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Document 32012R1025

    Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 316 del 14.11.2012, p. 12–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj

    14.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 316/12


    REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 ottobre 2012

    sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normazione può riguardare svariati elementi come la normazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l’interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali.

    (2)

    La normazione europea è organizzata da e per i soggetti interessati sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»). Conformemente con i principi fondatori, è importante che tutte le pertinenti parti interessate, incluse le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese (PMI), siano adeguatamente coinvolte nel processo di normazione nazionale ed europeo. Gli organismi di normazione nazionali dovrebbero altresì incoraggiare e facilitare la partecipazione dei soggetti interessati.

    (3)

    La normazione europea contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l’interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. La normazione europea rafforza la competitività globale dell’industria europea, specie se attuata in coordinamento con gli organismi di normazione internazionali, nella fattispecie l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Le norme hanno notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta. Le norme possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell’intera economia e in particolare dei consumatori. Possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l’interoperabilità e la compatibilità, aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori.

    (4)

    Le norme europee sono adottate dalle organizzazioni di normazione europee, ossia il CEN, il Cenelec e l’ETSI.

    (5)

    Le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel mercato interno, ad esempio grazie all’uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali relative a tali prodotti stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione sull’armonizzazione. Tali prescrizioni dovrebbero essere definite con precisione al fine di evitare errori di interpretazione da parte delle organizzazioni europee di normazione.

    (6)

    La normazione svolge un ruolo sempre più importante nell’ambito del commercio internazionale e dell’apertura dei mercati. L’Unione dovrebbe cercare di promuovere la cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione e gli organismi di normazione internazionali. L’Unione dovrebbe altresì promuovere approcci bilaterali con i paesi terzi al fine di coordinare gli interventi di normazione e promuovere le norme europee, ad esempio nel negoziare accordi o distaccando esperti di normazione nei paesi terzi. L’Unione dovrebbe altresì incoraggiare i contatti tra le organizzazioni europee di normazione e i consessi e i consorzi privati, mantenendo nel contempo la preminenza della normazione europea.

    (7)

    La normazione europea è disciplinata da un quadro normativo specifico che consiste in tre atti legislativi diversi, ovvero la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (3), la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea (4) e la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni (5). Il quadro giuridico attuale non è tuttavia più al passo con gli sviluppi occorsi negli ultimi decenni nell’ambito della normazione europea. Per tale motivo l’attuale quadro giuridico deve essere semplificato e adeguato, al fine di coprire nuovi aspetti della normazione e di tenere conto degli ultimi sviluppi e delle sfide future della normazione europea. Questo riguarda in particolare l’elaborazione di più norme per i servizi e l’evoluzione dei prodotti della normazione diversi dalle norme formali.

    (8)

    La risoluzione del Parlamento europeo, del 21 ottobre 2010, sul futuro della normazione europea (6) nonché la relazione del febbraio 2010 del Gruppo di esperti per la revisione del sistema europeo di normazione dal titolo «Normazione per un’Europa competitiva e innovativa: una visione per il 2020» (relazione Express) hanno stabilito un numero importante di raccomandazioni strategiche riguardanti la revisione del sistema europeo di normazione.

    (9)

    Per garantire l’efficacia delle norme e della normazione quali strumenti strategici per l’Unione è necessario poter contare su un sistema di normazione efficace ed efficiente, che fornisca una piattaforma flessibile e trasparente per il raggiungimento del consenso tra tutti i partecipanti e che sia finanziariamente sostenibile.

    (10)

    La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (7) reca disposizioni di carattere generale volte ad agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento per i fornitori di servizi e la libera circolazione dei servizi, mantenendo al contempo elevato il loro livello qualitativo. Essa obbliga gli Stati membri a promuovere, in collaborazione con la Commissione, l’elaborazione di norme volontarie europee al fine di agevolare la compatibilità tra servizi forniti da operatori di Stati membri diversi, la fornitura di informazioni al ricevente e la qualità nella fornitura dei servizi. La direttiva 98/34/CE si applica però solo alle norme relative ai prodotti, mentre le norme per i servizi non rientrano esplicitamente nel suo ambito di applicazione. La linea di demarcazione tra servizi e beni sta inoltre perdendo importanza nella realtà del mercato interno. Nella prassi non è sempre possibile distinguere chiaramente le norme per i prodotti dalle norme per i servizi. Molte norme per i prodotti hanno una componente «servizi», mentre le norme per i servizi spesso riguardano in parte anche i prodotti. Di conseguenza è necessario adeguare l’attuale quadro giuridico a tali nuove circostanze ampliandone l’ambito di applicazione alle norme per i servizi.

    (11)

    Come altre norme, le norme per i servizi sono volontarie e dovrebbero basarsi su esigenze del mercato, nell’ambito delle quali prevalgono le necessità degli operatori economici e dei soggetti interessati direttamente o indirettamente da tali norme e dovrebbero tenere conto dell’interesse pubblico e basarsi sui principi fondatori, incluso il consenso. Le norme dovrebbero riguardare innanzitutto servizi collegati a prodotti e processi.

    (12)

    Il quadro giuridico che autorizza la Commissione a chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea per i servizi dovrebbe essere applicato nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri quale stabilita nei trattati. Ciò riguarda in particolare gli articoli 14, 151, 152, 153, 165, 166 e 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, conformemente al quale rimane di competenza esclusiva degli Stati membri stabilire i principi fondamentali in materia di sicurezza sociale, formazione professionale e sistemi sanitari nonché definire le condizioni quadro per la gestione, il finanziamento, l’organizzazione e la consegna dei servizi forniti nel quadro di tali sistemi, inclusa — fatto salvo l’articolo 168, paragrafo 4, TFUE, e la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (8) — la definizione dei requisiti e delle norme di qualità e sicurezza a essi applicabili. La Commissione, attraverso tale richiesta, non dovrebbe pregiudicare il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto dell’Unione.

    (13)

    Le organizzazioni europee di normazione sono soggette al diritto della concorrenza nella misura in cui possono essere considerati un’impresa o un’associazione di imprese ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE.

    (14)

    All’interno dell’Unione le norme nazionali sono adottate da organismi nazionali di normazione ed è quindi possibile che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno. Per tale motivo, sia per il mercato interno che per l’efficacia della normazione nell’Unione, è necessario mantenere l’attuale scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione in merito alle loro attività attuali e future di normazione, compreso il principio del mantenimento dello status quo applicabile agli organismi nazionali di normazione nel quadro delle organizzazioni europee di normazione, che prevede il ritiro delle norme nazionali dopo la pubblicazione di una nuova norma europea. Gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni europee di normazione dovrebbero altresì osservare le disposizioni in materia di scambio di informazioni di cui all’allegato 3 dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (9).

    (15)

    L’obbligo che incombe agli Stati membri di notificare alla Commissione i loro organismi nazionali di normazione non dovrebbe richiedere l’adozione di una normativa nazionale specifica ai fini del riconoscimento di tali organismi.

