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Document 32013R0152
Commission Delegated Regulation (EU) No 152/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on capital requirements for central counterparties Text with EEA relevance
Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 52 del 23.2.2013, p. 37–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/37 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 152/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 648/2012 prevede, fra l’altro, requisiti prudenziali per le controparti centrali (CCP) al fine di assicurare che esse siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i requisiti patrimoniali. Poiché gran parte dei rischi derivanti dalle attività di compensazione è coperta dalle risorse finanziarie specifiche, i requisiti patrimoniali devono assicurare che, in ogni momento, la CCP disponga di capitale adeguato per poter far fronte ai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non sono già coperti da tali risorse finanziarie specifiche e possa procedere, se necessario, a una liquidazione o a una ristrutturazione ordinata delle sue attività. |
(2) |
Nell’ambito delle norme tecniche occorre tenere conto specificamente del trattamento ai fini patrimoniali riservato agli enti creditizi e alle imprese d’investimento, perché nello svolgimento delle attività non coperte le CCP sono esposte a rischi analoghi a quelli cui sono esposti tali soggetti. Occorre tenere altresì conto delle parti pertinenti dei principi per le infrastrutture del mercato finanziario emanati dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CPSS) e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) («principi CPSS/IOSCO»). Per assicurare di essere in grado, nel caso, di organizzare la liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività, la CCP deve disporre di risorse finanziarie sufficienti a far fronte alle proprie spese di esercizio in un lasso di tempo adeguato, durante il quale deve essere in grado di prendere qualsiasi tipo di disposizione atta a riorganizzare le attività critiche, tra cui ricapitalizzazione, sostituzione della dirigenza, revisione delle strategie commerciali e delle strutture dei costi o delle commissioni, ristrutturazione dei servizi prestati, liquidazione del portafoglio di compensazione ovvero fusione con un’altra CCP o trasferimento ad essa delle attività di compensazione. La CCP deve continuare le attività anche durante la procedura di liquidazione o ristrutturazione, che può sì comportare l’abbassamento di alcuni costi, quali i costi di commercializzazione, ma anche l’aumento di altri, quali le spese legali. Si ritiene pertanto che le spese di esercizio annuali lorde rappresentino un’approssimazione adeguata delle spese effettive che la CCP si troverebbe a sostenere in caso di liquidazione o ristrutturazione delle attività. In considerazione della diversità delle pratiche contabili tra le CCP, occorre calcolare le spese di esercizio in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (3) ovvero conformemente al numero limitato di altre regole applicabili indicate dal diritto dell’Unione. |
(3) |
Dato che, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, il capitale della CCP deve essere in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione ordinata e un’adeguata protezione dai rischi pertinenti, occorre predisporre un sistema di preallarme che segnali alle autorità competenti, con congruo anticipo, che il livello del capitale della CCP si sta avvicinando a quello stabilito dai requisiti patrimoniali, introducendo una soglia di notifica fissata al 110 % del capitale previsto dai requisiti patrimoniali. |
(4) |
Nonostante la difficoltà a quantificare l’esposizione al rischio operativo, la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) costituisce il parametro adeguato in base al quale stabilire i requisiti patrimoniali della CCP. Coerentemente con tale direttiva, ai fini delle norme tecniche sui requisiti patrimoniali delle CCP la definizione di rischio operativo deve comprendere il rischio giuridico. |
(5) |
La direttiva 2006/48/CE e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (5) costituiscono il parametro adeguato in base al quale stabilire i requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di credito, di controparte e di mercato non coperti dalle risorse finanziarie specifiche, poiché i rischi a cui la CCP è esposta sono analoghi a quelli cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento. |
(6) |
In presenza delle condizioni di cui agli articoli 52 e 53 del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP non è tenuta a detenere capitale per le esposizioni commerciali e per i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento che derivano da un accordo di interoperabilità. Laddove dette condizioni non sono soddisfatte, le CCP possono tuttavia trovarsi esposte, a causa delle loro interconnessioni, a rischi supplementari se la garanzia da esse costituita non è protetta integralmente e non è posta al riparo dalle procedure fallimentari ovvero se i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono messi a rischio dall’inadempimento di un partecipante diretto della CCP beneficiaria. In tali circostanze è pertanto opportuno prevedere una copertura patrimoniale dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle esposizioni commerciali nei confronti di altre CCP. Per scongiurare effetti di contagio, il trattamento dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento da versare ad altre CCP dev’essere in genere improntato ad una maggiore prudenza rispetto al trattamento delle esposizioni di un ente creditizio nei confronti delle CCP. Le risorse proprie della CCP usate per contribuire al fondo di garanzia in caso di inadempimento di un’altra CCP non devono essere prese in considerazione ai fini dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, perché non costituiscono investimenti decisi in base alla politica d’investimento della CCP, né devono essere conteggiate due volte ai fini del calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio derivanti dai contributi in questione. |
