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Document 32012R0432

    Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012 , relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 136 del 25.5.2012, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/08/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/oj

    25.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 136/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 16 maggio 2012

    relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In virtù delle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

    (2)

    L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettano alla Commissione gli elenchi nazionali delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fornite sui prodotti alimentari. Gli elenchi nazionali devono essere corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

    (3)

    L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dispone che, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), la Commissione adotti entro il 31 gennaio 2010 un elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento e tutte le condizioni necessarie per l’impiego delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

    (4)

    Il 31 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri gli elenchi con oltre 44 000 indicazioni sulla salute. In considerazione delle numerose ripetizioni emerse dall’esame degli elenchi nazionali e in seguito alle discussioni con gli Stati membri, si è ritenuto necessario procedere alla compilazione — a partire dagli elenchi nazionali — di un elenco consolidato delle indicazioni per le quali era richiesto il parere scientifico dell’Autorità (di seguito «l’elenco consolidato») (2).

    (5)

    Il 24 luglio 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all’Autorità la richiesta di parere scientifico a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il mandato e una prima parte dell’elenco consolidato. Altre parti dell’elenco consolidato sono state trasmesse nel novembre e nel dicembre del 2008. La Commissione ha completato l’elenco consolidato con un addendum che è stato trasmesso all’Autorità il 12 marzo 2010. Alcune indicazioni contenute nell’elenco consolidato sono state successivamente ritirate dagli Stati membri prima della loro valutazione da parte dell’Autorità. La valutazione scientifica da parte dell’Autorità si è conclusa con la pubblicazione dei suoi pareri tra l’ottobre 2009 e il luglio 2011 (3).

    (6)

    Nella sua valutazione l’Autorità ha rilevato che alcune delle indicazioni presentate riguardavano effetti differenti o comportavano insieme lo stesso effetto indicato. Pertanto una indicazione sulla salute considerata nel presente regolamento può riguardare una o più voci dell’elenco consolidato.

    (7)

    Per varie indicazioni sulla salute l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati. Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono tali conclusioni e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

    (8)

    Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l’elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione dell’indicazione, le condizioni specifiche per l’impiego dell’indicazione e, all’occorrenza, le condizioni d’impiego o le restrizioni all’uso e/o una dicitura o un’avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell’Autorità.

    (9)

    Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori. A tale riguardo è necessario tener conto della formulazione e della presentazione di tali indicazioni. Laddove la formulazione di un’indicazione abbia per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l’esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall’altro, detta indicazione deve sottostare a condizioni d’uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni sulla salute consentite.

    (10)

    Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall’Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l’inclusione o meno nell’elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento.

    (11)

    Le indicazioni la cui valutazione da parte dell’Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione (4) e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    (12)

    A norma delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l’Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica, dato che non è stata riscontrata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati, non devono essere autorizzate. Inoltre, l’autorizzazione può essere legittimamente negata qualora le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità. Non sono ammesse indicazioni sulla salute contrastanti con i principi generalmente accettati in tema di nutrizione e di salute. Nel caso di un’indicazione (5) sugli effetti dei grassi sul normale assorbimento delle vitamine liposolubili e di un’altra indicazione (6) sugli effetti del sodio sul mantenimento della normale funzione muscolare, l’Autorità ha concluso che è stata evidenziata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto. L’utilizzo di tali indicazioni sulla salute, tuttavia, trasmetterebbe ai consumatori un messaggio contraddittorio e disorientante, perché equivarrebbe a un incoraggiamento del consumo di tali nutrienti nel momento in cui le autorità europee, nazionali e internazionali, sulla base delle conoscenze scientifiche generalmente accettate, informano i consumatori che è necessario ridurne l’assunzione. Queste due indicazioni non soddisfano pertanto le prescrizioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, secondo le quali l’impiego delle indicazioni non può essere ambiguo o fuorviante. Inoltre, anche nel caso in cui dovessero essere autorizzate soltanto a condizioni di impiego specifiche e/o accompagnate da diciture o avvertenze aggiuntive, le indicazioni sulla salute in questione non sarebbero sufficienti a ridurre il disorientamento del consumatore e, di conseguenza, non devono essere autorizzate.

    (13)

    La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell’Autorità e l’esame da parte della Commissione.

    (14)

    L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito «il registro»). Il registro includerà tutte le indicazioni consentite, nonché le condizioni d’impiego ad esse applicabili. Conterrà inoltre un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.

