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Document 32012R1262

    Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde

    GU L 356 del 22.12.2012, p. 22–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1262/oj

    22.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 356/22


    REGOLAMENTO (UE) N. 1262/2012 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2012

    che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), dispone che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce dei pareri ricevuti dai consigli consultivi regionali.

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (4)

    I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare alle riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e dei consigli consultivi regionali interessati.

    (5)

    È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (2), e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d’altura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, secondo i quali, fra l’altro, l’organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

    (6)

    I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre le possibilità di pesca per tali stock fino a quando l’evoluzione della loro entità mostri un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di non autorizzare la pesca mirata del pesce specchio atlantico in tutte le zone, nonché quella di alcuni stock di molva azzurra e di occhialone.

    (7)

    Le principali specie commerciali degli squali di profondità sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca mirata di tali specie.

    (8)

    Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali definite nell’articolo 2, punto a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (3), sono decise su base biennale. Tuttavia, è fatta eccezione per gli stock di argentina e per la pesca principale di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall’esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per detti stock sono pertanto fissate in un altro regolamento annuale in materia.

    (9)

    Per esigenze di semplificazione, i TAC di molva azzurra decisi autonomamente dall’Unione dovrebbero essere disciplinati nel medesimo strumento giuridico. È pertanto opportuno includere i TAC per la molva azzurra nelle acque internazionali delle zone II, III e IV, insieme a quello nelle acque internazionali della zona XII, nel regolamento che stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.

    (10)

    A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4), è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. Si dovrebbero applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l’anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario dovrebbero applicarsi TAC analitici. Tenuto conto dei pareri del CIEM e del CSTEP per gli stock di acque profonde, quelli per i quali non è disponibile una valutazione scientifica completa delle possibilità di pesca corrispondenti dovrebbero essere soggetti a TAC precauzionali nel presente regolamento.

    (11)

    Alla luce dei pareri scientifici, la distribuzione biologica di alcuni stock di granatiere non corrisponde necessariamente alle zone TAC di cui al presente regolamento. Al fine di facilitare lo sfruttamento sostenibile di tali stock, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità tra la zona TAC Vb, VI e VII, da un lato, e la zona TAC VIII, IX, X, XII e XIV, dall’altro.

    (12)

    Per evitare l’interruzione delle attività di pesca dell’Unione e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca annuali concesse alle navi UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque UE e in alcune acque non UE in cui sono imposti limiti di cattura.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

    b)

    «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, a eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all’allegato II del trattato;

    c)

    «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

    d)

    «contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    e)

    «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.

    2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali:

    a)

    zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

    b)

    zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    Articolo 3

    TAC e ripartizioni

    I TAC per le specie di acque profonde catturate da navi UE nelle acque UE o in alcune acque non UE e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 4

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) o dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (8);

    c)

    gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi detratti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   Salvo ove diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 del suddetto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

    Articolo 5

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    I pesci provenienti da stock per i quali sono fissati TAC sono conservati a bordo o sbarcati solo se le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. ALETRARIS


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  Accordo sull’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

    (3)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

    (4)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    (5)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (6)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


    ALLEGATO

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

    PARTE 1

    Definizione di specie e gruppi di specie

    1.

    Nell’elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all’inizio dell’elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

    Nome comune

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome scientifico

    Pesce sciabola nero

    BSF

    Aphanopus carbo

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Granatiere

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Occhialone

    SBR

    Pagellus bogaraveo

    Musdea bianca

    GFB

    Phycis blennoides

    2.

    Ai fini del presente regolamento, per «squali di profondità» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

    Nome comune

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome scientifico

    Gattucci oceanici

    API

    Apristurus spp.

    Squalo serpente

    HXC

    Chlamydoselachus anguineus

    Sagrì

    GUP

    Centrophorus granulosus

    Sagrì atlantico

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Squalo musolungo

    CYP

    Centroscymnus crepidater

    Pescecane nero

    CFB

    Centroscyllium fabricii

    Squalo becco d’uccello

    DCA

    Deania calcea

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha

    Pesce diavolo maggiore

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagrì nero

    ETX

    Etmopterus spinax

    Boccanera

    SHO

    Galeus melastomus

    Gattuccio islandese

    GAM

    Galeus murinus

    Squalo capopiatto

    SBL

    Hexanchus griseus

    Pesce porco atlantico

    OXN

    Oxynotus paradoxus

    Cagnolo atlantico

    SYR

    Scymnodon ringens

    Squalo di Groenlandia

    GSK

    Somniosus microcephalus

    PARTE 2

    Possibilità di pesca annuali delle navi UE nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

    Specie

    :

    Squali di profondità

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0

    0

    Estonia

    0

    0

    Irlanda

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Francia

    0

    0

    Lituania

    0

    0

    Polonia

    0

    0

    Portogallo

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    Unione

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Specie

    :

    Squali di profondità

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona X (DWS/10-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    0

    0

    Unione

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Specie

    :

    Squali di profondità, Deania hystricosa e Deania profundorum

    Zona

    :

    Acque internazionali della zona XII (DWS/12INT-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Francia

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    UE

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Specie

    :

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC precauzionale.

