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Document 32012R0742

Regolamento di esecuzione (UE) n. 742/2012 del Consiglio, del 16 agosto 2012 , che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

GU L 219 del 17.8.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/742/oj

17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2012

che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), un’altra entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’entità elencata nell’allegato del presente regolamento è aggiunta all’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Drex Technologies Holding S.A.

Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.

Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A. é Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano.

16.8.2012


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