    (15)

    Le indicazioni sulla salute ritirate dagli Stati membri non saranno incluse nell’elenco delle indicazioni respinte del registro dell’Unione. Il registro sarà aggiornato periodicamente e, all’occorrenza, in funzione dei progressi realizzati riguardo alle indicazioni sulla salute per le quali la valutazione da parte dell’Autorità e/o l’esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati.

    (16)

    Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle osservazioni e delle posizioni dei cittadini e degli interessati pervenute alla Commissione.

    (17)

    L’aggiunta di sostanze agli alimenti o l’uso di sostanze negli alimenti sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell’Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. Qualsiasi decisione su una indicazione sulla salute conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, quale l’inclusione nell’elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, non costituisce un’autorizzazione alla commercializzazione della sostanza cui si riferisce l’indicazione, una decisione sulla possibilità o meno di utilizzare la sostanza nei prodotti alimentari o una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare.

    (18)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Indicazioni sulla salute consentite

    1.   L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento.

    2.   Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sui prodotti alimentari conformemente alle condizioni precisate nell’allegato.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

    (2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

    (3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

    (4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

    (5)  Corrispondente alle voci ID 670 e ID 2902 dell’elenco consolidato.

    (6)  Corrispondente alla voce ID 359 dell’elenco consolidato.


    ALLEGATO

    ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE

    Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

    Indicazione

    Condizioni d’uso dell’indicazione

    Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare

    Numero dell’EFSA Journal

    Numero delle pertinenti voci nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA

    Acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi

    La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue [gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono grassi insaturi]

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2011;9(4):2069

    2011;9(6):2203

    621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

    674, 4335

    Acido alfa-linolenico

    (ALA)

    L’ALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ALA, come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di ALA.

     

    2009; 7(9):1252

    2011;9(6):2203

    493, 568

    Acido docosaesaenoico

    (DHA)

    Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

     

    2010;8(10):1734

    2011;9(4):2078

    565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

    Acido docosaesaenoico

    (DHA)

    Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

     

    2010;8(10):1734

    2011;9(4):2078

    627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

    Acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico

    (EPA/DHA)

    L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA.

     

    2010;8(10):1796

    2011;9(4):2078

    504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

    Acido linoleico

    L’acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal.

    Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di AL.

     

    2009; 7(9):1276

    2011;9(6):2235

    489, 2899

    Acido oleico

    La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. L’acido oleico è un grasso insaturo.

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2011;9(4):2043

    673, 728, 729, 1302, 4334

    Acido pantotenico

    L’acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1218

    56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

    Acido pantotenico

    L’acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1218

    181

    Acido pantotenico

    L’acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1758

    63

    Acido pantotenico

    L’acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1218

    2010;8(10):1758

    57, 58

    Acqua

    L’acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali

    L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

    L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.

    2011;9(4):2075

    1102, 1209, 1294, 1331

    Acqua

    L’acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea

    L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

    L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.

    2011;9(4):2075

    1208

    Alimenti a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi

    La riduzione dell’assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI» o con un ridotto contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2011;9(4):2062

    620, 671, 4332

    Alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio

    La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE» o con un ridotto contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2011;9(6):2237

    336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

    Amido resistente

    La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

    Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento in cui l’amido digeribile è stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14 % dell’amido totale.

     

    2011;9(4):2024

    681

    Arabinoxilano prodotto dall’endosperma del frumento

    L’assunzione di arabinoxilano nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento di glucosio ematico post-prandiale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento nell’ambito del pasto.

     

    2011;9(6):2205

    830

    Beta-glucani

    I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali beta-glucani.

     

    2009; 7(9):1254

    2011;9(6):2207

    754, 755, 757, 801, 1465, 2934

    1236, 1299

    Beta-glucani da orzo e avena

    L’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito del pasto.

     

    2011;9(6):2207

    821, 824

    Betaina

    La betaina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 1,5 g di betaina.

    L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che un’assunzione quotidiana superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue.

