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Document 32012R0932

Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 278 del 12.10.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/oj

12.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


REGOLAMENTO (UE) N. 932/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2012

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE dispone che la Commissione, se del caso, introduca una misura di esecuzione per apparecchi elettrodomestici, comprese le asciugabiancheria per uso domestico.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle asciugabiancheria per uso domestico tradizionalmente utilizzate negli ambienti domestici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Il presente regolamento deve disciplinare i prodotti progettati per l’asciugatura della biancheria in ambienti domestici.

(5)

Le lavasciuga biancheria per uso domestico hanno caratteristiche particolari e quindi devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

(6)

L’aspetto ambientale delle asciugabiancheria a uso domestico, identificato come significativo ai fini del presente regolamento, è il consumo di energia nella fase di utilizzo. Il consumo annuale di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico nel 2005 nell’Unione europea è stato stimato pari a 21 TWh. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo di energia elettrica raggiungerà i 31 TWh. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(7)

Lo studio preparatorio indica che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico nella fase di utilizzo costituisce di gran lunga il più importante aspetto ambientale. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di asciugabiancheria a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.

(8)

Il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico dovrebbe essere reso più efficiente applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(9)

I requisiti per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista degli utenti finali, né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di utilizzo devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione e di smaltimento.

(10)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario dovrebbe essere fissato in modo da non incidere negativamente sulla funzionalità degli apparecchi già presenti sul mercato, tenendo conto delle ripercussioni finanziarie per gli utilizzatori finali e i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi prestabiliti.

(11)

Occorre che le misurazioni dei pertinenti parametri del prodotto siano effettuate utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (2).

(12)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(13)

Per agevolare i controlli della conformità i produttori devono fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(14)

Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali, nell’intero ciclo di vita, dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e alimentate a gas e per le asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico.

2.   Il presente regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«asciugabiancheria per uso domestico», un apparecchio nel quale si asciugano capi mediante rotolamento in un cestello rotante, attraverso il quale è insufflata aria, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;

2)

«asciugabiancheria per uso domestico da incasso», un’asciugabiancheria per uso domestico progettata per essere installata all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;

3)

«lavasciuga biancheria per uso domestico», una lavatrice per uso domestico che include sia una funzione di centrifuga, sia un dispositivo per asciugare capi, solitamente mediante aria calda e rotolamento della biancheria nel cestello;

4)

«centrifuga per uso domestico», anche nota sul mercato come «estrattore centrifugo», apparecchio nel quale l’acqua è rimossa da capi mediante azione centrifuga in un cestello rotante e successivamente aspirata da una pompa automatica, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;

5)

«asciugabiancheria a espulsione», un’asciugabiancheria che aspira aria fresca, la convoglia su capi e restituisce l’aria umida nel locale o all’esterno;

6)

«asciugabiancheria a condensazione», un’asciugabiancheria dotata di un dispositivo (che si avvale della condensazione o di altri mezzi) per rimuovere l’umidità dall’aria usata nel processo di asciugatura;

7)

«asciugabiancheria automatica», un’asciugabiancheria che, durante il processo di asciugatura, si spegne nel momento in cui rileva un dato contenuto di umidità del carico, per esempio per conduttività o mediante sensori di temperatura;

8)

«asciugabiancheria non automatica», un’asciugabiancheria che, durante il processo di asciugatura, si spegne dopo un periodo predefinito, di norma controllato da un temporizzatore, ma che può essere spenta anche manualmente;

9)

«programma», una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal produttore per asciugare determinati tipi di tessuto;

10)

«ciclo»: un processo completo di asciugatura, quale definito dal programma selezionato;

11)

«durata del programma», il tempo che intercorre fra l’avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l’avvio differito programmato dall’utente;

12)

«capacità nominale», la massa massima, espressa in kg, indicata dal produttore, a intervalli di 0,5 kg, di capi asciutti di un determinato tipo, che può essere trattata in un’asciugabiancheria per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore;

13)

«carico parziale», metà della capacità nominale di un’asciugabiancheria per uso domestico per un determinato programma;

14)

«efficienza di condensazione», il rapporto fra la massa di umidità condensata da un’asciugabiancheria e la massa di umidità rimossa dal carico alla fine di un ciclo;

15)

