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Document 32012R0393

Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2012 della Commissione, del 7 maggio 2012 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Thailandia negli elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 123 del 9.5.2012, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/393/oj

9.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 393/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2012

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Thailandia negli elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell’Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1.

(2)

La Thailandia figura attualmente nella tabella di cui alla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 come autorizzata per le importazioni nell’Unione di uova e ovoprodotti esenti da organismi patogeni specifici. In seguito alla comparsa di focolai dell’influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nel 2004 le importazioni nell’Unione di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica di allevamento e di uova sono state vietate come indicato dalle voci nelle colonne da 6 e 6 A della tabella dell’allegato I, parte 1, di detto regolamento.

(3)

La decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi (3) stabilisce inoltre che gli Stati membri debbano sospendere l’importazione dalla Thailandia di alcuni prodotti come carne di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica di allevamento e uova.

(4)

La situazione zoosanitaria in Thailandia è da allora migliorata, in particolare per quanto riguarda il controllo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Esperti della Commissione hanno effettuato alcune missioni d’ispezione in Thailandia per valutare la situazione zoosanitaria e i sistemi profilattici messi in atto in tale paese terzo. La conclusione tratta dall’ultima missione effettuata in Thailandia è che il sistema nel suo complesso offre garanzie sufficienti che i prodotti in questione risultino conformi alle relative prescrizioni dell’Unione.

(5)

Alla luce di tutto ciò la decisione 2005/692/CE quale modificata dalla decisione di attuazione 2012/248/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l’influenza aviaria (4) pone termine alla sospensione delle importazioni dalla Thailandia nell’Unione dei prodotti di cui alla decisione 2005/692/CE, ivi compresi carne di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica di allevamento e uova.

(6)

Occorre pertanto modificare la voce relativa alla Thailandia nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per tenere conto del fatto che carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica di allevamento e uova importati o in transito nell’Unione dalla Thailandia non sono più vietati.

(7)

Le importazioni di uova dalla Thailandia andrebbero tuttavia subordinate alla presentazione da parte di tale paese terzo di un programma di controllo della salmonella.

(8)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008.

(9)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20.

(4)  Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta Ufficiale.


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

«TH — Thailandia

TH

Tutto il paese

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4»


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