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Document 32012R1258

    Regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012 , relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

    GU L 361 del 31.12.2012, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1258/oj

    31.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 361/85


    REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2012 DEL CONSIGLIO

    del 28 novembre 2012

    relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo di partenariato»).

    (2)

    Un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato («nuovo protocollo») è stato siglato il 10 maggio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca.

    (3)

    Il 28 novembre 2012, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/826/UE (2) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

    (4)

    È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

    (5)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), qualora risulti che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all’Unione a norma del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

    (6)

    Poiché si prevede che il protocollo si applichi a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma e comunque non prima del 1o gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data così determinata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le possibilità di pesca previste dal protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    Tipo di nave

    Stato membro

    Possibilità di pesca

    tonniere con reti a circuizione

    Spagna

    21

    Francia

    18

    Italia

    1

    pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT

    Spagna

    17

    Francia

    9

    Portogallo

    5

    Regno Unito

    3

    pescherecci con palangari di stazza inferiore o pari a 100 GT

    Francia

    22

    2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato.

    3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

    4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo, e comunque non prima del 1o gennaio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. ALETRARIS


    (1)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.

    (2)  Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


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