    (16)

    Lo scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione non dovrebbe impedire agli organismi nazionali di normazione di rispettare altri obblighi e impegni, in particolare in riferimento all’allegato 3 dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

    (17)

    Per rappresentanza di interessi della società e parti della società interessate alle attività di normazione europee si intendono le attività delle organizzazioni e delle parti che rappresentano interessi di grande rilevanza sociale, quali interessi ambientali, dei consumatori o dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, per rappresentanza di interessi sociali e parti sociali interessate alle attività di normazione europee si intendono in modo particolare le attività delle organizzazioni e delle parti che rappresentano i diritti fondamentali dei dipendenti e dei lavoratori, ad esempio i sindacati.

    (18)

    Al fine di accelerare il processo decisionale, gli organismi di normazione nazionale e le organizzazioni europee di normazione dovrebbero facilitare l’accesso alle informazioni relative alle loro attività, attraverso la promozione dell’uso di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) nei loro rispettivi sistemi di normazione, ad esempio fornendo a tutti i soggetti interessati uno strumento di consultazione on line di facile utilizzo per l’invio di commenti sui progetti di norme nonché organizzando riunioni virtuali dei comitati tecnici, anche mediante conferenze sul web o videoconferenze.

    (19)

    Le norme possono contribuire, unitamente alla politica dell’Unione, ad affrontare le principali sfide di carattere sociale quali il cambiamento climatico, l’uso sostenibile delle risorse, l’innovazione, l’invecchiamento della popolazione, l’integrazione delle persone con disabilità, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e le condizioni di lavoro. Orientando l’elaborazione delle norme europee o internazionali per i prodotti e le tecnologie dei mercati in espansione in tali settori, l’Unione può creare un vantaggio concorrenziale per le sue imprese e agevolare gli scambi, in particolare per le PMI, che rappresentano larga parte delle imprese europee.

    (20)

    Le norme sono strumenti importanti per la competitività delle imprese e specialmente delle PMI, la cui partecipazione al processo di normazione è fondamentale per il progresso tecnologico dell’Unione. Occorre pertanto che il quadro di normazione incoraggi le PMI a partecipare attivamente e a fornire soluzioni tecnologiche innovative alle attività di normazione. Ciò include il miglioramento della partecipazione di tali imprese a livello nazionale, in quanto è su tale piano che esse possono risultare maggiormente efficaci in virtù dei minori costi e dell’assenza di barriere linguistiche. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe migliorare la rappresentanza e partecipazione delle PMI nei comitati tecnici sia nazionali sia europei e dovrebbe agevolare il reale accesso e la sensibilizzazione alle norme da parte delle imprese in questione.

    (21)

    Le norme europee sono fondamentali per la competitività delle PMI, che però sono in alcuni casi sottorappresentate nelle attività di normazione europee. Il presente regolamento deve quindi agevolare e incoraggiare un’adeguata rappresentanza e partecipazione delle PMI nel processo di normazione europea attraverso un’entità sufficientemente rappresentativa delle PMI e delle organizzazioni che rappresentano le PMI a livello nazionale, nonché in reale contatto con le stesse.

    (22)

    Le norme possono avere un ampio impatto sulla società, in particolare sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini, sull’efficienza delle reti, sull’ambiente, sulla sicurezza dei lavoratori e le condizioni di lavoro, sull’accessibilità e su altri settori di importanza pubblica. È necessario quindi garantire che il ruolo e il contributo delle parti della società interessate allo sviluppo delle norme siano potenziati attraverso il sostegno rafforzato delle organizzazioni che rappresentano i consumatori e gli interessi ambientali e sociali.

    (23)

    L’obbligo delle organizzazioni di normazione europee di incoraggiare e facilitare la rappresentanza e l’effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati non comporta alcun diritto di voto per tali soggetti interessati, a meno che tale diritto di voto non sia previsto dal regolamento interno delle organizzazioni di normazione europee.

    (24)

    Il sistema di normazione europeo dovrebbe altresì tenere pienamente conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (10). È quindi importante che le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori rappresentino e includano in misura sufficiente gli interessi delle persone con disabilità. La partecipazione delle persone con disabilità al processo di normazione dovrebbe inoltre essere facilitata con ogni mezzo disponibile.

    (25)

    Considerata l’importanza della normazione quale strumento atto a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione nonché al fine di evitare obiezioni sollevate successivamente alle norme armonizzate, che porterebbero a una loro modifica, è importante che le autorità pubbliche partecipino alla normazione in tutte le fasi dello sviluppo di tali norme laddove possibile, specie nei settori interessati dall’armonizzazione della legislazione dell’Unione per i prodotti.

    (26)

    È opportuno che le norme tengano conto degli impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e de servizi. Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione ha elaborato strumenti atti a valutare tali impatti durante l’intero ciclo di vita; essi sono importanti e disponibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe quindi garantire al CCR la possibilità di svolgere un ruolo attivo nell’ambito del sistema europeo di normazione.

    (27)

    La cooperazione tra la Commissione e il sistema europeo di normazione sarà sostenibile se le future richieste di elaborazione di norme saranno oggetto di un’attenta programmazione. La programmazione potrebbe essere migliorata, soprattutto con il contributo delle parti interessate, incluse le autorità nazionali di vigilanza del mercato, grazie all’introduzione di meccanismi per la raccolta dei pareri e all’agevolazione dello scambio di informazioni tra tutte le parti interessate. Poiché la direttiva 98/34/CE contempla già la possibilità di chiedere alle organizzazioni europee di normazione di sviluppare norme europee, è opportuno provvedere a una programmazione migliore e più trasparente in un programma di lavoro annuale, che contenga una panoramica di tutte le richieste di norme che la Commissione intende presentare agli organismi europei di normazione. Occorre garantire un alto livello di cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione sulla base del presente regolamento e la Commissione nella definizione del suo programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione e nella preparazione di richieste di norme, al fine di analizzare l’adeguatezza al mercato dell’oggetto proposto e degli gli obiettivi strategici fissati dal legislatore, nonché consentire agli organismi di normazione europei di rispondere più rapidamente alle attività di normazione richieste.

    (28)

    Prima di adire il comitato istituito dal presente regolamento in merito a una questione concernente richieste di norme europee o prodotti della normazione europea oppure obiezioni sollevate nei confronti di un norma armonizzata, la Commissione dovrebbe consultare esperti degli Stati membri, ad esempio mediante la partecipazione di comitati istituiti dalla corrispondente legislazione dell’Unione o, laddove tali comitati non esistano, attraverso altre forme di consultazione di esperti del settore.

