificato. Tali soglie dovrebbero essere calcolate sulla base delle somme investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i dettagli necessari per il calcolo delle soglie di investimento. |
(13) |
L'obiettivo del presente regolamento è incrementare la crescita e l'innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione. Gli investimenti nelle imprese di portafoglio ammissibili stabilite nei paesi terzi possono garantire maggiori capitali ai fondi per il venture capital qualificati e quindi favorire le PMI nell'Unione. Tuttavia, in nessun caso il presente regolamento dovrebbe favorire investimenti realizzati in imprese di portafoglio stabilite in paesi terzi contraddistinti dall'assenza di adeguati accordi di cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di un fondo per il venture capital qualificato e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni del fondo per il venture capital qualificato siano commercializzate, o caratterizzati dalla mancanza di uno scambio di informazioni efficace in materia fiscale. |
(14) |
Al fine di essere autorizzato a utilizzare la denominazione «EuVECA» quale istituita dal presente regolamento, un fondo per il venture capital qualificato dovrebbe, in primo luogo, essere stabilito nell'Unione. Entro due anni dall'applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe riesaminare le restrizioni all'uso della denominazione «EuVECA» ai fondi stabiliti nell'Unione, tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale. |
(15) |
È opportuno che i gestori di fondi per il venture capital qualificati siano in grado di attrarre sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo. Tali sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo per il venture capital qualificato dovrebbero essere presi in considerazione al momento di decidere l'investimento successivo in attività diverse da quelle qualificate. Le sottoscrizioni di capitale supplementari dovrebbero essere autorizzate conformemente ai criteri e alle condizioni di cui al regolamento o agli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato. |
(16) |
È opportuno che gli investimenti ammissibili abbiano la forma di strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity. Gli strumenti di quasi-equity comprendono gli strumenti finanziari che rappresentano una combinazione di equity e debito, il cui rendimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito. Appartengono a tale categoria una varietà di strumenti finanziari come i prestiti subordinati, le partecipazioni senza diritto di voto, i prestiti partecipativi, i diritti di partecipazione agli utili, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant. A integrazione degli strumenti di equity o quasi-equity, ma non in sostituzione a essi, è opportuno consentire prestiti garantiti e non garantiti quali, a esempio, finanziamenti ponte, concessi dal fondo per il venture capital qualificato a un'impresa di portafoglio ammissibile nella quale il fondo per venture capital qualificato detiene già investimenti ammissibili, a condizione che non oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo sia utilizzato per tali prestiti. Inoltre, al fine di rispecchiare le prassi commerciali esistenti sul mercato del venture capital, è opportuno consentire ai fondi per il venture capital qualificati di acquistare i titoli azionari esistenti di un'impresa di portafoglio ammissibile dagli azionisti esistenti di tale impresa. Al fine di garantire le massime opportunità di raccolta di capitale, è opportuno altresì permettere gli investimenti in altri fondi per il venture capital qualificati. Per evitare di diluire gli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno permettere ai fondi per il venture capital qualificati di investire in altri fondi per il venture capital qualificati, a condizione che questi ultimi non abbiano investito a loro volta oltre il 10% dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri fondi per il venture capital qualificati. |
(17) |
L'attività primaria dei fondi per il venture capital consiste nel fornire finanziamenti alle PMI mediante investimenti primari. È opportuno che i fondi per il venture capital non partecipino né ad attività bancarie di importanza sistemica esterne al comune quadro normativo prudenziale (il cosiddetto «sistema bancario ombra»), né si basino sulle tipiche strategie di private equity, come le rilevazioni con capitale di prestito. |
(18) |
In linea con la strategia Europa 2020, il presente regolamento mira a promuovere gli investimenti in venture capital nelle PMI innovative ancorate all'economia reale. È opportuno pertanto escludere dalla definizione di imprese di portafoglio ammissibili di cui al presente regolamento gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione mista. |
(19) |
Per attuare misure di salvaguardia essenziali che distinguano i fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento dalla più ampia categoria di fondi di investimento alternativi che negoziano titoli emessi sui mercati secondari, è necessario stabilire norme affinché i fondi per il venture capital qualificati effettuino investimenti in primo luogo in strumenti finanziari emessi direttamente. |
(20) |
Al fine di permettere ai gestori di fondi per il venture capital qualificati una certa flessibilità nella gestione degli investimenti e della liquidità dei loro fondi per il venture capital qualificati, è opportuno consentire la negoziazione, ad esempio di azioni o partecipazioni in imprese di portafoglio non ammissibili o acquisizioni di investimenti non ammissibili, fino alla soglia massima del 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e degli investimenti di capitale non richiamato. |
