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Document 32013R0119

Regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell' 11 febbraio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 41 del 12.2.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrog. impl. da 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/119/oj

12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/1


REGOLAMENTO (UE) N. 119/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma e l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, gli Stati membri sono tenuti a presentare indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (3) stabilisce che i sottoindici degli IPCA siano elaborati e presentati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e diffusi da quest’ultima.

(3)

Per analizzare l’inflazione e valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni sulle ripercussioni delle riforme fiscali sull’inflazione. A tale scopo, inoltre, gli IPCA dovrebbero essere calcolati sulla base di prezzi ad aliquote fiscali costanti anziché sulla base dei prezzi osservati, sotto forma di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP — CT).

(4)

Al fine di ottenere risultati affidabili e comparabili da tutti gli Stati membri, è opportuno istituire e mantenere un quadro metodologico comune per l’elaborazione degli HICP — CT.

(5)

Si è preso in considerazione il principio del rapporto costo/efficacia, come indicato all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2214/96 è così modificato:

1)

all’articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

«per “indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti” si intendono gli indici che misurano le variazioni dei prezzi al consumo senza l’impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti durante lo stesso periodo di tempo.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Produzione e presentazione dei sottoindici

1.   Gli Stati membri elaborano e forniscono alla Commissione (Eurostat) su base mensile tutti i sottoindici (allegato I) la cui ponderazione rappresenti più dell’uno per mille delle spese totali coperte dall’IPCA. Con l’indice del mese di gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relative informazioni sulla ponderazione.

2.   Inoltre, gli Stati membri producono e presentano alla Commissione (Eurostat) ogni mese gli stessi sottoindici calcolati ad aliquote fiscali costanti (HICP — CT). La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri, definisce gli orientamenti di un quadro metodologico per il calcolo dell’indice e dei sottoindici HICP — CT. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.

3.   Gli indici sono forniti conformemente alle norme e alle procedure per la fornitura di dati e metadati come stabilito dalla Commissione (Eurostat).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso prende effetto con l’indice relativo al mese di gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(2)  Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8.


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