    Germania

    3

    3

    Francia

    3

    3

    Regno Unito

    3

    3

    Unione

    9

    9

    TAC

    9

    9


    Specie

    :

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Germania

    35

    46

    Estonia

    17

    22

    Irlanda

    87

    113

    Spagna

    174

    226

    Francia

    2 440

    3 172

    Lettonia

    113

    147

    Lituania

    1

    1

    Polonia

    1

    1

    Regno Unito

    174

    226

    Altri (1)

    9

    12

    Unione

    3 051

    3 966

    TAC

    3 051

    3 966


    Specie

    :

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Spagna

    12

    12

    Francia

    29

    29

    Portogallo

    3 659

    3 659

    Unione

    3 700

    3 700

    TAC

    3 700

    3 700


    Specie

    :

    Pesce sciabola nero

    Aphanopus carbo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona Copace 34.1.2. (BSF/C3412-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC precauzionale.

    Portogallo

    3 674

    3 490

    Unione

    3 674

    3 490

    TAC

    3 674

    3 490


    Specie

    :

    Berici

    Beryx spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Irlanda

    10

    9

    Spagna

    70

    67

    Francia

    19

    18

    Portogallo

    203

    193

    Regno Unito

    10

    9

    Unione

    312

    296

    TAC

    312

    296


    Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC precauzionale.

    Danimarca

    1

    1

    Germania

    1

    1

    Francia

    10

    10

    Regno Unito

    1

    1

    Unione

    13

    13

    TAC

    13

    13


    Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona III (RNG/03-) (2)

    Anno

    2013

    2014

    TAC precauzionale.

    Danimarca

    643

    515

    Germania

    4

    3

    Svezia

    33

    26

    Unione

    680

    544

    TAC

    680

    544


    Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67-)

    Anno

    2013 (3)

    2014 (3)

    TAC analitico.

    Germania

    8

    8

    Estonia

    63

    63

    Irlanda

    279

    279

    Spagna

    70

    70

    Francia

    3 539

    3 539

    Lituania

    81

    81

    Polonia

    41

    41

    Regno Unito

    208

    208

    Altri (4)

    8

    8

    Unione

    4 297

    4 297

    TAC

    4 297

    4 297


    Specie

    :

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV (RNG/8X14-)

    Anno

    2013 (5)

    2014 (5)

    TAC analitico.

    Germania

    23

    21

    Irlanda

    5

    4

    Spagna

    2 573

    2 317

    Francia

    119

    107

    Lettonia

    41

    37

    Lituania

    5

    4

    Polonia

    805

    724

    Regno Unito

    10

    9

    Unione

    3 581

    3 223

    TAC

    3 581

    3 223


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona VI (ORY/06-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Francia

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    Unione

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona VII (ORY/07-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Francia

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    Altri

    0

    0

    Unione

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Francia

    0

    0

    Portogallo

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    Unione

    0

    0

    TAC

    0

    0


    Specie

    :

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Irlanda

    6

    5

    Spagna

    156

    143

    Francia

    8

    7

    Regno Unito

    20

    18

    Altri (6)

    6

    5

    Unione

    196

    178

    TAC

    196

    178


    Specie

    :

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona IX (SBR/09-)

    Anno

    2013 (7)

    2014 (7)

    TAC analitico.

    Spagna

    614

    614

    Portogallo

    166

    166

    Unione

    780

    780

    TAC

    780

    780


    Specie

    :

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona X (SBR/10-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Spagna

    9

    8

    Portogallo

    1 004

    904

    Regno Unito

    9

    8

    Unione

    1 022

    920

    TAC

    1 022

    920


    Specie

    :

    Musdea bianca

    Phycis blennoides

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Germania

    9

    9

    Francia

    9

    9

    Regno Unito

    13

    13

    Unione

    31

    31

    TAC

    31

    31


    Specie

    :

    Musdea bianca

    Phycis blennoides

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/567-)

    Anno

    2013 (8)

    2014 (8)

    TAC analitico.

    Germania

    10

    10

    Irlanda

    260

    260

    Spagna

    588

    588

    Francia

    356

    356

    Regno Unito

    814

    814

    Unione

    2 028

    2 028

    TAC

    2 028

    2 028


    Specie

    :

    Musdea bianca

    Phycis blennoides

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-)

    Anno

    2013 (9)

    2014 (9)

    TAC analitico.

    Spagna

    242

    242

    Francia

    15

    15

    Portogallo

    10

    10

    Unione

    267

    267

    TAC

    267

    267


    Specie

    :

    Musdea bianca

    Phycis blennoides

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-)

    Anno

    2013

    2014

    TAC analitico.

    Francia

    9

    9

    Portogallo

    36

    36

    Regno Unito

    9

    9

    Unione

    54

    54

    TAC

    54

    54


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca mirata.

    (2)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l’UE e la Norvegia.

    (3)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/*8X14-).

    (4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca mirata.

    (5)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/*5B67-).

    (6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca mirata.

    (7)  Un massimo dell’8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-).

    (8)  Un massimo dell’8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/*89-).

    (9)  Un massimo dell’8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/*567-).


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