(21) |
Per garantire che la denominazione «EuVECA» sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori nell'Unione, solo i gestori di fondi per il venture capital qualificati che rispettino i criteri qualitativi uniformi di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a utilizzare la denominazione «EuVECA» quando commercializzano fondi per il venture capital qualificati nell'Unione. |
(22) |
Per garantire che i fondi per il venture capital qualificati abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, è opportuno che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d'investimento consentite per tali fondi. |
(23) |
Per garantire che i fondi per il venture capital qualificati non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici e che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è opportuno non consentire l'uso di prestiti con leva finanziaria. Ai gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbe essere soltanto consentito di contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo per il venture capital qualificato, purché tali prestiti contratti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie siano coperti da sottoscrizioni non richiamate e non accrescano pertanto l'esposizione del fondo oltre il livello del proprio capitale sottoscritto. Gli anticipi di cassa da parte degli investitori del fondo per il venture capital qualificato che sono interamente coperti da sottoscrizioni di capitale da parte di tali investitori non aumentano l'esposizione del fondo per il venture capital qualificato e dovrebbero pertanto essere ammessi. Inoltre, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero insorgere tra i richiami di capitale sottoscritto dagli investitori e l'effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è opportuno consentire l'assunzione di prestiti a breve termine, purché l'importo di tali prestiti non superi il capitale sottoscritto non richiamato del fondo. |
(24) |
Al fine di garantire che i fondi per il venture capital qualificati siano commercializzati soltanto presso investitori che abbiano l'esperienza, la competenza e la capacità di adottare decisioni di investimento autonome e valutare in maniera adeguata i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei fondi per il venture capital qualificati, è opportuno che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è opportuno che i fondi per il venture capital qualificati siano commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6). Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei fondi per il venture capital qualificati, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, è opportuno che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i fondi per il venture capital qualificati siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È opportuno che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l'utilizzo di piani di risparmio periodici. Inoltre, dovrebbe essere prevista la possibilità di investimenti effettuati da dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quando si tratta di investimenti nel fondo per il venture capital qualificato da essi gestito, disponendo tali individui delle necessarie conoscenze per aderire a siffatti investimenti. |
(25) |
Per garantire che solo i gestori di fondi per il venture capital qualificati che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione «EuVECA», dovrebbero essere stabilite norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti di tali gestori con i loro investitori. Per lo stesso motivo, dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. Tali norme e condizioni dovrebbero anche imporre ai gestori di disporre di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse. |
(26) |
Qualora un gestore di un fondo per il venture capital qualificato intenda delegare a terzi alcune funzioni, è opportuno che tale delega non influisca sulla sua responsabilità nei confronti del fondo per il venture capital e dei relativi investitori. Inoltre, il gestore non dovrebbe delegare funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, come il gestore di un fondo per il venture capital qualificato, diventando così una società fantasma. È opportuno che il gestore mantenga, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega di funzioni non dovrebbe pregiudicare l'efficacia della vigilanza del gestore e, in particolare, non dovrebbe impedire al gestore di agire, né al fondo di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori. |
(27) |
Per garantire l'integrità della denominazione «EuVECA», è opportuno stabilire criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato. Pertanto, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane. |
(28) |
Al fine di garantire la corretta gestione dei fondi per il venture capital qualificati e la capacità dei loro gestori di coprire i potenziali rischi derivanti dalle loro attività, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati affinché i gestori di fondi per il venture capital qualificati mantengano fondi propri sufficienti. L'ammontare di tali fondi propri dovrebbe essere sufficiente a garantire la continuità e la corretta gestione del fondo per il venture capital qualificato. |
(29) |
Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai fondi per il venture capital qualificati. Pertanto, è opportuno che il regolamento o gli atti costitutivi dei fondi per il venture capital qualificati contengano disposizioni sulla valutazione delle attività. Ciò dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione. |
(30) |