(7) |
Il lasso di tempo necessario per la liquidazione ordinata dipende fondamentalmente dai servizi di compensazione prestati dalla CCP e dal contesto di mercato in cui essa opera, in particolare dall’eventualità che un’altra CCP le subentri nella prestazione di tali servizi. È pertanto opportuno stabilire il numero di mesi necessari per la liquidazione in base alla stima effettuata dalla CCP stessa, fatta salva l’approvazione dell’autorità competente. Per assicurare che l’ammontare dei requisiti patrimoniali sia di livello prudente, occorre introdurre un periodo minimo di sei mesi. |
(8) |
Costituisce rischio commerciale il rischio che la CCP assume con riguardo alla propria efficienza e a potenziali mutamenti della situazione commerciale generale che possano ripercuotersi sulla sua situazione finanziaria a causa di una diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese che sfocia in una perdita da imputare al capitale. Poiché l’entità del rischio commerciale dipende ampiamente dalla situazione specifica di ciascuna CCP e le cause possono essere ricercate in fattori diversi, quali inefficienza delle procedure, contesto di mercato sfavorevole, inadeguatezza della risposta all’evoluzione tecnologica o carenze nell’esecuzione delle strategie commerciali, occorre stabilire i requisiti patrimoniali in base alla stima effettuata dalla CCP stessa, fatta salva l’approvazione dell’autorità competente. Affinché l’ammontare dei requisiti patrimoniali sia di livello prudente, occorre introdurre un limite minimo al riguardo, |
(9) |
L’Autorità bancaria europea (ABE) ha lavorato in stretta collaborazione con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e ha consultato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. Ha inoltre effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(10) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Requisiti patrimoniali
1. La controparte centrale (CCP) detiene un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, in ogni momento superiore o uguale alla somma:
a) |
dei requisiti patrimoniali della CCP relativi alla liquidazione o ristrutturazione delle attività, calcolati a norma dell’articolo 2; |
b) |
dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi operativi e giuridici, calcolati a norma dell’articolo 3; |
c) |
dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi di credito, di controparte e di mercato, calcolati a norma dell’articolo 4; |
d) |
dei requisiti patrimoniali della CCP relativi al rischio commerciale, calcolati a norma dell’articolo 5. |
2. La CCP predispone procedure atte a individuare tutti i fattori di rischio che possono incidere sul suo normale funzionamento e valuta la probabilità che essi abbiano effetti negativi sulle entrate o spese e sul livello del capitale.
3. Se il capitale detenuto dalla CCP a norma del paragrafo 1 scende al di sotto del 110 % dei requisiti patrimoniali o al di sotto del 110 % di 7,5 milioni di EUR («soglia di notifica»), la CCP informa immediatamente l’autorità competente e in seguito la aggiorna almeno ogni settimana fintanto che l’importo di detto capitale non torni al di sopra della soglia di notifica.
4. La notifica è effettuata per iscritto e precisa i seguenti elementi:
a) |
motivi per cui il capitale della CCP è sceso al di sotto della soglia di notifica e descrizione delle prospettive a breve termine circa la situazione finanziaria della CCP; |
b) |
illustrazione dettagliata dei provvedimenti che la CCP intende adottare per assicurare il soddisfacimento continuo dei requisiti patrimoniali. |
Articolo 2
Requisiti patrimoniali relativi alla liquidazione o ristrutturazione
1. La CCP divide per dodici le spese di esercizio lorde annue per ottenere le spese di esercizio lorde mensili e moltiplica il quoziente per il numero di mesi del lasso di tempo necessario per la liquidazione o ristrutturazione delle attività determinato a norma del paragrafo 2. Il risultato del calcolo costituisce il capitale necessario ad una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività della CCP.
2. Ai fini della determinazione del lasso di tempo necessario per la liquidazione o ristrutturazione delle attività, di cui al paragrafo 1, la CCP sottopone una stima al riguardo all’autorità competente, affinché questa la approvi nel quadro dei poteri che il titolo III del regolamento (UE) n. 648/2012 le conferisce. Il lasso di tempo stimato è sufficiente a permettere, anche in condizioni di mercato sotto stress, la liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività, la riorganizzazione del funzionamento, la liquidazione del portafoglio di compensazione o il trasferimento delle attività di compensazione ad un’altra CCP. La stima tiene conto della liquidità, entità e struttura delle scadenze delle posizioni della CCP, con i relativi potenziali ostacoli transnazionali, e della tipologia di prodotti compensati. Il lasso di tempo necessario alla liquidazione o ristrutturazione delle attività usato nel calcolo dei requisiti patrimoniali è soggetto a un periodo minimo di sei mesi.