    (29)

    Numerose direttive che armonizzano le condizioni di commercializzazione dei prodotti specificano che la Commissione può chiedere alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme armonizzate sulla base delle quali si presume la conformità alle pertinenti prescrizioni essenziali. Molto spesso tuttavia tali direttive contengono una grande varietà di disposizioni relative alla possibilità di sollevare obiezioni su tali norme qualora esse non coprano o non coprano totalmente tutti i requisiti applicabili. Disposizioni divergenti, che provocano incertezza per gli operatori economici e per le organizzazioni europee di normazione, sono contenute in particolare nella direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (11), nella direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (12), nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (13), nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (14), nella direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori (15), nella direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (16), nella direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (17), nella direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (18), nella direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (19) e nella direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione (20). È pertanto necessario comprendere nel presente regolamento la procedura uniforme di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (21), eliminare le pertinenti disposizioni di tali direttive, nonché estendere al Parlamento europeo il diritto di opporsi a una norma armonizzata conformemente al presente regolamento.

    (30)

    In occasione dell’acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell’informazione, le amministrazioni pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta la gamma di specifiche tecniche pertinenti, ad esempio selezionando quelle specifiche che possono essere attuate da tutti i fornitori interessati, per favorire la concorrenza e ridurre il rischio di dipendenza da un unico fornitore. La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (22), la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (23), e la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (24) e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (25) sottolineano che le specifiche tecniche degli appalti pubblici devono essere elaborate facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, altri sistemi di riferimento tecnici istituiti dagli organismi europei di normazione oppure, se non esistono, a norme nazionali, omologazioni tecniche nazionali o specifiche tecniche nazionali relative alla progettazione, al calcolo e all’esecuzione delle opere nonché all’uso dei prodotti, o equivalenti. Le specifiche tecniche delle TIC, tuttavia, sono spesso elaborate da altre organizzazioni di elaborazione delle norme e non rientrano in nessuna delle categorie di norme e omologazioni di cui alle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE o al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Di conseguenza è necessario fornire la possibilità di fare riferimento, nelle specifiche tecniche degli appalti pubblici, a specifiche tecniche delle TIC, al fine di reagire alla rapida evoluzione nel settore di tali tecnologie, di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri e di promuovere la concorrenza, l’interoperabilità e l’innovazione.

    (31)

    Le specifiche tecniche non adottate dalle organizzazioni europee di normazione non hanno uno status equivalente alle norme europee. Talune specifiche tecniche delle TIC non sono elaborate conformemente ai principi fondatori. Per tali motivi il presente regolamento dovrebbe stabilire una procedura di identificazione delle specifiche tecniche delle TIC, cui si potrebbe fare riferimento negli appalti pubblici, effettuando un’ampia consultazione di una vasta gamma di soggetti interessati, compresi le organizzazioni europee di normazione, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di un elenco di criteri per dette specifiche tecniche e per i relativi processi di elaborazione. I criteri che costituiscono dei requisiti per il riconoscimento di specifiche tecniche delle TIC dovrebbero garantire il rispetto degli obiettivi di interesse pubblico e le esigenze della società e dovrebbero inoltre essere basate sui principi fondatori.

    (32)

    Per promuovere l’innovazione e la concorrenza, l’identificazione di una determinata specifica tecnica non dovrebbe impedire che un’altra specifica tecnica sia identificata secondo le disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi identificazione dovrebbe essere subordinata al rispetto dei criteri e al fatto che la specifica tecnica in questione abbia raggiunto un livello significativo di accettazione da parte del mercato.

    (33)

    Le specifiche tecniche identificate delle TIC potrebbero contribuire all’attuazione della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (26) che istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee e le istituzioni e gli organi dell’Unione e che fornisce soluzioni comuni e condivise per agevolare l’interoperabilità.

    (34)

    Nel settore delle TIC si possono creare situazioni in cui è opportuno promuovere l’impiego o esigere il rispetto di pertinenti norme a livello dell’Unione, al fine di garantire l’interoperabilità nel mercato unico e migliorare la libertà di scelta per gli utenti. In altre circostanze può succedere che determinate norme europee non soddisfino più le esigenze dei consumatori oppure ostacolino lo sviluppo tecnologico. Per tali motivi la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (27) consente alla Commissione, qualora necessario, di chiedere alle organizzazione europee di normazione di elaborare norme, di fissare e pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco di norme o specifiche al fine di promuoverne l’impiego oppure di rendere la loro applicazione obbligatoria o di eliminare dal suddetto elenco norme o specifiche.

    (35)

    Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle organizzazioni europee di normazione di continuare a elaborare norme nel settore delle TIC e di intensificare la loro cooperazione con altri organismi di elaborazione delle norme, specialmente nel campo delle TIC, al fine di garantire coerenza ed evitare la frammentazione o la duplicazione durante l’attuazione di norme e specifiche.

    (36)

    La procedura per l’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC di cui al presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la coerenza del sistema di normazione europeo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire altresì le condizioni per cui si può considerare che una specifica tecnica non sia in conflitto con altre norme europee.

    (37)

    Prima di identificare le specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici, la piattaforma multilaterale istituita dalla decisione della Commissione del 28 novembre 2011 (28) dovrebbe essere utilizzata come forum di consultazione dei soggetti interessati europei e nazionali, delle organizzazioni europee di normazione e degli Stati membri al fine di garantire la legittimità di tale processo.

    (38)

    La decisione n. 1673/2006/CE istituisce le regole riguardanti il contributo dell’Unione al finanziamento della normazione europea al fine di garantire che le norme europee e altri prodotti della normazione europea siano elaborati e riveduti a sostegno degli obiettivi, della legislazione e delle politiche dell’Unione. Ai fini della semplificazione amministrativa e di bilancio, è opportuno incorporare le disposizioni di tale decisione nel presente regolamento e utilizzare, ove possibile, le procedure meno onerose.

    (39)

    Tenuto conto dell’ampiezza dell’area d’intervento della normazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione e dei vari tipi di attività di normazione, è necessario prevedere diverse modalità di finanziamento. Si tratta principalmente di sovvenzioni senza invito a presentare proposte per le organizzazioni europee di normazione e gli organismi nazionali di normazione, secondo il disposto dell’articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (29) e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Inoltre, le stesse disposizioni dovrebbero applicarsi agli organismi che, pur non essendo riconosciuti come organizzazioni europee di normazione nell’ambito del presente regolamento, hanno ricevuto mandato in un atto di base e sono stati incaricati di svolgere lavori preliminari a sostegno della normazione europea, in cooperazione con le organizzazioni europee di normazione.

