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Document 32012R0706

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2012 della Commissione, del 1 °agosto 2012 , recante la centosettantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    GU L 206 del 2.8.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/706/oj

    2.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 206/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 1o agosto 2012

    recante la centosettantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 20 luglio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall’elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché di modificare due voci dell’elenco.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2012

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    (1)

    La voce seguente è depennata dall’elenco «Persone fisiche»:

    «Ali Mohamed El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali di Roma c) Ali Il Barbuto]. Data di nascita: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouiba, Algeria. Indirizzo: Via Ajraghi 3, Milano, Italia. Altre informazioni: il nome della madre è Hamadche Zoulicha. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»

    (2)

    La voce «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Indirizzo: Sudan. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l’8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: considerato latitante dalle autorità italiane (novembre 2009). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

    «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L335915 (passaporto tunisino rilasciato a Milano l’8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: nel 2011 ha lasciato il Sudan per recarsi in Tunisia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

    (3)

    La voce «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [alias a) Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim’ Ali al-Badri al-Samarrai’, b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, e) Abu Du’a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Samarra, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: a) leader di Al-Qaeda in Iraq; b) attualmente basato in Iraq; c) gestisce e dirige operazioni su vasta scala di AQI; d) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du’a, Abu Duaa’). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

    «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [alias a) Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim’ Ali al-Badri al-Samarrai’, b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, e) Abu Du’a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: a) Samarra, Iraq, b) Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: a) leader di Al-Qaeda in Iraq; b) attualmente basato in Iraq; c) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du’a, Abu Duaa’). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011.»


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