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Document 32012R0168
Council Regulation (EU) No 168/2012 of 27 February 2012 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento (UE) n. 168/2012 del Consiglio, del 27 febbraio 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento (UE) n. 168/2012 del Consiglio, del 27 febbraio 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 54 del 28.2.2012, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | articolo 21 BI | 28/02/2012 | |
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | allegato VIII | 28/02/2012 | |
Modifies | 32012R0036 | aggiunta | articolo 11 BI | 28/02/2012 | |
Modifies | 32012R0036 | modifica | allegato II | 28/02/2012 |
28.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 168/2012 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (2). |
(2) |
In considerazione dei continui atti di repressione brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la decisione 2012/122/PESC del Consiglio (3), che modifica la decisione 2011/782/PESC, dispone misure supplementari, segnatamente un divieto di vendita, acquisto, trasporto o intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e modifiche dell’elenco delle persone ed entità oggetto di sanzioni. |
(3) |
Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis 1. È vietato:
2. Nell’allegato VIII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.»; |
2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 bis I divieti di cui all’articolo 14 non si applicano:
|
Articolo 2
Le persone ed entità elencate nell’allegato I del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Articolo 3
La persona di cui all’allegato II del presente regolamento è cancellata dall’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Articolo 4
Il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto nel regolamento (UE) 36/2012 come allegato VIII.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.
(2) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(3) Cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
All'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono aggiunte le seguenti voci:
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|||
1. |
Central Bank of Syria |
Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Indirizzo:
|
Fornisce sostegno finanziario al regime. |
27.2.2012 |
|||
2. |
Al –Halqi, Dr. Wael Nader |
Nato nella provincia di Daraa, 1964 |
Ministro della sanità Sotto la sua responsabilità è stato vietato agli ospedali di prestare cure ai manifestanti. |
27.2.2012 |
|||
3. |
Azzam, Mansour Fadlallah |
Nato nella provincia di Sweida, 1960 |
Ministro degli affari presidenziali Consigliere del Presidente |
27.2.2012 |
|||
4. |
Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani |
Nato a Damasco, 1964 |
Ministro delle comunicazioni e della tecnologia Sotto la sua responsabilità è gravemente ostacolato il libero accesso ai media. |
27.2.2012 |
|||
5. |
Allaw, Sufian |
Nato a al-Bukamal, Deir Ezzor, 1944 |
Ministro delle risorse petrolifere e minerarie Responsabile delle politiche concernenti le risorse petrolifere e minerarie che costituiscono un'importante fonte di sostegno finanziario per il regime. |
27.2.2012 |
|||
6. |
Slakho, Dr Adnan |
Nato a Damasco, 1955 |
Ministro dell'industria Responsabile delle politiche economiche e industriali da cui il regime riceve risorse e sostegno. |
27.2.2012 |
|||
7. |
Al-Rashed, Dr. Saleh |
Nato nella provincia di Aleppo, 1964 |
Ministro dell'istruzione Sotto la sua responsabilità le scuole vengono utilizzate come prigioni improvvisate. |
27.2.2012 |
|||
8. |
Abbas, Dr. Fayssal |
Nato nella provincia di Hama, 1955 |
Ministro dei trasporti Sotto la sua responsabilità viene fornito appoggio logistico per la repressione. |
27.2.2012 |
ALLEGATO II
All'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, è soppressa la seguente voce:
52. |
Emad Ghraiwati |
ALLEGATO III
«ALLEGATO VIII
Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 11 bis
Codice SA |
Designazione delle merci |
7102 |
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati. |
7106 |
Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere. |
7108 |
Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere. |
7109 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati. |
7110 |
Platino, greggio o semilavorato, o in polvere. |
7111 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati. |
7112 |
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.» |