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Document 32013R0025

    Regolamento (UE) n. 25/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 13 del 17.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/25/oj

    17.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 13/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 16 gennaio 2013

    che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.

    (2)

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi, nutrienti, e delle condizioni del loro uso.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (4)

    Tali elenchi possono essere modificati conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008.

    (5)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata tanto su iniziativa della Commissione quanto a seguito di una domanda.

    (6)

    Il 27 settembre 2010 una richiesta di autorizzazione relativa all’impiego del diacetato di potassio come conservante è stata presentata ed è disponibile per gli Stati membri.

    (7)

    Il diacetato di potassio è richiesto per l’uso in alternativa all’additivo alimentare diacetato di sodio E 262 (ii) che viene utilizzato come inibitore di crescita di microrganismi. La sostituzione del diacetato di sodio E 262 (ii) col diacetato di potassio può contribuire alla riduzione dell’assunzione di sodio.

    (8)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Il diacetato di potassio è un composto equimolecolare di due additivi alimentari autorizzati (acetato di potassio E 261 e acido acetico E 260). Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato le diverse funzioni tecnologiche degli additivi alimentari nel 1990. Per acidi, basi e loro sali le valutazioni si sono basate sugli anioni e cationi elencati. L’acido acetico (E 260) e i suoi sali, gli acetati e i diacetati di ammonio, sodio, potassio e calcio, sono stati oggetto della valutazione. Il comitato ha istituito un gruppo sulla dose giornaliera ammissibile non specificata per tutte queste sostanze. Ciò significa che l’uso di tali sostanze al fine di ottenere l’effetto tecnologico desiderato non rappresenta un pericolo per la salute. L’autorizzazione all’uso di diacetato di potassio in modo analogo all’acetato di potassio non comporta effetti sulla salute umana e non è di conseguenza necessario chiedere il parere dell’Autorità.

    (9)

    Il diacetato di potassio va autorizzato per lo stesso uso dell’acetato di potassio. Negli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008, perciò, la denominazione attuale dell’additivo E 261, cioè «acetato di potassio», dovrebbe essere sostituita dall’espressione «acetati di potassio», che comprende sia l’acetato che il diacetato di potassio.

    (10)

    È opportuno inserire le specifiche per il diacetato di potassio nel regolamento (UE) n. 231/2012. Nell’allegato di tale regolamento il numero E 261 (ii) dovrebbe essere assegnato al diacetato di potassio, mentre il numero di acetato di potassio, attualmente indicato come E 261, dovrebbe essere modificato in E 261 (i). Questa nuova numerazione non ha conseguenze per i requisiti in materia di etichettatura di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (11)

    In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’uso di diacetato di potassio prima di tale data è necessario indicare una data di applicazione precedente per tale additivo alimentare.

    (12)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

    (4)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


    ALLEGATO I

    A.

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

    1)

    Nella parte B, punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti» la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio (1)

    2)

    Nella parte C, gruppo I, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio (2)

    quantum satis

    3)

    Nella parte E:

    a)

    Nei prodotti alimentari in scatola o in barattolo categoria 04.2.3 «ortofrutticoli», la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    dal 6 febbraio 2013»

    b)

    Nella categoria di alimenti 07.1.1 «Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale», la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

     

    Periodo di applicazione:

    dal 6 febbraio 2013»

    c)

    Nella categoria di alimenti 07.1.2 «Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek» la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

     

    solo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    Periodo di applicazione:

    dal 6 febbraio 2013»

    d)

    Nella categoria di alimenti 08.1.2 «Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

     

    solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

    Periodo di applicazione:

    dal 6 febbraio 2013»

    e)

    Nella categoria di alimenti 13.1.3 «Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE» la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

     

    solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l’aggiustamento del pH

    Periodo di applicazione:

    dal 6 febbraio 2013»

    B.

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

    a)

    Nella parte 3, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis»

     

    b)

    Nella parte 5, sezione A, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti»

     

    c)

    Nella parte 6, tabella 1, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

    «E 261

    Acetati di potassio»


    (1)  Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013»

    (2)  Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013»


    ALLEGATO II

    L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

    a)

    Nella voce relativa all’additivo E 261, il titolo è sostituito dal seguente:

    «E 261 (i) ACETATO DI POTASSIO»

    b)

    La seguente voce è inserita dopo la voce relativa all’additivo E 261 (i):

    «E 261 (ii) DIACETATO DI POTASSIO

    Sinonimi

     

    Definizione

    Il diacetato di potassio è un composto molecolare di acetato di potassio e acido acetico

    EINECS

    224-217-7

    Denominazione chimica

    Idrogenodiacetato di potassio

    Formula chimica

    C4H7KO4

    Peso molecolare

    158,2

    Tenore

    Contenuto: 36-38 % di acido acetico libero e 61-64 % di acetato di potassio

    Descrizione

    Cristalli bianchi

    Identificazione

    pH

    4,5-5 (soluzione acquosa al 10 %)

    Test dell’acetato

    Positivo

    Test del potassio

    Positivo

    Purezza

    Contenuto d’acqua

    Non più dell’1 % (metodo di Karl Fischer)

    Acido formico, formiati e altre sostanze ossidabili

    Non più di 1 000 mg/kg espressi come acido formico

    Arsenico

    Non più di 3 mg/kg

    Piombo

    Non più di 2 mg/kg

    Mercurio

    Non più di 1 mg/kg»


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