    (40)

    Nella misura in cui le organizzazioni europee di normazione forniscono un costante sostegno alle attività dell’Unione, è opportuno che dispongano di segreterie centrali efficaci e efficienti. La Commissione dovrebbe dunque poter concedere sovvenzioni a tali organizzazioni che perseguono uno scopo d’interesse generale europeo, senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il funzionamento, il principio della riduzione annuale di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

    (41)

    La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (30), la decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (31) e il regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) (32) forniscono già la possibilità di sostenere finanziariamente le organizzazioni europee che rappresentano gli interessi delle PMI, dei consumatori e dell’ambiente nell’ambito della normazione, mentre sovvenzioni specifiche sono versate alle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi sociali nella normazione. L’attività di finanziamento a norma della decisione n. 1639/2006/CE, della decisione n. 1926/2006/CE e del regolamento (CE) n. 614/2007 terminerà il 31 dicembre 2013. Per lo sviluppo della normazione europea è essenziale continuare a promuovere e incoraggiare la partecipazione attiva delle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi delle PMI, dei consumatori, gli interessi ambientali e sociali. Tali organizzazioni perseguono obiettivi di interesse generale europeo e costituiscono, in virtù del mandato specifico ricevuto dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro, una rete europea che rappresenta le organizzazioni senza scopo di lucro attivi negli Stati membri e promuove principi e politiche coerenti con gli obiettivi dei trattati. A causa del contesto in cui agiscono e dei loro obiettivi statutari, le organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori e gli interessi sociali e ambientali nella normazione europea svolgono un ruolo permanente che è essenziale per gli obiettivi e per le politiche dell’Unione. La Commissione dovrebbe pertanto poter continuare a concedere sovvenzioni a tali organizzazioni senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il funzionamento, il principio della riduzione annuale di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

    (42)

    Il finanziamento delle attività di normazione dovrebbe poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all’istituzione di norme europee o di prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove interlaboratorio, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre, la promozione della normazione a livello europeo e internazionale dovrebbe essere proseguita attraverso programmi di cooperazione e di assistenza tecnica ai paesi terzi. Per migliorare l’accesso ai mercati e rafforzare la competitività delle imprese dell’Unione europea è opportuno quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni ad altri organismi tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.

    (43)

    Il finanziamento dell’Unione deve essere volto a stabilire norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, ad agevolarne l’uso da parte delle imprese grazie a un sostegno rafforzato per la loro traduzione nelle varie lingue ufficiali dell’Unione, al fine di consentire alle PMI di beneficiare appieno della comprensione e dell’applicazione delle norme europee, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normazione e a garantire un accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli operatori del mercato nell’intera Unione. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l’applicazione delle norme consente di rispettare la pertinente legislazione dell’Unione.

    (44)

    Per garantire l’attuazione efficace del presente regolamento è opportuno poter disporre delle competenze necessarie, in particolare in materia di revisione e gestione finanziaria, nonché dei mezzi di sostegno amministrativo atti ad agevolarne l’esecuzione, e valutare a scadenza regolare la pertinenza delle attività oggetto del finanziamento dell’Unione per accertarne utilità e impatto.

    (45)

    È altresì opportuno adottare i provvedimenti adeguati per evitare le frodi e le irregolarità e per recuperare i fondi versati indebitamente, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (33), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (34) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (35).

    (46)

    Al fine di aggiornare l’elenco delle organizzazioni europee di normazione e adeguare i criteri per le organizzazioni che rappresentano le PMI e le parti interessate della società a ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (47)

    Il comitato istituito dal presente regolamento dovrebbe assistere la Commissione in tutte le questioni relative all’attuazione del presente regolamento prestando la dovuta attenzione ai pareri degli esperti del settore.

    (48)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (36).

    (49)

    La procedura consultiva dovrebbe essere seguita per adottare atti di esecuzione riguardanti le obiezioni a norme armonizzate e per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione non sono ancora stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che la norma in questione non ha ancora portato alla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali della legislazione dell’Unione applicabile in tema di armonizzazione.

    (50)

    La procedura d’esame dovrebbe essere seguita per ogni richiesta di normazione presentata presso le organizzazioni europee di normazione e per l’adozione di atti di esecuzione riguardanti le obiezioni a norme armonizzate per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione sono già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che la norma in questione potrebbe avere conseguenze sulla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali applicabili.

    (51)

    Al fine di conseguire i principali obiettivi del presente regolamento e promuovere procedure decisionali rapide, riducendo nel contempo i tempi complessivi di elaborazione delle norme, si dovrebbe fare per quanto possibile ricorso alle misure procedurali previste dal regolamento (UE) n. 182/2011, che consentono al presidente del comitato pertinente di stabilire un termine entro il quale il comitato dovrebbe elaborare il proprio parere, a seconda dell’urgenza della questione. Inoltre, ove giustificato, il parere del comitato dovrebbe poter essere ottenuto mediante procedura scritta e il silenzio del membro del comitato dovrebbe essere considerato come un tacito accordo.

    (52)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare garantire l’efficacia e l’efficienza delle norme e della normazione, quali strumenti politici dell’Unione attraverso la cooperazione con le organizzazioni europee di normazione, gli organismi di normazione nazionali, gli Stati membri e la Commissione; la definizione di norme europee e di prodotti della normazione europea per i prodotti e i servizi a sostegno delle politiche e della legislazione dell’Unione; l’identificazione di specifiche tecniche delle TIC cui sia possibile fare riferimento; il finanziamento della normazione europea e la partecipazione dei soggetti interessati al processo di normazione europea non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo del loro effetto, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (53)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE.

    (54)

    È opportuno abrogare la decisione n. 1673/2006/CE e la decisione n. 87/95/CEE,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione, l’elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione, l’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento, il finanziamento della normazione europea e la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «norma»: una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

    a)

    «norma internazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

    b)

    «norma europea»: una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione;

    c)

    «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;

    d)

    «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale;

    2)

    «prodotto della normazione europea»: qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee, adottata da un’organizzazione europea di normazione per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi;

    3)

    «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche relative a una determinata materia, predisposto ai fini dell’adozione secondo la procedura di normazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

    4)

    «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare e che stabilisce uno o più tra gli elementi seguenti:

    a)

    le caratteristiche richieste di un prodotto, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interoperabilità, la protezione dell’ambiente, la salute, la sicurezza o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità;

    b)

    i metodi e i processi di produzione relativi ai prodotti agricoli quali definiti all’articolo 38, paragrafo 1, TFUE, ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali, così come i metodi e i processi di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

    c)

    le caratteristiche richieste di un servizio, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interoperabilità, la protezione dell’ambiente, la salute o la sicurezza, comprese le prescrizioni applicabili al fornitore per quanto riguarda le informazioni da fornire al ricevente, secondo quanto specificato dall’articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE;

    d)

    i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (37), in relazione alle loro caratteristiche essenziali;

    5)

    «specifica tecnica delle TIC»: una specifica tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

    6)

    «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

    7)

    «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all’articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione;

    8)

    «organizzazione europea di normazione»: un’organizzazione elencata nell’allegato I;

    9)

    «organismo internazionale di normazione»: l’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

    10)

    «organismo nazionale di normazione»: un organismo notificato alla Commissione da uno Stato membro conformemente all’articolo 27 del presente regolamento.

    CAPO II

    TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI

    Articolo 3

    Trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normazione

    1.   Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione stabilisce il proprio programma di lavoro almeno una volta l’anno. Il programma di lavoro contiene informazioni sulle norme e sui prodotti della normazione europea che un’organizzazione europea di normazione o un organismo nazionale di normazione intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee.

