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Document 32012R0168

    Regolamento (UE) n. 168/2012 del Consiglio, del 27 febbraio 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    GU L 54 del 28.2.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/168/oj

    28.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 54/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 168/2012 DEL CONSIGLIO

    del 27 febbraio 2012

    che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (2).

    (2)

    In considerazione dei continui atti di repressione brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la decisione 2012/122/PESC del Consiglio (3), che modifica la decisione 2011/782/PESC, dispone misure supplementari, segnatamente un divieto di vendita, acquisto, trasporto o intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e modifiche dell’elenco delle persone ed entità oggetto di sanzioni.

    (3)

    Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012.

    (5)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

    1)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 11 bis

    1.   È vietato:

    a)

    vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;

    b)

    acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e

    c)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.

    2.   Nell’allegato VIII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.»;

    2)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 21 bis

    I divieti di cui all’articolo 14 non si applicano:

    a)

    i)

    al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione; o

    ii)

    al trasferimento verso o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche, laddove tale trasferimento riguarda un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico,

    a condizione che l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell’allegato II o nell’allegato II bis; o

    b)

    al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro pertinente.»

    Articolo 2

    Le persone ed entità elencate nell’allegato I del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

    Articolo 3

    La persona di cui all’allegato II del presente regolamento è cancellata dall’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

    Articolo 4

    Il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto nel regolamento (UE) 36/2012 come allegato VIII.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

    (2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

    (3)  Cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO I

    All'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono aggiunte le seguenti voci:

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Central Bank of Syria

    Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square

    Indirizzo:

    Altjreda al Maghrebeh square, Damasco,

    Repubblica araba di Siria,

    P.O.Box: 2254

    Fornisce sostegno finanziario al regime.

    27.2.2012

    2.

    Al –Halqi, Dr. Wael Nader

    Nato nella provincia di Daraa, 1964

    Ministro della sanità

    Sotto la sua responsabilità è stato vietato agli ospedali di prestare cure ai manifestanti.

    27.2.2012

    3.

    Azzam, Mansour Fadlallah

    Nato nella provincia di Sweida, 1960

    Ministro degli affari presidenziali

    Consigliere del Presidente

    27.2.2012

    4.

    Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani

    Nato a Damasco, 1964

    Ministro delle comunicazioni e della tecnologia

    Sotto la sua responsabilità è gravemente ostacolato il libero accesso ai media.

    27.2.2012

    5.

    Allaw, Sufian

    Nato a al-Bukamal, Deir Ezzor, 1944

    Ministro delle risorse petrolifere e minerarie

    Responsabile delle politiche concernenti le risorse petrolifere e minerarie che costituiscono un'importante fonte di sostegno finanziario per il regime.

    27.2.2012

    6.

    Slakho, Dr Adnan

    Nato a Damasco, 1955

    Ministro dell'industria

    Responsabile delle politiche economiche e industriali da cui il regime riceve risorse e sostegno.

    27.2.2012

    7.

    Al-Rashed, Dr. Saleh

    Nato nella provincia di Aleppo, 1964

    Ministro dell'istruzione

    Sotto la sua responsabilità le scuole vengono utilizzate come prigioni improvvisate.

    27.2.2012

    8.

    Abbas, Dr. Fayssal

    Nato nella provincia di Hama, 1955

    Ministro dei trasporti

    Sotto la sua responsabilità viene fornito appoggio logistico per la repressione.

    27.2.2012


    ALLEGATO II

    All'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, è soppressa la seguente voce:

    52.

    Emad Ghraiwati


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO VIII

    Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 11 bis

    Codice SA

    Designazione delle merci

    7102

    Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati.

    7106

    Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.

    7108

    Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere.

    7109

    Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.

    7110

    Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.

    7111

    Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.

    7112

    Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.»


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