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Document 32013R0087
Commission Implementing Regulation (EU) No 87/2013 of 31 January 2013 correcting the Polish version of Implementing Regulation (EU) No 29/2012 on marketing standards for olive oil
Regolamento di esecuzione (UE) n. 87/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013 , che rettifica la versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
Regolamento di esecuzione (UE) n. 87/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013 , che rettifica la versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
GU L 32 del 1.2.2013, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; abrog. impl. da 32022R2104
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32012R0029 | (PL) |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32022R2104 | 24/11/2022 |
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 87/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2013
che rettifica la versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (2) contiene un errore. All’articolo 3, secondo comma, lettera d), del suddetto regolamento, la prima delle due diciture per l’etichetta si riferisce erroneamente a «la sansa ottenuta dopo l’estrazione dell’olio d’oliva», anziché a «il prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva». Di conseguenza, nella versione polacca del regolamento, il significato delle due diciture coincide. |
(2) |
Occorre rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012. |
(3) |
Per evitare eventuali pregiudizi agli interessi degli operatori economici che hanno rispettato l’obbligo erroneamente indicato dalla versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, è opportuno consentire l’uso delle etichette con dicitura errata per un determinato periodo di tempo. Affinché la durata del suddetto periodo possa essere ridotta al minimo, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Riguarda solo la versione polacca.
Articolo 2
I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione oppure importati nell’Unione e immessi in libera pratica nel rispetto della versione polacca del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al 2 febbraio 2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14.