Per garantire che i gestori di fondi per il venture capital qualificati che utilizzano la denominazione «EuVECA» forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, è opportuno che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali. |
(31) |
Al fine di assicurare l'integrità della denominazione «EuVECA» agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi venture capital qualificati che agiscono nella totale trasparenza per quanto riguarda la loro politica d'investimento e i loro obiettivi d'investimento. Pertanto, dovrebbero essere previste norme uniformi sui requisiti informativi cui sono tenuti tali gestori nei confronti dei propri investitori. In particolare, è opportuno che vi siano obblighi informativi pre-contrattuali relativi alla strategia e agli obiettivi dei fondi per il venture capital qualificati, agli strumenti di investimento utilizzati, alle informazioni sui costi e sugli oneri associati nonché al profilo di rischio/rendimento dell'investimento proposto da un fondo qualificato. In vista del conseguimento di un elevato livello di trasparenza, è opportuno che tali requisiti informativi comprendano informazioni sulle modalità di calcolo della retribuzione dei gestori. |
(32) |
Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è opportuno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di fondi per il venture capital qualificati ai requisiti uniformi stabiliti nel presente regolamento. A tale scopo, è opportuno che i gestori di fondi per il venture capital qualificati che intendano commercializzare i propri fondi con la denominazione «EuVECA» informino l'autorità competente del loro Stato membro d'origine di tale intenzione. L'autorità competente dovrebbe registrare il gestore se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono disposizioni adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Tale registrazione dovrebbe essere valida in tutta l'Unione. |
(33) |
Al fine di agevolare l'efficiente commercializzazione transfrontaliera di fondi per il venture capital qualificati, è opportuno che la registrazione del gestore avvenga quanto prima. |
(34) |
Anche se nel presente regolamento sono previste garanzie per verificare l'uso corretto dei fondi, le autorità competenti dovrebbero esercitare vigilanza al fine di garantire che tali garanzie siano rispettate. |
(35) |
Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi previsti nel presente regolamento, dovrebbero essere stabilite regole in merito alle circostanze in cui è opportuno aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine. |
(36) |
Al fine di garantire una vigilanza efficace sui requisiti previsti nel presente regolamento, è opportuno stabilire anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato nel suo Stato membro d'origine. |
(37) |
Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati in tutta l'Unione, è opportuno che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sia incaricata di gestire una banca dati centrale che elenchi i gestori di fondi per il venture capital qualificati e i fondi per il venture capital qualificati che essi gestiscono registrati ai sensi del presente regolamento. |
(38) |
Quando ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che un gestore di un fondo per il venture capital qualificato sta agendo in violazione del presente regolamento nel proprio territorio, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe informare prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che dovrebbe adottare misure idonee. |
(39) |
Se un gestore di un fondo per il venture capital qualificato persiste nell'agire in un modo che si pone chiaramente in contrasto con il presente regolamento nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o in ragione del mancato intervento da parte di detta autorità entro un termine ragionevole, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe essere abilitata, previa notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i propri fondi per il venture capital nel territorio dello Stato membro ospitante. |
(40) |
Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti nel presente regolamento, quest'ultimo contiene un elenco dei poteri di vigilanza che le autorità competenti devono avere a disposizione. |
(41) |
Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, esso contempla sanzioni amministrative e altre misure per il caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e sull'utilizzo della denominazione «EuVECA» esclusivamente da parte dei gestori di fondi per il venture capital qualificati registrati ai sensi del presente regolamento. Una violazione di tali disposizioni fondamentali dovrebbe implicare, se del caso, il divieto dell'uso della denominazione e la cancellazione del gestore interessato dal registro. |
(42) |
È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM. |
(43) |
Un'efficace cooperazione regolamentare tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che il rispetto del segreto professionale sia applicato a un livello elevato da parte di tutte le autorità nazionali pertinenti e dell'AESFEM. |
(44) |
Al fine di specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai tipi di conflitti di interesse che i gestori di fondi per il venture capital qualificati devono evitare e delle misure da adottare al riguardo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(45) |
È opportuno che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche. |
(46) |
È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato della procedura di notifica di cui al presente regolamento. |
(47) |
Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di valutare l'evoluzione del mercato del venture capital. Il riesame dovrebbe prevedere uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle. Sulla base di tale riesame, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative. |