3. La CCP aggiorna la stima del lasso di tempo adeguato per la liquidazione o ristrutturazione dell’attività ad ogni cambiamento significativo delle ipotesi che la sottendono e trasmette la stima aggiornata all’autorità competente affinché la approvi.
4. Ai fini del presente articolo, le spese di esercizio sono calcolate in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 ovvero conformemente alle direttive 78/660/CEE (7), 83/349/CEE (8) e 86/635/CEE (9) del Consiglio ovvero, laddove applicabili, secondo i Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo considerati equivalenti agli IFRS a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007 (10) della Commissione o secondo i principi contabili di un paese terzo accettati in virtù dell’articolo 4 di detto regolamento. La CCP usa le più recenti informazioni certificate tratte dal proprio bilancio annuale.
Articolo 3
Requisiti patrimoniali relativi ai rischi operativi e giuridici
1. La CCP calcola i requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo, compreso quello giuridico, di cui all’articolo 1, con il metodo base o con i metodi avanzati di misurazione previsti dalla direttiva 2006/48/CE, fatte salve le limitazioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. La CCP può calcolare i requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo a norma dell’articolo 103 della direttiva 2006/48/CE con il metodo base.
3. La CCP predispone un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Rileva le proprie esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Il sistema è soggetto a revisioni periodiche ad opera di un soggetto indipendente in possesso delle conoscenze a tal fine necessarie.
4. Il sistema di valutazione del rischio operativo è strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo della CCP. I risultati da esso prodotti costituiscono parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo della CCP.
5. La CCP dispone di un sistema di reporting gestionale che fornisce segnalazioni sull’esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all’interno dell’ente creditizio. La CCP si dota di procedure con cui intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni.
6. La CCP può altresì chiedere all’autorità competente l’autorizzazione a usare i metodi avanzati di misurazione. L’autorità competente può autorizzare la CCP a usare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi di misurazione del rischio operativo, a norma dell’articolo 105 della direttiva 2006/48/CE.
7. La CCP che calcola i requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo con i metodi avanzati di misurazione di cui al paragrafo 6 detiene un capitale di entità in ogni momento pari o superiore all’80 % del capitale richiesto sulla base del metodo base a norma del paragrafo 2.
Articolo 4
Requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito, di controparte e di mercato non già coperti dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012
1. La CCP calcola i requisiti patrimoniali di cui all’articolo 1 come somma tra l’8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito e al rischio di controparte e i requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato calcolati a norma delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, fatte salve le limitazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. La CCP calcola i requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato che non è già coperto dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 con i metodi previsti negli allegati da I a IV della direttiva 2006/49/CE.
3. La CCP calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito che non è già coperto dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 con il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE.
4. La CCP calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di controparte che non è già coperto dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 con il metodo del valore di mercato (mark-to-market) di cui all’allegato III, parte 3, della direttiva 2006/48/CE e con il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicando le rettifiche di vigilanza per volatilità, di cui all’allegato VIII, parte 3, della medesima.
5. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni di cui agli articoli 52 e 53 del regolamento (UE) n. 648/2012 e se non fa ricorso alle risorse proprie, la CCP applica una ponderazione del 1 250 % al rischio rappresentato dalle esposizioni derivanti dai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento di un’altra CCP e una ponderazione del 2 % al rischio rappresentato dalle esposizioni commerciali nei confronti di un’altra CCP.
Articolo 5
Requisiti patrimoniali relativi al rischio commerciale
1. La CCP sottopone all’autorità competente, affinché questa la approvi nel quadro dei poteri che il titolo III del regolamento (UE) n. 648/2012 le conferisce, una stima del capitale necessario per coprire le perdite derivanti dal rischio commerciale, basata sugli scenari negativi che è ragionevole prevedere relativamente al suo modello commerciale.
2. I requisiti patrimoniali relativi al rischio commerciale sono pari alla stima approvata, con un limite minimo del 25 % delle spese di esercizio lorde annue della CCP. Ai fini del presente articolo, le spese di esercizio lorde sono calcolate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(3) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
(6) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(7) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
(8) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
(9) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
(10) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.