    2.   Il programma di lavoro indica, in relazione a ogni norma e prodotto della normazione europea:

    a)

    l’oggetto;

    b)

    la fase raggiunta nell’elaborazione delle norme e dei prodotti della normazione europea;

    c)

    i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si è basati.

    3.   Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione rende disponibile il suo programma di lavoro sul proprio sito web o su qualsiasi altro sito web disponibile al pubblico nonché diffonde un avviso relativo all’esistenza del programma di lavoro disponibile in una pubblicazione nazionale o, se del caso, europea sulle attività di normazione.

    4.   Al più tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione notifica l’esistenza del programma alle altre organizzazioni europee di normazione e agli organismi nazionali di normazione e alla Commissione. La Commissione rende disponibili tali informazioni agli Stati membri attraverso il comitato di cui all’articolo 22.

    5.   Gli organismi di normazione nazionali non si possono opporre a che un oggetto di normazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione e non possono intraprendere alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

    6.   Durante l’elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi di normazione nazionali si astengono dall’intraprendere qualsiasi azione potenzialmente pregiudizievole per l’armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o rivista non completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una nuova norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.

    Articolo 4

    Trasparenza delle norme

    1.   Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione invia, almeno in forma elettronica, qualsiasi progetto di norma nazionale, di norma europea o di prodotto della normazione europea alle altre organizzazioni di normazione europee, agli organismi nazionali di normazione o alla Commissione, in seguito a una loro richiesta.

    2.   Ogni organizzazione di normazione europea e ogni organismo nazionale di normazione risponde entro tre mesi a eventuali osservazioni ricevute da qualsiasi altra organizzazione di normazione europea, da qualsiasi organismo nazionale di normazione o dalla Commissione in merito a qualsiasi progetto di cui al paragrafo 1 e ne tiene debitamente conto.

    3.   Quando un organismo di normazione nazionale riceve osservazioni che indicano che il progetto di norma avrebbe un impatto negativo sul mercato interno, consulta le organizzazioni europee di normazione e la Commissione prima di adottarla.

    4.   Gli organismi di normazione nazionali:

    a)

    assicurano l’accesso ai progetti di norme nazionali in modo che tutte le parti interessate, in particolare quelle stabilite negli altri Stati membri, abbiano la possibilità di presentare osservazioni;

    b)

    consentono agli altri organismi di normazione nazionali di partecipare passivamente o attivamente inviando un osservatore alle attività programmate.

    Articolo 5

    Partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea

    1.   Le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un’adeguata rappresentanza e un’effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, incluse le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e le parti sociali alle proprie attività di normazione. In particolare esse incoraggiano e facilitano tale adeguata rappresentanza e effettiva partecipazione attraverso le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, a livello di elaborazione delle politiche e nelle fasi seguenti dell’elaborazione di norme europee o di prodotti della normazione europea:

    a)

    proposta e accettazione dei nuovi lavori;

    b)

    discussione tecnica delle proposte;

    c)

    presentazione di osservazioni sui progetti;

    d)

    revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea esistenti;

    e)

    diffusione di informazioni e sensibilizzazione sulle norme europee o sui prodotti della normazione europea adottati.

    2.   Oltre a collaborare con le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri, le infrastrutture di ricerca della Commissione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un’adeguata rappresentanza, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca, di università e di altri soggetti giuridici nell’ambito delle attività di normazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative a livello strategico e per l’innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e finanziati dall’Unione nell’ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, adottato ai sensi dell’articolo 182 TFUE.

    Articolo 6

    Accesso alle norme da parte delle PMI

    1.   Gli organismi di normazione nazionali incoraggiano e facilitano l’accesso delle PMI alle norme e ai processi di sviluppo delle stesse, al fine di conseguire un più alto livello di partecipazione al sistema di normazione, per esempio tramite:

    a)

    l’individuazione, nel quadro dei rispettivi programmi di lavoro annuali, di progetti di normazione di particolare interesse per le PMI;

    b)

    la concessione alle PMI dell’accesso alle attività di normazione senza obbligo di adesione a un organismo di normazione nazionale;

    c)

    la concessione di un accesso gratuito o di tariffe speciali per partecipare alle attività di normazione;

    d)

    la concessione dell’accesso gratuito ai progetti di norme;

    e)

    la messa a disposizione gratuita di estratti di norme sui rispettivi siti Internet;

    f)

    l’applicazione di tariffe speciali per la fornitura di norme o l’offerta di pacchetti di norme a prezzo ridotto.

    2.   Gli organismi di normazione nazionali si scambiano le migliori prassi finalizzate a incentivare la partecipazione delle PMI alle attività di normazione nonché ad aumentare e facilitare l’utilizzo delle norme da parte delle PMI.

    3.   Gli organismi di normazione nazionali trasmettono alle organizzazioni europee di normazione una relazione annuale concernente le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 e qualsiasi altro provvedimento posto in essere per migliorare le condizioni di uso delle norme da parte delle PMI e la partecipazione di queste ultime al processo di elaborazione delle norme. Gli organismi di normazione nazionali pubblicano tali relazioni sui propri siti web.

    Articolo 7

    Partecipazione delle autorità pubbliche alla normazione europea

    Gli Stati membri favoriscono, ove appropriato, la partecipazione delle autorità pubbliche, comprese le autorità di vigilanza del mercato, alle attività nazionali di normazione finalizzate all’elaborazione o alla revisione delle norme richieste dalla Commissione a norma dell’articolo 10.

    CAPO III

    NORME EUROPEE E PRODOTTI DELLA NORMAZIONE EUROPEA A SOSTEGNO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE

    Articolo 8

    Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea

    1.   La Commissione adotta un programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea, che identifica le priorità strategiche in materia di normazione europea, tenendo conto delle strategie a lungo termine dell’Unione in materia di crescita. Esso indica le norme europee e i prodotti della normazione europea che la Commissione intende chiedere alle organizzazioni europee di normazione a norma dell’articolo 10.

    2.   Il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea definisce gli obiettivi e le politiche specifici per le norme europee e per i prodotti della normazione europea che la Commissione intende chiedere alle organizzazioni europee di normazione conformemente all’articolo 10. Nei casi urgenti la Commissione può avanzare una richiesta senza annunciarla in anticipo.

    3.   Il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea comprende altresì obiettivi per la dimensione internazionale della normazione europea, a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione.

    4.   Il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea è adottato dopo aver condotto un’ampia consultazione dei soggetti interessati, incluse le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento e gli Stati membri per mezzo del comitato di cui all’articolo 22 del presente regolamento.

    5.   Dopo la sua adozione, la Commissione rende il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea disponibile sul proprio sito web.

    Articolo 9

    Cooperazione con le infrastrutture di ricerca

    Le infrastrutture di ricerca della Commissione contribuiscono all’elaborazione del programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea di cui all’articolo 8 e forniscono alle organizzazioni europee di normazione contributi scientifici, nei rispettivi ambiti di specializzazione, in modo da garantire che le norme europee tengano conto della competitività economica e di esigenze della società quali la sostenibilità ambientale e le istanze in materia di protezione e sicurezza.