«modo spento», condizione in cui l’asciugabiancheria per uso domestico è spenta utilizzando i comandi o gli interruttori accessibili all’utente e destinati all’uso da parte di quest’ultimo durante l’utilizzo normale dell’apparecchio, al fine di conseguire il minimo consumo di elettricità, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando l’asciugabiancheria è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del produttore. Se non sono presenti comandi o interruttori accessibili all’utente, per «modo spento» si intende la condizione in cui l’asciugabiancheria ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno;

(16)

«modo stand-by», il modo in cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma senza ulteriori interventi dell’utente oltre allo svuotamento dell’asciugabiancheria;

(17)

«asciugabiancheria per uso domestico equivalente», un modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, lo stesso consumo di energia, la stessa efficienza di condensazione se del caso, la stessa durata del programma standard per capi di cotone e le stesse emissioni di rumore aereo durante la centrifuga, di un altro modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso fornitore;

(18)

«programma standard per capi di cotone», il ciclo per l’asciugatura dei capi di cotone con un tenore iniziale di umidità del carico pari al 60 % fino a un tenore di umidità residua del carico pari allo 0 %.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico sono definite al punto 1 dell’allegato I. Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico sono definite al punto 2 dell’allegato I.

Non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile per taluni particolari parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE.

Articolo 4

Valutazione della conformità

1.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa.

2.   Ai fini della valutazione di conformità a norma dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento.

Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre asciugabiancheria per uso domestico equivalenti, o entrambi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni nonché le prove svolte dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli effettuati. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute con le stesse modalità.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento

Nell’allegato IV sono riportati i parametri di riferimento indicativi per le asciugabiancheria per uso domestico con il migliore rendimento disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il riesame valuta in particolare le tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato III nonché l’efficienza degli apparecchi a espulsione.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2013.

Tuttavia:

a)

le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punti 1.1 e 1.2, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014;

b)

le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 2.2, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO I

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   Specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile

1.1.

Per calcolare il consumo energetico e altri parametri relativi alle asciugabiancheria per uso domestico, si utilizza il programma destinato ad asciugare capi di cotone (con un tenore iniziale di umidità del carico pari al 60 %) fino a un tenore di umidità residua del carico pari allo 0 % (nel prosieguo denominato «programma standard per capi di cotone»). Questo programma deve essere chiaramente individuabile sul o sui dispositivi di selezione dei programmi o sull’eventuale display dell’asciugabiancheria per uso domestico, o su entrambi, e deve essere indicato come «programma standard per capi di cotone» o per mezzo di un simbolo univoco o di una combinazione adeguata di essi e deve essere il ciclo selezionato automaticamente nelle asciugabiancheria munite di selezione automatica dei programmi o di funzioni per selezionare automaticamente, o mantenere selezionato, un programma di asciugatura. Se l’asciugabiancheria è un modello automatico il «programma standard per capi di cotone» è automatico.

1.2.

Il manuale d’uso fornito dal fabbricante deve indicare:

a)

informazioni relative al programma standard per capi di cotone e deve specificare che tale programma è atto ad asciugare capi di cotone normali e che è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per capi di cotone;

b)

il consumo di energia nei modi spento e «stand-by»;

c)

informazioni indicative concernenti la durata del programma e il consumo energetico per i principali programmi di asciugatura a pieno carico e, se del caso, a carico parziale.

2.   Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile

Le asciugabiancheria per uso domestico devono essere conformi ai seguenti requisiti:

2.1.

Dal 1o novembre 2013:

l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 85,

per le asciugabiancheria a condensazione per uso domestico l’efficienza di condensazione ponderata non può essere inferiore al 60 %.

2.2.

Dal 1o novembre 2015:

per le asciugabiancheria a condensazione per uso domestico, l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 76,

per le asciugabiancheria a condensazione per uso domestico l’efficienza di condensazione ponderata non può essere inferiore al 70 %.

L’indice di efficienza energetica (IEE) e l’efficienza di condensazione ponderata sono calcolati conformemente all’allegato II.