    2011;9(4):2052

    4325

    Biotina

    La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1209

    114, 117

    Biotina

    La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1209

    116

    Biotina

    La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1209

    2010;8(10):1728

    113, 114, 117, 4661

    Biotina

    La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1728

    120

    Biotina

    La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1209

    2010;8(10):1728

    118, 121, 2876

    Biotina

    La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1209

    115

    Biotina

    La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1209

    2010;8(10):1728

    115, 121

    Calcio

    Il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1210

    230, 236

    Calcio

    Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1210

    234

    Calcio

    Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1210

    226, 230, 235

    Calcio

    Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1210

    227, 230, 235

    Calcio

    Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1210

    355

    Calcio

    Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1725

    237

    Calcio

    Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1210

    2009; 7(9):1272

    2010;8(10):1725

    2011;9(6):2203

    224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

    4704

    Calcio

    Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1210

    2010;8(10):1725

    2011;9(6):2203

    224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

    4704

    Carbone attivo

    Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto.

     

    2011;9(4):2049

    1938

    Carne o pesce

    Se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la carne o il pesce contribuiscono al miglioramento dell’assorbimento del ferro

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico.

     

    2011;9(4):2040

    1223

    Cellulosa metilica propilica idrossilata

    (HPMC)

    L’assunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quantificata nell’ambito di un pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 4 g di HPMC nell’ambito di un pasto.

    Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

    2010;8(10):1739

    814

    Cellulosa metilica propilica idrossilata

    (HPMC)

    La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di HPMC. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 5 g di HPMC.

    Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

    2010;8(10):1739

    815

    Chitosano

    Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di chitosano.

     

    2011;9(6):2214

    4663

    Cloruro

    Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cloruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    L’indicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio

    2010;8(10):1764

    326

    Colina

    La colina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

     

    2011;9(4):2056

    3090

    Colina

    La colina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

     

    2011;9(4):2056

    3186

    Colina

    La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

     

    2011;9(4):2056

    2011;9(6):2203

    1501

    712, 1633

    Creatina

    La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.

    L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso

    2011;9(7):2303

    739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

    Cromo

    Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1732

    260, 401, 4665, 4666, 4667

    Cromo

    Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1732

    2011;9(6):2203

    262, 4667

    4698

    Fermenti vivi nello yogurt

    Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto

    Per poter recare l’indicazione, lo yogurt o il latte fermentato devono contenere almeno 108 di microorganismi vivi e starter (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo.

     

    2010;8(10):1763

    1143, 2976

    Ferro

    Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1215

    253

    Ferro

    Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1215

    2010;8(10):1740

    251, 1589, 255

    Ferro

    Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1215

    2010;8(10):1740

    249, 1589, 374, 2889

    Ferro

    Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’organismo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1215

    2010;8(10):1740

    250, 254, 256, 255

    Ferro

    Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1215

    252, 259

    Ferro

    Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1740

    255, 374, 2889

    Ferro

    Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1215

    368

    Fibra di avena

    La fibra di avena contribuisce all’aumento della massa fecale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2011;9(6):2249

    822

    Fibra di frumento

    La fibra di frumento contribuisce all’accelerazione del transito intestinale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno10 g di fibre di frumento.

     

    2010;8(10):1817

    828, 839, 3067, 4699

    Fibra di frumento

    La fibra di frumento contribuisce all’aumento della massa fecale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1817

    3066

    Fibra di orzo

    La fibra di orzo contribuisce all’aumento della massa fecale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2011;9(6):2249

    819

    Fibra di segale

    La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2011;9(6):2258

    825

    Fluoruro

    Il fluoruro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1212

    2010;8(10):1797

    275, 276, 338, 4238,

    Folato

    Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1213

    2882

    Folato

    Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1760

    195, 2881

    Folato

    Il folato contribuisce alla normale emopoiesi

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1213

    79

    Folato

    Il folato contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1213

    80

    Folato

    Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1760

    81, 85, 86, 88

    Folato

    Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1213

    91

    Folato

    Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1760

    84

    Folato

    Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1213

    2010;8(10):1760

    193, 195, 2881

    Fosforo

    Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1219

    329, 373

    Fosforo

    Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1219

    328

    Fosforo

    Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1219

    324, 327

    Fosforo

    Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1219

    324, 327

    Glucomannano

    (konjac del mannano)

    Il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 4 g di glucomannano.

    Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

    2009; 7(9):1258

    2010;8(10):1798

    836, 1560, 3100, 3217

    Glucomannano

    (konjac del mannano)

    Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1-2 bicchieri d’acqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica.

    Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

    2010;8(10):1798

    854, 1556, 3725,

    Gomma da masticare senza zucchero

    La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

    Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda.

     

    2009; 7(9):1271

    2011;9(4):2072

    2011;9(6):2266

    1151, 1154

    486, 562, 1181

    Gomma da masticare senza zucchero

    La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca

    Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda.