    Articolo 10

    Richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione

    1.   La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinate dal mercato, tengono conto dell’interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione.

    2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, previa consultazione delle organizzazioni europee di normazione e delle organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento nonché del comitato istituito ai sensi della corrispondente legislazione dell’Unione, qualora tale comitato esista, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore.

    3.   Entro un mese dalla richiesta, l’organizzazione di normazione europea pertinente comunica se accetta la richiesta di cui al paragrafo 1.

    4.   Qualora sia presentata una richiesta di finanziamento, entro due mesi dall’accettazione della richiesta di cui al paragrafo 3, la Commissione informa le organizzazioni europee di normazione pertinenti in merito alla concessione di una sovvenzione per l’elaborazione di una norma europea o di un prodotto della normazione europea.

    5.   Le organizzazioni europee di normazione informano la Commissione in merito alle attività svolte inerenti all’elaborazione dei documenti di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta, insieme alle organizzazioni europee di normazione, la conformità dei documenti elaborati dalle organizzazioni di normazione europee con la sua richiesta iniziale.

    6.   Se una norma armonizzata soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella corrispondente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento di tale norma armonizzata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o tramite altri mezzi conformemente alle condizioni stabilite nell’atto corrispondente della legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione.

    Articolo 11

    Obiezioni formali alle norme armonizzate

    1.   Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata e la Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, decide di:

    a)

    pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata in questione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

    b)

    mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme armonizzate che sono state oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.

    3.   La Commissione informa l’organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all’occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

    4.   La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    5.   La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

    Articolo 12

    Comunicazione alle organizzazioni dei soggetti interessati

    La Commissione istituisce un sistema di comunicazione per tutte i soggetti interessati, incluse le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, al fine di garantire un’idonea consultazione e l’adeguatezza al mercato prima di:

    a)

    adottare il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

    b)

    approvare le richieste di normazione di cui all’articolo 10;

    c)

    adottare una decisione in merito alle obiezioni formali a norme armonizzate, secondo quanto indicato all’articolo 11, paragrafo 1;

    d)

    adottare una decisione in merito all’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC di cui all’articolo 13;

    e)

    adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 20.

    CAPO IV

    SPECIFICHE TECNICHE DELLE TIC

    Articolo 13

    Identificazione delle specifiche tecniche delle TIC ammissibili per riferimento

    1.   La Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro, può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all’allegato II, cui è possibile fare riferimento in primo luogo per consentire l’interoperabilità in materia di appalti pubblici.

    2.   La Commissione, su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, quando una specifica tecnica delle TIC identificata ai sensi del paragrafo 1 è modificata, ritirata o non rispetta più le prescrizioni di cui all’allegato II, può decidere di modificare la specifica tecnica delle TIC o di ritirare l’identificazione.

    3.   Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate previa consultazione della piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC, che comprende le organizzazioni europee di normazione, gli Stati membri e i soggetti interessati, e previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell’Unione, laddove esiste, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, qualora tale comitato non esista.

    Articolo 14

    Impiego delle specifiche tecniche delle TIC negli appalti pubblici

    Le specifiche tecniche delle TIC di cui all’articolo 13 del presente regolamento costituiscono specifiche tecniche comuni a norma delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

    CAPO V

    FINANZIAMENTO DELLA NORMAZIONE EUROPEA

    Articolo 15

    Finanziamento delle organizzazioni di normazione da parte dell’Unione

    1.   Il finanziamento da parte dell’Unione può essere concesso alle organizzazioni europee di normazione per le seguenti attività di normazione:

    a)

    elaborazione e revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione;

    b)

    verifica della qualità e della conformità alla corrispondente legislazione e alle politiche dell’Unione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea;

    c)

    svolgimento di attività preliminari o accessorie in relazione alla normazione europea, compresi gli studi, le attività di cooperazione, compresa la cooperazione internazionale, i seminari, le valutazioni, le analisi comparative, le attività di ricerca, i lavori di laboratorio, le prove interlaboratorio, le attività di valutazione della conformità e le misure volte a garantire che i tempi di elaborazione e revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea siano ridotti lasciando impregiudicati i principi fondatori, in particolare i principi di apertura, qualità, trasparenza e consenso fra tutti i soggetti interessati;

    d)

    attività delle segreterie centrali delle organizzazioni europee di normazione, compresa la concezione delle politiche, il coordinamento delle attività di normazione, la realizzazione di attività tecniche e la fornitura di informazioni alle parti interessate;

    e)

    traduzione di norme europee o prodotti della normazione europea impiegati a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione, verso lingue ufficiali dell’Unione diverse dalle lingue di lavoro delle organizzazioni europee di normazione oppure, in casi debitamente giustificati, verso lingue diverse dalle lingue ufficiali dell’Unione;

    f)

    redazione di materiale informativo destinato a spiegare, interpretare e semplificare le norme europee o i prodotti della normazione europea, compresa l’elaborazione di guide degli utenti, estratti di norme, informazioni sulle migliori prassi e azioni di sensibilizzazione, strategie e programmi di formazione;

    g)

    attività finalizzate alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica e cooperazione con paesi terzi, promozione e valorizzazione del sistema europeo di normazione e delle norme europee e dei prodotti della normazione europea presso le parti interessate nell’Unione e a livello internazionale.

    2.   Il finanziamento da parte dell’Unione può anche essere concesso a:

    a)

    organismi di normazione nazionali per le attività di normazione di cui al paragrafo 1, che essi svolgono congiuntamente con le organizzazioni europee di normazione;

    b)

    altri organismi incaricati di contribuire alle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), o svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere c) e g), in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione.

    Articolo 16

    Finanziamento di altre organizzazioni europee da parte dell’Unione

    Il finanziamento da parte dell’Unione può essere concesso alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento per le seguenti attività:

    a)

    il funzionamento di tali organizzazioni e delle loro attività inerenti alla normazione europea e internazionale, compresa la realizzazione delle attività tecniche e la fornitura di informazioni ai membri e alle altre parti interessate;

    b)

    la fornitura di consulenza giuridica e tecnica, compresi gli studi, in relazione alla valutazione della necessità e all’elaborazione di norme europee e di prodotti della normazione europea e la formazioni di esperti;

    c)

    la partecipazione alle attività tecniche relative all’elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione;

    d)

    la promozione delle norme europee e dei prodotti della normazione europea e le informazioni sulle norme e sul loro impiego alle parti interessate, incluse le PMI e i consumatori.

    Articolo 17

    Modalità di finanziamento

    1.   Il finanziamento dell’Unione è concesso sotto forma di:

    a)

    sovvenzioni senza invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, a:

    i)

    organizzazioni europee di normazione e organismi di normazione nazionali, per svolgere le attività di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

    ii)

    organismi identificati da un atto di base, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per svolgere, in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione, le attività di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

    b)

    sovvenzioni in seguito a un invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, ad altri organismi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), per:

    i)

    contribuire allo sviluppo e alla revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a);

    ii)

    svolgere le attività preliminari o accessorie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c);

    iii)

    svolgere le attività di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

    c)

    sovvenzioni in seguito a un invito a presentare proposte alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento per svolgere le attività di cui all’articolo 16.