(48) |
È inoltre opportuno che, entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione avvii un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle della direttiva 2011/61/UE. In particolare, è opportuno che il riesame in questione riguardi l'ambito di applicazione del presente regolamento e valuti l'eventuale necessità di estenderlo per consentire a più gestori di fondi di investimento alternativi di utilizzare la denominazione «EuVECA». Sulla base di tale riesame, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative. |
(49) |
Nell'ambito di tale riesame, è opportuno che la Commissione valuti eventuali ostacoli che potrebbero avere impedito l'adesione ai fondi da parte degli investitori, inclusa l'incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative di natura prudenziale eventualmente applicabili. Inoltre, la Commissione dovrebbe raccogliere dati per valutare il contributo della denominazione «EuVECA» ad altri programmi dell'Unione, quali Orizzonte 2020, anch'essi finalizzati a promuovere l'innovazione nell'Unione. |
(50) |
Alla luce della comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo «Iniziativa faro europea 2020 – L'Unione dell'innovazione» e della comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti», è importante garantire l'efficacia dei sistemi pubblici adottati nell'Unione per sostenere il mercato del venture capital nonché il coordinamento e la coerenza reciproca delle diverse politiche dell'Unione finalizzate a promuovere l'innovazione, tra cui le politiche in materia di concorrenza e di ricerca. Un elemento chiave delle politiche dell'Unione sull'innovazione e la crescita è la tecnologia verde, tenuto conto dell'obiettivo di fare dell'Unione il leader mondiale in materia di crescita intelligente e sostenibile ed efficienza energetica e delle risorse, anche per quanto concerne il finanziamento delle PMI. In sede di riesame del presente regolamento la Commissione dovrebbe valutare il suo impatto sui progressi compiuti per conseguire questo obiettivo. |
(51) |
È opportuno che l'AESFEM valuti il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi ai sensi del presente regolamento e che presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. |
(52) |
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) investe, tra l'altro, in fondi per il venture capital in tutta l'Unione. Le misure del presente regolamento finalizzate a consentire di identificare facilmente i fondi per il venture capital con caratteristiche comuni definite dovrebbero aiutare il FEI a identificare i fondi oggetto del presente regolamento come possibili obiettivi di investimento. È pertanto opportuno incoraggiare il FEI a investire in fondi per il venture capital qualificati. |
(53) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e la libertà d'impresa (articolo 16). |
(54) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8), disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dall'AESFEM nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. |
(55) |
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai fondi per il venture capital qualificati. |
(56) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare l'applicazione di requisiti uniformi alla commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati e definire un sistema di registrazione semplice per i gestori di fondi per il venture capital qualificati in modo da facilitarne la commercializzazione nell'Unione, tenendo pienamente conto della necessità di bilanciare la sicurezza e l'affidabilità legate all'utilizzo della denominazione «EuVECA» con il funzionamento efficiente del mercato del venture capital e dei costi per i diversi soggetti coinvolti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata e delle loro conseguenze, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare la denominazione «EuVECA» in relazione alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno.
Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi per il venture capital qualificati, per gli strumenti e le tecniche d'investimento che i fondi per il venture capital qualificati possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi per il venture capital qualificati in tutta l'Unione.
Articolo 2
1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 3, lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
a) |
le loro attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE; |
b) |
sono stabiliti nell'Unione; |
c) |
sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; e |
d) |
gestiscono portafogli di fondi per il venture capital qualificati. |
2. Nel caso in cui le attività complessivamente gestite dai gestori di fondi per il venture capital qualificati registrati a norma dell'articolo 14 superino successivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, essendo i relativi gestori pertanto soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 di tale direttiva, essi possono continuare a utilizzare la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione, a condizione che, in relazione al fondo per il venture capital qualificato da essi gestito, assicurino in ogni momento:
a) |
il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 2011/61/UE; e |
b) |
il perdurante rispetto degli articoli 3, 5 e 13, paragrafo 1, lettere c) e i), del presente regolamento. |
3. Laddove i gestori di fondi per il venture capital qualificati siano gestori esterni registrati ai sensi dell'articolo 14, essi possono gestire anche organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) su riserva di autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.