     

    2009; 7(9):1271

    2011;6(6):2266

    1150

    485

    Gomma da masticare senza zucchero

    La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca.

     

    2009; 7(9):1271

    1240

    Gomma da masticare senza zucchero con carbammide

    La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide

    Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    Per poter recare l’indicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda.

     

    2011;9(4):2071

    1153

    Gomma di guar

    La gomma di guar contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di gomma di guar. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar.

    Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Vainoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

    2010;8(2):1464

    808

    Iodio

    Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1800

    273

    Iodio

    Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1214

    2010;8(10):1800

    274, 402

    Iodio

    Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1800

    273

    Iodio

    Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1214

    370

    Iodio

    Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1214

    2010;8(10):1800

    274, 1237

    Lattasi

    La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio

    Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4 500 unità di FCC (Food Chemicals Codex), con l’avvertenza per il consumatore della necessità dell’assunzione a ogni pasto contenente lattosio.

    I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta.

    2009; 7(9):1236

    2011;9(6):2203

    1697, 1818

    1974

    Lattulosio

    Il lattulosio contribuisce all’accelerazione del transito intestinale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di lattulosio in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno.

     

    2010;8(10):1806

    807

    Magnesio

    Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1807

    244

    Magnesio

    Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1216

    238

    Magnesio

    Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1216

    240, 247, 248

    Magnesio

    Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1216

    242

    Magnesio

    Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1216

    2010;8(10):1807

    241, 380, 3083

    Magnesio

    Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1216

    364

    Magnesio

    Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1807

    245, 246

    Magnesio

    Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1216

    239

    Magnesio

    Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1216

    239

    Melatonina

    La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 mg di melatonina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.

     

    2011;9(6):2241

    1698, 1780, 4080

    Molibdeno

    Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1745

    313

    Monascus purpureus

    (riso rosso)

    La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 mg di monacolina K del riso rosso. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato.

     

    2011;9(7):2304

    1648, 1700

    Niacina

    La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1224

    2010;8(10):1757

    43, 49, 54, 51

    Niacina

    La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1224

    44, 53

    Niacina

    La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1757

    55

    Niacina

    La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1224

    45, 52, 4700

    Niacina

    La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1224

    2010;8(10):1757

    45, 48, 50, 52, 4700

    Niacina

    La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1757

    47

    Noci

    Le noci contribuiscono al miglioramento dell’elasticità dei vasi sanguigni

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 30 g di noci.

     

    2011;9(4):2074

    1155, 1157

    Pectine

    Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 6 g di pectine.

    Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

    2010;8(10):1747

    818, 4236

    Pectine

    L’assunzione di pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 10 g di pectine nell’ambito di un pasto.

    Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

    2010;8(10):1747

    786

    Polifenoli dell’olio di oliva

    I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva.

     

    2011;9(4):2033

    1333, 1638, 1639, 1696, 2865

    Potassio

    Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010; 8(2):1469

    386

    Potassio

    Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010; 8(2):1469

    320

    Potassio

    Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010; 8(2):1469

    321

    Proteine

    Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare

    Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1811

    2011;9(6):2203

    415, 417, 593, 594, 595, 715

    1398

    Proteine

    Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare

    Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1811

    2011;9(6):2203

    415, 417, 593, 594, 595, 715

    1398

    Proteine

    Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali

    Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1811

    2011;9(6):2203

    416

    4704

    Rame

    Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1211

    265, 271, 1722

    Rame

    Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1211

    2011;9(4):2079

    266, 1729

    Rame

    Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1211

    2011;9(4):2079

    267, 1723

    Rame

    Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1211

    268, 1724

    Rame

    Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell’organismo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1211

    269, 270, 1727

    Rame

    Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1211

    268, 1724

    Rame

    Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1211

    2011;9(4):2079

    264, 1725

    Rame

    Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1211

    263, 1726

    Riboflavina

    (vitamina B2)

    La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1814

    29, 35, 36, 42

    Riboflavina

    (vitamina B2)

    La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1814

    213

    Riboflavina

    (vitamina B2)

    La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1814

    31

    Riboflavina

    (vitamina B2)

    La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1814

    40

    Riboflavina

    (vitamina B2)

    La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1814

    31, 33

    Riboflavina

    (vitamina B2)

    La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1814

    39

    Riboflavina

    (vitamina B2)

    La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1814

    30, 37

    Riboflavina

    (vitamina B2)

    La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1814

    207

    Riboflavina

    (vitamina B2)

    La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1814

    41

    Selenio

    Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1220

    396

    Selenio

    Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1727

    281

    Selenio

    Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1727

    281

    Selenio

    Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1220

    2010;8(10):1727

    278, 1750

    Selenio

    Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1727

    2009; 7(9):1220

    279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

    Selenio

    Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1220

    2010;8(10):1727

    277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

    Soluzioni di carboidrati-elettroliti

    Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato

    Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

     

    2011;9(6):2211

    466, 469

    Soluzioni di carboidrati-elettroliti

    Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico

    Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

     

    2011;9(6):2211

    314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

    Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi,

    xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio

    L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (2) contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

    L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.