    2.   Le attività degli organismi di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate mediante:

    a)

    sovvenzioni per azioni;

    b)

    sovvenzioni di funzionamento per le organizzazioni europee di normazione e per le organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento non diminuiscono automaticamente.

    3.   La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività.

    4.   Eccetto in casi debitamente giustificati, le sovvenzioni concesse per le attività di normazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), assumono la forma di importi forfettari e, per le attività di normazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), sono versati non appena sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    le norme europee o i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell’articolo 10, sono adottati o riveduti entro un periodo che non supera quello specificato nella richiesta indicati in tale articolo;

    b)

    le PMI, le organizzazioni dei consumatori nonché i soggetti interessati alla tutela dell’ambiente e le parti sociali interessate sono adeguatamente rappresentate e possono partecipare alle attività di normazione europea, secondo quanto indicato all’articolo 5, paragrafo 1.

    5.   Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate alle organizzazioni europee di normazione e alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono definiti negli accordi-quadro di partenariato tra la Commissione e tali organizzazioni di normazione e di soggetti interessati, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della conclusione di tali accordi.

    Articolo 18

    Gestione

    Gli stanziamenti stabiliti dall’autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di normazione possono coprire anche le spese amministrative riguardanti le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione e valutazione direttamente necessarie all’attuazione degli articoli 15, 16 e 17, inclusi studi, riunioni, attività d’informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d’informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l’assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normazione.

    Articolo 19

    Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

    1.   In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

    2.   Relativamente alle attività dell’Unione finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un’azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti.

    3.   Gli accordi e i contratti derivanti dal presente regolamento prevedono il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione o dei rappresentanti da essa autorizzati nonché le revisioni da parte della Corte dei conti europea, che all’occorrenza possono essere condotti sul posto.

    CAPO VI

    ATTI DELEGATI, COMITATO E RENDICONTAZIONE

    Articolo 20

    Atti delegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 riguardo alle modifiche degli allegati, al fine di:

    a)

    aggiornare l’elenco delle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I per tenere conto dei cambiamenti di denominazione o di struttura degli stessi;

    b)

    adeguare i criteri per le organizzazioni europee dei soggetti interessati stabiliti nell’allegato III del presente regolamento a ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività. Tali adeguamenti non comportano la creazione di nuovi criteri né la soppressione di criteri esistenti o di categorie di organizzazioni.

    Articolo 21

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 22

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richiedano.

    Articolo 23

    Cooperazione del comitato con le organizzazioni di normazione e dei soggetti interessati

    Il comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lavora in cooperazione con le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati ammissibili al finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento.

    Articolo 24

    Relazioni

    1.   Le organizzazioni europee di normazione inviano una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento alla Commissione. La relazione contiene informazioni dettagliate sugli elementi seguenti:

    a)

    applicazione degli articoli 4, 5, 10, 15 e 17;

    b)

    rappresentanza delle PMI, delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle parti sociali interessate negli organismi di normazione nazionali;

    c)

    rappresentanza delle PMI sulla base delle relazioni annuali di cui all’articolo 6, paragrafo 3;

    d)

    uso delle TIC nel sistema di normazione;

    e)

    cooperazione tra gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni di normazione europee.

    2.   Le organizzazioni europee dei soggetti interessati che hanno ricevuto finanziamenti dall’Unione a norma del presente regolamento inviano una relazione annuale sulle loro attività alla Commissione. La relazione contiene in particolare informazioni dettagliate sui membri di tali organizzazioni e sulle attività di cui all’articolo 16.

    3.   Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene un’analisi delle relazioni annuali di cui ai paragrafi 1 e 2, una valutazione della pertinenza delle attività di normazione finanziate dall’Unione alla luce delle esigenze della legislazione e delle politiche dell’Unione nonché una valutazione delle nuove possibili misure atte a semplificare il finanziamento della normazione europea e a ridurre gli oneri amministrativi per le organizzazioni europee di normazione.

    Articolo 25

    Revisione

    Entro 2 gennaio 2015 la Commissione valuta l’impatto della procedura stabilita all’articolo 10 del presente regolamento relativa al termine per la presentazione di richieste di normazione. La Commissione trasmette le sue conclusioni in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 26

    Modifiche

    1.   Sono soppresse le seguenti disposizioni:

    a)

    l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE;

    b)

    l’articolo 5 della direttiva 93/15/CEE

    c)

    l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE;

    d)

    l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/25/CE;

    e)

    l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 95/16/CE;

    f)

    l’articolo 6 della direttiva 97/23/CE;

    g)

    l’articolo 14 della direttiva 2004/22/CE;

    h)

    l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2007/23/CE;

    i)

    l’articolo 7 della direttiva 2009/23/CE;

    j)

    l’articolo 6 della direttiva 2009/105/CE.

    I riferimenti alle disposizioni abrogate si intendono fatti all’articolo 11 del presente regolamento.

    2.   La direttiva 98/34/CE è così modificata:

    a)

    all’articolo 1, i paragrafi da 6 a 10 sono soppressi;

    b)

    gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi;

    c)

    all’articolo 6, paragrafo 1, le parole «con i rappresentanti degli organismi di normazione di cui agli allegati I e II» sono soppresse;

    d)

    all’articolo 6, paragrafo 3, il primo trattino è soppresso;

    e)

    all’articolo 6, paragrafo 4, le lettere a), b) ed e) sono soppresse;

    f)

    l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell’elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.»;

    g)

    all’articolo 11, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»;

    h)

    gli allegati I e II sono soppressi.

    I riferimenti a tali disposizioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 27

    Organismi nazionali di normazione

    Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro organismi di normazione.

    La Commissione pubblica un elenco degli organismi nazionali di normazione e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 28

    Disposizioni transitorie

    Negli atti dell’Unione che conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali attraverso l’applicazione di norme armonizzate adottate a norma della direttiva 98/34/CE, i riferimenti alla direttiva 98/34/CE si intendono fatti al presente regolamento, ad eccezione dei riferimenti al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE concernente i regolamenti tecnici.

    Se in un atto dell’Unione è contemplata una procedura di obiezione a norme armonizzate, l’articolo 11 del presente regolamento non si applica a tale atto.

    Articolo 29

    Abrogazione

    La decisione n. 1673/2006/CE e la decisione n. 87/95/CEE sono abrogate.

    I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 30

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 69.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

    (3)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    (4)  GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9.

    (5)  GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.

    (6)  GU C 70 E dell’8.3.2012, pag. 56.

    (7)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

    (8)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

    (9)  Approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

    (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

    (10)  Approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

    (11)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

    (12)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

    (13)  GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.

    (14)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

    (15)  GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.

    (16)  GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.

    (17)  GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

    (18)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

    (19)  GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6.