Articolo 3
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «organismo di investimento collettivo»: un FIA, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
b) «fondo per il venture capital qualificato»: un organismo di investimento collettivo che:
i) |
intende investire almeno il 70 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide, entro un periodo di tempo indicato nel suo regolamento o nei suoi atti costitutivi; |
ii) |
non utilizza oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide; |
iii) |
è stabilito nel territorio di uno Stato membro; |
c) «gestore di un fondo per il venture capital qualificato»: una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per il venture capital;
d) «impresa di portafoglio ammissibile»: un'impresa che:
i) |
al momento dell'investimento da parte del fondo per il venture capital qualificato:
|
ii) |
in sé non è un organismo di investimento collettivo; |
iii) |
non è uno o più dei seguenti soggetti:
|
iv) |
è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che il paese terzo:
|
e) «investimenti ammissibili»: gli strumenti indicati di seguito:
i) |
strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano emessi:
|
ii) |
prestiti garantiti e non garantiti concessi dal fondo per il venture capital qualificato a un'impresa di portafoglio ammissibile nella quale il fondo per il venture capital qualificato detiene già investimenti ammissibili, a condizione che non oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo per il venture capital qualificato sia utilizzato per tali prestiti; |
iii) |
azioni di un'impresa di portafoglio ammissibile acquisite dagli azionisti esistenti di tale impresa; |
iv) |
quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital qualificati, a condizione che questi ultimi non abbiano investito a loro volta oltre il 10 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri fondi per il venture capital qualificati; |
f) «costi pertinenti»: tutti i diritti, gli oneri e i costi direttamente o indirettamente imputati agli investitori e concordati fra il gestore di un fondo per il venture capital qualificato e gli investitori in quest'ultimo;
g) «equity»: la partecipazione posseduta in un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per i suoi investitori;
h) «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di equity e debito, il cui rendimento dell'investimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito;
i) «commercializzazione»: un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato che egli gestisce;
j) «capitale sottoscritto»: qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il periodo di tempo indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo per il venture capital o a conferire capitali in tale fondo;
k) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro dove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato è stabilito ed è soggetto a registrazione presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
l) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato commercializza i fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento;
m) «autorità competente»: l'autorità nazionale che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo che ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Relativamente al punto c) del primo comma, laddove la forma giuridica del fondo per il venture capital qualificato consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo per il venture capital qualificato è registrato come gestore di un fondo per il venture capital qualificato ai sensi dell'articolo 14. Un fondo per il venture capital qualificato registrato in qualità di gestore interno di un fondo per il venture capital qualificato non è registrato quale gestore esterno di un fondo per il venture capital qualificato di altri organismi di investimento collettivo.
CAPO II
CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE «EuVECA»
Articolo 4
I gestori di fondi per il venture capital qualificati che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione «EuVECA» in relazione alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione.
Articolo 5
1. Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi per il venture capital qualificati garantiscono che non oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo è utilizzato per l'acquisizione di tali attività. La soglia del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti. La detenzione di disponibilità di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia poiché il contante e le altre disponibilità liquide non devono essere considerati investimenti.
2. I gestori di fondi per il venture capital qualificati non applicano, a livello del fondo per il venture capital qualificato, metodi che possono aumentare l'esposizione di tale fondo al di là del livello del capitale sottoscritto, sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.
3. I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo per il venture capital qualificato, se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati.
Articolo 6
1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati commercializzano le quote e le azioni dei fondi per il venture capital qualificati esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali ai sensi della sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori che:
a) |
si impegnino a investire almeno 100 000 EUR; nonché |
b) |
dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto. |
2. Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quando investono nei fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti.
