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Document 32013D0748

    2013/748/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 dicembre 2013 , che autorizza la Croazia a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2013) 8688]

    GU L 333 del 12.12.2013, p. 80–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/748/oj

    12.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 333/80


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 2013

    che autorizza la Croazia a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

    [notificata con il numero C(2013) 8688]

    (Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

    (2013/748/UE, Euratom)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

    visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 390 quater della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), come indicato al punto 2, lettera e), della sezione «8. Fiscalità» dell’allegato V, cui si fa riferimento all’articolo 18 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (3), la Croazia, alle condizioni esistenti alla data della sua adesione, può continuare a esentare la cessione di terreni edificabili, con o senza fabbricati, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), e all’allegato X, parte B, punto 9, della direttiva 2006/112/CE, non rinnovabili, fino al 31 dicembre 2014 e i trasporti internazionali di persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte dell’Unione prima dell’adesione della Croazia. Per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

    (2)

    La Croazia ha chiesto che la Commissione la autorizzi a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per alcune operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 9, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA della Croazia. La Croazia è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Croazia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 utilizzando valutazioni approssimative conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    (3)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo per le risorse proprie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, la Croazia è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui all’allegato X, parte B della direttiva 2006/112/CE:

    le cessioni di terreni edificabili (punto 9).

    Articolo 2

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

    Articolo 3

    La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Janusz LEWANDOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

    (2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.


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