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Document 32013R0044

    Regolamento (UE) n. 44/2013 della Commissione, del 17 gennaio 2013 , recante divieto di pesca dello spratto e catture connesse nelle acque UE delle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera tedesca

    GU L 18 del 22.1.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/44/oj

    22.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 18/7


    REGOLAMENTO (UE) N. 44/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 2013

    recante divieto di pesca dello spratto e catture connesse nelle acque UE delle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera tedesca

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 (2), fissa i contingenti per il 2012.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Lowri EVANS

    Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.


    ALLEGATO

    N.

    86/Baltic

    Stato membro

    Germania

    Stock

    SPR/3BCD-C

    Specie

    Spratto e catture connesse (sprattus sprattus)

    Zona

    Acque UE delle sottodivisioni 22-32

    Data

    20.12.2012


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