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Document 32013D0478
2013/478/EU: Commission Decision of 27 September 2013 amending Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office
2013/478/UE: Decisione della Commissione, del 27 settembre 2013 , che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode
2013/478/UE: Decisione della Commissione, del 27 settembre 2013 , che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode
GU L 257 del 28.9.2013, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999D0352 | sostituzione | articolo 6.4 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | sostituzione | articolo 6.2 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | complemento | articolo 2.2 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | modifica | articolo 3 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | sostituzione | articolo 6.3 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | sostituzione | articolo 4 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | complemento | articolo 2.3 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | modifica | articolo 7 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | sostituzione | articolo 2.4 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | cancellazione | articolo 1 frase 2 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | modifica | articolo 2.1 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | sostituzione | articolo 5 | 01/10/2013 | |
Modifies | 31999D0352 | sostituzione | articolo 6.1 | 01/10/2013 |
28.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2013
che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(2013/478/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249,
considerando quanto segue:
(1) |
Le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione; l’importanza di tale azione è confermata dall’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(2) |
La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (1) dev’essere modificata per tener conto dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
È opportuno che tra le mansioni dell’Ufficio continuino a figurare la preparazione delle disposizioni legislative e regolamentari nei settori di attività dell’Ufficio, compresi strumenti pertinenti che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e strumenti relativi alla protezione dell’euro contro la falsificazione. Le mansioni dell’Ufficio dovrebbero anche continuare a comprendere la formazione e l’assistenza tecnica in materia di protezione dell’euro contro la falsificazione. |
(4) |
È opportuno che l’Ufficio partecipi alle attività degli organismi e delle associazioni internazionali specializzati nella lotta contro la frode e la corruzione al fine, in particolare, di scambiare buone pratiche. |
(5) |
La Commissione dovrebbe valutare la necessità di rivedere la presente decisione qualora venisse istituita una procura europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom è così modificata:
1) |
all’articolo 1, la seconda frase è soppressa; |
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
4) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
5) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Direttore generale 1. L’Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile. Il direttore generale è responsabile dello svolgimento delle indagini dell’Ufficio. 2. Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione deve avvenire al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza sulla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest’ultima stila un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari. La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio. 3. La Commissione esercita nei confronti del direttore generale i poteri spettanti all’autorità che ha il potere di nomina. Qualsiasi decisione di avviare una procedura disciplinare nei confronti del direttore generale a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato IX dello statuto, viene adottata con decisione motivata della Commissione, previa consultazione del comitato di vigilanza. La decisione viene comunicata per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.» |
6) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
7) |
all’articolo 7, l’ultima frase è soppressa. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).