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Document 32012R1050

    Regolamento (UE) n. 1050/2012 della Commissione, dell’ 8 novembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicitolo Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 310 del 9.11.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1050/oj

    9.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/45


    REGOLAMENTO (UE) N. 1050/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 novembre 2012

    che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicitolo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,

    visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 231/2012 (3) della Commissione stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (2)

    L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha espresso il suo parere in merito alla sicurezza dello sciroppo di poliglicitolo in funzione delle specifiche proposte dal richiedente il 24 novembre 2009 come additivo alimentare (4). Tale additivo alimentare è stato successivamente autorizzato in rapporto a usi specifici e a esso è stato assegnato il numero E 964 dal regolamento (UE) n. 1049/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’uso di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti (5). Occorre pertanto adottare specifiche per questo additivo alimentare.

    (3)

    È necessario tenere conto delle specifiche e delle tecniche analitiche per gli additivi come proposte dal Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

    (4)  Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti; Parere scientifico sull’uso dello sciroppo di poliglicitolo come additivo alimentare su richiesta della Commissione europea. The EFSA Journal 2009; 7(12):1413.

    (5)  Cfr. pag. 41.


    ALLEGATO

    All’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente relativa all’E 964 è inserita dopo la voce relativa all’E 962:

    «E 964 SCIROPPO DI POLIGLICITOLO

    Sinonimi

    Idrolizzato di amido idrogenato, sciroppo di glucosio idrogenato e poliglucitolo.

    Definizione

    Una miscela consistente principalmente di maltitolo e sorbitolo, con quantità minori di oligo- e polisaccaridi idrogenati e maltotriitolo. Si produce con l’idrogenazione catalitica di una miscela di idrolizzati di amido costituiti da polimeri di glucosio e maltosio e polimeri del glucosio a catena più lunga, simile al processo di idrogenazione catalitica utilizzato per la fabbricazione dello sciroppo di maltitolo. Ne risulta uno sciroppo dissalato a causa dello scambio ionico e concentrato al livello desiderato.

    EINECS

     

    Denominazione chimica

    Sorbitolo: D-glucitolo

    Maltitolo: (α)-D-glucopiranosil-1,4-D-glucitolo

    Formula chimica

    Sorbitolo: C6H14O6

    Maltitolo: C12H24O11

    Peso molecolare

    Sorbitolo: 182,2

    Maltitolo: 344,3

    Tenore

    Tenore non inferiore al 99 % di saccaridi idrogenati totali su base anidra, non meno del 50 % di polioli di più elevato peso molecolare, non più del 50 % di maltitolo e non più del 20 % di sorbitolo su base anidra.

    Descrizione

    Liquido limpido e viscoso incolore e inodore.

    Identificazione

     

    Solubilità

    Molto solubile in acqua e poco solubile in etanolo

    Saggi del maltitolo

    Positivo

    Saggi del sorbitolo

    A 5 g del campione aggiungere 7 ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di acido cloridrico. Mescolare e agitare con un agitatore meccanico fino all’apparizione di cristalli. Filtrare i cristalli e disciogliere in 20 ml di acqua bollente contenente 1 g di bicarbonato di sodio. Filtrare i cristalli, lavare con 5 ml di una miscela acqua/metanolo (1/2) e asciugare all’aria. I cristalli di monobenzilidene derivati dal sorbitolo così ottenuti fondono fra 173 e 179 °C.

    Purezza

     

    Contenuto d’acqua

    Non più del 31 % (metodo di Karl Fischer)

    Cloruri

    Non più di 50 mg/kg

    Solfati

    Non più di 100 mg/kg

    Zuccheri riducenti

    Non più dello 0,3 %

    Nichel

    Non più di 2 mg/kg

    Piombo

    Non più di 1 mg/kg»


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