    (20)  GU L 264 dell’8.10.2009, pag. 12.

    (21)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

    (22)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

    (23)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

    (24)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

    (25)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

    (26)  GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

    (27)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

    (28)  GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4.

    (29)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (30)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

    (31)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

    (32)  GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

    (33)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    (34)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (35)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    (36)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (37)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


    ALLEGATO I

    ORGANIZZAZIONI EUROPEE DI NORMAZIONE

    1.   CEN— Comitato europeo di normazione

    2.   Cenelec— Comitato europeo di normazione elettrotecnica

    3.   ETSI— Istituto europeo per le norme di telecomunicazione


    ALLEGATO II

    PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IDENTIFICAZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE DELLE TIC

    1.

    Le specifiche tecniche sono state accettate dal mercato e la loro applicazione non ostacola l’interoperabilità con l’applicazione delle norme europee o internazionali esistenti. L’accettazione da parte del mercato può essere dimostrata avvalendosi di esempi operativi di attuazioni conformi da parte di vari venditori.

    2.

    Le specifiche tecniche sono coerenti in quanto non contrastano con le norme europee, ossia coprono settori nei quali l’adozione di nuove norme europee non è prevista entro un termine ragionevole, nei quali le norme europee non sono state accolte dal mercato o nei quali tali norme sono diventate obsolete, e nei quali la trasposizione delle specifiche tecniche in prodotti della normazione europea non è prevista per un periodo di tempo ragionevole.

    3.

    Le specifiche tecniche sono state elaborate da un’organizzazione senza scopo di lucro e si tratta di un ordine professionale, un’associazione industriale o commerciale o qualsiasi altra organizzazione associativa che, nel suo ambito di specializzazione, elabora specifiche tecniche delle TIC e che non è un’organizzazione europea di standardizzazione o un organismo di normazione nazionale o internazionale, attraverso processi che soddisfano i criteri seguenti:

    a)

    apertura:

    le specifiche tecniche sono state elaborate sulla base di un processo decisionale aperto, accessibile a tutte le parti interessate sul mercato o sui mercati sui quali ha effetto tali specifiche tecniche;

    b)

    consenso:

    il processo decisionale è stato collaborativo e basato sul consenso e non ha favorito nessun particolare soggetto interessato. Per consenso si intende un accordo generale, caratterizzato dall’assenza di un’opposizione forte su questioni sostanziali da parte di una componente importante degli interessi in questione e da un processo che prevede di tenere conto dei pareri di tutti gli interessati e di riconciliare eventuali argomentazioni contrastanti. Il consenso non implica l’unanimità;

    c)

    trasparenza:

    i)

    tutte le informazioni relative alle discussioni tecniche e al processo decisionale sono state archiviate e identificate;

    ii)

    le informazioni relative a nuove attività di normazione sono state pubblicamente e ampiamente diffuse attraverso mezzi adeguati e accessibili;

    iii)

    la partecipazione di tutte le categorie pertinenti di parti interessate è stata perseguita come obiettivo atto a garantire l’equilibrio;

    iv)

    le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e sono state fornite risposte.

    4.

    Le specifiche tecniche devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    manutenzione: il sostegno e la manutenzione permanenti delle specifiche pubblicate sono garantiti a lungo termine;

    b)

    disponibilità: le specifiche sono disponibili al pubblico a fini di attuazione e impiego a condizioni ragionevoli (anche a un costo ragionevole o gratuitamente);

    c)

    i diritti di proprietà intellettuale essenziali per l’attuazione delle specifiche sono concessi tramite licenza ai richiedenti, su base (equa) ragionevole e non discriminatoria, inclusa, a discrezione del titolare del diritto di proprietà intellettuale, la concessione in licenza gratuita;

    d)

    pertinenza:

    i)

    le specifiche sono efficaci e pertinenti;

    ii)

    le specifiche devono soddisfare esigenze del mercato e prescrizioni regolamentari;

    e)

    neutralità e stabilità:

    i)

    ogniqualvolta possibile, le specifiche si orientano ai risultati piuttosto che basarsi sulla progettazione o sulle caratteristiche descrittive;

    ii)

    le specifiche non provocano distorsioni sul mercato, né limitano le possibilità, per chi le applica, di sviluppare la concorrenza e l’innovazione basate su di esse;

    iii)

    le specifiche si basano su sviluppi scientifici e tecnologici avanzati;

    f)

    qualità:

    i)

    la qualità e il livello di dettaglio sono sufficienti a consentire l’elaborazione di una serie di applicazioni di prodotti e servizi interoperabili in concorrenza tra loro;

    ii)

    le interfacce normalizzate non sono nascoste o controllate da nessun altro se non dalle organizzazioni che hanno adottate le specifiche tecniche.


    ALLEGATO III

    ORGANIZZAZIONI EUROPEE DI SOGGETTI INTERESSATI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE

    1.

    Un’organizzazione europea che rappresenta le PMI nelle attività di normazione europea che:

    a)

    è non governativa e senza scopo di lucro,

    b)

    ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di normazione a livello europeo, nel sensibilizzare le PMI sulla normazione e nell’incoraggiarle a partecipare al processo di normazione;

    c)

    ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le PMI in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di normazione a livello europeo.

    2.

    Un’organizzazione europea che rappresenta i consumatori nelle attività di normazione europea che:

    a)

    è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d’interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d’interesse;

    b)

    ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normazione a livello europeo;

    c)

    ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro che rappresentano i consumatori in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normazione a livello europeo.

    3.

    Si definisce organizzazione europea di soggetti interessati un’organizzazione europea che rappresenta gli interessi ambientali nelle attività di normazione europea e che:

    a)

    è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d’interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d’interesse;

    b)

    ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi ambientali nel processo di normazione a livello europeo;

    c)

    ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali per l’ambiente senza scopo di lucro in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi ambientali nel processo di normazione a livello europeo.

    4.

    Un’organizzazione europea che rappresenta gli interessi sociali nelle attività di normazione europea che:

    a)

    è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d’interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d’interesse;

    b)

    ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi sociali nel processo di normazione a livello europeo;

    c)

    ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro in ambito sociale in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi sociali nel processo di normazione a livello europeo.


    ALLEGATO IV

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 98/34/CE

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 6

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 7

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 8

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 9

    Articolo 2, paragrafo 8

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 10

    Articolo 2, paragrafo 10

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafi 3 e 4

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 27

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 20, lettera a)

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafi 3 e 5 e articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino

    Articolo 6, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 20, lettera a)

    Articolo 6, paragrafo 4, lettera b)

    Articolo 6, paragrafo 4, lettera e)

    Articolo 10, paragrafo 2

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Articolo 27

    Decisione n. 1673/2006/CE

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articoli 2 e 3

    Articolo 15

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 17

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 18

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 24, paragrafo 3

    Articolo 7

    Articolo 19

    Decisione 87/95/CEE

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 13

    Articolo 4

    Articolo 8

    Articolo 5

    Articolo 14

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 24 paragrafo 3

    Articolo 9


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