ALLEGATO II

Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica e dell’efficienza di condensazione ponderata

1.   CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Per calcolare l’indice di efficienza energetica (IEE) di un modello di asciugabiancheria per uso domestico, il consumo annuo ponderato di energia di un’asciugabiancheria per uso domestico per il programma standard per capi di cotone a pieno carico e a carico parziale è confrontato con il consumo annuo standard di energia.

a)

L’indice di efficienza energetica (nella formula EEI) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

Formula

laddove:

—   AEC= consumo annuo di energia ponderato dell’asciugabiancheria per uso domestico,

—   SAEC= consumo annuo standard di energia dell’asciugabiancheria per uso domestico.

b)

Il consumo annuo standard di energia (SAEC ) è calcolato in kWh/anno con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

per tutte le asciugabiancheria per uso domestico non a espulsione:

Formula

per le asciugabiancheria per uso domestico non a espulsione:

Formula

laddove:

c è la capacità nominale dell’asciugabiancheria per uso domestico con il programma standard per capi di cotone,

Tt è la durata ponderata del programma standard per capi di cotone.

c)

Il consumo annuo di energia ponderato (AEC ) è calcolato in kWh/anno come segue e arrotondato al secondo decimale:

i)

Formula

laddove:

—   Et= consumo di energia ponderato, in kWh e arrotondato al secondo decimale,

—   Po= potenza in modo «spento» per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espressa in W e arrotondata al secondo decimale,

—   Pl= potenza in modo «stand-by» per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espressa in W e arrotondata al secondo decimale,

—   Tt= durata ponderata del programma, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino,

—   160= numero totale di cicli di asciugatura per anno.

ii)

Se l’asciugabiancheria è dotata di un sistema di gestione dell’energia, nel caso di un’asciugabiancheria per uso domestico che ritorna automaticamente al modo «spento» dopo la fine del programma, il consumo annuo di energia ponderato (AEC ) è calcolato tenendo conto dell’effettiva durata del modo «stand-by», applicando la seguente formula:

Formula

laddove:

—   Tl= durata del modo «stand-by» del programma standard per capi di cotone, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino.

d)

La durata ponderata (Tt ) del programma standard per capi di cotone è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino:

Formula

laddove:

—   Tdry= durata del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino,

—   Tdry½= durata del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino.

e)

Il consumo di energia ponderato (Et ) è calcolato in kWh con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

Formula

laddove:

—   Edry= consumo di energia del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

—   Edry½= consumo di energia del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale.

f)

Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, il consumo energetico del programma standard per capi di cotone, a pieno carico e a carico parziale, è calcolato in kWh e arrotondato al secondo decimale, ossia:

Formula

Formula

laddove:

—   Egdry= consumo di gas del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

—   Egdry½= consumo di gas del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

—   Egdry,a= consumo ausiliario di elettricità del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

—   Egdry½,a= consumo ausiliario di elettricità del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

—   fg= 2,5.

2.   CALCOLO DELL’EFFICIENZA DI CONDENSAZIONE PONDERATA

L’efficienza di condensazione di un programma è il rapporto fra la massa di umidità condensata e raccolta nella vaschetta di un’asciugabiancheria a condensazione per uso domestico e la massa di umidità rimossa dal carico umido dal programma; quest’ultima è la differenza fra la massa del carico di prova umido prima dell’asciugatura e la massa del carico di prova dopo l’asciugatura. Ai fini del calcolo dell’efficienza di condensazione ponderata, si prende in considerazione l’efficienza di condensazione media del programma standard per capi di cotone sia a pieno carico, sia a carico parziale.

L’efficienza di condensazione ponderata (Ct ) di un programma è calcolata in percentuale e arrotondata alla cifra percentuale intera più vicina, ossia:

Formula

laddove:

—   Cdry= efficienza di condensazione media del programma standard per capi di cotone a pieno carico,

—   Cdry½= efficienza di condensazione media del programma standard per capi di cotone a carico parziale.

L’efficienza di condensazione media C è calcolata a partire dalle efficienze di condensazione ottenute con le prove svolte ed è espressa in percentuale:

Formula

laddove:

n è il numero di prove sperimentali, comprensive di almeno quattro prove valide con il programma selezionato,

j è il numero di prove sperimentali,

Wwj è la massa di acqua raccolta nella vaschetta del condensatore durante la prova j,

Wi è la massa del carico di prova umido prima dell’asciugatura;

Wf è la massa del carico di prova dopo l’asciugatura.


ALLEGATO III

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Ai fini della conformità e della verifica di conformità con le prescrizioni del presente regolamento, le misure e i calcoli devono essere svolti avvalendosi di norme armonizzate, i cui valori di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti, i cui risultati si ritiene abbiano un ristretto margine di incertezza.

