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Document 32012R0147

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2012 della Commissione, del 20 febbraio 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

    GU L 48 del 21.2.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R0640

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/147/oj

    21.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 48/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 147/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2012

    recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (2), contiene le definizioni da applicarsi, ai sensi del testo dell’articolo in parola, alla sola parte II, titolo I, del detto regolamento. Tuttavia le espressioni «misure connesse alla superficie» e «misure connesse agli animali» compaiono nell’intero regolamento. È pertanto opportuno includere tali espressioni nell’elenco di definizioni stabilito all’articolo 2 del detto regolamento.

    (2)

    A fini di coerenza, all’articolo 31, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno sostituire l’espressione «sostegno connesso alla superficie» con l’espressione «misure connesse alla superficie».

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (3), è stato modificato al fine di migliorare e semplificare talune norme in materia di controllo riguardanti i pagamenti connessi agli animali. A fini di coerenza con i controlli relativi alle misure connesse agli animali nell’ambito del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno includere le norme corrispondenti nel detto regolamento.

    (4)

    A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno considerare accertato un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è di norma correttamente stabilito: pertanto, se un bovino ha perso entrambi i marchi auricolari e la sua identità può essere stabilita senza alcun dubbio, è opportuno che esso sia altresì incluso nel novero degli animali accertati e ammissibili al pagamento. Questo è tuttavia applicabile solo nel caso l’agricoltore abbia adottato misure idonee a porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco e, al fine di evitare i rischi di pagamenti irregolari, è necessario limitarne l’applicazione a un solo animale.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (4), ha istituito un nuovo sistema migliorato per l’identificazione e la registrazione di ovini e caprini. È pertanto opportuno inserire nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 65/2011 una disposizione analoga relativa agli ovini e ai caprini dichiarati ai fini del pagamento.

    (6)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, ai fini della parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applica mutatis mutandis l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Mentre a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 i beneficiari di misure connesse agli animali sono tenuti a informare le autorità competenti di ogni cambiamento di luogo in cui è detenuto l’animale nel corso del periodo di detenzione, è necessario chiarire che l’inadempienza non produce sanzioni se gli animali in questione sono immediatamente localizzati nell’impresa durante il controllo in loco.

    (7)

    Per quanto attiene alle norme in materia di riduzioni ed esclusioni stabilite dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 65/2011 e all’ordine di applicazione delle riduzioni fissato dall’articolo 22 del medesimo regolamento, è necessario chiarire che l’esclusione a norma del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (5) costituisce sempre l’ultima istanza nell’ordine di applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 65/2011. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 22 di tale regolamento.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 65/2011.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 65/2011 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 2 sono aggiunte le definizioni seguenti:

    «d)

    “misure connesse alla superficie”, le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;

    e)

    “misure connesse agli animali”, le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato.»;

    2)

    all’articolo 6, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono soppresse;

    3)

    l’articolo 17 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «3.   Un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Inoltre, se un solo bovino dell’azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l’animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto degli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e purché l’allevatore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco.

    b)

    sono inseriti i paragrafi seguenti:

    «3 bis.   Un ovino o un caprino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato accertato, purché l’animale possa ancora essere identificato mediante un primo mezzo di identificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (7) e purché siano soddisfatte tutte le altre prescrizioni del sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

    3 ter.   Se l’agricoltore non ha informato le autorità competenti a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 che gli animali sono stati trasferiti verso un altro luogo nel periodo di detenzione, gli animali in questione sono considerati facenti parte degli animali accertati se sono immediatamente localizzati nell’impresa durante il controllo in loco.

    c)

    al paragrafo 5, terzo comma, la seconda frase è soppressa;

    d)

    al paragrafo 7, secondo comma, la seconda frase è soppressa;

    e)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «8.   L’importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 5, terzo comma, e al paragrafo 7, secondo comma, del presente articolo è detratto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.»;

    4)

    all’articolo 22, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    infine, a norma dell’articolo 16, paragrafo 7, e dell’articolo 17, paragrafo 8, del presente regolamento.»;

    5)

    all’articolo 31, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

    «ii)

    per le misure connesse alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto;».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

    (3)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

    (4)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

    (5)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

    (6)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;

    (7)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.»;


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