Articolo 7
In relazione ai fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti, i gestori di fondi per il venture capital qualificati:
a) |
agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle proprie attività; |
b) |
applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili; |
c) |
conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei fondi per il venture capital qualificati che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l'integrità del mercato; |
d) |
applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili; |
e) |
possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono; |
f) |
trattano gli investitori in modo corretto; |
g) |
garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato. |
Articolo 8
1. Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato deleghi a terzi alcune funzioni, tale delega non influisce sulla sua responsabilità nei confronti del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori. Il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, come il gestore del fondo per il venture capital qualificato e da divenire una società fantasma.
2. Ogni delega di funzioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'efficacia della vigilanza del gestore di un fondo per il venture capital qualificato e, in particolare, non impedisce a tale gestore di agire, né al fondo per il venture capital qualificato di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori nel fondo.
Articolo 9
1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora essi non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, ai sensi del paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi per il venture capital qualificati e dei loro investitori e per assicurare che i fondi per il venture capital qualificati che essi gestiscono siano trattati equamente.
2. I gestori di fondi per il venture capital qualificati identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:
a) |
i gestori di fondi per il venture capital qualificati, le persone che svolgono effettivamente l'attività di tali gestori, i dipendenti dei gestori di fondi per il venture capital qualificati o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da questi ultimi, da un lato, e i fondi per il venture capital qualificati gestiti dai suddetti gestori o gli investitori in tali fondi, dall'altro; |
b) |
il fondo per il venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo per il venture capital qualificato gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall'altro; |
c) |
il fondo per il venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o un OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest'ultimo, dall'altro. |
3. I gestori di fondi per il venture capital qualificati dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.
4. Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate da un gestore di un fondo per il venture capital qualificato per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. Un gestore di un fondo per il venture capital qualificato indica agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, che specifichino:
a) |
i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo; |
b) |
le misure che i gestori di fondi per il venture capital qualificati sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse. |
Articolo 10
1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei fondi per il venture capital qualificati da essi gestiti.
2. I gestori di fondi per il venture capital qualificati sono tenuti, in ogni momento, ad assicurare di essere in grado di dimostrare che i fondi propri sono sufficienti a mantenere la continuità operativa e a comunicare le ragioni per cui ritengono che tali fondi siano sufficienti, come indicato all'articolo 13.
Articolo 11
1. Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente.
2. Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano valutate correttamente e ne sia calcolato il valore almeno una volta l'anno.
Articolo 12
1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati rendono disponibile all'autorità competente dello Stato membro d'origine una relazione annuale per ciascun fondo per il venture capital qualificato da essi gestito entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo per il venture capital qualificato e le attività condotte nell'esercizio precedente. Essa rende pubbliche anche informazioni sugli utili realizzati dal fondo per il venture capital qualificato alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, sugli utili distribuiti nel corso della sua esistenza. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo per il venture capital qualificato.
La relazione annuale è prodotta conformemente ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra i gestori di fondi per il venture capital qualificati e gli investitori. I gestori di fondi per il venture capital qualificati presentano la relazione agli investitori su richiesta. I gestori di fondi per il venture capital qualificati e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.
2 Una revisione contabile del fondo per il venture capital è effettuata almeno una volta all'anno. Essa conferma che il denaro e le attività sono detenuti a nome del fondo per il venture capital qualificato e che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha introdotto e tenuto registri ed effettuato verifiche adeguati in relazione all'uso di ogni mandato o al controllo sul denaro e le attività del fondo per il venture capital qualificato e dei relativi investitori.
3. Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (12) in relazione al fondo per il venture capital qualificato, le informazioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.