     

    2011;9(4):2076

    2011;9(6):2229

    463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

    1134, 1167, 1283

    Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi;

    xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio

    L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (1) induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero

    L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006

     

    2011;9(4):2076

    2011;9(6):2229

    617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

    4298

    Sostituto di un pasto per il controllo del peso

    La sostituzione di un pasto giornaliero di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso

    Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con sostituti di un pasto.

     

    2010; 8(2):1466

    1418

    Sostituto di un pasto per il controllo del peso

    La sostituzione di due pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso

    Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto.

     

    2010; 8(2):1466

    1417

    Steroli e stanoli vegetali

    Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

    L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali.

     

    2010;8(10):1813

    2011;9(6):2203

    549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

    568

    Tiamina

    La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1222

    21, 24, 28

    Tiamina

    La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1222

    22, 27

    Tiamina

    La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1755

    205

    Tiamina

    La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1222

    20

    Vitamina A

    La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1221

    206

    Vitamina A

    La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1221

    2010;8(10):1754

    15, 4702

    Vitamina A

    La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1221

    2010;8(10):1754

    15, 17, 4660, 4702

    Vitamina A

    La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1221

    2010;8(10):1754

    16, 4239, 4701

    Vitamina A

    La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1222

    2011;9(4):2021

    14, 200, 1462

    Vitamina A

    La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1221

    14

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1759

    4283

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1759

    75, 214

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1225

    66

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1759

    73, 76, 199

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1225

    65, 70, 71

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1759

    77

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1225

    67, 72, 186

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1225

    68

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1759

    78

    Vitamina B6

    La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1225

    69

    Vitamina B12

    La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1223

    99, 190

    Vitamina B12

    La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):4114

    95, 97, 98, 100, 102, 109

    Vitamina B12

    La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):4114

    96, 103, 106

    Vitamina B12

    La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):4114

    95, 97, 98, 100, 102, 109

    Vitamina B12

    La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1223

    92, 101

    Vitamina B12

    La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1223

    107

    Vitamina B12

    La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):4114

    108

    Vitamina B12

    La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1223

    2010;8(10):1756

    93, 212

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C.

     

    2009; 7(9):1226

    144

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    130, 131, 149

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    131, 149

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    131, 149

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    131, 136, 149

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    131, 137, 149

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    131, 149

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    2010;8(10):1815

    135, 2334, 3196

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    133

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1815

    140

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    2010;8(10):1815

    134, 4321

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    2010;8(10):1815

    129, 138, 143, 148, 3331

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1815

    139, 2622

    Vitamina C

    La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1815

    202

    Vitamina C

    La vitamina C accresce l’assorbimento del ferro

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1226

    132, 147

    Vitamina D

    La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1227

    152, 157, 215

    Vitamina D

    La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1227

    2011;9(6):2203

    152, 157

    215

    Vitamina D

    La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1227

    150, 151, 158, 350

    Vitamina D

    La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010; 8(2):1468

    155

    Vitamina D

    La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1227

    151, 158

    Vitamina D

    La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010; 8(2):1468

    154, 159

    Vitamina D

    La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1227

    153

    Vitamina E

    La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1816

    160, 162, 1947

    Vitamina K

    La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7 (9):1228

    124, 126

    Vitamina K

    La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7 (9):1228

    123, 127, 128, 2879

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    360

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1819

    382

    Zinco

    Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    296

    Zinco

    Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1819

    292, 293, 1759

    Zinco

    Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    297, 300

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1819

    2890

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    302

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    361

    Zinco

    Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1819

    293, 4293

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    295, 1756

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1819

    412

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1819

    412

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1819

    293

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2010;8(10):1819

    301

    Zinco

    Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    361

    Zinco

    Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    291, 1757

    Zinco

    Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    294, 1758

    Zinco

    Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2009; 7(9):1229

    292, 293, 1759


    (1)  Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»

    (2)  Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»


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