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Document 32012R1212

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012 , che modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

    GU L 348 del 18.12.2012, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1212/oj

    18.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 348/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2012

    che modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

    (2)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

    (3)

    Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

    (4)

    Si ritiene che diversi obblighi di notifica possono essere soddisfatti tramite tale sistema, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 2535/2001, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (3), (CE) n. 917/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura (4), (CE) n. 382/2008, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine (5), (CE) n. 748/2008, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (6), (CE) n. 810/2008, dell’11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (7), e (CE) n. 610/2009, del 10 luglio 2009, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (8).

    (5)

    Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare, oppure sopprimere, talune notifiche previste da tali regolamenti.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

    1)

    All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    “3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco degli operatori riconosciuti suddivisi tra operatori riconosciuti che hanno dato l’assenso di cui al paragrafo 2 e altri operatori riconosciuti. Tale notifica contiene il numero di riconoscimento, il nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli operatori riconosciuti.”

    2)

    L’articolo 39 è soppresso.

    3)

    All’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    “2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato IV per ogni trimestre, entro il decimo giorno del mese successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:

    a)

    informazioni generali:

    i)

    nome del fabbricante di burro;

    ii)

    codice di identificazione della partita;

    iii)

    peso della partita in kg;

    iv)

    data dei controlli (giorno/mese/anno);

    b)

    controllo del peso:

    i)

    peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

    ii)

    dati relativi alla media:

    media aritmetica del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

    media aritmetica del peso netto delle scatole campione in kg,

    se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

    iii)

    dati relativi alle deviazioni standard:

    deviazione standard del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

    deviazione standard del peso netto delle scatole campione (kg),

    se la deviazione standard del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

    c)

    controllo del tenore di materie grasse:

    i)

    peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

    ii)

    dati relativi alla media:

    media aritmetica del tenore percentuale di materia grassa delle scatole campione,

    se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell’Unione supera l’84,4% (N = no, S = sì).”

    4)

    L’articolo 45 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 45

    Nell’ambito dei contingenti tariffari d’importazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.”

    (5)

    È inserito il seguente articolo 45 bis:

    “Articolo 45 bis

    Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 15, all’articolo 35 bis, paragrafo 1, e all’articolo 45, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9).

    (6)

    Gli allegati V e XIV sono soppressi.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:

    1)

    L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 1

    Nei programmi nazionali di cui all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (10) (di seguito denominati “programmi apicoli”) figurano in particolare:

    a)

    la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l’aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi in particolare a:

    i)

    numero totale di apicoltori;

    ii)

    numero di apicoltori professionali con oltre 150 alveari ciascuno;

    iii)

    numero totale di alveari;

    iv)

    produzione di miele;

    v)

    elenco degli obiettivi del programma;

    b)

    fornisce una descrizione precisa delle azioni, con la stima dei costi e il piano di finanziamento, ripartito per esercizio annuale a livello nazionale e regionale, secondo le seguenti voci:

    i)

    assistenza tecnica agli apicoltori;

    ii)

    lotta contro la varroasi;

    iii)

    razionalizzazione della transumanza;

    iv)

    analisi del miele;

    v)

    ripopolamento delle arnie;

    vi)

    programmi di ricerca applicata;

    c)

    riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

    d)

    elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l’autorità competente dello Stato membro per l’elaborazione dei programmi apicoli;

    e)

    modalità di verifica e di valutazione dei programmi apicoli.

    2)

    All’articolo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    “Entro il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi dell’attuazione delle spese, suddivisa in base alle voci di cui all’articolo 1, lettera b).”

    (3)

    È inserito il seguente articolo 6 bis:

    “Articolo 6 bis

    Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (11).

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato:

    1)

    L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 6

    1.   Entro il decimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali il mese precedente sono stati rilasciati titoli d’importazione a fini di importazioni fuori contingente.

    2.   Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali i titoli d’importazione rilasciati nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso non sono stati utilizzati a fini di importazioni fuori contingente.

    3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (12).

    2)

    L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 7

    Le notifiche di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono effettuate utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V.”

    3)

    L’articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

    “Articolo 16 bis

    Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13).

    4)

    Gli allegati II, III e IV sono soppressi.

    Articolo 4

    Il regolamento (CE) n. 748/2008 è così modificato:

    1)

    all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    “2.   Entro il diciassettesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.

    3.   I titoli di importazione sono rilasciati tra il 25o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande.”

    2)

    L’articolo 9 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    “1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione:

    a)

    entro il 10 agosto, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente, relativi ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento;

    b)

    entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale, relativi ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento;

    c)

    entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.”

    b)

    Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    “Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14).

    (3)

    Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.

    Articolo 5

    Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:

    1)

    all’articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    “2.   Entro il decimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.

    3.   I titoli di importazione sono rilasciati dal 17o giorno al 21o giorno del mese in cui sono state presentate le domande. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.”

    2)

    L’articolo 11 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    “2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.”

    b)

    al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    “Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

    3)

    Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.

    Articolo 6

    Il regolamento (CE) n. 610/2009 è così modificato:

    1)

    all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    “2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    3.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

    2)

    Gli allegati V, VI e VII sono soppressi.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

    (3)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

    (4)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.

    (5)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

    (6)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

    (7)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

    (8)  GU L 180 dell’11.7.2009, pag. 5.

    (9)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

    (10)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.”

    (11)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

    (12)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.”

    (13)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

    (14)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

    (15)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

    (16)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”


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