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti nell’allegato I, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un’unica asciugabiancheria per uso domestico. Se i parametri misurati non corrispondono ai valori dichiarati dal fabbricante nel fascicolo di documentazione tecnica, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, negli intervalli di cui alla tabella 1, le misurazioni sono effettuate su tre asciugabiancheria per uso domestico supplementari. La media aritmetica dei valori misurati di detti tre apparecchi supplementari deve rispondere ai requisiti e rientrare negli intervalli indicati nella tabella 1.

In caso contrario il modello di asciugabiancheria per uso domestico e tutti gli altri modelli di asciugabiancheria per uso domestico equivalenti sono considerati non conformi ai requisiti definiti nell’allegato I.

Tabella 1

Parametro misurato

Tolleranze applicabili alla verifica

Consumo annuo di energia ponderato

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale (1) di AEC .

Consumo ponderato di energia

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale di Et .

Efficienza di condensazione ponderata

Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 6 % al valore nominale di Ct .

Durata ponderata del programma

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % ai valori nominali di Tt .

Consumo energetico nei modi «spento» e «stand-by»

Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , superiore a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale. Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 al valore nominale.

Durata in modo «stand-by»

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale di Tl .


(1)  Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal produttore. Il margine del 6 % nella misurazione rappresenta l’errore di laboratorio attualmente accettabile per la misurazione dei parametri dichiarati con il nuovo metodo di misurazione usato per i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura compresivi di cicli a pieno carico e a carico parziale.


ALLEGATO IV

Parametri di riferimento

Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per le asciugabiancheria per uso domestico, in termini di consumo energetico e di emissioni di rumore aereo durante l’asciugatura per il programma standard per capi di cotone, è identificata come segue:

1)

asciugabiancheria a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 3 kg:

a)

consumo energetico: 1,89 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 247 kWh/anno (1);

b)

emissioni di rumore aereo: 69 dB;

2)

asciugabiancheria a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 5 kg:

a)

consumo energetico: 2,70 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 347 kWh/anno (1);

b)

emissioni di rumore aereo: non disponibile;

3)

asciugabiancheria a gas a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 5 kg:

a)

consumo di gas: 3,25 kWhGas/ciclo equivalenti a 1,3 kWh per il programma standard per capi di cotone. Consumo energetico annuo: non disponibile;

b)

emissioni di rumore aereo: non disponibile;

4)

asciugabiancheria a condensazione per uso domestico avente una capacità nominale di 5 kg:

a)

consumo energetico: 3,10 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 396 kWh/anno (1);

b)

emissioni di rumore aereo: non disponibile;

5)

asciugabiancheria a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 6 kg:

a)

consumo energetico: 3,84 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 487 kWh/anno (1);

b)

emissioni di rumore aereo: 67 dB;

6)

asciugabiancheria a condensazione per uso domestico avente una capacità nominale di 6 kg:

a)

consumo energetico: 1,58 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 209 kWh/anno (1);

b)

emissioni di rumore aereo: non disponibile;

7)

asciugabiancheria a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 7 kg:

a)

consumo energetico: 3,9 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 495 kWh/anno (1);

b)

emissioni di rumore aereo: 65 dB;

8)

asciugabiancheria a gas a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 7 kg:

a)

consumo di gas: 3,4 kWhGas/ciclo equivalenti a 1,36 kWh per il programma standard per capi di cotone. Consumo energetico annuo: non disponibile;

b)

emissioni di rumore aereo: non disponibile;

9)

asciugabiancheria a condensazione per uso domestico avente una capacità nominale di 7 kg:

a)

consumo energetico: 1,6 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 211 kWh/anno (1);

b)

emissioni di rumore aereo: 65 dB;

10)

asciugabiancheria a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 8 kg:

a)

consumo energetico: 4,1 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 520 kWh/anno (*);

b)

emissioni di rumore aereo: 65 dB;

11)

asciugabiancheria a condensazione per uso domestico avente una capacità nominale di 8 kg:

a)

consumo energetico: 2,30 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 297 kWh/anno (*);

b)

emissioni di rumore aereo: non disponibile.


(1)  Calcolato supponendo 160 cicli di asciugatura l’anno con un consumo energetico del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, equivalente al 60 % del consumo energetico a pieno carico nonché un consumo energetico annuo supplementare dei modi a basso consumo energetico pari a 13,5 kWh.


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