Articolo 13
1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati comunicano in modo chiaro e comprensibile ai propri investitori, prima della loro decisione di investimento, i seguenti elementi relativi ai fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti:
a) |
l'identità di tale gestore e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore ai fini della gestione del fondo qualificato, nonché una descrizione dei loro compiti; |
b) |
l'importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore nonché una dichiarazione dettagliata che illustri la ragione per cui tale gestore del fondo per il venture capital qualificato ritiene che tali importi siano sufficienti per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione del suo fondo per il venture capital qualificato; |
c) |
una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo per il venture capital qualificato, comprendente:
|
d) |
una descrizione del profilo di rischio del fondo per il venture capital qualificato e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate; |
e) |
una descrizione della procedura di valutazione del fondo per il venture capital qualificato e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili; |
f) |
una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato; |
g) |
una descrizione di tutti i costi pertinenti e dei loro importi massimi; |
h) |
laddove disponibili, i rendimenti finanziari storici del fondo per il venture capital qualificato; |
i) |
i servizi di supporto alle imprese e le altre attività di sostegno fornite dal gestore di un fondo per il venture capital qualificato o disposte tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni correnti delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo per il venture capital qualificato, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto; |
j) |
una descrizione delle procedure con cui il fondo per il venture capital qualificato può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe. |
2. Tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono aggiornate e, ove opportuno, sottoposte regolarmente a riesame.
3. Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo a tale fondo ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (13), o conformemente alla legislazione nazionale in materia di fondi per il venture capital qualificati, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.
CAPO III
VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 14
1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati che, per la commercializzazione dei propri fondi per il venture capital qualificati, intendono utilizzare la denominazione «EuVECA», informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni:
a) |
l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei fondi per il venture capital qualificati; |
b) |
l'identità dei fondi per il venture capital qualificati le cui quote o azioni saranno commercializzate e le rispettive strategie di investimento; |
c) |
informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II; |
d) |
un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare ciascun fondo per il venture capital qualificato; |
e) |
un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha stabilito o intende stabilire fondi per il venture capital qualificati. |
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine registra il gestore di un fondo per il venture capital qualificato solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
le persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione difondi per il venture capital qualificati possiedono un'onorabilità e un'esperienza sufficienti anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal gestore di un fondo per il venture capital qualificato; |
b) |
le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete; |
c) |
i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II; |
d) |
l'elenco notificato di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo mostra che tutti i fondi per il venture capital qualificati sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), punto iii). |
3. La registrazione di cui al presente articolo è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di commercializzare in tutta l'Unione i fondi per il venture capital qualificati utilizzando la denominazione «EuUVECA».
Articolo 15
I gestori di fondi per il venture capital qualificati informano le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano commercializzare:
a) |
un nuovo fondo per il venture capital qualificato; o |
b) |
un fondo per il venture capital qualificato esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d). |
Articolo 16
1. Subito dopo la registrazione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, l'aggiunta di un nuovo fondo per il venture capital qualificato, l'aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un fondo per il venture capital qualificato o l'aggiunta di un nuovo Stato membro in cui un gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare fondi per il venture capital qualificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine notifica, rispettivamente, agli Stati membri indicati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e all'AESFEM.
2. Gli Stati membri ospitanti indicati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato ai sensi dell'articolo 14 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi fondi per il venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio di detta commercializzazione.
3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.
4. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 febbraio 2014.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 17
L'AESFEM gestisce una banca dati centrale, accessibile pubblicamente da Internet, contenente l'elenco di tutti i gestori di fondi per il venture capital qualificati registrati nell'Unione conformemente all'articolo 14, dei fondi per il venture capital qualificati che essi commercializzano nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.
Articolo 18
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Ove esistano chiari e dimostrabili motivi che conducano l'autorità competente dello Stato membro ospitante a ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato viola il presente regolamento nel proprio territorio, essa ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. La competente autorità dello Stato membro d'origine adotta idonei provvedimenti.
3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via del mancato intervento da parte di predetta autorità entro un termine ragionevole, il gestore di un fondo per il venture capital qualificato persiste nell'agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli investitori, tra cui quella che consiste nel vietare al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di commercializzare ulteriormente i suoi fondi per il venture capital qualificati nel territorio dello Stato membro ospitante.
Articolo 19
Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:
a) |
chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi; |
b) |
imporre al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di fornire senza indugio informazioni; |
c) |
esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di un fondo per il venture capital qualificato o del fondo per il venture capital qualificato; |
d) |
eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso; |
e) |
adottare le opportune misure per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato continui a ottemperare al presente regolamento; |
f) |
emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato adempia al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso. |
Articolo 20
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Entro il 16 maggio 2015 gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi informano senza indugio la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.
Articolo 21
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta, nel rispetto del principio di proporzionalità, le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di un fondo per il venture capital qualificato:
a) |
non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio, in violazione dell'articolo 5; |
b) |
commercializzi, in violazione dell'articolo 6, le quote e le azioni di un fondo per il venture capital qualificato a investitori non idonei; |
c) |
utilizzi la denominazione «EuVECA» senza essere registrato ai sensi dell'articolo 14; |
d) |
utilizzi la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), punto iii); |
e) |
abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 14; |
f) |
non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle sue attività in violazione dell'articolo 7, lettera a); |
g) |
non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette in violazione dell'articolo 7, lettera b); |
h) |
ometta ripetutamente di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 12 relative alla relazione annuale; |
i) |
ometta ripetutamente di adempiere all'obbligo di informare gli investitori ai sensi dell'articolo 13. |
2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, ove opportuno:
a) |
adotta misure per garantire che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, lettere a) e b), nonché agli articoli 12, 13 e 14; |
b) |
proibisce l'utilizzo della denominazione «EuVECA» e cancella il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato dal registro. |
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l'AESFEM della cancellazione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato dal registro di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
4. Il diritto di commercializzare uno o più fondi per il venture capital qualificati con la denominazione «EuVECA» viene meno con effetto immediato a partire dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).
Articolo 22
1. Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.
Articolo 23
1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, in modo che non si possano individuare i singoli gestori di fondi per il venture capital qualificati e i singoli fondi per il venture capital qualificati, salvo i casi di fattispecie penalmente rilevanti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni ai sensi del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi per il venture capital qualificati e ai fondi per il venture capital qualificati.
3. Qualora le autorità competenti o l'AESFEM ricevano informazioni riservate ai sensi del paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.
Articolo 24
In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri su una valutazione, un'azione o un'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono riferire il caso all'AESFEM, che può agire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se il disaccordo non riguarda l'articolo 3, lettera b), punto iii), o l’articolo 3, lettera d), punto iv), del presente regolamento.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 25
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 26
1. La Commissione riesamina il presente regolamento conformemente al paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:
a) |
sulla misura in cui la denominazione «EuVECA» è stata utilizzata dai gestori di fondi per il venture capital qualificati in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera; |
b) |
sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi per il venture capital qualificati; |
c) |
sull'adeguatezza dei requisiti in materia di informazioni a norma dell'articolo 13 e in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate; |
d) |
sull'utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei gestori di fondi per il venture capital qualificati e in particolare sull'eventuale necessità di adeguare gli investimenti ammissibili nel presente regolamento; |
e) |
sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati agli investitori al dettaglio; |
f) |
sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni e di altre misure amministrative previste dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento; |
g) |
sull'impatto del presente regolamento sul mercato del venture capital; |
h) |
sulla possibilità di consentire ai fondi per il venture capital stabiliti in un paese terzo di utilizzare la denominazione «EuVECA», tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale; |
i) |
sull'opportunità di completare il presente regolamento con un regime depositario; |
j) |
su una valutazione degli ostacoli che possono avere impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione «EuVECA», compreso l'impatto sugli investitori istituzionali di altre normative dell'Unione di natura prudenziale. |
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto:
a) |
entro il 22 luglio 2017 per quanto attiene le lettere da a) a g), i) e j); e |
b) |
entro il 22 luglio 2015 per quanto attiene alla lettera h). |
3. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, ove opportuno, di una proposta legislativa.
Articolo 27
1. Entro il 22 luglio 2017 la Commissione avvia un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Tale riesame riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento e raccoglie dati per valutare l'eventuale necessità di ampliarlo in maniera tale da consentire ai gestori di fondi per il venture capital le cui attività di gestione superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di divenire gestori di fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento.
2. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.
Articolo 28
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 5, che si applica dal 15 maggio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON
(1) GU C 175 del 19.6.2012, pag. 11.
(2) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 72.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2013.
(4) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(5) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.
(6) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(7) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(10) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(11) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(12) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(13) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.